Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 29-10-2024
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 02-12-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-10-2024
Data Scadenza bando 02-12-2024
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 02-12-2024)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025.

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto-legge 9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e del  merito  e
il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1,  n.  12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono  attribuite  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la  determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, e, da ultimo, dal decreto-legge 11  novembre  2022,  n.  173
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre  2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25
ottobre 2022), con il quale la  sen.  Anna  Maria  Bernini  e'  stata
nominata Ministro dell'universita' e  della  ricerca  e  l'on.  dott.
Carlo Nordio e' stato nominato Ministro della giustizia; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il Capo III, sulle «Scuole di specializzazione»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»  e,  in  particolare,  l'art.  4,
comma 1; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in  particolare,  l'art.
17, comma 113 che cosi' recita «Il Governo e'  delegato  ad  emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi,  sentite  le  competenti  commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso
alla magistratura ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del
concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle  universita',  sedi  delle
facolta' di giurisprudenza» e comma 114  nella  parte  in  cui  cosi'
dispone «[...] Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini  professionali,  sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle  scuole
di  specializzazione  di  cui  al   comma   113,   anche   prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale  a
magistrati, notai ed avvocati»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398   e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Modifica  alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle  scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art.  17,
commi  113  e  114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127»  e  in
particolare, l'art. 16 rubricato «scuole di specializzazione  per  le
professioni legali»; 
    Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 che dispone che «l'accesso  alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per  per  titoli
ed esame», e il comma 6 secondo il quale  «le  prove  di  esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa  in  sessantesimi.
Ai fini della  formazione  della  graduatoria,  si  tiene  conto  del
punteggio di  laurea  e  del  curriculum  degli  studi  universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»; 
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera d) secondo cui  sono  programmati  a  livello  nazionale  gli
accessi «alle scuole di specializzazione per le  professioni  legali,
disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto  del  Ministro dell'universita',  della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537,  e  successive  modificazioni,  concernente
il regolamento recante norme  per  l'istituzione  e  l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  e,  in
particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che  «alle  scuole
si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia,  con  unico
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che  prevede,  altresi',
che «nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame,
i  posti  disponibili   presso   ciascuna   scuola,   le   necessarie
disposizioni organizzative», nonche', all'art. 9, «la  sede  ove,  il
giorno  delle  prove,  controllata  l'integrita'   dei   pieghi,   e'
sorteggiato l'elaborato per  la  prova  da  parte  di  un  candidato,
nonche' le modalita'  di  comunicazione  dell'elaborato  prescelto  a
tutte le sedi»; 
    Tenuto conto dei riscontri alla nota MUR 5 luglio 2024, prot.  n.
12726, con i quali le Universita' di cui all'art.  2,  comma  1,  del
menzionato decreto n. 537/1999 hanno comunicato l'intendimento o meno
di attivare la scuola di specializzazione per le  professioni  legali
per l'anno accademico 2024/2025; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2,  comma
1, lettera b), n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  il  numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere  alle  scuole
di specializzazione per le professioni legali per  l'anno  accademico
2024/2025, da intendersi qui integralmente richiamato; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante    «Legge-quadro    per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
    Ravvisata la necessita' di  provvedere,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  1,  del  richiamato  decreto  21  dicembre   1999,   n.   537,
all'indizione del  concorso  nazionale,  per  titoli  ed  esame,  per
l'accesso alle scuole di specializzazione per le  professioni  legali
per l'anno accademico 2024/2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Indizione del concorso 
 
    1. E' indetto, ai  sensi  dell'art.  16,  comma  5,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e  dell'art.  4,  comma  1,  del
regolamento 21 dicembre 1999, n. 537, concorso pubblico,  per  titoli
ed esame, per l'ammissione alle scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali per l'anno accademico 2024/2025. 
    2. La prova d'esame, unica a  livello  nazionale,  si  svolge  il
giorno 16 dicembre 2024. presso le universita' sedi delle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    3. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato in 2.179 unita', e' ripartito  tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nel  richiamato
allegato 1. 
                               Art. 2 
 
             Requisiti per la partecipazione al concorso 
 
    1. Al concorso sono ammessi coloro i quali  hanno  conseguito  in
data  anteriore  al  16  dicembre  2024  il  diploma  di  laurea   in
giurisprudenza secondo il vecchio  ordinamento  e  coloro  che  hanno
conseguito la laurea specialistica  o  magistrale  in  giurisprudenza
sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione  del  regolamento
di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270. 
                               Art. 3 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata all'Ateneo della scuola di specializzazione per  la  quale
si decide di concorrere secondo  le  modalita'  previste  da  ciascun
Ateneo, e dovra' essere presentata entro la data del 2 dicembre 2024.
Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva  ove  il
candidato non sia in possesso del titolo  accademico  prescritto  nel
predetto termine, ma lo consegua  comunque  in  data  anteriore  alla
prova d'esame. Alla domanda  di  partecipazione  i  candidati  devono
allegare la documentazione comprovante  l'avvenuto  versamento  della
tassa a tal fine stabilita dalla competente universita'. 
    2. Per l'ammissione al concorso  dei  candidati  di  cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 
    3. E' facolta' dell'Ateneo disporre, con motivato  provvedimento,
l'esclusione  dei  candidati  dal  concorso  in  qualsiasi  fase  del
procedimento concorsuale. 
                               Art. 4 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. La prova di esame e' unica  a  livello  nazionale  e  consiste
nella  soluzione  di  cinquanta  quesiti  a  risposta  multipla,   su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto  amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La  prova  d'esame  e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche  giuridiche  riguardanti  le  materie  innanzi  indicate.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1. Con decreto rettorale e'  costituita,  presso  ciascuno  degli
atenei di  cui  all'allegato  1,  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 
    2. La commissione e'  incaricata  di  assicurare  la  regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e  il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2,  e  provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 
    3. Con lo stesso decreto e'  nominato  un  apposito  comitato  di
vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle  ore  10,00,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di  Roma,  previo  controllo
dell'integrita' dei plichi contenenti le prove  d'esame,  invita  uno
dei candidati presenti ad  estrarre  a  sorte  una  delle  tre  buste
contenenti le prove d'esame  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 
    5. Il numero che contrassegna la  prova  d'esame  sorteggiata  e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del  procedimento  di
ciascun Ateneo ai fini dell'immediato  espletamento  della  prova  di
esame. La consegna degli elaborati e'  effettuata  contestualmente  a
tutti  i  candidati  presenti  nella  sede  di  esame.  Il  tempo   a
disposizione decorre dal momento  in  cui  la  commissione  autorizza
l'apertura delle buste contenenti i  questionari.  E'  in  ogni  caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia  aperto  il
plico contenente  il  questionario  prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    6. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi  e  l'accertamento
dei risultati, il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  si
avvale del CINECA. 
    7. Dal 9 al 12 dicembre 2024 i responsabili del  procedimento  di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare  gli  elaborati
presso il Consorzio interuniversitario CINECA,  al  quale  inoltrano,
anche per via telematica, i moduli risposte compilati  dai  candidati
successivamente all'espletamento della  prova  d'esame  per  la  loro
correzione. 
    8. L'esito della correzione degli  elaborati  e'  comunicato  dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun  Ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte  della  commissione
giudicatrice. 
                               Art. 6 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
    1. Ai fini della compilazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui  al  precedente
art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti,  dei
quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
             Ammissione alla scuola di specializzazione 
 
    1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile  nella  graduatoria  compilata   dalla   commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del  punteggio  complessivo
riportato. 
    2. A parita' di punteggio e' ammesso il  candidato  piu'  giovane
d'eta'. 
    3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una  delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero,  possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso  una  qualunque  universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 ottobre 2024 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                 e della ricerca      
                                                    Bernini           
Il Ministro della giustizia 
           Nordio           
                                                             Allegato 
 
       Numero posti assegnati alle Scuole di specializzazione 
              per le professioni legali A.A. 2024-2025 
 
      
 
     ===========================================================
     |       |                             |    Numero posti   |
     |   N.  |            Ateneo           |     assegnati     |
     +=======+=============================+===================+
     |       |Universita' Cattolica del    |                   |
     |   1   |Sacro Cuore                  |                 95|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   2   |Bologna                      |                 92|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   3   |Brescia                      |                 94|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   4   |Catania                      |                 94|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   5   |Macerata                     |                 99|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   6   |Messina                      |                 88|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |       |Milano (in convenzione con   |                   |
     |   7   |Insubria e UnMI-Bicocca)     |                102|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   8   |Napoli «Federico II»         |                106|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |   9   |Napoli «Parthenope»          |                 99|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |  10   |Perugia                      |                 89|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |  11   |Roma «Sapienza»              |                121|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |  12   |Roma «Tor Vergata»           |                 86|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |  13   |Salerno                      |                 96|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi di   |                   |
     |  14   |Teramo                       |                 89|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' Telematica       |                   |
     |  15   |Guglielmo Marconi            |                134|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi Magna|                   |
     |  16   |Graecia di Catanzaro         |                 99|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi      |                   |
     |       |Mediterranea di Reggio       |                   |
     |  17   |Calabria                     |                 94|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi      |                   |
     |       |Niccolo' Cusano - Telematica |                   |
     |  18   |Roma                         |                114|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi del  |                   |
     |  19   |Salento                      |                 95|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' degli studi della|                   |
     |  20   |Calabria                     |                 96|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |  21   |Universita' Kore di Enna     |                 86|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |Universita' telematica Pegaso|                   |
     |       |(in convenzione con          |                   |
     |       |l'Universita' telematica     |                   |
     |  22   |«Universitas Mercatorum»)    |                111|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
     |       |      Totale                 |               2179|
     +-------+-----------------------------+-------------------+
 
                                                             Allegato 
 
Criteri di valutazione per l'accesso alle scuole di specializzazione 
                      per le professioni legali 
 
A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al decreto  ministeriale
  n. 509/1999 
    Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) 
    Laurea conseguita entro cinque anni accademici: 1 punto 
    Laurea conseguita oltre cinque anni accademici: 0 punti 
    media curriculare: 
      30/30 4 punti 
      29/30 3 punti 
      28/30 2 punti 
      27/30 1 punto 
    Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti) 
      110/110 e lode 5 punti 
      110-109/110 4 punti 
      108-107/110 3 punti 
      106-105/110 2 punti 
      104-102/110 1 punto 
B) Laureati secondo l'ordinamento didattico  adottato  ai  sensi  del
  regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto
  ministeriale n. 270/2004 
    Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) 
    Laurea conseguita entro sei anni accademici: 1 punto 
    Laurea conseguita oltre sei anni accademici: 0 punti 
    media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti  nel
corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica): 
      30/30 4 punti 
      29/30 3 punti 
      28/30 2 punti 
      27/30 1 punto 
    Valutazione del voto di laurea  (ottenuto  per  il  conseguimento
della laurea specialistica o magistrale - massimo 5 punti) 
    110/110 e lode 5 punti 
    110-109/110 4 punti 
    108-107/110 3 punti 
    106-105/110 2 punti 
    104-102/110 1 punto