Concorso per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 146 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 07-06-2024 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 07-07-2024) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi centoquarantasei posti di magistrati tributari, a tempo indeterminato. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | VERCELLI |
Comune: | VERCELLI |
Data di inserimento: | 07-06-2024 |
Data Scadenza bando | 07-07-2024 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO (Scad. 07-07-2024)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi centoquarantasei posti di magistrati tributari, a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia tributaria Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, recante il regolamento per il concorso in magistratura; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento giudiziario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modificazioni, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la nomina di magistrato tributario, nonche' gli articoli 17 e seguenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; Tenuto conto che per la copertura dei posti di magistrato tributario nella Provincia di Bolzano, di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 545 del 1992, si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976; Ritenuto che per la copertura dei posti di magistrato tributario nella Provincia di Bolzano si provvedera' con un apposito bando, tenuto conto che ai sensi degli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 occorre determinare preventivamente la pianta organica delle Corti di giustizia tributaria con sede nella citata provincia e il numero dei posti da mettere a concorso determinato, in relazione alle vacanze, su delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria d'intesa con la Provincia di Bolzano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto n. 487 del 1994, il quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera o), del medesimo decreto; Ravvisato che tale tutela non trova applicazione per la presente procedura, trattandosi della prima edizione del concorso per il reclutamento della qualifica dei magistrati tributari previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 24, comma 1, lettera d-bis), che assegna al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni di spettanza statale in materia di gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, recante l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura; Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativi alla formazione ed alla disciplina dei lavori della commissione di concorso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'ordinamento militare; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla «Riforma della giustizia tributaria»; Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 20, comma 2-ter, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento della giustizia tributaria; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n. 1260 del 10 ottobre 2023, che ha nominato ventitre' magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e preso atto che uno dei magistrati nominati non ha assunto l'incarico entro il termine di cui all'art. 12 del decreto n. 545 del 1992; Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere nell'anno 2024 le unita' di magistrati non assunte a seguito della conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del medesimo art. 1, aumentate di sessantotto unita'; Visto l'art. 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge n. 130 del 2022, che ha previsto per l'anno 2024, nell'ambito delle facolta' assunzionali di cui al comma 10, una procedura con specifiche modalita' in deroga a quella ordinaria di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, volta al reclutamento di sessantotto unita' di magistrati tributari, aumentate delle settantotto unita' non assunte ai sensi del gia' richiamato comma 10, primo periodo; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, il quale definisce le modalita' di versamento del contributo di euro 50,00 posto a carico dei candidati; Vista la nota prot. 4436 del 13 maggio 2024, con cui il Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per l'avvio della procedura concorsuale per centoquarantasei unita' di magistrati tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, della legge n. 130 del 2022; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n. 782, del 21 maggio 2024, riguardante la procedura concorsuale per centoquarantasei unita' di magistrati tributari, ai sensi dell'art. 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge n. 130 del 2022; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per esami, a centoquarantasei posti di magistrato tributario. 2. Alla procedura concorsuale di cui al presente decreto non si applica la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, della legge del 31 agosto 2022, n. 130.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano; b) abbia l'esercizio dei diritti civili; c) sia di condotta incensurabile; d) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; e) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; f) sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati; g) sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per il concorso ai sensi dell'art. 4-ter, comma 5, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio pagoPA, al versamento della somma di euro 50,00 nel termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, comma 1. Il contributo non e' rimborsabile. L'amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra; h) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Della pubblicazione del bando si da' notizia sul Portale «inPA» e sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it 3. Il candidato dovra' inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del form di candidatura sul Portale unico del reclutamento «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it previa registrazione sullo stesso Portale. 4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del termine indicato nel comma 1. Tale termine e' perentorio e la data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA». Allo scadere del termine ultimo per la partecipazione, non sara' piu' consentito l'invio della domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto. 5. Non e' ammessa altra modalita' di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. 6. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuera' la stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovra' essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. 7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel presente bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' pubblicato, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 8. L'aspirante candidato deve dichiarare nella domanda: a) il cognome, il nome, il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano; d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; f) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; g) il titolo di studio posseduto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano, o dichiara che ha provveduto a richiederne l'equiparazione; h) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; i) di avere l'esercizio dei diritti civili; j) di essere di condotta incensurabile; k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari; l) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; m) di essere fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira; n) se, nel caso in cui sia persona con disabilita' o disturbi specifici di apprendimento, abbia l'esigenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assistito durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' o lo strumento compensativo in relazione al proprio disturbo, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap/disturbo. Il candidato, nei quindici giorni successivi alla scadenza del bando, dovra' inviare la documentazione in originale all'indirizzo di Posta elettronica certificata: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie esonerate dalla prova preselettiva, di cui al successivo art. 7; p) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco; q) il versamento del contributo alle spese del concorso, come specificato nel precedente art. 2. 9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato, ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo di cui al comma 8, lettera d), indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 10. La domanda di partecipazione inviata secondo le modalita' indicate nel presente articolo si intende sottoscritta.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso 1. Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. 2. L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura tributaria e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso. 3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, e' causa di esclusione dal concorso ed equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed e' composta, ai sensi dell'art. 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense, e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. 3. Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, possono essere nominati i componenti supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. 4. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. 5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate al momento della presentazione della domanda dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari, nominati ai sensi del presente comma, partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alle materie delle quali sono docenti. 7. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, previa intesa con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e' realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti come individuati nel comma 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, per la predisposizione e la formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. 2. In caso di avvalimento dei soggetti di cui al comma 1, i quesiti formulati sono resi disponibili esclusivamente a favore del presidente della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. 5, la quale successivamente provvede alla loro validazione. 3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 27 settembre 2024, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it verra' data comunicazione riguardo alla pubblicazione dei quesiti validati dalla commissione e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 4. I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede, nel giorno ed ora indicati. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. 6. La prova preselettiva consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile (quindici quesiti), diritto processuale civile (quindici quesiti), diritto tributario (quindici quesiti), diritto processuale tributario (quindici quesiti) e diritto commerciale (quindici quesiti). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 7. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata attribuendo i seguenti punteggi: +1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 0 punti per ogni mancata risposta. Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale. 8. Durante la prova i candidati non possono comunicare tra di loro e non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 9. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione d'esame o il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso. 10. La mancata partecipazione alla prova preselettiva comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 11. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente diffuse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it 12. Il mancato superamento della prova preselettiva non rileva ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Art. 7 Ammissione alla prova scritta 1. Alla successiva prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Accedono, altresi', alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. 2. L'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva, utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammessi a sostenere la prova scritta, e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 3. Sono esonerati dalla prova preselettiva ed ammessi comunque alla prova scritta: a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; c) i procuratori e gli Avvocati dello Stato; d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8 Prova scritta 1. La prova scritta si svolgera' nelle date e nella sede di cui al diario, contenente la disciplina delle prove d'esame, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sia per i candidati che siano risultati ammessi all'esito della prova preselettiva, sia per coloro che hanno diritto all'esonero dalla stessa. 2. Con le stesse modalita' e con lo stesso valore di notifica di cui al comma precedente, verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove scritte; in ogni caso, i candidati dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre di seguito indicati, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova: elaborato teorico vertente sul diritto tributario; elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale; prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. 4. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore dalla dettatura della traccia. 5. Ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalita' che verranno determinate nel decreto del Ministro di adozione del diario delle prove scritte. 6. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 9 Ammissione alla prova orale 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. 2. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione del primo risulti inferiore a diciotto trentesimi. 3. I risultati della prova scritta verranno resi disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it 4. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascun elaborato, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Art. 10 Prova orale 1. La prova orale verte sulle seguenti materie: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilita' aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 2. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva - tra prova scritta e prova orale - non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 3. I risultati della prova orale ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale verranno resi disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it
Art. 11 Termini per la produzione dei titoli di preferenza e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge 1. I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, con le modalita' individuate nel successivo art. 16, all'Ufficio concorsi magistrati tributari del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale. 2. I concorrenti che hanno sostenuto la prova orale con esito positivo sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di legge eventualmente richiesti, con le modalita' e nei termini all'uopo indicati dall'ufficio competente.
Art. 12 Titoli di preferenza a parita' di merito 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parita' di merito, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita'; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Ministero dell'economia e delle finanze, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; k) aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; m) minore eta' anagrafica.
Art. 13 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il totale del punteggio complessivo conseguito. Per la formulazione della graduatoria definitiva, a parita' di punteggio, si terra' conto degli eventuali titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 12. 2. La commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con le eventuali osservazioni del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro trenta giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Art. 14 Nomina a magistrato tributario 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso di cui al presente decreto sono classificati secondo la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 13 e, nello stesso ordine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati magistrati tributari nei limiti dei posti messi a concorso 2. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo e sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali sono forniti dai candidati attraverso il Portale nazionale del reclutamento inPA in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che li tratta, in qualita' di titolare autonomo del trattamento, per la gestione servizi di registrazione e di compilazione del curriculum vitae. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, accreditato presso il Portale inPA tratta gli stessi dati, in qualita' di titolare autonomo, per le finalita' di gestione del concorso. I dati sono contenuti presso una banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del capo III del regolamento UE 2016/679 e puo' esercitarli con le modalita' previste dal regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della giustizia tributaria - Ufficio concorsi magistrati tributari, responsabile del trattamento per il concorso. 3. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e' resa pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it
Art. 16 Comunicazioni con i candidati 1. Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': a) dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo: df.dgt.uff09@mef.gov.it b) dal proprio indirizzo di Posta elettronica certificata all'indirizzo: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it c) per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della giustizia tributaria - Ufficio concorsi magistrati tributari, via dei Normanni n. 5 - 00184 Roma. 2. Per problemi tecnici inerenti alla procedura informatica relativa alla presentazione della domanda, scrivere a inpa@funzionepubblica.it specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici. 3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Roma, 30 maggio 2024 Il direttore generale: Sirianni