Concorso per 1 referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (calabria) CORTE DEI CONTI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 13-10-2023 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 11-01-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | COSENZA |
Comune: | TRENTA |
Data di inserimento: | 13-10-2023 |
Data Scadenza bando | 11-01-2024 |
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 11-01-2024)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1 comma 355; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare, l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 101 del 27 giugno 2019, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantaquattro referendari della Corte dei conti; Tenuto conto che sono stati immessi nei ruoli soltanto trentuno referendari, e che, allo stato, risultano, pertanto, sicuramente ancora utilizzabili le residue trentatre' unita' gia' autorizzate a valere sulle risorse ex lege 145/2018; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con cui si dispone che «il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura»; Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di quarantuno unita' di personale, numero in cui sono ricomprese anche unita' residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, 20 agosto 2019 e 16 dicembre 2022; Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 12 e 13 settembre 2023; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo della magistratura contabile, di cui otto riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 2. Il numero dei posti messi a concorso sara' elevato a cinquantaquattro ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni per gli anni 2023-2024-2025. A seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno pari a dieci unita'. 3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre anni.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato; c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi; d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature; e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' di servizio a tempo indeterminato; g) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
Art. 3 Termine per il possesso dei requisiti 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4 Termine e modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate. Il candidato deve collegarsi al portale concorsi all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it autenticarsi tramite Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), ovvero carta di identita' elettronica e seguire la procedura relativa al concorso «Referendario - 41 posti», compilando l'apposito modulo. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a cio' predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. 3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente. 4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano al servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) di essere in possesso della cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; g) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso, e della relativa decorrenza giuridica della nomina; h) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'art. 2, comma 2, del bando; i) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1 del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma. 5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni. 6. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria pubblica, da allegare alla domanda, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, da allegare alla domanda. L'adozione delle misure di cui al primo periodo sara' determinata a giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021 sopra citato. 7. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o a seguito di superamento di esame.
Art. 6 Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione 1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare, a pena di esclusione: a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media aritmetica dei voti degli esami; b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) dell'art. 2, comma 1; c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1. Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione. Le pubblicazioni devono essere altresi' edite a stampa entro il termine di inoltro della domanda. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive di codici identificativi corretti o per le quali non sia chiaramente evidenziata la parte che riguarda l'apporto del candidato. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale, il candidato, entro il termine di inoltro della domanda, puo' inviarle, in formato cartaceo, dentro un plico chiuso sul quale dovra' essere indicata la dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti», all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma. Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando. 2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.
Art. 7 Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi dai candidati 1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati membri supplenti, per la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante, e del segretario nel caso di assenza o impedimento. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi per referendario della Corte dei conti. 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle Universita'.
Art. 9 Condizioni di ammissione alle prove d'esame e modalita' di valutazione dei titoli 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di 25 punti e della conseguente ammissione alle prove scritte. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati scritti, prima dell'inizio della correzione. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili, definita nella scheda titoli che costituisce parte integrante del presente bando, e' la seguente: 1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 2ª ctg - Incarichi ricoperti: max 5; 3ª ctg - Titoli di cultura: max 20; 4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max 5. Con riguardo alle «doti di capacita' e rendimento» di cui alla scheda titoli - prima categoria, lettera A, B, C, D - il punteggio sara' conteggiato per ogni singola attivita' svolta, secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio massimo previsto (max 20 punti). 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 10 Modalita' di svolgimento delle prove d'esame 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 febbraio 2024 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati. 5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalita' del candidato. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
Art. 11 Valutazione delle prove scritte e orali 1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti. 4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua. 6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti. 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti. 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13 Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi 1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4. 3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu' uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore ai 5 anni. La precedenza si esercita, quando nella regione sono disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.
Art. 14 Pubblicita' degli atti concorsuali 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonche' all'indirizzo internet: www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_c oncorso/concorsi_magistratura 2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, nonche', per dubbi o problemi di natura tecnica, i candidati potranno far riferimento agli indirizzi di posta elettronica ed ai contatti telefonici che saranno resi disponibili sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, e' la Corte dei conti. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia' Dedagroup Public Services S.r.l.), sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021). 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'istituto nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali la Corte dei conti puo' venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 10. Il titolare del trattamento dei dati indica i contatti ai quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 (tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Corte dei conti, Sezione Amministrazione trasparente. 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 6 ottobre 2023 Il Presidente: Carlino
Allegato PROGRAMMA DI ESAME Prove scritte: 1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile; 2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 3) contabilita' pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. Prova orale: l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: a. diritto internazionale e diritto dell'Unione europea; b. diritto regionale e degli enti locali; c. diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; d. diritto penale e diritto processuale penale; e. politica economica; f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; g. statistica economica; h. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto h) diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. SCHEDA TITOLI Prima categoria Doti di capacita' e di rendimento - max. punti 20 I requisiti di anzianita' prescritti ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A) Servizio prestato nella magistratura ordinaria, amministrativa, militare e nell'Avvocatura dello Stato: per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 6,00 per i primi 5 anni; B) Avvocati iscritti all'albo professionale: per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione all'albo: punti 4,00 per i primi 5 anni e punti 1,00 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 7 anni); C) Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche: per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 4,00 per i primi 5 anni e punti 1,00 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 7 anni); per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5 anni e punti 0,50 per i successivi, con un massimo di 4 anni (valutabili max 9 anni); D) Professori ordinari, professori associati e ricercatori in materie giuridiche: per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni di professore ordinario: punti 6,00 per i primi 3 anni; per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni di professore associato: punti 4,00 per i primi 3 anni e punti 1,00 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 5 anni); per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 1,00 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 6 anni). Seconda categoria Incarichi - max. punti 5 Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da amministrazioni pubbliche o da organismi U.E. e internazionali. Punteggio come nella tabella di seguito riportata. ===================================================== | Incarico | Punteggio | +===============================+===================+ |Commissario prefettizio o sub- |1 per ciascun | |commissario prefettizio per la |incarico, max 2 | |gestione di ente locale |punti | +-------------------------------+-------------------+ |Componente di commissione | | |tributaria e/o della Corte di |0,80 per anno, max | |giustizia tributaria |2,40 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Magistrato onorario nell'ambito| | |della magistratura ordinaria di| | |primo grado (es. giudice di | | |pace, viceprocuratore onorario,|0,60 per anno, max | |giudice onorario di tribunale) |3 punti | +-------------------------------+-------------------+ | Incarichi affidati da P.A. | +-------------------------------+-------------------+ |Incarico di segretario comunale|0,20 per anno, max | |di livello non dirigenziale |1 punto | +-------------------------------+-------------------+ |Incarico di funzioni | | |dirigenziali generali presso |0,50 per anno, max | |una pubblica amministrazione |2 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Incarichi affidati da organismi|1,00 per anno, max | |U.E. e internazionali |2 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Incarico di funzioni | | |dirigenziali non generali | | |presso una pubblica |0,20 per anno, max | |amministrazione |2 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Incarico di preposizione a | | |strutture non dirigenziali o di| | |titolarita' di posizione | | |organizzativa presso una |0,10 per anno max | |pubblica amministrazione |0,50 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Componente di consigli di | | |amministrazione di enti e | | |societa' pubbliche o a |0,10 per anno max | |partecipazione pubblica |0,50 punti | +-------------------------------+-------------------+ |Revisore contabile/ curatore | | |fallimentare/ componente di | | |collegio dei revisori o |0,50 per incarico | |collegio sindacale |annuale max 3 punti| +-------------------------------+-------------------+ Terza categoria Titoli di cultura - max. punti 20 A) Voto di laurea e media aritmetica esami: =============================================================== | Voto di laurea | Media esami * | +=======================+=========+=================+=========+ |fino a 99/110 |p. 0,00 |fino a 26/30 |p. 0,00 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |100-105/110 |p. 2,00 |27-29/30 |p. 2,00 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |106-107/110 |p. 5,00 |30/30 |p. 4,00 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |108-109/110 |p. 6,00 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |110/110 |p. 7,00 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |110/110 e lode |p. 8,00 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ *Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate all'unita' superiore a fini valutativi B) Altre lauree conseguite in Universita' italiane o riconosciute: 1. Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell'economia, scienza dell'amministrazione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009: punti 0,00 (fino a 99); punti 1,00 (da 100 a 105); punti 3,00 (da 106 a 109); punti 4,00 (110); punti 5,00 (110 con lode). 2. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale gia' dichiarata) in scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, e statistica: punti 0,50; C) Attivita' di docenza universitaria in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, in corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come categoria di partecipazione: per ogni attivita' di docenza (30 ore svolte a semestre): punti 1,00 fino ad un massimo di punti 5. (con esclusione dei professori e ricercatori che partecipano utilizzando tale categoria). D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso Universita', in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, con esame finale: dottorato di ricerca: punti 8,00; assegnisti di ricerca: a) punti 4,00 (se contratto annuale); b) punti 5,00 (se contratto biennale); c) punti 6,00 (se contratto triennale); specializzazione: a) punti 1,00 (se contratto annuale); b) punti 2,00 (se contratto biennale); c) punti 3,00 (se contratto triennale); master di secondo livello: a) punti 3,00 (se annuale); b) punti 4,00 (se biennale); c) punti 5,00 (se triennale); master di primo livello: punti 3,00. E) Borsisti presso Universita': punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di punti 2,00. F) Abilitazione all'insegnamento in materie giuridico-economiche in Istituti d'istruzione secondaria superiore (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): punti 1,50. G) Concorsi, per esame, in magistratura, procuratore o avvocato dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie): vincitore: punti 6,00; idoneita': punti 4,00. H) Concorsi, per esami, o corso concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del concorso di accesso all'attuale qualifica dirigenziale presso l'amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria): vincitore: punti 1,50; idoneita': punti 0,75. I) Concorsi, per esami, di accesso alle ex carriere direttive dello Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all'amministrazione di attuale appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,00: vincitore: punti 1,00; idoneita': punti 0,50. J) Abilitazione all'esercizio della professione forense (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): punti 3,00. K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridico-economiche (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): prima fascia: punti 5,00; seconda fascia: punti 3,00. L) Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista: punti 3,00. M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori: punti 2,00. N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili: punti 2,00. O) Concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Universita' nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria): vincitore - prof. ordinario: punti 6,00; idoneo: 3,00; vincitore - prof. associato: punti 4,00; idoneo: 2,00; vincitore - ricercatore: punti 3,00; idoneo: 1,50. P) Conoscenza certificata ed in corso di validita' (da enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, riconosciute dal competente Ministero) di una lingua tra quelle indicate nel programma d'esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa: punti 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,00. Quarta categoria Studi elaborati e pubblicati - max. punti 5 La valutazione verra' effettuata discrezionalmente in relazione alla validita' di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terra' conto: della pertinenza con l'attivita' istituzionale della Corte; della sede editoriale della pubblicazione o della qualita' scientifica della rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR); della struttura compilativa o originale del lavoro, dell'apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potra' produrre piu' di cinque lavori e dovra' indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l'apporto al medesimo riferibile, all'uopo menzionando le relative pagine. Non sara' possibile richiedere il trasferimento delle pubblicazioni, gia' esibite ed allegate in sede di domanda per altro concorso. I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella ========================================================= | Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti | +===========================+===========================+ | |Fino ad un massimo di punti| |Pubblicazioni scientifiche |per ciascuna pubblicazione | +---------------------------+---------------------------+ | |fino a 3 punti per ciascuna| | Monografie | monografia | +---------------------------+---------------------------+ | contributi su volumi |fino a 2 punti per ciascun | | collettanei | contributo | +---------------------------+---------------------------+ | |fino a 1 punto per ciascun | | articoli su riviste | articolo | +---------------------------+---------------------------+ | | fino a 0,50 punti per | | note a sentenza | ciascuna nota a sentenza | +---------------------------+---------------------------+