Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 08-05-2026
Sintesi::: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 07-06-2026) Pubblico concorso, per esami, a venti posti di Ragioniere (Quadro intermedio con specializzazione amministrativa, contabile ed economica) della Camera dei deputati (D.P. 28 aprile 2 ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-05-2026
Data Scadenza bando 07-06-2026
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 07-06-2026)

Pubblico concorso, per esami, a venti posti di Ragioniere (Quadro intermedio con specializzazione amministrativa, contabile ed economica) della Camera dei deputati (D.P. 28 aprile 2026, n. 2006).

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 aprile 2026,
n. 171, con la  quale  e'  stato  approvato  il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 20 posti di Ragioniere (Quadro intermedio  con
specializzazione amministrativa, contabile ed economica) della Camera
dei deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019,
n. 32, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n.  30,
e 23 aprile 2025, n.  126,  con  la  quale  e'  stata  prevista,  tra
l'altro, la sospensione dell'efficacia  delle  disposizioni  previste
dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle procedure  di  reclutamento
del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019,  n.  32,  come  modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109,
15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30, e 23  aprile  2025,  n.
126, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2026,  fino  all'immissione
in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno  2019,
n. 38, con la quale e' stato approvato l'accordo  in  tema  di  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti  ad  esito
delle  procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  11  aprile  2019,  n.  32,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n.  165,  28  marzo
2023, n. 30, e 23 aprile 2025, n. 126; 
    Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei Servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera  i  cittadini  italiani  di  eta'  non  inferiore  a
diciotto anni e non superiore a quaranta anni, prevede  altresi'  che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerato  che  le  attivita'  proprie   della   qualifica   di
Ragioniere (Quadro intermedio  con  specializzazione  amministrativa,
contabile ed economica)  della  Camera  dei  deputati  richiedono  il
possesso di specifici requisiti professionali; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  21  dicembre
2012, n.  226,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza 14 luglio 1999, n. 161, resa esecutiva con decreto  del
Presidente della  Camera  dei  deputati  19  luglio  1999,  n.  1113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  27  luglio
2000, n. 242, resa esecutiva con decreto del Presidente della  Camera
dei deputati 27 luglio  2000,  n.  1563,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000, e con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza 23 aprile 2025, n. 125, resa esecutiva con decreto  del
Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2025, n. 1485; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2025,
n.  126,  con  la  quale  e'  stato   ulteriormente   aggiornato   il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5  giugno  2019,  n.  37,  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza  5  maggio
2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, e 28 marzo 2023, n. 30; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per  esami,  a  20  posti  di
Ragioniere (Quadro intermedio  con  specializzazione  amministrativa,
contabile ed economica) della Camera dei deputati (codice  C17),  con
lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
esito  delle  procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi   della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109
del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30 del 28 marzo 2023
e n.  126  del  23  aprile  2025,  disciplinato  dalla  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5  giugno  2019,  e  con  il
trattamento  economico  stabilito  ai   sensi   della   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al  secondo  e  al  terzo  livello,  che  abbia
maturato in  tali  livelli  almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'
altresi' riservato  un  numero  di  posti  pari  a  un  quinto  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
dichiarato equivalente ovvero equipollente, ai sensi della  normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g) abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista  o   di   esperto   contabile,   ovvero   abilitazione
all'esercizio  della   professione   di   revisore   legale,   ovvero
abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  consulente   del
lavoro, oppure  svolgimento,  successivamente  al  conseguimento  del
titolo di istruzione o eventuali titoli equiparati di cui al comma 1,
lettera c), in modo  documentabile,  alle  dipendenze  di  datori  di
lavoro pubblici o privati, per almeno ventiquattro  mesi  nell'ultimo
quinquennio, di attivita'  prevalente  e  continuativa  di  tenuta  o
controllo della contabilita'  di  aziende  pubbliche  o  private,  di
elaborazione o controllo dei cedolini paga  ovvero  di  esecuzione  o
controllo di adempimenti fiscali e tributari. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
 
             Disposizioni sui requisiti per l'ammissione 
                     e sui titoli di preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione  di  equivalenza  ovvero   di   equipollenza   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data
di presentazione della richiesta all'autorita' competente.  I  titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla  normativa
vigente alla data di scadenza del termine  utile  per  l'invio  delle
domande di partecipazione. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  e),  f),  g)  e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»,   esclusivamente   attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID) o essere  in  possesso  della  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE). Chi fosse sprovvisto dell'identita'  nell'ambito  del  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), puo'  richiederla  secondo  le
procedure indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro  15,00  (euro  quindici/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui  all'articolo
3 dichiarati nella domanda di  partecipazione,  consapevoli  che,  ai
sensi dell'articolo 76  del  citato  decreto  n.  445  del  2000,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80  per  cento  sono  esentati  dall'eventuale   prova
selettiva, ove prevista ai sensi dell'articolo 8,  comma  2,  e  sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'Azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
                               Art. 6 
 
 
                       Richieste di assistenza 
                         alle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in stato di gravidanza o in stato di puerperio,
che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove  d'esame,
dovranno  comunicare  l'esigenza  stessa  entro  la  data  e  con  le
modalita'  che  verranno  indicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  di  cui
all'articolo 13, comma 1, al fine di  consentire  la  predisposizione
delle misure necessarie, nonche' segnalare l'eventuale necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    2. I candidati  dovranno  documentare  tali  condizioni  mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che
ne specifichi la natura,  da  presentare  entro  la  data  e  con  le
modalita' indicate al comma 1. 
                               Art. 7 
 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in tre  prove  scritte  e  in  una  prova
orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura  di  concorso,   la   Commissione   esaminatrice   di   cui
all'articolo 12 puo' decidere, su proposta  dell'Amministrazione,  di
far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in
60 quesiti,  a  risposta  multipla  e  a  correzione  informatizzata,
concernenti le materie e gli argomenti di cui all'allegato  B,  parte
I. I quesiti oggetto  della  prova  selettiva  sono  estratti  da  un
archivio,  validato  dalla  Commissione  esaminatrice.   La   mancata
presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede  stabiliti
per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.
La  prova  selettiva  e'  valutata  partendo  da  base  60,  con   la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il tempo  a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice. 
    3. Ove il  numero  delle  domande  di  partecipazione  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  2,  l'ammissione  alle  prove  scritte   e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle  prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato  nella  prova
selettiva, si siano collocati entro il 300° posto. Il predetto numero
di 300 ammessi puo' essere superato per  ricomprendervi  i  candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco  di  idoneita',
nonche' i candidati  ammessi  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  6.
L'elenco dei candidati  ammessi  alle  prove  scritte  e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 13. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alle
prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 14. La mancata presenza  del  candidato,  anche  a  una
soltanto delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora  e  nella
sede stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. Le prove scritte sono le seguenti: 
      a)  la  prima  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da due quesiti a risposta aperta,  di  cui:  un
quesito concernente il diritto civile e commerciale, con  riferimento
agli argomenti indicati per la prova selettiva (allegato B, parte I),
e un quesito concernente il codice dei contratti pubblici. Il tempo a
disposizione e' di quattro ore; 
      b) la  seconda  prova  scritta,  a  carattere  teorico-pratico,
consiste alternativamente nella redazione di una nota,  ovvero  nella
risposta a un quesito, ovvero nella individuazione di  un'ipotesi  di
soluzione di una questione in materia  di  contabilita'  di  Stato  e
degli  enti  pubblici  e  di   ragioneria   generale   e   applicata,
eventualmente anche sulla base di apposita documentazione. Il tempo a
disposizione e' di quattro ore; 
      c)  la  terza  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da cinque quesiti a risposta aperta, secondo la
scelta del candidato dopo il  sorteggio  dei  due  questionari,  tra:
cinque quesiti  concernenti  il  diritto  tributario,  ovvero  cinque
quesiti concernenti il diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Il tempo a disposizione e' di quattro ore. 
    3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova  scritta  di
cui alla lettera a) del comma 2, la Commissione  esaminatrice,  sulla
base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre  questionari,
ciascuno dei quali  composto  da  due  quesiti,  e  li  sottopone  al
sorteggio dei candidati. 
    4. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova  scritta  di
cui alla lettera b) del comma 2, la Commissione  esaminatrice,  sulla
base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre prove,  e  le
sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova  scritta  di
cui alla lettera c) del comma 2, la Commissione  esaminatrice,  sulla
base delle proposte dei suoi componenti, predispone  tre  questionari
per ciascuna delle materie oggetto della prova,  ciascuno  dei  quali
composto  da  cinque  quesiti,  e  li  sottopone  al  sorteggio   dei
candidati. 
    6.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' stabilire che  le  stesse  siano  redatte  mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. 
    7. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    8. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30 nelle prove scritte,  con  non  meno  di  18/30  in
ciascuna prova scritta. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 13. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale.  L'elenco  e'  pubblicato  nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali. 
                               Art. 12 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 1 e 2; forma  gli  elenchi  degli  idonei  nelle  diverse  fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
  Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.  47 del  23  giugno  2026,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  saranno
indicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte;  le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova  orale;  l'eventuale  richiesta  della  documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per  l'ammissione,  nonche'
la data entro la quale dovra' essere  presentata  la  certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'articolo 8, comma  2,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47  del  23  giugno  2026,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda  di   partecipazione,   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  saranno
altresi' pubblicate le informazioni  sull'eventuale  richiesta  della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 6. Nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale  sara'  disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alle prove  scritte;  le  informazioni
inerenti al diario delle  medesime  prove  scritte;  le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima  prova
orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  Regolamento  per  la
tutela giurisdizionale dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n.  243  del  19  ottobre  2009  e  disponibile  nel  sito
istituzionale  della  Camera  dei  deputati  camera.it,   avverso   i
provvedimenti della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla
Commissione  giurisdizionale  per  il  personale  della  Camera   dei
deputati, via del Seminario n. 76 - 00186 Roma.  In  alternativa,  il
ricorso e' proponibile all'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) tutelagiurisdizionale@certcamera.it. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 16 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 17 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei  deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 18 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 28 aprile 2026 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi 
                                                           Allegato A 
 
                TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE 
                             AL CONCORSO 
 
    Laurea triennale  L-14  (Scienze  dei  servizi  giuridici),  L-16
(Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione),  L-18  (Scienze
dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche),
L-36 (Scienze politiche e  delle  relazioni  internazionali),  ovvero
corrispondente  laurea  di  primo  livello,   di   cui   al   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero  corrispondente  diploma
universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341, secondo  il  decreto  ministeriale  11  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44  del  22
febbraio 2012, ovvero altro titolo, anche superiore, che da'  accesso
all'esame di Stato  per  l'esercizio  delle  professioni  di  esperto
contabile, dottore commercialista, revisore legale o  consulente  del
lavoro. 
                                                           Allegato B 
 
                           MATERIE OGGETTO 
                         DELLE PROVE D'ESAME 
 
 
                               Parte I 
 
 
                     Prova selettiva (eventuale) 
 
    Diritto civile e commerciale: (codice civile: libro IV - titoli I
[da art. 1173 a art. 1320], II [da art. 1321 a art. 1469-sexies],  VI
[da art. 2028 a art. 2032], VII [da art. 2033 a art. 2040], VIII  [da
art. 2041 a art. 2042], IX [da art. 2043 a  art.  2059];  libro  V  -
titoli I [da art. 2060 a art. 2081], II [da art. 2082 a  art.  2221],
III [da art. 2222 a art. 2238], IV [da art. 2239 a art. 2246], V  [da
art. 2247 a art. 2510-bis]); 
    Contabilita' di Stato: (legge  n.  196  del  2009,  ivi  compreso
l'allegato 1). 
 
                              Parte II 
 
 
                            Prove scritte 
 
    Diritto civile e  commerciale,  con  riferimento  agli  argomenti
indicati per la prova selettiva; 
    Codice dei contratti pubblici; 
    Contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
    Ragioneria generale e applicata; 
    Diritto tributario, ovvero, a scelta del candidato,  diritto  del
lavoro e della previdenza sociale. 
 
                              Parte III 
 
 
                             Prova orale 
 
    Codice dei contratti pubblici; 
    Contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
    Ragioneria generale e applicata; 
    Diritto tributario, per i candidati che, per lo svolgimento della
terza prova scritta, hanno  scelto  il  questionario  in  materia  di
diritto del lavoro e della previdenza  sociale,  ovvero  diritto  del
lavoro e della previdenza  sociale,  per  i  candidati  che,  per  lo
svolgimento della terza prova scritta, hanno scelto  il  questionario
in materia di diritto tributario; 
    Elementi di diritto costituzionale; 
    Lingua inglese. 
                                                           Allegato C 
 
                     ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO 
                   DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa ed appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.