Concorso per MINISTERO DELLA CULTURA

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 27-05-2025
Sintesi::: MINISTERO DELLA CULTURA CONCORSO (Scad. 26-07-2025) Annullamento del decreto 16 maggio 2024 e indizione delle prove di idoneita' finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. ...
Ente: MINISTERO DELLA CULTURA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-06-2025
Data Scadenza bando 26-07-2025
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MINISTERO DELLA CULTURA

CONCORSO (Scad. 26-07-2025)

Annullamento del decreto 16 maggio 2024 e indizione delle prove di idoneita' finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.

 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,   di   ricerca   scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica»,  nonche'  la  determinazione  delle  aree  funzionali   e
l'ordinamento del Ministero; 
    Visto il decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio» (d'ora in  poi  «Codice»)
e, in particolare, l'art. 182, comma 1-quinquies, ai sensi del  quale
«Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
culturali, ai medesimi effetti indicati  all'art.  29,  comma  9-bis,
previo superamento di una prova di idoneita' con valore di  esame  di
Stato abilitante, secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro,   di   concerto   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  da  emanare,  d'intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale  abbia
acquisito  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore   di   beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per  lo  svolgimento  di
una distinta  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art.
29, comma 9-bis, cui  possono  accedere  coloro  i  quali,  entro  il
termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter  del
presente  articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
accademico di primo livello in  Restauro  delle  accademie  di  belle
arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il  diploma
accademico di secondo livello in Restauro delle  accademie  di  belle
arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato
B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno
cinque anni (...)»; 
    Vista la legge 14 gennaio 2013, n.  7,  recante  «Modifica  della
disciplina   transitoria   del   conseguimento    delle    qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali  e  di  collaboratore
restauratore di beni culturali»; 
    Visto il decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»   e,   in
particolare,  l'art.  3-quinquies,  che   ha   introdotto   ulteriori
modifiche alla disciplina  transitoria  per  il  conseguimento  della
qualifica di restauratore; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che  stabilisce  che
«Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo"
e' ridenominato "Ministero della cultura"»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
marzo  2024,  n.  57,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  86,  recante
«Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori  e  degli  altri  operatori   che   svolgono   attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di  beni  architettonici,
ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  87,  recante
«Regolamento concernente la definizione  dei  criteri  e  livelli  di
qualita' cui si adegua l'insegnamento  del  restauro,  nonche'  delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e  di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento,  delle
modalita'  della  vigilanza   sullo   svolgimento   delle   attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo  accademico  rilasciato  a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29,  commi
8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione  del  corso
di diploma accademico  di  secondo  livello  di  durata  quinquennale
abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; 
    Visto il decreto  2  marzo  2011  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, recante la «Definizione  della  classe
di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione  e  restauro  dei
beni culturali - LMR/02»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  23  giugno  2011,  n.  81,  recante   «Restauro:
definizione  degli  ordinamenti  curriculari  dei  profili  formativi
professionalizzanti  del  corso  di  diploma  accademico  di   durata
quinquennale   in   restauro,   abilitante   alla   professione    di
"restauratore di beni culturali"»; 
    Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca 17  gennaio  2024,  n.  52,
recante «Regolamento recante la disciplina  delle  modalita'  per  lo
svolgimento delle prove di idoneita' con valore  di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzate  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore di beni culturali» (d'ora in poi «regolamento»),  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, ai  sensi  del  quale  «Le  prove  di
idoneita',  finalizzate   al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore  di  beni  culturali,  ai  medesimi   effetti   indicati
nell'art. 29, comma 9-bis, del Codice,  sono  riservate  a  coloro  i
quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e a coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter dell'art. 182  del  Codice,
abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello
in  restauro  delle  accademie  di  belle  arti,  nonche'  la  laurea
specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico  di  secondo
livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti  ai
titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni»; 
    Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024,  rep.  183,
recante «Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore
di esame  di  Stato  abilitante  finalizzate  all'acquisizione  della
qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno  2024,  e,  in  particolare
l'art. 2, comma 1, ai sensi del  quale  «In  applicazione  di  quanto
previsto  dall'art.  182,  comma  1-quinquies  del   Codice   possono
presentare domanda di  partecipazione:  a)  coloro  i  quali  abbiano
acquisito  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore   di   beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 182  del  Codice;  b)
coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano conseguito
uno dei seguenti titoli: - le lauree della classe 41 (Tecnologie  per
la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree della
classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro  dei  beni
culturali);  -   le   lauree   specialistiche   della   classe   12/S
(Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico);  -  le
lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione  e  restauro  dei
beni culturali); - diplomi accademici di primo e di  secondo  livello
sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie  di  belle  arti,
attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di  almeno
cinque anni; - i  diplomi  in  restauro  delle  accademie  di  durata
quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici  di  II  livello
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n.
331; - le lauree della classe L-1 (Beni culturali); - le lauree della
classe 13 (Scienze dei beni culturali)»; 
    Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca 21 ottobre 2024, rep.  381,
recante la nomina della commissione esaminatrice per  lo  svolgimento
delle prove di idoneita' con valore  di  esame  di  Stato  abilitante
finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di  beni
culturali, di cui all'art. 4, comma 1, del bando sopra citato; 
    Considerata la difformita' dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
interministeriale 16 maggio 2024, rep. 183, sia con l'art. 182, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che  con
il regolamento di cui al decreto interministeriale 17  gennaio  2024,
n. 52, in quanto prevede per la partecipazione alla prova il possesso
dei titoli di studio ivi  indicati  non  in  modo  cumulativo  bensi'
alternativo; 
    Visto il parere reso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  al
Ministero della cultura, acquisito al prot. n. 3947 del  14  febbraio
2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Annullamento del decreto del Ministro della cultura, di concerto  con
il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183 
 
    1. Per i motivi indicati nelle  premesse,  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 21-octies e 21-novies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e' annullato d'ufficio in  autotutela  il  decreto  del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  dell'universita'
e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante  il  bando  per  lo
svolgimento delle prove di idoneita' con valore  di  esame  di  Stato
abilitante   finalizzate   all'acquisizione   della   qualifica    di
restauratore di beni culturali, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n. 48 del 14 giugno 2024, nonche', per l'effetto, di tutti  gli  atti
connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
21 ottobre 2024, rep. 381, di nomina della commissione esaminatrice. 
                               Art. 2 
 
Prove di  idoneita'  aventi  valore  di  esame  di  Stato  abilitante
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di  beni
                              culturali 
 
    1. Sono indette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del  regolamento,
le prove di idoneita', aventi valore di esame  di  Stato  abilitante,
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di  beni
culturali di cui all'art. 29, comma 9-bis, del Codice. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. In  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  182,  comma
1-quinquies, del Codice, le  prove  di  idoneita'  sono  riservate  a
coloro i  quali  abbiano  acquisito  la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del citato
articolo e a coloro i quali, entro il termine e  nel  rispetto  delle
condizioni previste dal comma 1-ter del  predetto  articolo,  abbiano
conseguito la laurea o il diploma  accademico  di  primo  livello  in
Restauro  delle  accademie  di  belle   arti,   nonche'   la   laurea
specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico  di  secondo
livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti  ai
titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione: 
      a)  coloro  i  quali  abbiano   acquisito   la   qualifica   di
collaboratore restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  del  comma
1-sexies dell'art. 182 del Codice; 
      b) coloro i quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle
condizioni previste dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano
conseguito: 
        le lauree della classe L-1 (Beni culturali); 
        le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali); 
        le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione  e
il restauro dei beni culturali); 
        le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la  conservazione
e il restauro dei beni culturali); 
        le lauree specialistiche della classe 12/S  (Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico); 
        le lauree magistrali  della  classe  LM-11  (Conservazione  e
restauro dei beni culturali); 
        i  diplomi  accademici  di  primo  e   di   secondo   livello
sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie  di  belle  arti,
attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di  almeno
cinque anni; 
        i diplomi in restauro delle accademie di durata  quadriennale
resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dal decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331. 
    Per i casi previsti dalla lettera b),  gli  stessi  debbono  aver
sostenuto un percorso di studi della  durata  complessiva  di  almeno
cinque anni, come previsto nella seconda parte del comma 1. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. I candidati presentano la  domanda  di  partecipazione,  entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» -, corredata dalla dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice, per
ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare  alle
distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione: 
      i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dichiarano,
ai sensi della vigente normativa, a pena  di  inammissibilita'  della
domanda,  di  aver   conseguito   la   qualifica   di   collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies  dell'art.
182 del Codice e indicano fino  ad  un  massimo  di  due  settori  di
competenza scelti tra quelli  di  cui  all'allegato  A  del  presente
decreto e per cui richiedono la qualifica professionale; 
      i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dichiarano,
ai sensi della vigente normativa, a pena  di  inammissibilita'  della
domanda, i titoli di studio conseguiti e indicano fino ad un  massimo
di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'allegato  A
del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale. 
    2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed  inviata
in via telematica, a pena di  esclusione,  utilizzando  la  specifica
applicazione    informatica    disponibile    al    seguente     link
https://servizionline.cultura.gov.it/ 
    3. Per la partecipazione alle prove  deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,  unicamente  tramite  il
sistema pagoPA, mediante l'apposita funzione disponibile al  seguente
link  https://pagonline.cultura.gov.it/  La  copia   della   ricevuta
dell'avvenuto versamento della  tassa  di  ammissione  dovra'  essere
allegata alla domanda. 
    4. Il candidato che ha presentato domanda  di  partecipazione  ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep.
183, recante il bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con
valore di esame  di  Stato  abilitante  finalizzate  all'acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno 2024, e che  non  ha  fatto
richiesta di restituzione della quota di partecipazione di euro 49,58
gia' versata, ai fini della partecipazione al  presente  bando,  puo'
allegare alla  domanda  la  ricevuta  di  pagamento  della  quota  di
partecipazione gia' pagata. A tale scopo, il  candidato,  a  pena  di
esclusione, deve allegare alla nuova  domanda  di  partecipazione  la
ricevuta del versamento precedentemente effettuato. 
    5. E' consentito l'accesso alla piattaforma  unicamente  mediante
le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE). 
    6. Il sistema informatico non consente l'invio di  domande  prive
di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui
al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente
piu' la registrazione/attivazione dei candidati, ne'  modifiche,  ne'
invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate e' valutata
esclusivamente la domanda piu' recente inviata dal candidato, tramite
l'apposita applicazione informatica, entro il  termine  previsto  dal
presente avviso. 
    7. Il possesso dei titoli di studio e professionali e' dichiarato
dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  445/2000  e  successive   modificazioni,   tramite   il   sistema
informatico che sara' reso disponibile  sul  sito  istituzionale  del
Ministero della cultura. 
    8. L'amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi  fase
della  procedura,  la  verifica  delle   dichiarazioni   rese   dagli
interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso  e  di  procedere,  con  atto  motivato,  all'esclusione   dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
    9. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di procedere alla sostituzione  della  stessa
entro il termine di cui  al  comma  1  l'amministrazione  non  assume
alcuna  responsabilita'  per  i  casi  di   inesatta   o   incompleta
compilazione della domanda. 
    10. I candidati non possono presentare la domanda oltre i termini
sopraindicati. 
    11. I candidati che non si presentano  alle  prove  di  idoneita'
presso  la  sede  loro  assegnata,  o  che  vengono   esclusi   dallo
svolgimento delle prove, non hanno diritto al  rimborso  della  tassa
versata. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con decreto  del  Ministro  della  cultura,  da  adottare,  di
concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione delle domande da parte dei candidati,  e'  nominata  la
commissione esaminatrice, che  ha  sede  presso  il  Ministero  della
cultura ed e' composta da undici membri, di cui: 
      a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda  fascia
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di
Presidente; 
      b)  quattro  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico   del
Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo  docente
per le discipline di restauro previste  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  26  maggio
2009, n. 87; 
      c) quattro designati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca tra professori universitari  di  prima  o  seconda  fascia  o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del
patrimonio  storico  e  artistico,  ovvero  docenti  di  ruolo  delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie  afferenti  alla
conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico; 
      d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito
elenco del Ministero della cultura di cui all'art. 182, comma  1-bis,
del Codice; 
      e) ove risultino  essere  pervenute  candidature  di  cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano  richiesto  di
sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'art.  4,  comma  7,
del regolamento richiamato, la commissione e' integrata da un esperto
di lingua tedesca. 
    2.  Il  provvedimento  di  nomina  della  commissione  indica  un
supplente per ciascun componente. 
    3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con  il  medesimo
decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero  della
cultura appartenenti all'area funzionari (ex terza area). 
    4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto  di  cui  al
comma 1, la commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove: 
      a) dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), previa
verifica del possesso del requisito previsto nel suddetto articolo; 
      b) dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), previa
verifica del possesso dei titoli previsti nel suddetto articolo. 
    5. Gli elenchi di cui al  comma  4  sono  pubblicati  con  avviso
pubblico sui siti istituzionali del Ministero  della  cultura  e  del
Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    6. Con successivo avviso la commissione provvede alla  fissazione
delle date e delle  sedi,  concordate  con  la  competente  Direzione
generale del Ministero della cultura. 
    7. La commissione inoltre: 
      a) definisce i criteri per la valutazione della  prova  tecnica
tenendo conto dei parametri di seguito indicati: 
        conoscenza  approfondita  delle   materie   che   definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 
        capacita' di impostazione interdisciplinare; 
        padronanza lessico-tecnica; 
        svolgimento della prova di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
regolamento richiamato, nei termini stabiliti; 
        corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto
alla traccia assegnata; 
      b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per
la prova teorica e per la  prova  tecnica,  secondo  quanto  previsto
all'art. 5, commi 6 e 7; 
      c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei
candidati idonei ad acquisire la qualifica di  restauratore  di  beni
culturali e lo trasmette al Ministero della cultura  e  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
    8. Ai componenti della commissione non spetta  alcun  compenso  o
emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al  rimborso  delle
eventuali spese sostenute dai membri della  commissione  si  provvede
anche mediante utilizzo delle  risorse  acquisite  con  la  tassa  di
iscrizione di cui all'art. 3, comma 3. 
                               Art. 6 
 
                         Prove di idoneita' 
 
    1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'art.  2,
comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica. 
    2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di
apposita piattaforma, consiste in  un  test  articolato  in  sessanta
quesiti a risposta multipla,  sorteggiati  tra  quelli  acquisiti  ai
sensi dell'art. 4, comma 7, lettera  b),  da  svolgersi  in  sessanta
minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di
cui all'allegato B del presente decreto, nonche'  sulla  legislazione
dei beni culturali. 
    3. La prova  tecnica  consiste  nella  soluzione  di  un  quesito
complesso,  a  risposta  aperta  ed  argomentata  e  relativo  ad  un
intervento di progettazione in materiali e metodi,  in  relazione  ad
uno dei settori di  cui  all'allegato  A  del  presente  decreto,  da
svolgersi in novanta minuti. In caso di  scelta  di  due  settori  di
competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due  quesiti
complessi,  a  risposta  aperta  ed  argomentata  e  relativi  a  due
interventi di progettazione in materiali e metodi,  in  relazione  ai
due settori prescelti, da svolgersi complessivamente  in  centottanta
minuti. La prova  tecnica  si  svolge  in  presenza  presso  le  sedi
individuate ai sensi dell'art. 4, comma 6. 
    4. Le prove di cui al comma 2 e al comma  3,  primo  periodo,  si
intendono superate qualora il candidato  consegua  un  punteggio  non
inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica  sia  articolata
in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende
separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non
inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito. 
    5. Nel giorno o nei giorni delle prove,  la  commissione  di  cui
all'art. 5 provvede  ai  necessari  adempimenti  garantendo  la  piu'
rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie. 
    6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono  proposti
dalle universita', dalle scuole  di  alta  formazione  del  Ministero
della cultura (SAF)  e  dalle  accademie  accreditate  ai  sensi  del
decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali del 26  maggio
2009, n. 87. 
    7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono  proposti
dall'Istituto centrale per il restauro,  dall'Opificio  delle  pietre
dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli  archivi  e  del
libro. 
    8. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di  sostenere
l'esame in lingua tedesca. 
    9.  Al  fine  di  garantire  pari  opportunita'   tra   tutti   i
partecipanti, i candidati con disabilita' possono sostenere le  prove
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art.
20 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Tali  candidati  devono
produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  all'esame,  la
relativa certificazione rilasciata ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,
della predetta  legge  n.  104  del  1992.  Analoga  possibilita'  e'
riconosciuta ai candidati con disturbi  specifici  dell'apprendimento
(DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n.  170,
che  devono  produrre,  in  allegato  alla  domanda   di   ammissione
all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, della predetta legge n. 170 del 2010 e  dell'accordo  del
25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento  e
Bolzano, recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei
disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 
    10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella
domanda di ammissione, utilizzando  a  tal  fine  il  campo  all'uopo
dedicato  nella  piattaforma  di  cui  all'art.  3,  comma   2,   con
l'indicazione del  tipo  di  supporto  richiesto  in  relazione  alla
specifica necessita' documentata. 
    11. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove,  di  durata  pari  al  periodo  stesso.  In   relazione   allo
svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovra' essere altresi'
rappresentata alla commissione esaminatrice. 
                               Art. 7 
 
                    Acquisizione della qualifica 
                 di restauratore dei beni culturali 
 
    1. I candidati che hanno superato le prove di  idoneita'  di  cui
all'art.  5  acquisiscono  la  qualifica  di  «restauratore  di  beni
culturali». 
    2. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, lettera b), approvato con
decreto del Ministro della cultura  e  pubblicato  nel  proprio  sito
internet, confluisce nell'elenco generale di cui all'art. 182,  comma
1-bis, del Codice. 
                               Art. 8 
 
                             Pubblicita' 
 
    1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti
del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e  della
ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica  nei  confronti  dei
candidati. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
nonche' sul sito istituzionale del Ministero  della  cultura,  e  sul
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    2. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 16 maggio 2025 
 
                                            Il Ministro della cultura 
                                                                Giuli 
Il Ministro dell'universita' 
e della ricerca 
Bernini 
                                                             Allegato 
 
                                                           Allegato A 
 
                                                (articolo 3, comma 1) 
 Settori di competenza 
    1) Materiali lapidei, musivi e derivati; 
    2) Superfici decorate dell'architettura; 
    3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; 
    4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee; 
    5) Manufatti in  materiali  sintetici  lavorati,  assemblati  e/o
dipinti; 
    6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle; 
    7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 
    8) Materiali e manufatti in metallo e leghe; 
    9) Materiale  libraio  e  archivistico  e  manufatti  cartacei  e
pergamenacei; 
    10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale; 
    11) Strumenti musicali; 
    12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 
                                                             Allegato 
 
                                                           Allegato B 
 
                                    (articolo 4, comma 1, lettera c)) 
 Settori scientifico-disciplinari 
    (Come  definiti  dal  decreto  ministeriale   4   ottobre   2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  249  del  24  ottobre  2000,
modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005) 
    FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina); 
    CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; 
    GEO/09     -     Georisorse     minerarie     e      applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; 
    BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; 
    ICAR/17 - Disegno; 
    ICAR/19 - Restauro; 
    L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica; 
    L-ART/01 - Storia dell'arte medievale; 
    L-ART/02 - Storia dell'arte moderna; 
    L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea; 
    L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro; 
    M-STO/01 - Storia medievale; 
    M-STO/02 - Storia moderna; 
    M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; 
    M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia; 
    M-STO/09 - Paleografia; 
    IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico; 
    IUS/10 - Diritto amministrativo. 
Settori artistico-disciplinari 
    ABPR29 Chimica e fisica per il restauro; 
    ABPR30 Tecnologia dei materiali; 
    ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume; 
    ABVPA61 Beni culturali e ambientali; 
    ABVPA62  Teorie  e  pratiche  della   valorizzazione   dei   beni
culturali; 
    ABVPA63 Museologia; 
    ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi; 
    ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro; 
    ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro; 
    ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro; 
    ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro; 
    ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro; 
    ABST49 Teoria e storia del restauro; 
    ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee; 
    ABPR24 Restauro per la pittura; 
    ABPR25 Restauro per la scultura; 
    ABPR26 Restauro per decorazione; 
    ABPR27 Restauro dei materiali cartacei; 
    ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi; 
    ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.