Concorso per MINISTERO DELLA CULTURA
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CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 14-06-2024 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA CULTURA CONCORSO (Scad. 13-08-2024) Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA CULTURA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-06-2024 |
Data Scadenza bando | 13-08-2024 |
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MINISTERO DELLA CULTURA
CONCORSO (Scad. 13-08-2024)
Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, d'ora in poi «Codice»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che stabilisce che «Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura»»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»»; Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante la «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali»»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 10 agosto 2019, n. 112, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»; Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 17 gennaio 2024, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2024, n. 91, con il quale sono stabilite le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, d'ora in poi «regolamento»; Decreta: Art. 1 Prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato abilitante finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali 1. Sono indette, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, le prove di idoneita', aventi valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29, comma 9-bis, del Codice.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice possono presentare domanda di partecipazione: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182, del Codice; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182, del Codice, abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali); diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331; le lauree della classe L-1 (Beni culturali); le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. I candidati presentano la domanda di partecipazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione: I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilita' della domanda, di aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino ad un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale; I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilita' della domanda, i titoli di studio conseguiti e indicano fino ad un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale. 2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile al seguente link: https://servizionline.cultura.gov.it/ 3. Per la partecipazione alle prove deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 49,58, fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, unicamente tramite il sistema PagoPa, mediante l'apposita funzione disponibile al seguente link: https://pagonline.cultura.gov.it/ La copia della ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione dovra' essere allegata alla domanda. 4. E' consentito l'accesso alla piattaforma unicamente mediante le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE). 5. Il sistema informatico non consente l'invio di domande prive di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente piu' la registrazione/attivazione dei candidati, ne' modifiche, ne' invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate e' valutata esclusivamente la domanda piu' recente inviata dal candidato, tramite l'apposita applicazione informatica, entro il termine previsto dal presente avviso. 6. Il possesso dei titoli di studio e professionali e' dichiarato dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema informatico che sara' reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero della cultura. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 8. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e' consentito al candidato di procedere alla sostituzione della stessa entro il termine di cui al comma 1. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta compilazione della domanda. 9. I candidati non possono presentare la domanda oltre i termini sopraindicati. 10. I candidati che non si presentano alle prove di idoneita' presso la sede loro assegnata, o che vengono esclusi dallo svolgimento delle prove, non hanno diritto al rimborso della tassa versata.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, e' nominata la Commissione esaminatrice, che ha sede presso il Ministero della cultura ed e' composta da undici membri, di cui: a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente; b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87; c) quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico; d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice; e) ove risultino essere pervenute candidature di cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano richiesto di sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del regolamento richiamato, la Commissione e' integrata da un esperto di lingua tedesca. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. 3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area funzionari (ex terza area). 4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove: a) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa verifica del possesso del requisito previsto nel suddetto articolo; b) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), previa verifica del possesso dei titoli previsti nel suddetto articolo. 5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della ricerca. 6. Con successivo avviso la Commissione provvede alla fissazione delle date e delle sedi, concordate con la competente Direzione generale del Ministero della cultura. 7. La Commissione inoltre: a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati: conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; capacita' di impostazione interdisciplinare; padronanza lessico-tecnica; svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento richiamato, nei termini stabiliti; corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata; b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per la prova teorica e per la prova tecnica, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 6 e 7; c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura e al Ministero dell'universita' e della ricerca. 8. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede anche mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5 Prove di idoneita' 1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica. 2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di apposita piattaforma, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla, sorteggiati tra quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera b), da svolgersi in sessanta minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di cui all'Allegato B del presente decreto, nonche' sulla legislazione dei beni culturali. 3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito complesso, a risposta aperta ed argomentata e relativo ad un intervento di progettazione in materiali e metodi, in relazione ad uno dei settori di cui all'Allegato A del presente decreto, da svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta ed argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 6. 4. Le prove di cui al comma 2 e al comma 3, primo periodo, si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito. 5. Nel giorno o nei giorni delle prove, la Commissione di cui all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie. 6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono proposti dalle Universita', dalle scuole di alta formazione del Ministero della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali del 26 maggio 2009, n. 87. 7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono proposti dall'Istituto centrale per il restauro, dall'opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro. 8. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca. 9. Al fine di garantire pari opportunita' tra tutti i partecipanti, i candidati con disabilita' possono sostenere le prove con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali candidati devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 104 del 1992. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della predetta legge n. 170 del 2010 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo all'uopo dedicato nella piattaforma di cui all'art. 3, comma 2, con l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla specifica necessita' documentata. 11. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. In relazione allo svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovra' essere altresi' rappresentata alla Commissione esaminatrice.
Art. 6 Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali 1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui all'articolo 5 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali». 2. L'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lett. b), approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel proprio sito internet, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
Art. 7 Pubblicita' 1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica nei confronti dei candidati.
Art. 8 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura, e sul sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. 2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 16 maggio 2024 Il Ministro della cultura Sangiuliano Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini
Allegato A (articolo 3, comma 1) Settori di competenza 1) Materiali lapidei, musivi e derivati; 2) Superfici decorate dell'architettura; 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee; 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle; 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe; 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei; 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale; 11) Strumenti musicali; 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Allegato B (articolo 4, comma 1, lett. c)) Settori scientifico-disciplinari (Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005). FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; ICAR/17 - Disegno; ICAR/19 - Restauro; L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica; L-ART/01 - Storia dell'arte medievale; L-ART/02 - Storia dell'arte moderna; L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro; M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 - Paleografia; IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 - Diritto amministrativo. Settori artistico-disciplinari ABPR29 Chimica e fisica per il restauro; ABPR30 Tecnologia dei materiali; ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume; ABVPA61 Beni culturali e ambientali; ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali; ABVPA63 Museologia; ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi; ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro; ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro; ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro; ABST49 Teoria e storia del restauro; ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee; ABPR24 Restauro per la pittura; ABPR25 Restauro per la scultura; ABPR26 Restauro per decorazione; ABPR27 Restauro dei materiali cartacei; ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi; ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.