Concorso per CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 09-01-2024 |
Sintesi: | CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 22-02-2024) Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. ... |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-01-2024 |
Data Scadenza bando | 22-02-2024 |
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (Scad. 22-02-2024)
Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22; Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; Indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. Art. 1 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e nei commi successivi. 2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive; c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo; e) di godere dei diritti civili e politici. 3. Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri alternativi di effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente, avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni: 1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa; 2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa; 3) almeno dieci giudizi dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. 5. Se non e' raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri del comma 3, sono computati cumulativamente e promiscuamente i giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo restando il patrocinio con mandato nominativo negli ultimi quattro anni, deve essere rispettata una delle seguenti condizioni: i. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa ii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa iii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e' prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale. 8. I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. 9. Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando. (1) Cosi' come da ultimo modificato con delibera del CNF del 14 dicembre 2023.
Art. 2 Domanda e termini di presentazione 1. La domanda di partecipazione e' presentata esclusivamente in modalita' telematica utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'Avvocatura all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate. 2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' fissato al giorno 22 febbraio 2024. 3. E' prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le ore 23,59, ora italiana, dell'ultimo giorno utile per la presentazione. 4. La domanda contiene la specificazione della materia sulla quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6, sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9. 5. La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento nel form on-line di tutti i seguenti documenti in formato elettronico (.pdf): 1) file pdf contenente un documento di identita' in corso di validita'; 2) file pdf della copia di ricevuta del versamento di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione scuola superiore dell'Avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072, indicando la causale «Contributo partecipazione corso albo speciale» quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo art. 4. 6. Nella domanda il candidato specifica, altresi', se intende beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5. 7. L'incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilita' comporta l'automatica esclusione dal corso.
Art. 3 Ammessi ai corsi 1. L'elenco degli ammessi e' pubblicato sul sito web del CNF e sul sito della Scuola superiore dell'Avvocatura. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, gli ammessi fanno pervenire via pec la scansione della certificazione originale dei documenti relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.
Art. 4 Quota di partecipazione 1. La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.
Art. 5 Borse di studio 1. E' prevista l'attribuzione di numero 10 borse di studio ciascuna del valore di euro 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. 2. Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore dei candidati che hanno partecipato ad almeno 2/3 (due terzi) del corso, tenuto conto del reddito. 3. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli iscritti al corso che hanno domicilio professionale in Roma.
Art. 6 Organizzazione del corso 1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: a) diritto processuale civile; b) diritto processuale penale; c) giustizia amministrativa; d) giustizia costituzionale; e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori. 2. La sede del corso e' in Roma. 3. Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi' pomeriggio e il sabato mattina. 4. Il corso si articola in un modulo comune e in un modulo specialistico, quest'ultimo scelto dall'iscritto, ognuno dei quali si terra' nelle materie del diritto processuale civile, oppure nel diritto processuale penale, oppure nella giustizia amministrativa. 5. Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia costituzionale e la giustizia amministrativa. 6. I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati altresi' gli orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e i profili di giustizia costituzionale. 7. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula. 8. Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a distanza, secondo le indicazioni individuate dalla Fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura.
Art. 7 Lezioni decentrate 1. Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni, preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza. 2. A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate sono scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica, efficienza organizzativa e agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 3. Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente all'individuazione delle sedi, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.
Art. 8 Docenti 1. L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori universitari in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
Art. 9 Verifica finale di idoneita' 1. La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di sezione. 2. Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 (due terzi) delle lezioni. 3. Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del Consiglio di sezione della Scuola superiore dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012. 4. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 5. Il Consiglio di sezione della Scuola superiore dell'Avvocatura, in caso di straordinarieta' e di urgenza, puo' deliberare che la prova scritta di cui al comma precedente sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica, secondo le modalita' individuate dalla medesima delibera. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dalla commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 6. La Commissione potra' specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova, i criteri di valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma successivo del presente articolo. 7. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 8. Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e specificati dalla medesima Commissione, e' di idoneita'/non idoneita'. 9. La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque ore e non superiore a sette, e' determinata dalla Commissione.
Art. 10 Elenco ammessi 1. Con provvedimento del Presidente del CNF e' approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.
Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione europea (GDPR reg. (UE) n. 2016/679) e della disciplina collegata, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
Art. 12 Responsabile del procedimento 1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' l'avv. Cesare Bugiani, indirizzo e-mail corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it
Art. 13 Pubblicita' Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della Scuola superiore dell'Avvocatura.
Art. 14 Norme finali e di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense. 2. Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. 3. Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso. 4. Il CNF si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola superiore dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 5. Il presente bando e' acquisito al protocollo. (2) Cosi' come da ultimo modificato con delibera del CNF del 14 dicembre 2023