Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 65
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 06-05-2025
Sintesi::: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 05-06-2025) Pubblico concorso, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 23 aprile 2025, n. 1488). ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-06-2025
Data Scadenza bando 05-06-2025
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 05-06-2025)

Pubblico concorso, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 23 aprile 2025, n. 1488).

 
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 128  del  23
aprile 2025, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 65  posti  di  Segretario  parlamentare  della
Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30
del 28 marzo 2023 e n. 126 del 23 aprile 2025, con la quale e'  stata
prevista,  tra   l'altro,   la   sospensione   dell'efficacia   delle
disposizioni previste dall'Accordo istitutivo  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle
procedure di reclutamento del personale e di iscrizione  nella  terza
sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30 del 28 marzo 2023 e n. 126 del
23 aprile 2025, ha previsto, in via transitoria,  limitatamente  alle
procedure di reclutamento avviate entro il  31  dicembre  2026,  fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori  o  idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art.  1,  comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella  parte  in  cui  prevede
l'applicazione ai dipendenti di  futura  assunzione  del  trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni  dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del  Senato  della  Repubblica,  delle  Disposizioni   in   tema   di
istituzione  del  Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,   e
dall'art.  2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30
del 28 marzo 2023 e n. 126 del 23 aprile 2025; 
    Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 48, 51, 52 e 53 del  Regolamento
dei Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000, e con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 125 del 23 aprile 2025, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati del 23 aprile 2025, n. 1485; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 126  del  23
aprile 2025, con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami,  a  sessantacinque
posti di Segretario parlamentare (codice C15), con lo stato giuridico
dei dipendenti della  Camera  dei  deputati  assunti  a  esito  delle
procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi  della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30 del 28 marzo 2023 e n. 126 del
23 aprile 2025,  disciplinato  dalla  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con  il  trattamento  economico
stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  agli  anni
45. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla  mezzanotte  del
giorno del compimento del 45° anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
dichiarato equivalente ovvero equipollente, ai sensi della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  B,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di  cui  all'art.
3, comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede  la  data  di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla  normativa
vigente alla data di scadenza del termine  utile  per  l'invio  delle
domande di partecipazione. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f),  e'  autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»,   esclusivamente   attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID) o essere  in  possesso  della  Carta  d'Identita'  Elettronica
(CIE). Chi fosse sprovvisto dell'identita'  nell'ambito  del  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), puo'  richiederla  secondo  le
procedure indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al citato comma  1  che,  allo  scadere  del
termine di cui al medesimo comma  1,  non  permettera'  piu'  ne'  la
compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  di
cui al comma 1 del presente articolo in  prossimita'  della  scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di compilazione  e  di  invio  della
domanda di partecipazione, si raccomanda  di  inviare  per  tempo  la
propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il  candidato
ha la possibilita' di ritirare  la  domanda  gia'  inviata,  mediante
l'apposita funzionalita'  dell'applicazione,  e  di  presentarne  una
nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo  di  cui  al
comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro  15,00  (euro  quindici/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo Unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 1, lettere a), b),  c),  e),  f),  consapevoli  che,  ai  sensi
dell'art. 76 del citato decreto n. 445  del  2000,  le  dichiarazioni
mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alla prova scritta e alla prova pratica,  previa
presentazione  di  idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di
invalidita', da allegare alla  domanda  di  partecipazione.  Ai  fini
dell'esenzione dalla  prova  selettiva,  fa  fede  la  documentazione
inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per  l'invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione  sia
accertata  successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i
candidati  possono  comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.  Ai  sensi
del presente comma, per  idonea  documentazione  deve  intendersi  il
verbale di accertamento dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero,
per i casi di invalidita' accertati antecedentemente  al  1°  gennaio
2010, il verbale della Commissione  medica  della  azienda  sanitaria
locale competente ovvero il provvedimento  di  accertamento  adottato
dall'autorita'  giurisdizionale  competente,  recanti   l'indicazione
della percentuale di invalidita' riconosciuta. 
                               Art. 6 
             Richiesta di assistenza alle prove d'esame 
 
    1. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le  prove
d'esame, dovranno comunicare l'esigenza stessa entro la data e con le
modalita'  che  verranno  indicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  di  cui
all'art. 14, comma 1, al fine di consentire la predisposizione  delle
misure necessarie, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di  tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    2. I candidati  dovranno  documentare  tali  condizioni  mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che
ne specifichi la natura,  da  presentare  entro  la  data  e  con  le
modalita' indicate al comma 1. 
                               Art. 7 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 8 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  selettiva,  in  una  prova
scritta e una prova pratica, e in una prova orale. 
                               Art. 9 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  cosi'  distribuiti:   25   quesiti
concernenti la Costituzione della Repubblica italiana e il testo  del
Regolamento della Camera dei deputati, con l'eccezione dei Capi XIII,
XIV, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXXIV,  XXXV  e
XXXVI; 30 quesiti concernenti le  seguenti  competenze  informatiche:
uso di computer e dispositivi  collegati;  creazione  e  gestione  di
file; elaborazione di testi; utilizzo di fogli di  calcolo;  concetti
di base della navigazione in rete, della ricerca delle  informazioni,
della  comunicazione  online  e  dell'uso  della  posta  elettronica;
strumenti diretti a identificare e  affrontare  le  minacce  digitali
associate  all'uso  delle  tecnologie   informatiche;   presentazioni
professionali mediante utilizzo di  strumenti  avanzati;  25  quesiti
concernenti la conoscenza della lingua  inglese.  I  quesiti  oggetto
della prova selettiva sono estratti da un  archivio,  validato  dalla
Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  80,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1.  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'art. 13. 
                               Art. 10 
                    Prova scritta e prova pratica 
 
    1. L'ammissione alla  prova  scritta  e  alla  prova  pratica  e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla  prova
scritta e alla prova pratica i candidati che, in  base  al  punteggio
riportato nella prova selettiva, si siano  collocati  entro  il  500°
posto. Il predetto numero di 500 ammessi  puo'  essere  superato  per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto  utile
dell'elenco di  idoneita',  nonche'  i  candidati  ammessi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6. 
    2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova
pratica e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,
in  conformita'  all'art.  14.  La  pubblicazione  dell'elenco  degli
ammessi alla prova scritta e alla prova pratica costituisce  notifica
a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di  eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 15. La  mancata  presenza  del  candidato,
alla prova scritta o alla prova pratica, nel giorno, nell'ora e nella
sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. La prova scritta e la prova pratica sono le seguenti: 
      a) la prova scritta consiste nella risposta a  un  questionario
composto da 8 quesiti a risposta aperta, di cui: 
        2 quesiti concernenti Elementi di diritto costituzionale; 
        2 quesiti concernenti Elementi di diritto parlamentare; 
        2 quesiti concernenti la Storia d'Italia dal 1861 a oggi; 
        2 quesiti concernenti  Elementi  di  gestione  documentale  e
archivistica. 
      Il tempo a disposizione e' di 6 ore; 
      b) la prova pratica, che si svolge con l'utilizzo  di  personal
computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione
11), consiste nell'acquisizione di testi, tramite copiatura,  nonche'
nell'elaborazione  di  testi  mediante  l'uso  del   programma   Word
(versione 2021),  e  nell'elaborazione  di  dati  mediante  l'uso  di
funzioni avanzate del programma Excel (versione  2021).  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'art. 13. 
    4.  Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  la  Commissione
esaminatrice puo'  stabilire  che  la  stessa  sia  redatta  mediante
utilizzo di un  personal  computer  con  tastiera  italiana.  Per  lo
svolgimento della prova pratica di cui al  comma  3,  lettera  b),  i
candidati potranno essere distribuiti in turni  successivi,  mediante
sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice,  della  lettera
di inizio delle convocazioni. 
    5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
da 8 quesiti, e li sottopone  al  sorteggio  dei  candidati.  Per  lo
svolgimento della prova pratica di cui alla lettera b) del  comma  3,
la  Commissione  esaminatrice  individua  tre   distinte   prove   da
sottoporre al sorteggio dei candidati; tale procedura  ha  luogo  per
ciascun turno di prova, nell'ipotesi in cui la prova  medesima  abbia
luogo ai sensi del comma 4, secondo periodo, del presente articolo. 
    6. La prova scritta e  la  prova  pratica  sono  corrette  previo
abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati  di
ciascun candidato. 
    7.  La  prova  scritta  e  la  prova  pratica  sono  valutate  in
trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  conseguono
un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 nella
prova scritta e nella prova pratica. 
                               Art. 11 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
14. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 15. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. 
                               Art. 12 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio della prova  scritta  e  della  prova  pratica  e  il
punteggio della prova orale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali. 
                               Art. 13 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 14, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 14 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
                              speciale 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 12  settembre  2025,  muniti
del documento di riconoscimento,  in  corso  di  validita',  indicato
nella domanda di partecipazione e  dell'avviso  di  convocazione  che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  saranno  pubblicate,  altresi',   le
informazioni sull'eventuale richiesta  di  documentazione  necessaria
all'accertamento dei requisiti  per  l'ammissione,  nonche'  la  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  secondo   venerdi'   successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara'  disponibile,  nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma  1,  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova
scritta e alla prova pratica;  le  informazioni  inerenti  al  diario
della medesima prova scritta e della prova pratica;  le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima  prova
orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 15 
                               Ricorsi 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per  la  tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -  Serie generale
n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della
Camera  dei  deputati  camera.it,  avverso  i   provvedimenti   della
procedura  di  concorso  e'  proponibile  ricorso  alla   Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati,  via  del
Seminario,  n.  76,  00186  Roma.  In  alternativa,  il  ricorso   e'
proponibile all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
tutelagiurisdizionale@certcamera.it. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 16 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art.  7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 17 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 18 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del  trattamento  ai  sensi  dell'art.  28  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 19 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo Unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
 
      Roma, 23 aprile 2025 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi 
                                                           Allegato A 
 
                 Materie oggetto delle prove d'esame 
 
                               Parte I 
 
  Prova selettiva: 
    Costituzione della Repubblica italiana 
    Regolamento della Camera dei deputati, con l'eccezione  dei  Capi
XIII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,  XXVII,  XXVIII,  XXXIV,
XXXV e XXXVI 
    Competenze informatiche: uso di computer e dispositivi collegati;
creazione e gestione di file;  elaborazione  di  testi;  utilizzo  di
fogli di calcolo; concetti di base della navigazione in  rete,  della
ricerca delle informazioni, della  comunicazione  online  e  dell'uso
della  posta  elettronica;  strumenti  diretti   a   identificare   e
affrontare le minacce digitali  associate  all'uso  delle  tecnologie
informatiche;  presentazioni  professionali  mediante   utilizzo   di
strumenti avanzati 
    Lingua inglese 
 
                              Parte II 
 
  Prova scritta: 
    Elementi di diritto costituzionale 
    Elementi di diritto parlamentare 
    Storia d'Italia dal 1861 ad oggi 
    Elementi di gestione documentale e archivistica 
 
                              Parte III 
 
  Prova orale: 
    Elementi di diritto costituzionale 
    Elementi di diritto parlamentare 
    Storia d'Italia dal 1861 ad oggi 
    Elementi di contabilita' di Stato 
    Elementi  di  gestione  documentale  e   archivistica,   elementi
essenziali in materia di intelligenza artificiale 
    Lingua inglese 
                                                           Allegato B 
 
                     ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO 
                   DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 375 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa ed appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.