Concorso per 1 dirigente scolastico (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 02-01-2024
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 01-02-2024) Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche francese e s ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-01-2024
Data Scadenza bando 01-02-2024
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 01-02-2024)

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche francese e spagnolo, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per la diplomazia pubblica e culturale 
 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n.  18  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   contenente
disposizioni   legislative   speciali    riguardanti    l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni,   recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni e integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo»,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento  dei
titoli  di  specializzazione  in  Italiano  Lingua  2»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione   digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di  processo  civile»,  ed  in  particolare  l'art.  32  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  ed  in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista  la  legge  12  novembre  2011,   n.   183   e   successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'
2012)», e in particolare l'art. 15; 
    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi
2 e 3, dell'art.  21  e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  21  marzo  2016,  n.  170  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2  ottobre  2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale  e  professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 975 e 976; 
    Visti il  decreto  ministeriale  MIUR  7  marzo  2012,  n.  3889,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della  validita'  delle
certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in  lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto  del  direttore
generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,  n.  10899  come
modificato dal decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022; 
    Visto l'art. 6 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito; 
    Rilevato che le graduatorie relative alle selezioni del personale
dirigente da destinare all'estero indette con decreto MIUR  2020  del
20 dicembre 2018, decreto MAECI n. 2960 del 17 maggio 2021 e  decreto
MAECI n. 0233 del 9  marzo  2022  risultano  esaurite  o  in  via  di
esaurimento nelle aree linguistiche francese e spagnolo; 
    Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite  o  in  via  di
esaurimento,  dalle  quali  si  attingera'  prioritariamente  per  le
nomine, al fine di garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  di
dirigente scolastico previsti dal contingente ex art.  18,  comma  1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 
    Visto il decreto  ministeriale  del  19  luglio  2023,  n.  1988,
registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023, reg. n. 2126,  con
cui al Ministro plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite
le funzioni di vice  direttore  generale/direttore  centrale  per  la
promozione della cultura e della lingua  italiana  nell'ambito  della
Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  del  presente  decreto   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      a) CFU: crediti formativi universitari. 
      b)   colloquio:   prova    orale    obbligatoria    comprensiva
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      c) commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del
presente bando; 
      d) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      e) DGDP:  Direzione  generale  per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale; 
      f) DPR: decreto del Presidente della Repubblica; 
      g) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      h) MI: Ministero dell'istruzione; 
      i) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito; 
      j) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      k) QCER: Quadro comune europeo di riferimento; 
      l) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale. 
                               Art. 2 
 
                          Posti da coprire 
 
    1. Al fine di poter procedere  alle  destinazioni  all'estero  di
dirigenti scolastici, a partire dall'anno  scolastico  2024/2025,  e'
indetta la presente  procedura  di  selezione  per  le  tipologie  di
istituzioni, e per le aree linguistiche francese e spagnolo. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze
sopravvenute. 
                               Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1. Alla selezione  sono  ammessi  a  partecipare,  a  domanda,  i
dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
italiane statali, assunti con contratto a  tempo  indeterminato,  che
all'atto della domanda abbiano prestato, dopo il  periodo  di  prova,
almeno tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano nel
ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a.  nell'arco  della  sola  carriera  di  dirigente  scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se  inferiore
o pari a sei  anni,  inclusi  gli  anni  in  cui  abbia  avuto  luogo
l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente  servizio  all'estero,  in  quanto  non
sarebbe garantito il sessennio di effettivo  servizio  in  territorio
nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo. 
                               Art. 4 
 
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici, di  cui
              all'art. 2, commi 1 e 2 del D.I. 634/2018 
 
    1. I requisiti culturali richiesti  ai  dirigenti  scolastici  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere  una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del  QCER,
fra quelle relative alle aree  linguistiche  stabilite  dall'art.  5,
comma  4,  del  presente  bando,  rilasciata  da   uno   degli   enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali del MIUR del 12 luglio 2012,  n.  10899  e  successive
modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale  MI  del  10  marzo
2022, n. 62 «(...) e' valutato corrispondente con il livello  C1  del
QCER il possesso di laurea  di  vecchio  ordinamento  nelle  relative
lingue  straniere  quadriennali   oppure   laurea   specialistica   o
magistrale con almeno 36 CFU  nelle  relative  lingue  straniere.  La
corrispondenza  al  livello  C1  di  dette  lauree  non  puo'  essere
valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie  del
personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure
concorsuali sia la medesima laurea»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore a 25 ore, organizzata  da  soggetti  accreditati
dal MIM ai sensi della direttiva  del  21  marzo  2016,  n.  170,  su
tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al
management. 
    2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari e non  aver
ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve  produrre  apposita  istanza  esclusivamente
attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link
https://personalescuole.esteri.it e sul sito istituzionale del  MAECI
al seguente link Selezione del personale della  scuola  da  destinare
all'estero - Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale attraverso le credenziali SPID. 
    Nell'istanza il candidato dovra', pertanto, dichiarare, sotto  la
propria  responsabilita',  il  possesso  dei   requisiti   culturali,
professionali e di servizio di cui agli articoli 3 e 4  del  presente
decreto. 
    La domanda deve essere inviata  a  partire  dalle  ore  9,00  del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - nonche'  contestualmente  pubblicato  sul  sito
istituzionale del MAECI (al seguente  link  Selezione  del  personale
della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale ) e inderogabilmente entro le ore
23,59  del  trentesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami»  di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per
l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,  il  termine
sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio  della
domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata. 
    Detto  codice   costituira'   il   riferimento   per   tutte   le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 
    2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare  per  una  o
piu' lingue straniere. Le aree linguistiche per le quali ci  si  puo'
candidare sono le seguenti: francese e spagnolo. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione  alla  procedura  selettiva,  pena  l'esclusione.   In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della documentazione  esibita,  nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 
    4. I certificati di  lingua,  di  intercultura  o  di  management
rilasciati da enti accreditati devono essere allegati  alla  domanda,
pena l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza  dei  titoli
conseguiti all'estero  o  copia  dell'istanza  di  riconoscimento.  I
titoli autocertificati rilasciati da istituzioni  pubbliche  italiane
saranno accertati dall'amministrazione. 
    5. I dati riportati  dal  candidato  nella  domanda  assumono  il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    6. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche'  il  recapito  di  pec  intestata  allo   stesso   (requisito
necessario  per  le  future  comunicazioni),  presso  cui  chiede  di
ricevere  le  comunicazioni  relative   alla   selezione.   Eventuali
variazioni di residenza o di pec, intervenute oltre la  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda,  dovranno  essere  comunicate
esclusivamente     con      pec      al      seguente      indirizzo:
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Il candidato  deve  ripresentare  la
domanda ex novo qualora  incorrano  variazioni  entro  i  termini  di
scadenza  del  bando;  tale  domanda  annullera'  e  sostituira'   la
precedente. 
    7.  L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per   lo
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da   mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte  del  candidato  circa
l'indirizzo di pec oppure da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
    8. Ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  UE  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    9. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di  presentazione  della  domanda,  ne  inviera'  richiesta  via  pec
corredata di certificato medico attestante la  necessita'  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    10. Non sono valide le domande di partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    11. I candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti che devono essere  posseduti  all'atto  della
presentazione della domanda e  nelle  more  dello  svolgimento  della
procedura,  nonche'  per  tutto  il  tempo  della   validita'   delle
graduatorie. L'esclusione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec. 
    12. E' attiva la seguente casella di posta  elettronica  dedicata
esclusivamente  a   richieste   inerente   la   presente   selezione:
dgdp05.selezione@esteri.it 
                               Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli e  colloquio
comprensivo  dell'accertamento  linguistico  che  si   svolgera'   in
modalita' telematica o in presenza. 
                               Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato n.  1  al  presente  bando  e  devono
essere  conseguiti  o,  laddove  previsto,  riconosciuti,  entro   la
scadenza del termine fissato per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione. Per i titoli  professionali  e  di  servizio  non  e'
valutabile l'anno scolastico in corso. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  commissione  di  cui  all'art.  16  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'Allegato n. 1. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati  (individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio  per  difetto
dei requisiti o perche' non  abbiano  raggiunto  almeno  15/40  punti
nella valutazione dei titoli. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali  reclami  possono  essere  presentati   entro   e   non
oltre cinque giorni dalla pubblicazione,  inoltrandoli  all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le  dovute
rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 8 
 
                    Elenchi ammessi al colloquio 
 
    1. Gli elenchi degli ammessi al  colloquio,  individuati  con  il
rispettivo codice  identificativo  univoco,  sono  predisposti  dalla
commissione  sulla  base  del   punteggio   dei   titoli   culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per accedere al
colloquio sono richiesti almeno 15/40 punti. 
    Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo  sufficiente  per
la destinazione all'estero, che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio,  di  cui  al  successivo  art.  9,  con  un
punteggio minimo di punti 36/60. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali  reclami  possono  essere  presentati  entro,   e   non
oltre, cinque giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli  all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it   L'amministrazione,   esaminati   i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 9 
 
                              Colloquio 
 
    1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta  per
il  servizio  all'estero,  le   competenze   linguistico-comunicative
nella/e  lingua/e  indicata/e  nella  domanda,  la   conoscenza   del
funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo,  degli
strumenti di  promozione  culturale,  della  normativa  sul  servizio
all'estero del personale della scuola; il colloquio accertera'  anche
la conoscenza normativa relativa al sistema educativo d'istruzione  e
formazione nazionale. Sulla base dei titoli culturali presentati  dal
candidato/a,  saranno,  inoltre,  accertate   anche   le   competenze
possedute     sulle     tematiche     afferenti     all'intercultura,
all'internazionalizzazione o  al  management.  Prima  di  iniziare  i
colloqui sara' resa pubblica dalla commissione di cui all'art. 16 una
griglia/rubrica contenente i criteri di valutazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 60/60 punti per ciascuna  delle  aree  linguistiche  indicate  dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio  il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro  i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo  non  avranno  titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito. 
    3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del  MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti,  un  avviso  relativo  al
calendario  dei  colloqui,   all'indicazione   delle   modalita'   di
svolgimento degli stessi - in presenza o in  modalita'  telematica  -
tramite la piattaforma Cisco-webex  e  dell'orario  di  inizio  degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 
    5. La mancata partecipazione  al  colloquio,  senza  giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.  L'eventuale
assenza  al  colloquio  deve  essere  comunicata  tempestivamente   e
comunque  al  massimo  entro  la  data  del  colloquio  all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it , producendo idonea  giustificazione
e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione,  dalla
procedura. Nel caso di accoglimento  della  richiesta  si  procedera'
alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui. 
                               Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  7  e  per  il
colloquio di cui all'art. 9. 
    A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze  di
cui all'art. 5, commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
termine dei colloqui la  commissione  formulera'  le  graduatorie  di
merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul  sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o
di graduatorie in via  di  esaurimento,  le  procedure  di  selezione
possono essere indette prima della scadenza. 
                               Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Operati gli opportuni controlli sulle  posizioni  dei  singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo,  il  MAECI,  sulla  base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente  bando,  destina  i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le  graduatorie  di  cui  al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento  delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto MAECI n.  2960  del  17
maggio 2021. Le graduatorie formate in base al predetto decreto e  in
via di esaurimento avranno la precedenza sulle graduatorie formate in
base al presente bando. 
                               Art. 12 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12  novembre  2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 13 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova  nelle
condizioni  previste  dall'art.  5,  comma  10,  e'  depennato  dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,  oppure  ricorso
giurisdizionale al Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  UE  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si informano  i  candidati
che il trattamento dei dati personali da  essi  forniti  in  sede  di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita', anche in caso  di  comunicazione  a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere  utilizzati  ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, in particolare il diritto  di  accedere  ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica,  l'aggiornamento  e
la cancellazione, se incompleti, erronei  o  raccolti  in  violazione
della legge, nonche' di  opporsi  al  loro  trattamento,  per  motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati.  L'eventuale  rifiuto  al  trattamento  dei  dati  comporta
l'automatica esclusione dalla selezione. 
    3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente  puo'
contattare il responsabile della protezione dei dati personali  (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo:  rpd@esteri.it  -
pec: rpd@cert.esteri.it). 
    4.  Se  ritiene  che  i  suoi  diritti   siano   stati   violati,
l'interessato puo'  presentare  un  reclamo  all'RPD  del  MAECI.  In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la  protezione  dei  dati
personali 
      Garante per la protezione dei dati  personali,  Piazza  Venezia
11, 00187 Roma - telefono 0039 06 696771 - peo  protocollo@gpdp.it  -
pec: protocollo@pec.gpdp.it 
                               Art. 16 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissioni.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI  sara'
costituita la commissione, che sara'  presieduta  da  un  funzionario
diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo  e  formata
da due componenti scelti tra funzionari diplomatici MAECI e dirigenti
scolastici, esperti nelle tematiche  oggetto  del  colloquio  di  cui
all'art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un  segretario,
nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. La commissione
potra'   essere   integrata   con   membri   aggiuntivi    ai    fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati scelti tra
funzionari MAECI e docenti in servizio presso il MAECI. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2.  Il
presidente  della  commissione  iniziale  coordina  i  lavori   delle
sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      b. avere in corso procedimenti disciplinari; 
      c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver  ottenuto
la riabilitazione; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del presente bando e, se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado  di
un candidato; 
      c. non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      d. non devono  essere  in  servizio  all'estero  alla  data  di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 17 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al  seguente  link:
Selezione del  personale  della  scuola  da  destinare  all'estero  -
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  per  il  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica  e  sessanta  giorni  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio. 
      Roma, 4 dicembre 2023 
 
                                    p. Il direttore generale: La Rosa 
                             ALLEGATO 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico