Concorso per MINISTERO DELLA CULTURA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampe.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 17-04-2026
Sintesi::: MINISTERO DELLA CULTURA CONCORSO (Scad. 17-05-2026) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 38° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, ...
Ente: MINISTERO DELLA CULTURA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-04-2026
Data Scadenza bando 17-05-2026
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA CULTURA

CONCORSO (Scad. 17-05-2026)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 38° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, per l'anno accademico 2026/2027.

 
                          LA SOPRINTENDENTE 
                   DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
 
    Visti: 
      la legge 1° marzo 1975,  n.  44,  con  particolare  riferimento
all'art. 11, concernente  l'istituzione  dell'Opificio  delle  pietre
dure; 
      la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze»; 
      la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni  ed
integrazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate»; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni  «Regolamento  recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; 
      il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e,  in  particolare  l'art.  9,
concernente la regolamentazione della Scuola  di  alta  formazione  e
studio presso l'Opificio delle pietre dure; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   «T.U.   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
      il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia  di  protezione  dei
dati  personali»  nonche'  il  regolamento  CE,  Parlamento   europeo
27/04/2016 n. 679 e il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,
contenente disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
al regolamento stesso; 
      il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
      il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»; 
      il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro»; 
      il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  86,  attuativo
dell'art. 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis...]»; 
      il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il «Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis...]»; 
      la legge 8 ottobre 2010, n. 170, «Nuove  norme  in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
      il decreto interministeriale 2 marzo  2011  «Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02»; 
      il parere di conformita' espresso dalla Commissione tecnica  di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio 2009,  n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione  e  dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 
      il decreto interministeriale  25  agosto  2014,  che  autorizza
l'Opificio delle pietre dure all'istituzione  e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea LMR/02 in Conservazione e restauro dei beni culturali; 
      il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», art. 6,  comma
1 «Ministero per i beni e le attivita' culturali  ed  il  turismo  e'
rinominato Ministero della cultura»; 
      il decreto-DG-ERIC del 6 ottobre  2021,  n.  281,  «Regolamento
delle Scuole di alta formazione  e  di  studio  del  Ministero  della
cultura»; 
      il decreto ministeriale 3 febbraio 2022,  n.  46,  emanato  dal
Ministro della cultura, recante «Organizzazione e funzionamento degli
Istituti centrali e di altri istituti dotati  di  autonomia  speciale
del Ministero della cultura», in particolare l'art. 12; 
      la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante «Disposizioni in materia
di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»; 
      il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  marzo
2024, n. 57,  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
cultura, degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; 
      il   decreto   ministeriale   5   settembre   2024,   n.   270,
«Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti  dotati  di
autonomia speciale  di  livello  non  generale  del  Ministero  della
cultura», in particolare gli articoli 25 e 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto,  per  l'anno  accademico   2026/2027,   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 38°  corso
quinquennale della Scuola di alta formazione e di  studio  (d'ora  in
poi denominata SAFS) dell'Opificio delle pietre dure  (d'ora  in  poi
denominato  OPD)  di  Firenze,  nel   seguente   percorso   formativo
professionalizzante (da ora in poi denominato PFP): 
      PFP1  -  Materiali  lapidei  e  derivati.  Superfici   decorate
dell'architettura. 
                               Art. 2 
 
     Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza 
 
    1. Il corso quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi corrispondenti ai crediti formativi  previsti  dal  vigente
regolamento universitario, si svolge in conformita' a quanto previsto
dal decreto interministeriale 26 maggio  2009,  n.  87,  dal  decreto
interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della  classe  di  laurea
magistrale a  ciclo  unico  in  Conservazione  e  restauro  dei  beni
culturali - LMR/02» e dal decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281,
«Regolamento  delle  Scuole  di  alta  formazione  e  di  studio  del
Ministero della cultura». 
    2. A conclusione del corso, in esito  al  superamento  dell'esame
finale avente valore di Esame di Stato abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato
alla laurea magistrale in Conservazione e restauro di beni culturali,
classe LMR/02, in  attuazione  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto
ministeriale n. 87/2009, coerentemente con quanto disposto  dall'art.
29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle pietre dure una tassa di iscrizione  e  una  quota
pro capite, a titolo  di  rimborso  spese,  comprensiva  degli  oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per  la
responsabilita' civile degli studenti. 
    Gli studenti sono altresi' tenuti a versare  la  tassa  regionale
per il diritto allo studio (DSU) direttamente all'azienda per il  DSU
della Regione Toscana. Gli importi e le  modalita'  di  pagamento  di
dette   somme   sono   indicati   sul    sito    web    dell'Istituto
(https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it/tasse-e-iscrizione/). 
                               Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a. diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' consentita
l'iscrizione con riserva per i candidati che  conseguano  il  diploma
fra la data di iscrizione al concorso di ammissione SAFS  e  la  data
della prova orale; 
      b. cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Sono ammessi alle stesse condizioni anche cittadini di Stati
non facenti parte dell'Unione europea purche' dimostrino di essere in
possesso del titolo di studio equipollente  a  quello  richiesto  sub
lettera a.; 
      c. idoneita' fisica alle attivita' che  il  percorso  formativo
professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la  maggior  parte  di  tipo  laboratoriale,  svolta  sia  presso   i
laboratori interni  all'istituto  o  di  altre  istituzioni,  sia  in
tirocini esterni che in cantieri di lavoro; 
      d. non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato incompatibili con l'esercizio delle attivita'  da  svolgere
nell'ambito del percorso  formativo  professionalizzante  specificato
all'art.  1  del  presente  bando.  Coloro  che  abbiano   in   corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per  l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai  sensi  dell'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
sono tenuti a darne notizia al momento della candidatura,  precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      e. per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 
    2. I requisiti soprindicati alle lettere b), c), d) devono essere
posseduti  dal  candidato  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di
presentazione della domanda di ammissione. 
    Per la verifica del possesso del requisito previsto alla  lettera
e) si rimanda all'art. 5. 
    3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle  pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione con provvedimento motivato agli interessati. 
                               Art. 4 
 
    Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita' 
 
    1. La  presentazione  della  domanda  dovra'  avvenire  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Dell'avvenuta  pubblicazione
verra' data notizia sul sito istituzionale dell'Opificio delle pietre
dure https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it - e del Ministero
della cultura https://cultura.gov.it 
    Le domande di ammissione, dovranno essere inviate  esclusivamente
per via telematica utilizzando l'applicazione informatica disponibile
al seguente link: https://servizi.cultura.gov.it 
    2. I candidati saranno tenuti a versare all'Opificio delle pietre
dure di Firenze una quota pro  capite  di  euro  70,00  a  titolo  di
rimborso spese per lo svolgimento delle  prove.  Il  pagamento  della
suddetta quota  avverra'  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
mediante contestuale collegamento al portale PagoPA. 
    I candidati riceveranno la ricevuta di  pagamento  sulla  casella
mail peo o pec indicata nella  domanda;  la  stessa  ricevuta  potra'
essere scaricata  dall'apposita  sezione  del  format  della  domanda
telematica. La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile. 
    3. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', consapevoli delle  conseguenze  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) luogo di residenza e di domicilio, completi di  indirizzo  e
codice di avviamento postale; 
      e) recapito telefonico e/o numero  del  telefono  cellulare  ed
indirizzo e-mail valido e funzionante; 
      f) di quale cittadinanza siano in possesso; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in  giudicato  incompatibili  con  l'esercizio  delle  attivita'   da
svolgere  nell'ambito  del  percorso  formativo   professionalizzante
specificato all'art. 1 del presente bando. Coloro che hanno in  corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per  l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai  sensi  dell'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      i) di essere in possesso del diploma di  istruzione  secondaria
superiore quinquennale o quadriennale  piu'  anno  integrativo  o  di
titolo equipollente se conseguito  all'estero,  specificando  i  dati
della scuola che lo ha rilasciato e  la  data  del  rilascio.  Per  i
candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo  di  studio  e'
fatto obbligo di dichiarare la frequenza dell'ultimo  anno  di  corso
della scuola di istruzione secondaria superiore; 
      j) di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali, per
i quali si rimanda all'art. 7 del presente bando; 
      k) di essere in possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento
delle attivita' che il PFP comporta; 
      l)  di  volersi  avvalere  di  particolari  ausili,   strumenti
compensativi o  dispensativi,  ovvero  di  tempi  aggiuntivi  per  lo
svolgimento delle prove, nei casi di  riconoscimento  di  disabilita'
(legge n. 104 del 1992) o di disturbi specifici di apprendimento (DSA
- legge n. 170/2010), allegando rispettivamente: 
        certificazione medica comprovante la situazione  di  handicap
accertata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1992, pena  la  non
fruizione dei relativi benefici; 
        dichiarazione resa dalla commissione  medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica che  documenti  ed
espliciti la presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
      m) di autorizzare il trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto  legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  e   del   GDPR
(regolamento UE 2016/679). 
    4. Qualora il titolo  di  studio  di  cui  alla  lettera  i)  del
precedente comma 3 sia stato conseguito in un paese non  appartenente
all'Unione europea e' fatto  obbligo  di  allegare  alla  domanda  la
certificazione o l'attestazione di  possesso  del  titolo  di  studio
equipollente a quello indicato, rilasciata dalla competente autorita'
dello Stato  estero,  corredata  di  traduzione  in  lingua  italiana
autenticata dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesti  la
conformita'  all'originale.   In   particolare,   la   Rappresentanza
diplomatica italiana all'estero provvedera' a tradurre il  titolo  di
studio  in  lingua  italiana,  ne  dichiarera'  il  valore  in  loco,
indicandone gli anni  complessivi  di  scolarita'  necessari  al  suo
conseguimento. 
    5. L'accesso alla piattaforma e' consentito  unicamente  mediante
procedure  di  autenticazione  personale  certificata  per  cittadini
italiani (mediante SPID, CIE  o  CNS)  ed  UE  (mediante  eIDAS).  Ai
cittadini  extra  UE  il  sistema  richiedera'   una   procedura   di
registrazione ed essi dovranno  inoltre  scaricare,  sottoscrivere  e
allegare la domanda compilata e la copia fronte/retro in formato  PDF
di un documento di identita' in corso di validita'. 
    6. Alcune informazioni richieste sono  obbligatorie:  il  sistema
informatico non permette, pertanto, l'invio di domande prive di  tali
informazioni. Alla scadenza del termine per l'invio delle domande  il
sistema informatico non consentira' piu' l'accesso. Le modifiche sono
pertanto consentite entro il termine previsto dal presente bando.  E'
valutata  esclusivamente  la  domanda  piu'   recente   inviata   dal
candidato. 
    7.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta protocollazione richiesta del procedimento  che  il  sistema
inviera' a ciascun candidato sulla casella peo o pec  indicata  nella
domanda stessa. 
    Tale  comunicazione,  che  dovra'  essere  esibita  in  sede   di
svolgimento delle procedure concorsuali  (come  meglio  precisato  al
successivo art. 6, comma  1)  contiene  la  segnatura  di  protocollo
assegnata  a  ciascuna  domanda,  che  ne   costituisce   il   codice
identificativo univoco. Il candidato e' tenuto pertanto a custodire e
prendere nota di tale codice. 
    8. Alla domanda redatta attraverso  il  format  on-line  dovranno
essere inoltre allegati: 
      a) la certificazione o l'attestazione di possesso del titolo di
studio equipollente a quello indicato alla lettera i) del  precedente
comma 3 rilasciata dalla competente  autorita'  dello  Stato  estero,
secondo le modalita' previste  al  comma  4  del  presente  articolo,
qualora il suddetto titolo di studio sia stato conseguito in un Paese
non appartenente all'Unione europea; 
      b) nei casi di riconoscimento di disabilita' (legge n. 104  del
1992) o di disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA  -  legge  n.
170/2010): 
        certificazione medica comprovante la situazione  di  handicap
accertata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1992, pena  la  non
fruizione dei relativi benefici; 
        dichiarazione resa dalla commissione  medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica che  documenti  ed
espliciti la presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
    9. Nella domanda di cui sopra dovra'  essere  autocertificato  ai
sensi di legge il possesso di eventuali  requisiti  che  conferiscano
diritti preferenziali, a  parita'  di  merito,  per  l'ammissione  al
corso. Tali diritti preferenziali derivano  unicamente  dal  possesso
dell'idoneita' conseguita in precedenti concorsi banditi dalle Scuole
di restauro accreditate,  come  meglio  specificato  all'art.  7  del
presente bando. 
    10. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte
le condizioni del presente bando. 
    11. Non saranno considerate valide le domande fatte pervenire  in
maniera difforme da quanto  stabilito  all'  art.  4,  comma  1,  del
presente bando. 
    12. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (regolamento UE 2016/679) in materia di tutela delle  persone  e
di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati  personali,  si
dichiara che i dati forniti  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai
fini concorsuali. In caso di segnalato  malfunzionamento  parziale  o
totale della  piattaforma  digitale,  accertato  dall'Opificio  delle
pietre dure,  che  impedisca  l'utilizzazione  della  stessa  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o   dei   relativi
allegati, sara'  disposta,  con  apposito  avviso,  una  proroga  del
termine di scadenza per la presentazione dell'istanza  corrispondente
a quello della durata del malfunzionamento. 
    13. L'OPD non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta  indicazione  dei
recapiti  forniti  dal  candidato,  ovvero  da  mancata   o   tardiva
informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto  a  quanto
menzionato nella domanda di ammissione e per eventuali  disguidi  non
imputabili all'OPD. Per il  supporto  amministrativo  alla  procedura
scrivere alla casella di posta elettronica: opd.saf@cultura.gov.it 
    Per il supporto tecnico alla compilazione della  domanda  inviare
una mail all'indirizzo: portaleprocedimenti.support@cultura.gov.it 
                               Art. 5 
 
                Prove d'esame - Contenuti e modalita' 
 
    1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove: 
      a) una prova  preliminare  in  lingua  italiana,  riservata  ai
candidati cittadini non italiani; 
      b) una prova grafica; 
      c) un test percettivo visivo; 
      d) una prova orale atta  a  dimostrare  la  conoscenza  diretta
delle opere d'arte e la capacita' di  mettere  in  relazione  i  dati
storico-artistici e quelli tecnici, nonche' una  conoscenza  di  base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze  della  terra,
fisica). La prova orale sara' sostenuta in lingua italiana anche  dai
cittadini stranieri. I  candidati  dovranno  altresi'  dimostrare  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Prova preliminare: 
      i candidati non in possesso della cittadinanza italiana  devono
superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della
lingua  italiana.  La  prova  consiste  nella  lettura  di  un  brano
tecnico-scientifico  e   nella   valutazione   della   capacita'   di
comprensione della lingua. 
    Prova grafica: 
      la prova consiste nella trasposizione grafica di  un  manufatto
artistico o parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di  una
riproduzione fotografica.  Il  disegno  dovra'  essere  eseguito  con
matita in grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro,  in  una
riproduzione in scala 2:1 rispetto al formato della  fotografia.  Per
trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi  critica
del  manufatto  per  mezzo  di  un   tratto   essenziale   nitido   e
opportunamente   modulato,   teso   a   restituire   la   definizione
volumetrica, le proporzioni e la  particolare  tecnica  esecutiva  in
esame. 
    La prova ha durata di sei ore consecutive. 
    Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale:  matite  in  grafite,  gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. 
    I fogli da disegno saranno  forniti  dall'Opificio  delle  pietre
dure. 
    E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati. 
    Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro  che
avranno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi). 
    Test percettivo visivo: 
      la prova consiste nella riproduzione a tempera, su un  supporto
in cartoncino gessato di cm 25 × 30,  in  scala  1:1  e  con  stesura
uniforme, di 12 campiture cromatiche, fornite a ciascun candidato  su
un unico campione stampato a colori. 
    La prova ha durata di due giorni (sei ore al giorno). 
    Per tale prova i candidati dovranno portare con se'  il  seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite,  righe,  squadre,
colori  a  tempera,  pennelli  e  tavolozza.  Ogni  altro   materiale
occorrente sara' fornito dall'Opificio delle pietre dure. 
    Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro  che
avranno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi). 
    Prova orale: 
      nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere le
seguenti conoscenze di base: 
        a)  gli  aspetti  fondamentali  della  Storia   dell'arte   e
dell'architettura  antica,  medievale,   moderna   e   contemporanea,
attraverso la lettura delle opere; 
        b) i materiali  e  le  tecniche  della  produzione  artistica
relative al percorso formativo professionalizzante n.  1,  attraverso
la lettura delle opere; 
        c) le scienze della natura:  chimica,  scienze  della  terra,
fisica, biologia; 
        d) la lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di
un breve testo tecnico-scientifico. 
    La prova si intende superata qualora venga riportato un punteggio
non inferiore a 6/10 (sei decimi). 
    2. La commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8, preso
atto di quanto disposto nell'allegato A (prove di accesso ai corsi di
formazione) del decreto ministeriale n. 87/2009,  in  sede  di  prima
riunione procedera' a stabilire i criteri e a  definire  il  peso  in
percentuale da attribuire a ciascuno di essi per la valutazione delle
diverse prove. 
    Tali  specifiche,  oltreche'  ulteriori  indicazioni   circa   le
modalita' di svolgimento delle prove stesse, saranno  rese  pubbliche
sul      sito       istituzionale       dell'OPD       all'indirizzo:
https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it/offerta-formativa/ammi
ssione - nella sezione Avvisi, non oltre trenta giorni dalla scadenza
dei termini per la presentazione della domanda. 
    3. Indicazioni piu' ampie e dettagliate sulle prove di ammissione
sono  disponibili  sul  sito  web  dell'OPD  al  seguente  indirizzo:
https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it/prepararsi-al-concorso
-di-ammissione 
    Ulteriori indicazioni sui temi e sugli argomenti d'esame  nonche'
suggerimenti di orientamento bibliografico saranno  reperibili  nella
sezione       Avvisi       del        sito        web        dell'OPD
https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it/avvisi  -  non   oltre
trenta giorni dalla data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande. 
                               Art. 6 
 
            Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni 
 
    1. Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove d'esame di cui
al  suddetto  art.  5,  nonche'  tutte  le   comunicazioni   relative
all'ammissione al concorso e agli esiti delle prove  stesse,  saranno
pubblicate mediante avvisi sul sito istituzionale dell'Opificio delle
pietre  dure  (https://www.opificiodellepietredure.it)  nella  sezione
Formazione, sito che i candidati stessi sono espressamente  tenuti  a
consultare. Tali avvisi avranno valore  di  notifica  per  tutti  gli
interessati,  che  dovranno  presentarsi  senza  alcun  preavviso   o
ulteriore comunicazione individuale  nelle  ore,  nei  giorni  e  nei
luoghi ivi indicati muniti di documento di riconoscimento in corso di
validita'  e  di   copia   digitale   o   cartacea   della   ricevuta
protocollazione  richiesta  del  procedimento   inviata   a   ciascun
candidato sulla casella  peo  o  pec  indicata  nella  domanda,  come
precisato all'art. 4, comma 7. La segnatura di protocollo assegnata a
ciascuna  domanda,  riportata   nella   suddetta   ricevuta,   verra'
utilizzata per la  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  e  dei
risultati  delle  prove   intermedie,   garantendo   l'anonimato   in
conformita' con le norme vigenti in materia di privacy. 
    In particolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale dell'Opificio
delle      pietre      dure      nella       sezione       Formazione
(https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it/offerta-formativa/)
verranno pubblicate la data, la sede e l'orario in cui si  terra'  la
prova  di  conversazione  in  lingua  italiana,  riservata  ai   soli
candidati   cittadini   non   italiani;   dal    giorno    successivo
all'espletamento di detta prova e comunque entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione  delle  domande
sul sito dell'Istituto https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it
- verranno pubblicati l'elenco degli ammessi  a  sostenere  la  prima
prova (prova grafica) e le date e le sedi nelle quali si  svolgeranno
tutte le prove. 
    2. I candidati esclusi  dall'accesso  alle  prove  di  ammissione
riceveranno comunicazione scritta da parte dell'Opificio delle pietre
dure all'indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  o  certificata
indicato nella domanda di partecipazione. 
                               Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza esclusivamente le idoneita'
conseguite  in   concorsi   banditi   dalle   istituzioni   formative
accreditate dalla commissione tecnica per  le  attivita'  istruttorie
finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e  per  la
vigilanza dell'insegnamento del restauro istituita  con  d.i.  del  7
febbraio 2011. 
    3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice  del  presente  concorso  sara'
nominata e composta ai sensi dell'art. 8 del regolamento delle Scuole
di alta formazione e di studio del Ministero della  cultura,  decreto
DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stilera'
la  graduatoria  dei  vincitori  e  degli  idonei  secondo   l'ordine
decrescente  della  votazione  complessiva  risultante  dalla   somma
aritmetica dei punteggi conseguiti nelle  singole  prove  d'esame.  A
parita' di  punteggio,  come  stabilito  all'art.  7,  precede  nella
graduatoria  il  candidato  che  abbia  conseguito   l'idoneita'   in
precedenti concorsi banditi  dalle  Scuole  di  restauro  accreditate
dalla  «Commissione  tecnica  (D.I.  del  7  febbraio  2011)  per  le
attivita'   istruttorie    finalizzate    all'accreditamento    delle
istituzioni  formative  e  per  la  vigilanza  dell'insegnamento  del
restauro», altrimenti, sempre a  parita'  di  punteggio,  precede  in
graduatoria il candidato  piu'  giovane.  Se  uno  o  piu'  candidati
vincitori rinunciano all'ammissione, questa  puo'  essere  consentita
agli idonei per scorrimento secondo l'ordine di  graduatoria  e  fino
all'esaurimento della medesima. 
    2. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi  (tre)
per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il
corso stesso. 
    3. La graduatoria finale verra' pubblicata sul sito istituzionale
dell'Opificio             delle              pietre              dure
(https://www.opificiodellepietredure.it). 
                               Art. 10 
 
               Ammissione ai corsi e documenti di rito 
 
    1.  I  candidati  che  saranno  dichiarati  vincitori  e  avranno
ottenuto l'ammissione  ai  corsi  riceveranno  comunicazione  scritta
dall'OPD all'indirizzo di posta elettronica ordinaria  o  certificata
indicato nella domanda di partecipazione  e  dovranno  far  pervenire
all'indirizzo dell'OPD opd@cultura.gov.it - sotto pena  di  decadenza
ed entro il termine di dieci giorni dalla  data  di  ricezione  della
suddetta   comunicazione,   conferma    scritta    di    accettazione
dell'ammissione  al  corso  quinquennale  accompagnata  dai  seguenti
documenti: 
      a) una fototessera nel formato 4×5 cm; 
      b) copia del documento di identita' indicante il cognome  e  il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza; 
      c)  copia  conforme  all'originale  del  titolo  di  studio   o
autocertificazione della copia dell'originale in proprio possesso  ai
sensi di legge. 
    2.  I  concorrenti  con  cittadinanza  extracomunitaria  dovranno
integrare  la  documentazione  summenzionata  con  la   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso  del  permesso  di
soggiorno in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1.  L'amministrazione  si  riserva  di  procedere  ai   controlli
previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000 sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' delle stesse, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al   provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni  non  veritiere.  Resta  salvo
quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui all'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Il mancato adempimento a quanto  richiesto  nell'art.  10  del
presente  bando,  l'irregolarita'  della  documentazione  presentata,
ovvero la non idoneita' fisica accertata a cura dell'OPD,  comportano
altresi' la decadenza dal diritto di frequenza al corso  quinquennale
di cui al presente bando. 
    3. L'OPD declina  ogni  responsabilita'  nel  caso  in  cui,  per
motivazioni indipendenti dalla propria volonta',  l'avvio  dei  corsi
debba essere procrastinato o in  cui,  per  motivazioni  indipendenti
dalla  propria  volonta',  e  in  particolare  per  l'adempimento  di
eventuali  disposizioni  normative  di  carattere  straordinario,  il
concorso non potesse essere svolto. 
      Firenze, 15 aprile 2026 
 
                                            La Soprintendente: Daffra