Concorso per 1 referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (calabria) CORTE DEI CONTI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 15-03-2024
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 13-06-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, di cui tre posti riservati al gruppo linguistico ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 15-03-2024
Data Scadenza bando 13-06-2024
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 13-06-2024)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, di cui tre posti riservati al gruppo linguistico tedesco ed un posto riservato al gruppo linguistico ladino, da destinare agli uffici della Corte dei conti aventi sede in Bolzano. (Decreto n. 77).

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949,
n. 28; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio  1965,
n. 617; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n.  152,  recante  «Modifica  alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti»; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  l'approvazione  del  testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n.  752,  e  successive  modificazioni,  concernente  le   norme   di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare,  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare  l'art.
1, comma 355; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2008,  n.  133  di  conversione  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto il regolamento autonomo di amministrazione  e  contabilita'
della Corte dei conti, adottato con deliberazione  del  Consiglio  di
Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato; 
    Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'
stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, con cui si dispone  che  «il  ruolo  organico  della  magistratura
contabile e' incrementato di venticinque unita' ed  e'  rideterminato
nel numero di seicentotrentasei unita', di  cui  cinquecentotrentadue
fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento  presidenti
di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della  Corte,
nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e
che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura»; 
    Vista la  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n.  327,  e  successive  modificazioni,  concernente  le   norme   di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di proporzionale del personale degli uffici siti in Provincia
di Bolzano; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  novembre
1987, n. 521 recante modificazioni al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente le norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige recante integrazioni e  modificazioni  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
concernente proporzionale negli uffici statali siti in  Provincia  di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212; 
    Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di  conoscenza  della  lingua
italiana e della lingua tedesca; 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense; 
    Visto il decreto legislativo 29 aprile 2015, n.  75,  concernente
le  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche all'art. 20-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo 14 luglio  2022,  n.  107,  art.  5,
comma 1 che «al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente
della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  305  ,  recante  "Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol per l'istituzione delle  sezioni  di  controllo  della
Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad  esse
addetto"», autorizza la Corte dei conti  ad  assumere  un  numero  di
magistrati pari a sei unita' nei limiti  di  spesa  ivi  previsti,  a
valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a
legislazione vigente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno  2023,
n. 82; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti della sede di Bolzano e l'assoluta
necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura  concorsuale
per il reclutamento di quattro unita' di personale con  la  qualifica
di referendario - regolarmente autorizzato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, riferiti ai budget assunzionali 2017-2022
- riservata, ai sensi dell'art. 89, del decreto del Presidente  della
Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  «a  cittadini  appartenenti  a
ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei
gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nel censimento ufficiale della popolazione»; 
    Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza  assunta
nell'adunanza  del  24-25  gennaio  2023,  con  la   quale   l'organo
consiliare «ha approvato la bozza del  Protocollo  di  intesa  tra  i
rappresentanti  della  Corte  dei  conti  e  quelli  della  Provincia
autonoma di Bolzano relativamente al  bando  di  concorso  a  quattro
posti per la nomina a referendario nel ruolo della magistratura della
Corte dei conti riservato,  per  tre  posti,  al  gruppo  linguistico
tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»; 
    Visto il  Protocollo  d'intesa  fra  la  Corte  dei  conti  e  la
Provincia autonoma di Bolzano,  acquisito  al  protocollo  di  questo
istituto al n. prot. 370/CDP/CONPRE del 26 gennaio 2023, con il quale
le parti concordano e stipulano quanto segue: «il bando di concorso a
quattro  posti  per  la  nomina  a  Referendario  nel   ruolo   della
magistratura della  Corte  dei  conti,  la  cui  indizione  e'  stata
deliberata dal Consiglio di presidenza nelle adunanze  del  7  e  del
20-21 luglio 2021, e' riservato, per tre posti, al gruppo linguistico
tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a  quattro  posti  di  referendario  nel  ruolo  della   magistratura
contabile, da destinare alle sezioni o alla Procura della  Corte  dei
conti aventi sede in Bolzano,  riservati  ai  candidati  appartenenti
alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza. 
    2. I posti di cui al comma 1 sono riservati, per  tre  posti,  al
gruppo linguistico tedesco e, per un  posto,  al  gruppo  linguistico
ladino. 
    3. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in  Bolzano;
la  permanenza  minima  dei   referendari   nell'ufficio   di   prima
assegnazione e' fissata in dieci anni. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e
gli avvocati dello Stato; 
      c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi; 
      d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature; 
      e) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei  due  rami  del  Parlamento,  della  Presidenza  della
Repubblica  e  della  Corte  costituzionale,  gli   impiegati   della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  delle  relative  amministrazioni
locali,  i  funzionari  degli  organismi   comunitari,   i   militari
appartenenti al ruolo ufficiali.  In  ogni  caso  deve  trattarsi  di
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti del diploma  di
laurea  in  giurisprudenza,  conseguita  al  termine  di   un   corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica
dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con  almeno
cinque anni di anzianita' di servizio a tempo indeterminato; 
      g) il personale docente di ruolo in  materie  giuridiche  delle
Universita'  nonche'  i  ricercatori,  confermati   o   che   abbiano
conseguito   l'abilitazione   scientifica   nazionale   in    materie
giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso. 
    3. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani  appartenenti  o
aggregati ad uno dei gruppi linguistici tedesco e ladino. 
    4. I candidati, in possesso del titolo di studio di cui  all'art.
1, comma 1 conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare  ove  lo
stesso sia stato oggetto di riconoscimento accademico in Italia, alla
stregua della vigente normativa,  ovvero  sia  stato  oggetto  di  un
riconoscimento finalizzato, ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. 
    Qualora le procedure relative ai riconoscimenti di cui  al  comma
precedente siano state attivate ma non si  siano  concluse  entro  il
termine  di  presentazione  della  domanda  i  candidati  interessati
saranno ammessi con riserva alle prove di concorso. 
    5. Sono ammessi coloro che siano in  possesso  dell'attestato  di
conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e  tedesca
riferito al titolo di studio «diploma di laurea»  ovvero  livello  di
competenza C1  del  quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue (ex livello  A)  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
 
                Termine per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 4 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  17,00  del  novantesimo  giorno  successivo  alla  data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata esclusivamente per via telematica,  con  le  modalita'  di
seguito indicate. Il candidato deve collegarsi  al  portale  concorsi
all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it -  autenticarsi  tramite
Sistema pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  ovvero  Carta  di
identita' elettronica e seguire la  procedura  relativa  al  concorso
«REFERENDARIO -  4  posti -  sede  BOLZANO»,  compilando   l'apposito
modulo. 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono  essere  in
possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (pec)
personalmente intestato al candidato. 
    I candidati provvederanno  ad  eseguire  il  versamento  di  euro
50,00, quale contributo, non  rimborsabile,  per  le  spese  relative
all'organizzazione  ed  all'espletamento  del  concorso,   unicamente
tramite  il  sistema  PagoPa  a  cio'  predisposto,  a  cui  potranno
collegarsi direttamente nel corso  della  procedura  di  compilazione
della  domanda.  L'amministrazione  si  riserva  di   effettuare   le
opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  1,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo: 
      Corte dei conti 
      Segretariato generale 
      Direzione generale risorse umane 
      Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche 
      viale Mazzini, 105 
      00195 - Roma. 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata  a  mano
al Servizio accessi, mobilita' e dotazioni  organiche,  nello  stesso
termine, dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  10,00  alle  ore  12,00;
dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 5 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', e ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      e) di essere in possesso  del  certificato  di  appartenenza  o
aggregazione al  gruppo  linguistico,  rilasciato  dal  Tribunale  di
Bolzano  ai  sensi  dell'art.  20-ter,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modificazioni. Il servizio accessi, mobilita' e  dotazioni  organiche
si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano  il  possesso
in capo al candidato del requisito di cui trattasi; 
      f) di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
«diploma di laurea» ovvero livello di competenza C1 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello  A)
ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      h) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      i) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale,  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente   bando,   si   chiede
l'ammissione al concorso, e della relativa decorrenza giuridica della
nomina; 
      j)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando; 
      k)  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a) devono, inoltre, dichiarare la  data  in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2,  comma
1, lettera a) che al momento della presentazione  della  domanda  non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano  in  possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra  quelle  indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti  superato  all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi  alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 
    3. I candidati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  titoli  di
studio,  con   esplicita   indicazione,   per   ciascuno   di   essi,
dell'Universita'/ente presso il quale sono stati conseguiti e la data
di conseguimento. In caso di titoli di studio  conseguiti  all'estero
il candidato deve ulteriormente indicare: 
      a) ove il titolo di  studio  conseguito  all'estero  sia  stato
oggetto di riconoscimento accademico in Italia,  alla  stregua  della
vigente  normativa,  gli   estremi   del   provvedimento   rilasciato
dall'Universita'. Qualora la procedura di  riconoscimento  accademico
non si sia ancora conclusa, il candidato  dovra'  dimostrare  l'avvio
della  procedura  indicando   gli   estremi   relativi   all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento; 
      b) ove il titolo di  studio  conseguito  all'estero  sia  stato
oggetto un riconoscimento finalizzato ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento  finalizzato  rilasciato  dall'organo
competente. Qualora la procedura di  riconoscimento  finalizzato  del
titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento,  ai
sensi del citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
2009, n. 189. 
    4. Ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  come  modificato
dall'art. 1  del  decreto  legislativo  15  maggio  2023,  n.  65,  i
candidati appartenenti o  aggregati  al  gruppo  linguistico  tedesco
devono sostenere almeno una delle prove scritte e, comunque, le prove
orali nella lingua del  rispettivo  gruppo  linguistico.  I  medesimi
candidati appartenenti o  aggregati  al  gruppo  linguistico  tedesco
devono indicare se intendono sostenere le altre prove  scritte  nella
lingua italiana,  nella  lingua  tedesca  ovvero,  sia  nella  lingua
italiana che in quella tedesca. 
    5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 2  del
decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, i candidati appartenenti o
aggregati al gruppo linguistico ladino devono indicare  se  intendono
sostenere le previste prove di esame  nella  lingua  italiana,  nella
lingua tedesca ovvero,  sia  nella  lingua  italiana  che  in  quella
tedesca. 
    6. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova  orale  obbligatoria  di  lingua   straniera   e
l'eventuale prova facoltativa,  nell'ambito  delle  lingue  straniere
indicate nell'annesso programma d'esame. 
    7. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a dieci anni. 
    8. Nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli  4  e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, da allegare alla domanda, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. Ai sensi degli articoli 5  della  legge  8  ottobre
2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito
in legge 6 agosto 2021, n. 113, i candidati con diagnosi di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) dovranno  fare  esplicita  richiesta
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria  necessita'  che  deve  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da  equivalente
struttura pubblica, da allegare alla domanda. L'adozione delle misure
di  cui  al  primo  periodo  sara'  determinata  a   giudizio   della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
comunque nell'ambito delle  modalita'  individuate  dal  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita'
del 9 novembre 2021 sopra citato. 
    9. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati patrocinanti  presso  le  magistrature  superiori
sono tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum  vitae,
se il titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o  a  seguito
di superamento di esame. 
                               Art. 6 
 
 
 Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, a pena di esclusione: 
      a)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza o equiparata ai sensi del decreto interministeriale  9
luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e
lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi», conseguito  al  termine  di  un
corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a   quattro   anni,
l'Universita'  presso  la  quale  e'  stato  conseguito,  l'anno  del
conseguimento, la votazione riportata nell'esame  finale  di  laurea,
nonche' la media aritmetica dei voti degli esami; 
      b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d), f) e g) dell'art. 2, comma 1; 
      c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati,
per i candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  e)
dell'art. 2, comma 1. 
    Il candidato  deve  fornire,  in  allegato  alla  domanda,  copia
dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente -  delle  lingue
italiano e tedesco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f). 
    Il candidato deve inoltre fornire, in allegato alla  domanda,  un
curriculum  vitae  aggiornato,  recante  l'indicazione  degli   studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti,  dei
titoli  conseguiti,  degli  incarichi  ricoperti  e  di  ogni   altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. 
    In fase  di  compilazione  della  domanda  di  partecipazione  il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione. Le pubblicazioni devono essere altresi' edite  a  stampa
entro il  termine  di  inoltro  della  domanda.  Non  sono  prese  in
considerazione  le  pubblicazioni  prive  di  codici   identificativi
corretti o per le quali non sia chiaramente evidenziata la parte  che
riguarda l'apporto del candidato. 
    Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in  formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2.  Nel  caso  in  cui  le
pubblicazioni  scientifiche  superino  il  limite  dimensionale   per
l'inserimento nel portale, il candidato, entro il termine di  inoltro
della domanda, puo' inviarle, in formato cartaceo,  dentro  un  plico
chiuso  sul  quale  dovra'  essere  indicata  la  dicitura  «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 4 posti di  referendario  nel  ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti - sede Bolzano»,
all'indirizzo: 
      Corte dei conti 
      Segretariato generale 
      Direzione generale risorse umane 
      Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche 
      viale Mazzini, 105 
      00195 - Roma. 
    Deve  essere,  inoltre,   fornito,   l'elenco   delle   eventuali
pubblicazioni  scientifiche,  che  siano  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con   indicazione   degli   estremi
identificativi e del numero di  pagine  di  ciascuna.  Gli  originali
delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non
superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4,  del
presente bando. 
    2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio. 
                               Art. 7 
 
 
Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi  dai
                              candidati 
 
 
    Nei  confronti  dei   concorrenti   utilmente   collocati   nella
graduatoria,  l'amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto,  e'  composta,  ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, da sei membri che
conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al
gruppo di lingua italiana e tre  appartenenti  al  gruppo  di  lingua
tedesca, scelti dall'elenco dei nomi di cui  al  Protocollo  d'intesa
fra la Corte dei conti e la Provincia autonoma di Bolzano,  acquisito
al protocollo di questo istituto al n. prot.  370/CDP/CONPRE  del  26
gennaio 2023. 
    Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti, per  la
sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento  rilevante,
e del segretario, nel caso di assenza o impedimento. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per referendario della Corte dei conti. 
    Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte  della
commissione in uno degli ultimi tre concorsi per  referendario  della
Corte dei conti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle universita'. 
                               Art. 9 
 
 
Condizioni  di  ammissione  alle  prove  d'esame   e   modalita'   di
                       valutazione dei titoli 
 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei  titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai  fini  del  conseguimento  del
punteggio minimo di 30 punti  e  della  conseguente  ammissione  alle
prove scritte. 
    La  valutazione  completa  dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti, per la  valutazione  del
complesso dei titoli, per un massimo totale  di  sessanta  punti.  La
ripartizione dei sessanta punti complessivi tra le quattro  categorie
di titoli ammissibili, definita nella Scheda Titoli  che  costituisce
parte integrante del presente bando, e' la seguente: 
      1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 24; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 6; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 24; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 6. 
    Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
Scheda Titoli - prima categoria, lettera A, B, C, D  -  il  punteggio
sara' conteggiato per ogni singola attivita' svolta,  secondo  quanto
indicato dalla Scheda Titoli (punteggio pieno  per  i  primi  anni  e
ridotto per i successivi, ove previsto),  nei  limiti  del  punteggio
massimo previsto (max 24 punti). 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
                               Art. 10 
 
 
            Modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le prove si svolgeranno a Bolzano. 
    3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 28 giugno 2024 e  sul  portale
di cui all'art. 4, comma 2 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora
e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    4. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono  tenuti
a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al precedente comma del presente articolo, presso la  sede  di  esame
per sostenere le prove scritte. 
    5. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    6. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 5 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    8. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    9. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2 con  l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
                               Art. 11 
 
 
               Valutazione delle prove scritte e orali 
 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di quarantadue sessantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai quarantadue
punti. 
    4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  2,4  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti  e,  ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  305,  si  applica  la
precedenza dei candidati idonei residenti da almeno  due  anni  nella
Provincia di Bolzano. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, comma 2. 
                               Art. 12 
 
 
Ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia  di  Bolzano  ai
                          fini delle prove 
 
 
    1. Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art.  16
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  305,
terranno     anche     conto     del     particolare      ordinamento
giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano. 
                               Art. 13 
 
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione  della
                             graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata  sul  sito
istituzionale della Corte dei conti. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                               Art. 14 
 
 
           Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi 
 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3. 
                               Art. 15 
 
 
                 Pubblicita' degli atti concorsuali 
 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche' all'indirizzo internet: 
      https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTr
asparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente, il  provvedimento  di
indizione del concorso, il provvedimento di nomina della  commissione
esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale, nonche', per dubbi  o  problemi  di  natura  tecnica,  i
candidati  potranno  far  riferimento   agli   indirizzi   di   posta
elettronica ed ai contatti telefonici che  saranno  resi  disponibili
sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande, e'  Deda  Next  S.r.l.
(gia' Dedagroup Public  Services  S.r.l.),  sulla  base  di  atto  di
designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato  da
Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.)  in  data  15
febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti  con
n. 484 del 16 febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  "Regolamento  generale
sulla protezione dei dati" (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'istituto nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali la  Corte  dei  conti  puo'  venire  a
conoscenza  di  dati  che   il   regolamento   definisce   «categorie
particolari di dati personali» (art. 9), in quanto  gli  stessi  sono
idonei, tra l'altro, a  rivelare  uno  stato  di  salute.  Tali  dati
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. Il titolare  del  trattamento  indica  i  contatti  al  quale
l'interessato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i   diritti   sopra
indicati: 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia),  viale  Giuseppe
Mazzini   n.    105,    00195    (tel.:    (+39)    06.38761;    pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, Sezione Amministrazione
Trasparente. 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 11 marzo 2024 
 
                                               Il Presidente: Carlino 
                                                             Allegato 
 
                         PROGRAMMA DI ESAME 
 
    Prove scritte: 
      1) diritto civile e diritto  commerciale,  con  riferimenti  al
diritto processuale civile; 
      2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
      3) contabilita'  pubblica,  scienza  delle  finanze  e  diritto
finanziario; 
      4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 
    Prova orale: 
      l'esame verte sulle materie indicate per  le  prove  scritte  e
sulle seguenti: 
        a) diritto internazionale e diritto dell'Unione europea; 
        b) diritto regionale e degli enti locali; 
        c) diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; 
        d) diritto penale e diritto processuale penale; 
        e) politica economica; 
        f) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; 
        g) statistica economica; 
        h)  lingua  straniera  scelta  tra  le   seguenti:   inglese,
francese, spagnolo. 
    Prova orale facoltativa di lingua straniera in una  delle  lingue
di  cui  al  punto  h)  diversa  da  quella  prescelta  quale   prova
obbligatoria. 
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752,  e  successive  modificazioni,  le  prove  di
concorso   devono   tener   conto   del    particolare    ordinamento
giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano. 
Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario  della
  Corte dei conti da destinare agli  uffici  della  Corte  dei  conti
  aventi sede in Bolzano 
 
                            SCHEDA TITOLI 
 
 
                           Prima categoria 
        Doti di capacita' e di rendimento - max. punti 24,00 
 
    I requisiti di anzianita' prescritti ai fini  dell'ammissione  al
concorso,  si  conseguono  anche  mediante  cumulo  dei  periodi   di
attivita' svolti in categorie diverse da  quella  utilizzata  per  la
partecipazione al concorso. I requisiti devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    A)    Servizio    prestato    nella    Magistratura    ordinaria,
amministrativa, militare e nell'Avvocatura dello Stato: 
      per ogni anno compiuto o  frazione  superiore  a  sei  mesi  di
servizio: 
        punti 7,20 per i primi 5 anni; 
    B) Avvocati iscritti all'albo professionale: 
      per ogni anno o frazione superiore a  sei  mesi  di  iscrizione
all'albo: 
        punti 4,80 per i primi 5 anni e 
        punti 1,20 per  i  successivi,  con  un  massimo  di  2  anni
(valutabili max 7 anni); 
    C) Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche: 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: 
        punti 4,80 per i primi 5 anni e 
        punti 1,20 per  i  successivi,  con  un  massimo  di  2  anni
(valutabili max 7 anni); 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nella ex carriera direttiva: 
        punti 3,60 per i primi 5 anni e 
        punti 0,60 per  i  successivi,  con  un  massimo  di  4  anni
(valutabili max 9 anni); 
    D) Professori ordinari, professori  associati  e  ricercatori  in
materie giuridiche: 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni di professore ordinario: 
        punti 7,20 per i primi 3 anni; 
      per ogni anno o frazione superiore  a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni di professore associato: 
        punti 4,80 per i primi 3 anni e 
        punti 1,20 per  i  successivi,  con  un  massimo  di  2  anni
(valutabili max 5 anni); 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
come ricercatore: 
        punti 3,60 per i primi 3 anni e 
        punti 1,20 per  i  successivi,  con  un  massimo  di  3  anni
(valutabili max 6 anni). 
 
                          Seconda categoria 
                     Incarichi - max. punti 6,00 
 
    Incarichi  speciali  che  presuppongono  particolare   competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
amministrazioni pubbliche  o  da  organismi  U.E.  e  internazionali.
Punteggio come nella tabella di seguito riportata. 
    

=====================================================================
|Incarico                                       |     Punteggio     |
+===============================================+===================+
|                                               |1,20 per ciascun   |
|Commissario prefettizio o sub-commissario      |incarico, max 2,40 |
|prefettizio per la gestione di ente locale     |punti              |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Componente di commissione tributaria e/o della |0,96 per anno, max |
|Corte di giustizia tributaria                  |2,88 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Magistrato onorario nell'ambito della          |                   |
|magistratura ordinaria di primo grado (es.     |                   |
|giudice di pace, viceprocuratore onorario,     |0,72 per anno, max |
|giudice onorario di tribunale)                 |3,60 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|            Incarichi affidati da P.A.                             |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Incarico di segretario comunale di livello non |0,24 per anno, max |
|dirigenziale                                   |1,20 punto         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Incarico di funzioni dirigenziali generali     |0,60 per anno, max |
|presso una pubblica amministrazione            |2,40 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Incarichi affidati da Organismi U.E. e         |1,20 per anno, max |
|internazionali                                 |2,40 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Incarico di funzioni dirigenziali non generali |0,24 per anno, max |
|presso una pubblica amministrazione            |2,40 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Incarico di preposizione a strutture non       |                   |
|dirigenziali o di titolarita' di posizione     |                   |
|organizzativa presso una pubblica              |0,12 per anno max  |
|amministrazione                                |0,60 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Componente di Consigli di amministrazione di   |                   |
|enti e societa' pubbliche o a partecipazione   |0,12 per anno max  |
|pubblica                                       |0,60 punti         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|Revisore contabile/curatore                    |0,60 per incarico  |
|fallimentare/componente di Collegio dei        |annuale max 3,60   |
|revisori o Collegio sindacale                  |punti              |
+-----------------------------------------------+-------------------+
    
 
                           Terza categoria 
                Titoli di cultura - max. punti 24,00 
 
    A) Voto di laurea e media aritmetica esami: 
    

   ===============================================================
   |        Voto di laurea           |      Media esami *        |
   +=======================+=========+=================+=========+
   |fino a 99/110          |p. 0,00  |fino a 26/30     |p. 0,00  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |100-105/110            |p. 2,40  |27-29/30         |p. 2,40  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |106-107/110            |p. 6,00  |30/30            |p. 4,80  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |108-109/110            |p. 7,20  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |110/110                |p. 8,40  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |110/110 e lode         |p. 9,60  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
    
(*) Le eventuali  frazioni  di  punto  da  0,51  saranno  arrotondate
all'unita' superiore a fini valutativi. 
    B)  Altre   lauree   conseguite   in   Universita'   italiane   o
riconosciute: 
      1. Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale  in
scienze   politiche,    scienze    economico    aziendali,    scienza
dell'economia,  scienza  dell'amministrazione   o   equipollenti   ed
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009: 
        punti 0,00 (fino a 99); 
        punti 1,20 (da 100 a 105); 
        punti 3,60 (da 106 a 109); 
        punti 4,80 (110); 
        punti 6,00 (110 con lode). 
      2. Per le lauree di primo livello  (con  esclusione  di  quelle
propedeutiche  alla  specialistica/magistrale  gia'  dichiarata)   in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche,
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche
e delle relazioni internazionali, e statistica: punti 0,60; 
    C) Attivita' di  docenza  universitaria  in  materie  giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico attuariali,  in
corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale  con
non meno di trenta ore (certificato  con  contratto  e  CFU)  se  non
utilizzata come categoria di partecipazione: 
      per ogni attivita' di docenza (30 ore svolte a semestre): 
        punti 1,20 fino ad un massimo di punti 6,00. 
(con  esclusione  dei  professori  e  ricercatori   che   partecipano
utilizzando tale categoria). 
    D) Titoli conseguiti  in  corsi  di  specializzazione  o  master,
conseguiti    presso    Universita',    in    materie     giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico attuariali, con
esame finale: 
      dottorato di ricerca: punti 9,60 
      assegnisti di ricerca: 
        a) punti 4,80 (se contratto annuale) 
        b) punti 6,00 (se contratto biennale) 
        c) punti 7,20 (se contratto triennale) 
      specializzazione: 
        a) punti 1,20 (se contratto annuale) 
        b) punti 2,40 (se contratto biennale) 
        c) punti 3,60 (se contratto triennale) 
      master di secondo livello: 
        a) punti 3,60 (se annuale) 
        b) punti 4,80 (se biennale) 
        c) punti 6,00 (se triennale) 
      master di primo livello: punti 3,60. 
    E) Borsisti presso Universita': 
      punti 1,20 per ciascuna assegnazione, fino  ad  un  massimo  di
punti 2,40. 
    F) Abilitazione all'insegnamento in materie  giuridico-economiche
in istituti d'istruzione secondaria superiore (se non utilizzato  per
l'ammissione al concorso): 
      punti 1,80. 
    G) Concorsi per esame in  magistratura,  procuratore  o  avvocato
dello  Stato,  notaio  (con  esclusione  degli  appartenenti  a  tali
categorie): 
      vincitore: punti 7,20; 
      idoneita': punti 4,80. 
    H) Concorsi  per  esami  o  corso  concorso  per  l'accesso  alla
qualifica  dirigenziale  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  (con
esclusione del concorso di accesso all'attuale qualifica dirigenziale
presso l'amministrazione di appartenenza ove si  partecipi  per  tale
categoria): 
      vincitore: punti 1,80; 
      idoneita': punti 0,90. 
    I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta  la  laurea  in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative
ovvero  scienze  statistiche  e  attuariali   o   equipollenti   (con
esclusione del concorso di  accesso  all'Amministrazione  di  attuale
appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,80: 
      vincitore: punti 1,20; 
      idoneita': punti 0,60. 
    J) Abilitazione all'esercizio della professione forense  (se  non
utilizzato per l'ammissione al concorso): 
      punti 3,60. 
    K)  Abilitazione  scientifica  nazionale  (A.S.N.)   in   materie
giuridico-economiche  (se  non   utilizzato   per   l'ammissione   al
concorso): 
      prima fascia: punti 6,00; 
      seconda fascia: punti 3,60. 
    L)  Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   dottore
commercialista: 
      punti 3,60. 
    M)  Abilitazione   per   avvocato   patrocinante   dinanzi   alle
Magistrature superiori: 
      punti 2,40. 
    N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili: 
        punti 2,40. 
    O) Concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Universita'  nei  settori
disciplinari  giuridico,  economico,   amministrativo,   politico   e
statistico-attuariale (con esclusione dei  candidati  appartenenti  a
tale categoria): 
      vincitore - prof. ordinario: punti 7,20; idoneo: 3,60; 
      vincitore - prof. associato: punti 4,80; idoneo: 2,40; 
      vincitore - ricercatore: punti 3,60; idoneo: 1,80. 
    P) Conoscenza certificata ed  in  corso  di  validita'  (da  enti
certificatori delle competenze  in  lingua  straniera  del  personale
scolastico, riconosciute dal competente Ministero) di una lingua  tra
quelle indicate  nel  programma  d'esame,  almeno  di  livello  B  di
riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la  prova
obbligatoria e quella facoltativa: 
      punti 1,20 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,40. 
 
                          Quarta categoria 
            Studi elaborati e pubblicati - Max punti 6,00 
 
    La valutazione verra' effettuata discrezionalmente  in  relazione
alla validita' di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche,
amministrative, economiche, statistiche e attuariali. 
    Nella valutazione si terra' conto: 
      della pertinenza con l'attivita' istituzionale della Corte; 
      della sede editoriale  della  pubblicazione  o  della  qualita'
scientifica della rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR); 
      della   struttura   compilativa   o   originale   del   lavoro,
dell'apparato  bibliografico   e   del   numero   complessivo   delle
pubblicazioni. Il candidato non potra' produrre piu' di cinque lavori
e dovra'  indicare  espressamente,  in  caso  di  opera  collettanea,
l'apporto al medesimo riferibile, all'uopo  menzionando  le  relative
pagine. 
    Non   sara'   possibile   richiedere   il   trasferimento   delle
pubblicazioni, gia' esibite ed allegate in sede di domanda per  altro
concorso. 
    I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella: 
    

      =========================================================
      |Pubblicazioni scientifiche massimo 6 punti             |
      +===========================+===========================+
      |                           |Fino ad un massimo di punti|
      |Pubblicazioni scientifiche |per ciascuna pubblicazione |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |fino a 3,60 punti per      |
      |Monografie                 |ciascuna monografia        |
      +---------------------------+---------------------------+
      |contributi su volumi       |fino a 2,40 punti per      |
      |collettanei                |ciascun contributo         |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |fino a 1,20 punto per      |
      |articoli su riviste        |ciascun articolo           |
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      |                           |fino a 0,60 punti per      |
      |note a sentenza            |ciascuna nota a sentenza   |
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