Concorso per 1 referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (calabria) CORTE DEI CONTI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 15-03-2024 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 13-06-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, di cui tre posti riservati al gruppo linguistico ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | COSENZA |
Comune: | TRENTA |
Data di inserimento: | 15-03-2024 |
Data Scadenza bando | 13-06-2024 |
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 13-06-2024)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, di cui tre posti riservati al gruppo linguistico tedesco ed un posto riservato al gruppo linguistico ladino, da destinare agli uffici della Corte dei conti aventi sede in Bolzano. (Decreto n. 77).
IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, recante «Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti»; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1, comma 355; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con cui si dispone che «il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura»; Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in Provincia di Bolzano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107, art. 5, comma 1 che «al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"», autorizza la Corte dei conti ad assumere un numero di magistrati pari a sei unita' nei limiti di spesa ivi previsti, a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti della sede di Bolzano e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di quattro unita' di personale con la qualifica di referendario - regolarmente autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riferiti ai budget assunzionali 2017-2022 - riservata, ai sensi dell'art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione»; Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza assunta nell'adunanza del 24-25 gennaio 2023, con la quale l'organo consiliare «ha approvato la bozza del Protocollo di intesa tra i rappresentanti della Corte dei conti e quelli della Provincia autonoma di Bolzano relativamente al bando di concorso a quattro posti per la nomina a referendario nel ruolo della magistratura della Corte dei conti riservato, per tre posti, al gruppo linguistico tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»; Visto il Protocollo d'intesa fra la Corte dei conti e la Provincia autonoma di Bolzano, acquisito al protocollo di questo istituto al n. prot. 370/CDP/CONPRE del 26 gennaio 2023, con il quale le parti concordano e stipulano quanto segue: «il bando di concorso a quattro posti per la nomina a Referendario nel ruolo della magistratura della Corte dei conti, la cui indizione e' stata deliberata dal Consiglio di presidenza nelle adunanze del 7 e del 20-21 luglio 2021, e' riservato, per tre posti, al gruppo linguistico tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario nel ruolo della magistratura contabile, da destinare alle sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano, riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. 2. I posti di cui al comma 1 sono riservati, per tre posti, al gruppo linguistico tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino. 3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano; la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in dieci anni.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato; c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi; d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature; e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, gli impiegati della Provincia autonoma di Bolzano e delle relative amministrazioni locali, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' di servizio a tempo indeterminato; g) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani appartenenti o aggregati ad uno dei gruppi linguistici tedesco e ladino. 4. I candidati, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 1, comma 1 conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ove lo stesso sia stato oggetto di riconoscimento accademico in Italia, alla stregua della vigente normativa, ovvero sia stato oggetto di un riconoscimento finalizzato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Qualora le procedure relative ai riconoscimenti di cui al comma precedente siano state attivate ma non si siano concluse entro il termine di presentazione della domanda i candidati interessati saranno ammessi con riserva alle prove di concorso. 5. Sono ammessi coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e tedesca riferito al titolo di studio «diploma di laurea» ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello A) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
Art. 3 Termine per il possesso dei requisiti 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4 Termine e modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate. Il candidato deve collegarsi al portale concorsi all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it - autenticarsi tramite Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), ovvero Carta di identita' elettronica e seguire la procedura relativa al concorso «REFERENDARIO - 4 posti - sede BOLZANO», compilando l'apposito modulo. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato. I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro 50,00, quale contributo, non rimborsabile, per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a cio' predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. L'amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra. 3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente. 4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo: Corte dei conti Segretariato generale Direzione generale risorse umane Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche viale Mazzini, 105 00195 - Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano al Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) di essere in possesso della cittadinanza italiana; e) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Il servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi; f) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea» ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello A) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; i) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso, e della relativa decorrenza giuridica della nomina; j) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'art. 2, comma 2 del bando; k) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. I candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 3. I candidati devono dichiarare il possesso dei titoli di studio, con esplicita indicazione, per ciascuno di essi, dell'Universita'/ente presso il quale sono stati conseguiti e la data di conseguimento. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve ulteriormente indicare: a) ove il titolo di studio conseguito all'estero sia stato oggetto di riconoscimento accademico in Italia, alla stregua della vigente normativa, gli estremi del provvedimento rilasciato dall'Universita'. Qualora la procedura di riconoscimento accademico non si sia ancora conclusa, il candidato dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento; b) ove il titolo di studio conseguito all'estero sia stato oggetto un riconoscimento finalizzato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, gli estremi del provvedimento di riconoscimento finalizzato rilasciato dall'organo competente. Qualora la procedura di riconoscimento finalizzato del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento, ai sensi del citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, i candidati appartenenti o aggregati al gruppo linguistico tedesco devono sostenere almeno una delle prove scritte e, comunque, le prove orali nella lingua del rispettivo gruppo linguistico. I medesimi candidati appartenenti o aggregati al gruppo linguistico tedesco devono indicare se intendono sostenere le altre prove scritte nella lingua italiana, nella lingua tedesca ovvero, sia nella lingua italiana che in quella tedesca. 5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 2 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, i candidati appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino devono indicare se intendono sostenere le previste prove di esame nella lingua italiana, nella lingua tedesca ovvero, sia nella lingua italiana che in quella tedesca. 6. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma d'esame. 7. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a dieci anni. 8. Nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria pubblica, da allegare alla domanda, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, da allegare alla domanda. L'adozione delle misure di cui al primo periodo sara' determinata a giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021 sopra citato. 9. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o a seguito di superamento di esame.
Art. 6 Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione 1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare, a pena di esclusione: a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media aritmetica dei voti degli esami; b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell'art. 2, comma 1; c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1. Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, copia dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f). Il candidato deve inoltre fornire, in allegato alla domanda, un curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione. Le pubblicazioni devono essere altresi' edite a stampa entro il termine di inoltro della domanda. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive di codici identificativi corretti o per le quali non sia chiaramente evidenziata la parte che riguarda l'apporto del candidato. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale, il candidato, entro il termine di inoltro della domanda, puo' inviarle, in formato cartaceo, dentro un plico chiuso sul quale dovra' essere indicata la dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 4 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti - sede Bolzano», all'indirizzo: Corte dei conti Segretariato generale Direzione generale risorse umane Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche viale Mazzini, 105 00195 - Roma. Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando. 2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.
Art. 7 Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi dai candidati Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti dall'elenco dei nomi di cui al Protocollo d'intesa fra la Corte dei conti e la Provincia autonoma di Bolzano, acquisito al protocollo di questo istituto al n. prot. 370/CDP/CONPRE del 26 gennaio 2023. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti, per la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante, e del segretario, nel caso di assenza o impedimento. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi per referendario della Corte dei conti. 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle universita'.
Art. 9 Condizioni di ammissione alle prove d'esame e modalita' di valutazione dei titoli 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di 30 punti e della conseguente ammissione alle prove scritte. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati scritti, prima dell'inizio della correzione. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di sessanta punti. La ripartizione dei sessanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili, definita nella Scheda Titoli che costituisce parte integrante del presente bando, e' la seguente: 1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 24; 2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 6; 3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 24; 4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 6. Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla Scheda Titoli - prima categoria, lettera A, B, C, D - il punteggio sara' conteggiato per ogni singola attivita' svolta, secondo quanto indicato dalla Scheda Titoli (punteggio pieno per i primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio massimo previsto (max 24 punti). 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 10 Modalita' di svolgimento delle prove d'esame 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove si svolgeranno a Bolzano. 3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 28 giugno 2024 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 4. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al precedente comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 5. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati. 6. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 5 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalita' del candidato. 7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 8. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 9. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2 con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
Art. 11 Valutazione delle prove scritte e orali 1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di quarantadue sessantesimi. 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai quarantadue punti. 4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a 2,4 punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua. 6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti e, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, si applica la precedenza dei candidati idonei residenti da almeno due anni nella Provincia di Bolzano. 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, comma 2.
Art. 12 Ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano ai fini delle prove 1. Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, terranno anche conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.
Art. 13 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti. 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 14 Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi 1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
Art. 15 Pubblicita' degli atti concorsuali 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonche' all'indirizzo internet: https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTr asparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura 2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, nonche', per dubbi o problemi di natura tecnica, i candidati potranno far riferimento agli indirizzi di posta elettronica ed ai contatti telefonici che saranno resi disponibili sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia' Dedagroup Public Services S.r.l.), sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021). 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'istituto nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali la Corte dei conti puo' venire a conoscenza di dati che il regolamento definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito istituzionale della Corte dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente. 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 11 marzo 2024 Il Presidente: Carlino
Allegato PROGRAMMA DI ESAME Prove scritte: 1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile; 2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 3) contabilita' pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. Prova orale: l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: a) diritto internazionale e diritto dell'Unione europea; b) diritto regionale e degli enti locali; c) diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; d) diritto penale e diritto processuale penale; e) politica economica; f) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; g) statistica economica; h) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo. Prova orale facoltativa di lingua straniera in una delle lingue di cui al punto h) diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano. Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario della Corte dei conti da destinare agli uffici della Corte dei conti aventi sede in Bolzano SCHEDA TITOLI Prima categoria Doti di capacita' e di rendimento - max. punti 24,00 I requisiti di anzianita' prescritti ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e nell'Avvocatura dello Stato: per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 7,20 per i primi 5 anni; B) Avvocati iscritti all'albo professionale: per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione all'albo: punti 4,80 per i primi 5 anni e punti 1,20 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 7 anni); C) Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche: per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 4,80 per i primi 5 anni e punti 1,20 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 7 anni); per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella ex carriera direttiva: punti 3,60 per i primi 5 anni e punti 0,60 per i successivi, con un massimo di 4 anni (valutabili max 9 anni); D) Professori ordinari, professori associati e ricercatori in materie giuridiche: per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni di professore ordinario: punti 7,20 per i primi 3 anni; per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni di professore associato: punti 4,80 per i primi 3 anni e punti 1,20 per i successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 5 anni); per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come ricercatore: punti 3,60 per i primi 3 anni e punti 1,20 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 6 anni). Seconda categoria Incarichi - max. punti 6,00 Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da amministrazioni pubbliche o da organismi U.E. e internazionali. Punteggio come nella tabella di seguito riportata. ===================================================================== |Incarico | Punteggio | +===============================================+===================+ | |1,20 per ciascun | |Commissario prefettizio o sub-commissario |incarico, max 2,40 | |prefettizio per la gestione di ente locale |punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Componente di commissione tributaria e/o della |0,96 per anno, max | |Corte di giustizia tributaria |2,88 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Magistrato onorario nell'ambito della | | |magistratura ordinaria di primo grado (es. | | |giudice di pace, viceprocuratore onorario, |0,72 per anno, max | |giudice onorario di tribunale) |3,60 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ | Incarichi affidati da P.A. | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Incarico di segretario comunale di livello non |0,24 per anno, max | |dirigenziale |1,20 punto | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Incarico di funzioni dirigenziali generali |0,60 per anno, max | |presso una pubblica amministrazione |2,40 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Incarichi affidati da Organismi U.E. e |1,20 per anno, max | |internazionali |2,40 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Incarico di funzioni dirigenziali non generali |0,24 per anno, max | |presso una pubblica amministrazione |2,40 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Incarico di preposizione a strutture non | | |dirigenziali o di titolarita' di posizione | | |organizzativa presso una pubblica |0,12 per anno max | |amministrazione |0,60 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Componente di Consigli di amministrazione di | | |enti e societa' pubbliche o a partecipazione |0,12 per anno max | |pubblica |0,60 punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ |Revisore contabile/curatore |0,60 per incarico | |fallimentare/componente di Collegio dei |annuale max 3,60 | |revisori o Collegio sindacale |punti | +-----------------------------------------------+-------------------+ Terza categoria Titoli di cultura - max. punti 24,00 A) Voto di laurea e media aritmetica esami: =============================================================== | Voto di laurea | Media esami * | +=======================+=========+=================+=========+ |fino a 99/110 |p. 0,00 |fino a 26/30 |p. 0,00 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |100-105/110 |p. 2,40 |27-29/30 |p. 2,40 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |106-107/110 |p. 6,00 |30/30 |p. 4,80 | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |108-109/110 |p. 7,20 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |110/110 |p. 8,40 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ |110/110 e lode |p. 9,60 | | | +-----------------------+---------+-----------------+---------+ (*) Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate all'unita' superiore a fini valutativi. B) Altre lauree conseguite in Universita' italiane o riconosciute: 1. Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell'economia, scienza dell'amministrazione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009: punti 0,00 (fino a 99); punti 1,20 (da 100 a 105); punti 3,60 (da 106 a 109); punti 4,80 (110); punti 6,00 (110 con lode). 2. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale gia' dichiarata) in scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, e statistica: punti 0,60; C) Attivita' di docenza universitaria in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico attuariali, in corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come categoria di partecipazione: per ogni attivita' di docenza (30 ore svolte a semestre): punti 1,20 fino ad un massimo di punti 6,00. (con esclusione dei professori e ricercatori che partecipano utilizzando tale categoria). D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso Universita', in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico attuariali, con esame finale: dottorato di ricerca: punti 9,60 assegnisti di ricerca: a) punti 4,80 (se contratto annuale) b) punti 6,00 (se contratto biennale) c) punti 7,20 (se contratto triennale) specializzazione: a) punti 1,20 (se contratto annuale) b) punti 2,40 (se contratto biennale) c) punti 3,60 (se contratto triennale) master di secondo livello: a) punti 3,60 (se annuale) b) punti 4,80 (se biennale) c) punti 6,00 (se triennale) master di primo livello: punti 3,60. E) Borsisti presso Universita': punti 1,20 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di punti 2,40. F) Abilitazione all'insegnamento in materie giuridico-economiche in istituti d'istruzione secondaria superiore (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): punti 1,80. G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie): vincitore: punti 7,20; idoneita': punti 4,80. H) Concorsi per esami o corso concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del concorso di accesso all'attuale qualifica dirigenziale presso l'amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria): vincitore: punti 1,80; idoneita': punti 0,90. I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all'Amministrazione di attuale appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,80: vincitore: punti 1,20; idoneita': punti 0,60. J) Abilitazione all'esercizio della professione forense (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): punti 3,60. K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridico-economiche (se non utilizzato per l'ammissione al concorso): prima fascia: punti 6,00; seconda fascia: punti 3,60. L) Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista: punti 3,60. M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori: punti 2,40. N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili: punti 2,40. O) Concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Universita' nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria): vincitore - prof. ordinario: punti 7,20; idoneo: 3,60; vincitore - prof. associato: punti 4,80; idoneo: 2,40; vincitore - ricercatore: punti 3,60; idoneo: 1,80. P) Conoscenza certificata ed in corso di validita' (da enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, riconosciute dal competente Ministero) di una lingua tra quelle indicate nel programma d'esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa: punti 1,20 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,40. Quarta categoria Studi elaborati e pubblicati - Max punti 6,00 La valutazione verra' effettuata discrezionalmente in relazione alla validita' di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terra' conto: della pertinenza con l'attivita' istituzionale della Corte; della sede editoriale della pubblicazione o della qualita' scientifica della rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR); della struttura compilativa o originale del lavoro, dell'apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potra' produrre piu' di cinque lavori e dovra' indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l'apporto al medesimo riferibile, all'uopo menzionando le relative pagine. Non sara' possibile richiedere il trasferimento delle pubblicazioni, gia' esibite ed allegate in sede di domanda per altro concorso. I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella: ========================================================= |Pubblicazioni scientifiche massimo 6 punti | +===========================+===========================+ | |Fino ad un massimo di punti| |Pubblicazioni scientifiche |per ciascuna pubblicazione | +---------------------------+---------------------------+ | |fino a 3,60 punti per | |Monografie |ciascuna monografia | +---------------------------+---------------------------+ |contributi su volumi |fino a 2,40 punti per | |collettanei |ciascun contributo | +---------------------------+---------------------------+ | |fino a 1,20 punto per | |articoli su riviste |ciascun articolo | +---------------------------+---------------------------+ | |fino a 0,60 punti per | |note a sentenza |ciascuna nota a sentenza | +---------------------------+---------------------------+