Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
CONCORSO
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 29-10-2024 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 02-12-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-10-2024 |
Data Scadenza bando | 02-12-2024 |
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (Scad. 02-12-2024)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca e l'on. dott. Carlo Nordio e' stato nominato Ministro della giustizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III, sulle «Scuole di specializzazione»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 113 che cosi' recita «Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza» e comma 114 nella parte in cui cosi' dispone «[...] Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati»; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e in particolare, l'art. 16 rubricato «scuole di specializzazione per le professioni legali»; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 che dispone che «l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per per titoli ed esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d) secondo cui sono programmati a livello nazionale gli accessi «alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che «alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che prevede, altresi', che «nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative», nonche', all'art. 9, «la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi»; Tenuto conto dei riscontri alla nota MUR 5 luglio 2024, prot. n. 12726, con i quali le Universita' di cui all'art. 2, comma 1, del menzionato decreto n. 537/1999 hanno comunicato l'intendimento o meno di attivare la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2024/2025; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2024/2025, da intendersi qui integralmente richiamato; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del richiamato decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2024/2025; Decreta: Art. 1 Indizione del concorso 1. E' indetto, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento 21 dicembre 1999, n. 537, concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2024/2025. 2. La prova d'esame, unica a livello nazionale, si svolge il giorno 16 dicembre 2024. presso le universita' sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 2.179 unita', e' ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nel richiamato allegato 1.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione al concorso 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito in data anteriore al 16 dicembre 2024 il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 3 Presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata all'Ateneo della scuola di specializzazione per la quale si decide di concorrere secondo le modalita' previste da ciascun Ateneo, e dovra' essere presentata entro la data del 2 dicembre 2024. Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente universita'. 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E' facolta' dell'Ateneo disporre, con motivato provvedimento, l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale.
Art. 4 Prova d'esame 1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e' volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi' vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5 Commissione giudicatrice 1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 2. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di Roma, previo controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e' comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun Ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento dei risultati, il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale del CINECA. 7. Dal 9 al 12 dicembre 2024 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione. 8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun Ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 6 Valutazione della prova e dei titoli 1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui al precedente art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 7 Ammissione alla scuola di specializzazione 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato. 2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane d'eta'. 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita' che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2024 Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Ministro della giustizia Nordio
Allegato Numero posti assegnati alle Scuole di specializzazione per le professioni legali A.A. 2024-2025 =========================================================== | | | Numero posti | | N. | Ateneo | assegnati | +=======+=============================+===================+ | |Universita' Cattolica del | | | 1 |Sacro Cuore | 95| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 2 |Bologna | 92| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 3 |Brescia | 94| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 4 |Catania | 94| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 5 |Macerata | 99| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 6 |Messina | 88| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | |Milano (in convenzione con | | | 7 |Insubria e UnMI-Bicocca) | 102| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 8 |Napoli «Federico II» | 106| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 9 |Napoli «Parthenope» | 99| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 10 |Perugia | 89| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 11 |Roma «Sapienza» | 121| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 12 |Roma «Tor Vergata» | 86| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 13 |Salerno | 96| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi di | | | 14 |Teramo | 89| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' Telematica | | | 15 |Guglielmo Marconi | 134| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi Magna| | | 16 |Graecia di Catanzaro | 99| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi | | | |Mediterranea di Reggio | | | 17 |Calabria | 94| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi | | | |Niccolo' Cusano - Telematica | | | 18 |Roma | 114| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi del | | | 19 |Salento | 95| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' degli studi della| | | 20 |Calabria | 96| +-------+-----------------------------+-------------------+ | 21 |Universita' Kore di Enna | 86| +-------+-----------------------------+-------------------+ | |Universita' telematica Pegaso| | | |(in convenzione con | | | |l'Universita' telematica | | | 22 |«Universitas Mercatorum») | 111| +-------+-----------------------------+-------------------+ | | Totale | 2179| +-------+-----------------------------+-------------------+
Allegato Criteri di valutazione per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) Laurea conseguita entro cinque anni accademici: 1 punto Laurea conseguita oltre cinque anni accademici: 0 punti media curriculare: 30/30 4 punti 29/30 3 punti 28/30 2 punti 27/30 1 punto Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti) 110/110 e lode 5 punti 110-109/110 4 punti 108-107/110 3 punti 106-105/110 2 punti 104-102/110 1 punto B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004 Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) Laurea conseguita entro sei anni accademici: 1 punto Laurea conseguita oltre sei anni accademici: 0 punti media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica): 30/30 4 punti 29/30 3 punti 28/30 2 punti 27/30 1 punto Valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - massimo 5 punti) 110/110 e lode 5 punti 110-109/110 4 punti 108-107/110 3 punti 106-105/110 2 punti 104-102/110 1 punto