Concorso per BANCA D'ITALIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 06-09-2024 |
Sintesi: | BANCA D'ITALIA CONCORSO (Scad. 16-10-2024) Concorsi pubblici per l'assunzione di sessantuno laureati con orientamento economico, a tempo indeterminato ... |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Regione: | TRENTINO ALTO ADIGE |
Provincia: | TRENTO |
Comune: | TRENTO |
Data di inserimento: | 06-09-2024 |
Data Scadenza bando | 16-10-2024 |
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BANCA D'ITALIA
CONCORSO (Scad. 16-10-2024)
Concorsi pubblici per l'assunzione di sessantuno laureati con orientamento economico, a tempo indeterminato
Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di: A. venti Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; B. quindici Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; C. sei Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche, prevalentemente per le esigenze delle unita' di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali; D. venti Assistenti con orientamento nelle discipline economiche. Le persone assunte nel segmento di Esperto potranno curare attivita' di analisi e ricerca in ambito economico e finanziario, a livello nazionale e/o territoriale, anche al fine di valutare le politiche pubbliche in materia; svolgere attivita' di carattere ispettivo e altre attivita' di monitoraggio e supervisione sugli intermediari; partecipare, anche con funzioni di coordinamento, a progetti a supporto dell'azione svolta dalla Banca d'Italia in ambito nazionale e internazionale. Le persone assunte come Assistenti saranno prevalentemente adibite a compiti di tipo operativo a supporto delle attivita' e dei progetti menzionati e della gestione amministrativa delle Strutture. Sono richiesti i seguenti requisiti: 1. per i concorsi di cui alle lettere A, B e C: laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. Per il concorso di cui alla lettera D: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale nonche' laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33); altra laurea equiparata per legge. Per tutti i concorsi, e' consentita la partecipazione a chi possiede titoli di studio conseguiti all'estero o titoli esteri conseguiti in Italia, a condizione che siano riconosciuti equivalenti a quelli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell'equivalenza deve essere tempestivamente presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nelle modalita' previste dalla normativa vigente. 2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 4. Idoneita' fisica alle mansioni. 5. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nel caso di cittadinanza di Paesi terzi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo in quanto compatibile. 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 9). I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale assunzione. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli dichiarati ai fini della preselezione. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2 Domanda di partecipazione e termine per la presentazione La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 16 ottobre 2024 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se si avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. In tali casi, la Banca d'Italia comunica il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni che sia da imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo. Il giorno della prima prova dovra' essere confermato il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di identita' (cfr. art. 7). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto. Coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilita' (art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), a disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessita' di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione alle prove dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. La Banca d'Italia valutera' la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la situazione dichiarata nel «Quadro A» e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato. Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C, le persone candidate con invalidita' uguale o superiore all'80% potranno chiedere di essere esonerate dall'eventuale test preselettivo (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992) compilando il «Quadro B» dell'applicazione. I medici della Banca d'Italia valuteranno la richiesta sulla base della documentazione comprovante il riconoscimento dell'invalidita', che dovra' essere presentata dalle persone interessate con le modalita' e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, l'insussistenza del titolo al beneficio, disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato. I nominativi di coloro che vengono ammessi alla prima prova sono resi disponibili alle persone interessate sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 3 Test preselettivo Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere a una preselezione mediante test nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle 3.500 unita'. Il test preselettivo e' articolato in due sezioni finalizzate all'accertamento della conoscenza: 1. delle materie previste nei programmi allegati; 2. della lingua inglese. Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65 punti; alla seconda fino a un massimo di 35 punti. Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono Comitati nominati dalla Banca d'Italia. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. Le persone partecipanti sono classificate in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due sezioni. Vengono chiamate a sostenere la prova scritta di cui all'art. 6 le persone classificatesi nelle prime: 500 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 500 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 375 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 375 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 150 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 150 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. Il risultato conseguito nel test preselettivo, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta nonche' della data e del luogo di svolgimento della stessa, viene reso disponibile alla persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it a partire dal giorno indicato in occasione dello svolgimento del test. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito (cfr. art. 8).
Art. 4 Preselezione per titoli Per il concorso di cui alla lettera D La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle 1.500 unita'. In tal caso, la Banca d'Italia provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda (16 ottobre 2024): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti): da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60 punti 1,00; da 70/100 a 79/100 ovvero da 42/60 a 47/60 punti 2,00; da 80/100 a 89/100 ovvero da 48/60 a 53/60 punti 3,00; da 90/100 a 97/100 ovvero da 54/60 a 58/60 punti 4,00; da 98/100 a 100/100 e lode ovvero da 59/60 a 60/60 e lode punti 5,00; laurea triennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti): da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100 punti 0,75; da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100 punti 2,25; da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100 punti 3,75; da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100 punti 5,25; da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100 punti 6,75; da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100 punti 8,25; da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100 punti 9,75; da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100 punti 11,25; da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da 100/100 a 100/100 e lode punti 12,75. Ai fini della determinazione del punteggio, viene preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado e un solo titolo di laurea triennale utili ai fini della partecipazione al concorso. In caso di possesso, oltre che della laurea triennale, anche di una laurea magistrale/specialistica, ai fini della determinazione del punteggio della preselezione viene comunque preso in considerazione il solo punteggio della laurea triennale. In caso di possesso di una laurea di vecchio ordinamento, viene preso in considerazione, ai medesimi fini, il voto di tale titolo. La graduatoria preliminare e' formata in ordine decrescente di punteggio, attribuito unicamente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Vengono convocate a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 6 le persone classificatesi nelle prime 1.500 posizioni nonche' le eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. Il risultato conseguito da ciascuna persona nella preselezione per titoli, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta, viene reso accessibile esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione per titoli non concorre alla formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito (cfr. art. 8).
Art. 5 Convocazioni Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento della prima prova di ciascun concorso (eventuale test preselettivo o prova scritta in assenza di test preselettivo) vengono resi noti tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prima prova dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6 Commissioni e prove di concorso La Banca d'Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame, che si svolgono a Roma e consistono in una prova scritta e in una prova orale. Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati nonche' di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'. La durata complessiva della prova verra' stabilita dalla Commissione fino a un massimo di 5 ore. I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla Commissione, secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei programmi allegati. Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta' linguistica, correttezza espositiva); la capacita' di argomentare (sviluppo critico delle questioni, qualita' delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato in inglese, la Commissione verifica il livello di conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; e' inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e' consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di vigilanza e della UIF ne' dei principi contabili nazionali e internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. La Commissione procede alla valutazione delle prove scritte garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte in modalita' telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove di coloro che abbiano svolto tutti e quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma. I quattro quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 15 punti. La prova e' superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro che abbiano conseguito in uno dei quattro quesiti un punteggio di almeno 6 punti, purche' il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti, secondo quanto previsto dal comma precedente, ed e' valutato fino a un massimo di 3 punti. Per il concorso di cui alla lettera D La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma allegato nonche' di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'. La durata complessiva della prova verra' stabilita dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore. I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla Commissione, secondo quanto specificamente indicato nel programma allegato. Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta' linguistica, correttezza espositiva); la capacita' di argomentare (sviluppo critico delle questioni, qualita' delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato in inglese, la Commissione verifica il livello di conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; e' inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e' consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di vigilanza e della UIF ne' dei principi contabili nazionali e internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. La Commissione procede alla valutazione delle prove scritte garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte in modalita' telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove di coloro che abbiano svolto tutti e tre i quesiti, secondo le indicazioni del programma. I tre quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20 punti. La prova e' superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro che abbiano conseguito in uno dei tre quesiti un punteggio di almeno 9 punti, purche' il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti, secondo quanto previsto dal comma precedente, ed e' valutato fino a un massimo di 3 punti. Per tutti i concorsi La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato in lingua inglese). I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi disponibili alle persone interessate esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel programma e in una conversazione in lingua inglese. Il colloquio tende ad accertare le conoscenze tecniche, la capacita' espositiva, la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacita' di ragionamento e di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese e' volta a verificare il livello di conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 36 punti. I risultati della prova orale vengono resi accessibili a ciascuna persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7 Identificazione per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove, occorre essere muniti di carta di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di un documento di identita' equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Viene escluso chi non e' in grado di esibire un valido documento di identita'.
Art. 8 Graduatorie Il punteggio complessivo delle persone idonee e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale. Per ottenere l'idoneita' e' necessario conseguire i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 6. Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali delle persone classificate in posizione utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy, i nominativi delle persone idonee, classificate in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie.
Art. 9 Autocertificazioni richieste per l'assunzione Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere in Banca d'Italia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio della non menzione, nonche' i procedimenti penali pendenti.
Art. 10 Nomina e assegnazione Le persone classificate in posizione utile all'assunzione dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia' provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone utilmente classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in prova come: Esperto al 1° livello stipendiale, per i concorsi di cui alle lettere A, B e C; Assistente, per il concorso di cui alla lettera D. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. Le persone nominate in prova devono prendere servizio presso la sede di lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina. Per il concorso di cui alla lettera D, le persone nominate non possono avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione.
Art. 11 Trattamento dei dati personali Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di nomina e assunzione. Per chi viene assunto, il trattamento proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso o non da' corso all'assunzione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 9 del presente bando sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilita' dei comportamenti tenuti dalle persone interessate con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle societa' - in qualita' di Responsabili del trattamento - di cui la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es. attivita' di sorveglianza alle prove). Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge, nonche' il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it). Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia puo' essere contattato presso via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it). Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11, Roma.
Art. 12 Responsabile del procedimento L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore. Roma, 27 agosto 2024 Il Direttore generale: Signorini
Allegato
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