Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 25
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 12-01-2024
Sintesi: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 26-02-2024) Pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalita' generale della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 783) ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-01-2024
Data Scadenza bando 26-02-2024
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 26-02-2024)

Pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalita' generale della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 783)

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  72  del  21
dicembre 2023, con la quale e' stato approvato il bando del  pubblico
concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere  parlamentare
della professionalita' generale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli  2,  7,  8,  9,  41,  46,  51,  52  e  53  del
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei Servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerata l'esigenza di garantire  un  opportuno  bilanciamento
tra  la  necessita'  di  assicurare  i  presupposti  per   il   pieno
svolgimento del percorso professionale dei  Consiglieri  parlamentari
previsto dal Regolamento dei Servizi e  del  personale  e  quella  di
garantire la piu' ampia partecipazione al concorso; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                           D E C R E T A: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un  pubblico  concorso,  per  esami,  a venticinque
posti di Consigliere  parlamentare  della  professionalita'  generale
(codice C13), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera  dei
deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico
stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato  in  tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi',  un
numero  di  posti  pari  ad  un  quinto  delle  assunzioni   di   cui
all'articolo 1  per  coloro  che  risultino  idonei  e  riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 47  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 47°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
riconosciuto  equivalente  ovvero  equipollente,   ai   sensi   della
normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di  cui  al  primo
periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione  di  equivalenza  ovvero   di   equipollenza   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data
di presentazione della richiesta all'autorita' competente.  I  titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla  normativa
vigente alla data di scadenza del termine  utile  per  l'invio  delle
domande di partecipazione. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso  e  dei
titoli di preferenza di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per  via  telematica,  entro  le  ore  18:00   (ora   italiana)   del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione  del
presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie   speciale,
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in  nessun  caso  rimborsabile,  pari  a  €  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  Testo  Unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,  consapevoli
che, ai  sensi  dell'articolo  76  del  citato  decreto  n.  445,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale di cui all'articolo 13, comma 1,  del  presente  bando.  Nel
caso in cui le  condizioni  indicate  nel  periodo  precedente  siano
intervenute  successivamente  allo  scadere  del  termine  utile  per
l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i   candidati   possono
comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al
comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80%  sono  esentati  dalla  prova  selettiva  e   sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
    8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell'articolo  10,
comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione. 
                               Art. 6 
 
 
                 Esclusione di oneri istruttori per 
          l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  selettiva,  quattro  prove
scritte e una prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
                           Prova selettiva 
 
 
    1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  concernenti  le  materie  di   cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  60,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo 12. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 250° posto. Il predetto numero di 250  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi  ai
sensi dell'articolo 5, comma 7. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato nell'applicazione di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  in
conformita' all'articolo 13, comma 2.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. La  mancata  presenza  del  candidato,  anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono quattro: 
      a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione
e' di quattro ore; 
      b) elaborato di diritto e procedura parlamentare.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore; 
      c) elaborato di diritto civile ovvero  di  politica  economica,
secondo la scelta di ciascun candidato dopo il  sorteggio  delle  due
tracce. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      d) elaborato di storia d'Italia dal 1861 ad oggi.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d)  del  comma  3  e  le
sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' stabilire che  le  stesse  siano  redatte  mediante
l'utilizzo di programmi di videoscrittura. 
    6. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    7. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi
alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data
di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate
nell'allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella
lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto  nella  lingua
prescelta, che costituisce la  base  per  il  colloquio.  Alla  prova
facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali. 
                               Art. 12 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 1 e 2; forma  gli  elenchi  degli  idonei  nelle  diverse  fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                  Diari d'esame e avvisi pubblicati 
            nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 
 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 29 del 9 aprile 2024,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale saranno pubblicate, altresi', le informazioni sull'eventuale
richiesta  della  documentazione  necessaria   all'accertamento   dei
requisiti per l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale  dovra'
essere  presentata  la  certificazione,   rilasciata   da   struttura
sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  del  secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile  l'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al
diario delle medesime prove scritte; le  informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,
assumono valore di notifica a tutti  gli  effetti  e  possono  essere
sostituite,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   da
comunicazioni individuali ai singoli candidati. 
                               Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  Regolamento  per  la
tutela giurisdizionale dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del  19
ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale  della  Camera  dei
deputati  camera.it,  avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di
concorso e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale  per
il personale della Camera dei deputati, via  del  Seminario,  n.  76,
00186 Roma. In alternativa, il ricorso e'  proponibile  all'indirizzo
di        posta         elettronica         certificata         (PEC)
tutelagiurisdizionale@certcamera.it. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 16 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 17 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 18 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita'  fisica
all'impiego. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 21 dicembre 2023 
 
                                                       Il Presidente: 
                                                          FONTANA     
Il Segretario generale: 
       CASTALDI        
                                                             Allegato 
 
          TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
    Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11,  LM-14,  LM-15,
LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56,
LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81,
LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93,
LM-94, LMG-01 ovvero corrispondente laurea specialistica  di  cui  al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea
del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n.
509 del 1999), secondo il  decreto  interministeriale  del  9  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. 
                                                             Allegato 
 
                 MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME 
 
 
                               Parte I 
 
 
                           Prova selettiva 
 
    diritto costituzionale (Costituzione italiana) 
    diritto e procedura parlamentare (Regolamento della Camera) 
    diritto civile (Codice civile- Libro IV, artt. da 1173 a 1469) 
    diritto dell'Unione europea (TUE artt. da 1 a 20; artt. da  47  a
55 - versione consolidata; TFUE artt. da 1 a 25; artt. da 223 a  309;
Protocolli nn. 1 e 2 - versione consolidata) 
 
                              Parte II 
 
 
                            Prove scritte 
 
    diritto costituzionale 
    diritto e procedura parlamentare 
    diritto civile ovvero, a scelta del candidato, politica economica 
    storia d'Italia dal 1861 ad oggi 
 
                              Parte III 
 
 
                             Prova orale 
 
    diritto costituzionale 
    diritto e procedura parlamentare 
    diritto amministrativo 
    diritto civile 
    diritto dell'Unione europea 
    storia d'Italia dal 1861 ad oggi 
    politica economica 
    contabilita' dello Stato e degli enti pubblici 
    lingua inglese 
    Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa: 
    Francese 
    Spagnolo 
    Tedesco 
    Russo 
    Portoghese 
    Cinese 
    Arabo 
                                                             Allegato 
 
      ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               ART. 8 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa ed appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.