Concorso per MINISTERO DELLA SALUTE
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CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 20-02-2024 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO (Scad. 21-03-2024) Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Istituto delle scienze neurologiche" dell'Azienda unita' sanitaria locale di Bologna. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-02-2024 |
Data Scadenza bando | 21-03-2024 |
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MINISTERO DELLA SALUTE
CONCORSO (Scad. 21-03-2024)
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Istituto delle scienze neurologiche" dell'Azienda unita' sanitaria locale di Bologna.
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5, comma 1, e l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza ulteriore compenso; Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione», sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023 con il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico, nella disciplina «scienze neurologiche», dell'«Istituto delle scienze neurologiche», struttura interna della Azienda USL di Bologna, con sede legale in Bologna - via Castiglione n. 29; Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il quale e' stata individuata quale area tematica di afferenza dell'istituto delle scienze neurologiche l'area di «neurologia»; Visto il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2019 con il quale il prof. Raffaele Lodi e' stato nominato, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico del richiamato «Istituto delle scienze neurologiche» di Bologna; Ritenuto di dover attivare, in prossimita' della scadenza dell'incarico, la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS pubblico «Istituto delle scienze neurologiche» dell'Azienda USL di Bologna; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto delle scienze neurologiche» dell'Azienda USL di Bologna, riconosciuto per l'area tematica di «neurologia», rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 2. Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2; l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia' inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione 1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea o di uno degli stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un paese terzo con titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali. 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione. 3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 Documentazione da presentare 1. Il candidato deve presentare la seguente documentazione inerente a: a) curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; b) documentazione inerente alla produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di «neurologia»; c) documentazione inerente alla continuita' della produzione scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e citation index; d) documentazione inerente la capacita' manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall'istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; e) documentazione inerente all'attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4 Nomina della commissione 1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 e' costituita con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma 1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 3. La commissione di valutazione puo' accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username e password.
Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione 1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna. Detta terna viene sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso. 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, puo' effettuare riunioni da remoto.
Art. 6 Conferimento dell'incarico 1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla commissione di valutazione. 2. Il trattamento economico e' definito dal contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita' 1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8 Oneri 1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima. 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2024.
Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'ufficio 2 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 2 febbraio 2024 Il Ministro: Schillaci
Allegato Valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli irccs pubblici. Criteri di valutazione Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita' clinica a livello di eccellenza. E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta' dell'istituto. Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e debolezza del candidato. La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna. Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione che porta alla selezione della terna. La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo hanno determinato. La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: Formazione e professionalita' del candidato Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS. Produzione scientifica Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera' gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera' specificamente i seguenti aspetti: attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS; rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute; originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni. Non saranno considerate piu' di 20 pubblicazioni. Nel caso di presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 dell'elenco predisposto dal candidato. Capacita' manageriali Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento. Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.