Concorso per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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AVVISO
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Tipologia | AVVISO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 27-10-2023 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVVISO Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | VERCELLI |
Comune: | VERCELLI |
Data di inserimento: | 27-10-2023 |
Data Scadenza bando | 26-11-2023 |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AVVISO
Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione.
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in materia di «Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di equivalenza»; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza; Visti, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'«Iscrizione dei revisori dei Paesi terzi nel Registro» che prescrive che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel registro, a determinate condizioni, i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione i revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed il comma 7 del medesimo articolo «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei revisori di Paesi Terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal registro», nonche' i successivi articoli 35 e 36 concernenti, rispettivamente, la «Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, del 1º settembre 2022, n. 174, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, emanato in attuazione del menzionato articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; Visto l'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022, con il quale e' istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, distinta in due parti «Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva» e «Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva»; Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale n. 174/2022, secondo le quali «i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento» e «fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob nella sezione dell'albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella sezione dell'albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1»; Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2023 dall'ente di revisione KPMG LLP, codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale 345 Park Avenue, New York, New York 10154 (USA), tendente ad ottenere l'iscrizione al registro dei revisori legali nella Sezione enti di revisione contabile di Paesi terzi - PARTE A - di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformita' all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE nel registro dei revisori legali, nonche' la documentazione integrativa fornita dall'ente di revisione istante a seguito delle richieste di integrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 174/2022; Considerato che la suddetta istanza e' presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 174/2022, atteso che l'ente di revisione KPMG LLP risulta gia' iscritta dalla Consob nell'apposita Sezione A dell'albo speciale delle societa' di revisione prevista dall'art. 43, comma 9, del decreto legislativo n. 39/2010, per effetto della delibera Consob n. 17646 del 8 febbraio 2011 e che, pertanto, beneficia del regime transitorio applicabile precedentemente all'emanazione del decreto medesimo; Verificata la completezza documentale della citata istanza di iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF - RGS_RL prot. 228948 del 19 settembre 2023, il parere motivato di propria competenza ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023, in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dell'ente di revisione contabile di Paesi terzi KPMG LLP (USA) nel registro dei revisori legali; Acquisita la nota prot. 88949 del 10 ottobre 2023, con la quale Consob esprime parere favorevole in merito all'iscrizione di KPMG LLP al registro dei revisori legali nella Sezione enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A; Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione dell'ente di revisione KPMG LLP al registro dei revisori legali nell'apposita Sezione enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A; Decreta: Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei revisori legali, nell'apposita sezione separata «Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», istituita dall'articolo 2 del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, del 1 settembre 2022, n. 174, nella Parte A - nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformita' all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE -, e' iscritto il seguente ente di revisione: KPMG LLP, codice LEI 5493003PVCIGA21K0K42, sede legale 345 Park Avenue, New York, New York 10154 (USA), numero di registrazione A0006. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale n. 174/2022, continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse dall'ente di revisione KPMG LLP sulle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 fino alla data della notificazione del presente decreto. L'iscrizione non abilita il suddetto ente di revisione all'esercizio della revisione legale in Italia. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato all'interessato. Roma, 12 ottobre 2023 L'ispettore generale capo: Tanzi