Concorso per Ministero dell'Istruzione e del Merito

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CONCORSO

Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 15-05-2026
Sintesi::: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONCORSO (Scad. 14-06-2026) Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 76 prot. 9 maggio 20 ...
Ente: Ministero dell'Istruzione e del Merito
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-05-2026
Data Scadenza bando 14-06-2026
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONCORSO (Scad. 14-06-2026)

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 76 prot. 9 maggio 2026).

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Viste la direttiva  2005/36/CE  e  la  direttiva  2013/55/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sugli «Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Vista la legge  6  giugno  1986,  n.  251,  recante  «Istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» cosi' come  modificata  ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010, n. 59, e dall'art. 1, commi 151 e 152,  della  legge  4  agosto
2017, n. 124; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante    «Legge-quadro    per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27  e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e,
in particolare, l'art.  9,  comma  6,  concernente  disciplina  delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  organica  dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,
a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183»,
ed in particolare  l'art.  45,  concernente  «Apprendistato  di  alta
formazione e di ricerca»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno  scolastico
2025/2026», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025,
n. 79; 
    Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99,  concernente  l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; 
    Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024,  n.  62,  recante
concernente  «Definizione  della  condizione  di  disabilita',  della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della  valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e  attuazione  del  progetto  di
vita individuale personalizzato e  partecipato»  e,  in  particolare,
l'art.  4,  concernente  la  nuova   terminologia   in   materia   di
disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre  2023,   n.   208,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  30
ottobre 2024, n. 185; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  6
del  17  gennaio  2025,  discendente  dal  sopracitato  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  208/2023   e   recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito» e, in particolare, l'art. 9,  quart'ultimo  cpv,  laddove  e'
disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione
tecnica e professionale e per la formazione  tecnica  superiore  sono
affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
    Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 133, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti  professionali,  a  norma  dell'art.  64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in  particolare  l'allegato  D
contenente la tabella  di  confluenza  dei  percorsi  degli  istituti
professionali previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  6  marzo
1997, n. 176, «Regolamento recante norme  per  lo  svolgimento  degli
esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
professione   di   agrotecnico»,   d'ora   in    avanti    denominato
«regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4  agosto  2000,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 16 marzo  2007,  recante  «Disciplina  delle  classi  di
laurea»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5, e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre
2023, n. 247, recante «Disposizioni  in  merito  ai  criteri  e  agli
standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni  ITS
Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse
logistiche, umane, strumentali  e  finanziarie,  ai  criteri  e  alle
modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e
i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e  viceversa;
ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti
formativi certificati  all'esito  dei  percorsi  di  quinto  e  sesto
livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF)  ai  fini  del
tirocinio per l'accesso all'esame di  Stato  per  le  professioni  di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito  industriale,  nonche'
ai fini del tirocinio da valutare in sede  di  esame  finale  per  il
conseguimento delle lauree abilitanti;  alle  modalita'  per  rendere
trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di  tabelle  nazionali
di  corrispondenza,  il  riconoscimento   dei   crediti   certificati
acquisiti dai  diplomati  ITS  Academy  a  conclusione  dei  percorsi
formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai  fini
dell'eventuale  prosecuzione  degli  studi  in  corsi  di  laurea   e
accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) b),  c)  e  d),
della legge 15 luglio 2022, n. 99» e, in particolare, l'art. 6, comma
3; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale,  geometra  ed  agrotecnico  e  condiviso
dall'Ufficio di gabinetto con nota prot. n. 27133  del  28  settembre
2015; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la  sessione
                                2026 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2026, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico e di agrotecnico laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del  diploma
di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, conseguito  presso
istituti professionali  di  Stato  per  l'agricoltura  e  l'ambiente,
nonche' del diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  acquisito
presso gli istituti tecnici agrari  statali,  paritari  e  legalmente
riconosciuti  oppure  in   possesso   del   diploma   di   istruzione
professionale  acquisito  presso  gli  Istituti  statali  e  paritari
afferenti al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per  l'agricoltura
e lo  sviluppo  rurale»  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ovvero acquisito presso gli istituti
professionali statali e paritari ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo
rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e  gestione  delle
risorse  forestali  e  montane»  (decreto  legislativo n.   61/2017),
unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. 
      b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data 15 marzo 2017,  lauree  specialistiche  di  cui  al
decreto del Ministro dell'istruzione e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  lauree  magistrali  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
tabella E, allegata  alla  presente  ordinanza,  nonche'  i  relativi
diplomi  di  laurea,   di   durata   quadriennale   o   quinquennale,
dell'ordinamento  previgente  ai  citati  decreti   ministeriali   ed
equiparati alle lauree specialistiche e  alle  lauree  magistrali  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione  d'esame  -  da  svolgersi  secondo  il  programma
riportato nella tabella B della presente ordinanza  -  e'  unica  per
tutti i candidati di cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, conseguito
presso  istituti  professionali  di   Stato   per   l'agricoltura   e
l'ambiente, nonche' del diploma di  istruzione  secondaria  superiore
acquisito presso gli istituti  tecnici  agrari  statali,  paritari  e
legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma di  istruzione
professionale  acquisito  presso  gli  istituti  statali  e  paritari
afferenti al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per  l'agricoltura
e lo  sviluppo  rurale»  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ovvero acquisito presso gli istituti
professionali statali e paritari ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo
rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e  gestione  delle
risorse forestali e montane» (decreto  legislativo n.  61/2017)  che,
alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
il Ministro dell'economia e delle finanze del  12  ottobre  2015.  La
durata e le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di  cui  alla
presente lettera A si  osservano,  per  l'eventuale  periodo  residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche  nei  confronti
di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15  agosto
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere
B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento  del  tirocinio
si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato
il loro tirocinio nella misura prevista dal  previgente  ordinamento,
abbiano maturato il nuovo  termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con
effetto  retroattivo  ed  immediato,  dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un agrotecnico o  un  perito  agrario  o  un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a), della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi' come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si  considera  completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura biennale prevista  dal  previgente  ordinamento  entro  il  15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      D - abbiano compiuto, entro  il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi' come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'art. 51 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si  considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato  il  periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      E - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di  fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli  di  cui
al comma 1 del presente articolo, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi' come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnica subordinata  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista  dal  previgente  ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il  nuovo  termine
(diciotto mesi), introdotto  con  effetto  retroattivo  ed  immediato
dall'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  agosto
2012, n. 137; 
      F - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19  novembre  1990,  n.
340, un periodo biennale di frequenza di  apposita  scuola  superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d), della legge 6 giugno 1986, n.  251,  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio 2008, n.  31,  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come richiamata dall'art. 14, comma  7,
della legge del 15 luglio 2022, n. 99, concernente la definizione dei
percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al
Capo III del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione
dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio  nazionale  degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnologici superiori - ITS Academy - di cui alla legge  n.  99/2022,
purche'  il  percorso  formativo  frequentato  sia  comprensivo   del
tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero  professionali
previste  dall'albo.  I  collegi  territoriali  degli  agrotecnici  e
agrotecnici laureati accertano la sussistenza della  detta  coerenza,
da valutare in base a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla
sessione d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella C, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati  che,
pur non avendo completato il tirocinio al momento della presentazione
della domanda di ammissione, lo completeranno entro e  non  oltre  il
giorno  antecedente  la  prova  d'esame.   Il   Collegio   nazionale,
effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'  ad  inviare  in
tempo utile alle  commissioni  d'esame  il  certificato  di  compiuta
pratica. 
                               Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno  individuate  dalla
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per  la
formazione tecnica superiore  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito tra gli istituti  professionali  ad  indirizzo:  «Agricoltura,
sviluppo  rurale,  valorizzazione  dei  prodotti  del  territorio   e
gestione delle risorse forestali e montane»  (decreto  legislativo n.
61/2017), indicati nella tabella A allegata alla presente  ordinanza,
i quali hanno comunicato la disponibilita' ad accogliere i  candidati
per l'espletamento delle prove d'esame. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli istituti di cui alla predetta  tabella  A  si  insedieranno  le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Nel caso in cui, in qualche istituto scolastico,  i  candidati
iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o  superiore
ai limiti  indicati  nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere
costituite commissioni per candidati provenienti da  diverse  sedi  o
piu' commissioni operanti nella medesima sede. 
    3.  Qualora   gli   istituti   scolastici   dovessero   risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle  domande  pervenute
ecceda  le  possibilita'  recettive  dell'istituto,  possono   essere
costituite commissioni anche presso istituti della stessa o di  altra
provincia/regione, non menzionati nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto  disposto  dal
successivo art. 5, sono presentate le domande 
                               Art. 4 
 
                       Calendario degli esami 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      16 novembre 2026,  ore  8.30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici - riunione preliminare; 
      17  novembre  2026,  ore  8.30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      18 novembre 2026, ore 8.30: svolgimento prima prova  scritta  o
scrittografica; 
      19 novembre 2026, ore 8.30: svolgimento seconda prova scritta o
scrittografica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  la
prova orale ed il  calendario  relativo  alla  prova  stessa  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli   esami   ed   inoltrato,   per   conoscenza,   ai   competenti
Collegi/Ordini territoriali,  ai  quali  spetta,  in  ogni  caso,  di
effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art.  11,
comma 5, regolamento). 
                               Art. 5 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai  documenti  di  rito  di  cui  ai  successivi  articoli  6  e   7,
all'Istituto, indicato nella tabella A, ubicato  nella  regione  sede
del Collegio/Ordine territoriale competente ad attestare il  possesso
del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
indicato nella tabella A, devono  essere  inviate  esclusivamente  al
Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il
quale  provvedera'  agli  adempimenti  previsti  dall'art.  8   della
presente ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di cui al
presente comma 2 secondo una delle seguenti modalita': 
      a. tramite la procedura  informatica  (domanda  on-line),  resa
disponibile nel sito del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati https://www.agrotecnici.it a partire dal  giorno
di pubblicazione della presente ordinanza (fa fede la data e l'orario
di chiusura della creazione della domanda); 
      b. tramite posta elettronica certificata - PEC -  all'indirizzo
abilitazioneagrotecnici@pecagrotecnici.it  (fa  fede  la  stampa  che
documenta l'inoltro della PEC); 
      c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati - Ufficio di Presidenza - Poste succursale n. 7 - via Thomas
Alva Edison n. 12 - 47122 - Forli' (fa fede  il  timbro  dell'Ufficio
postale accettante, cui compete la spedizione). 
    3. Non sono ammessi alla prova d'esame i  candidati  che  abbiano
spedito la domanda di  ammissione  corredata  dai  documenti  di  cui
all'art. 7 oltre il termine di scadenza stabilito  quale  ne  sia  la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami. 
                               Art. 6 
 
             Domanda di ammissione alla sessione d'esami 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, sulla  quale  va  apposta
marca da bollo da euro 16,00, va  presentata  utilizzando  il  modulo
editabile relativo al titolo di  studio  del  candidato,  disponibile
sulla home page del sito istituzionale del Collegio  nazionale  degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (www.agrotecnici.it).  A
corredo della anzidetta domanda occorre  allegare  la  documentazione
indicata nel successivo art. 7. La presentazione  di  altra  domanda,
per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi  momento
dagli esami. 
    2. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge n. 104/1992 e successive  modificazioni,  indicare  nella
domanda  quanto  loro  necessario  per  lo  svolgimento  delle  prove
(specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati  da
una  competente  struttura  sanitaria  in  relazione  allo  specifico
stato). I medesimi attestano  nella  domanda,  con  dichiarazione  ai
sensi dell'art.  39  della  legge  n.  448/1998,  «l'esistenza  delle
condizioni personali richieste». 
    3.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento  (DSA)  devono  presentare  nella   domanda   esplicita
richiesta,  in  funzione  delle  proprie  necessita',  opportunamente
documentate ed esplicitate  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali  tempi
aggiuntivi  necessari  per  l'espletamento   delle   prove   d'esame.
L'adozione delle  suddette  misure  e'  stabilita  dalla  commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di  cui  al  regolamento  UE
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE 2016/679. 
                               Art. 7 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso  3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia  delle  entrate,  con  l'indicazione  del  codice
tributo 729T, del codice  ufficio  dell'Agenzia  (in  relazione  alla
residenza anagrafica del candidato), puo' avvenire tramite il modello
F23 oppure con versamento sul  c/c  postale  n.  1016  Agenzia  delle
entrate - Centro operativo di Pescara (con causale  «Esame  di  Stato
abilitante alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato  -
Cognome e Nome)  ovvero  tramite  pagamento  PAGO  PA,  accedendo  al
servizio offerto dal Collegio nazionale nella domanda on-line; 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
    2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata -  o  comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 5, della  presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del  contributo  di  1,55  euro
dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8  dicembre  1956,
n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul  c/c
-  postale  o  bancario  -  dell'istituto  scolastico  al  quale   e'
indirizzata  la  domanda;  qualora  l'istituto  che  ha  ricevuto  il
contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame,  il
dirigente scolastico  provvedera'  a  versare  il  contributo  stesso
all'istituto ove il candidato effettuera' gli esami. 
    3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a  qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro  in  relazione  all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi  locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento, comunica, entro e non
oltre i successivi  quaranta  giorni,  alla  Direzione  generale  per
l'istruzione tecnica e professionale  e  per  la  formazione  tecnica
superiore del Ministero dell'istruzione e del  merito  tramite  posta
elettronica all'indirizzo dgtvet.ufficio4@istruzione.it : 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle commissioni da  costituire.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco nominativo,  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle  commissioni.  Il
Collegio nazionale provvede a formare detto  elenco  previo  puntuale
controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000),  effettuato   anche   sulla   base   delle
attestazioni dei collegi locali di cui  all'art.  12,  comma  4,  del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare,  al  possesso  di  uno  dei
requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
ancora in corso di maturazione, deve essere apposta anche la dicitura
«Requisito  in  corso  di  maturazione»  con  la  data  prevista   di
acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente  la
prova d'esame. 
    3. L'elenco deve  essere  datato  e  sottoscritto  in  calce  dal
Presidente   del   Collegio,   il   quale   deve   altresi'   apporre
l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita'  delle  domande
ricevute  e  di  aver  compiuto  ogni  accertamento  di   competenza.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve  essere  tempestivamente
comunicata  all'indirizzo   dgtvet.ufficio4@istruzione.it   per   gli
adempimenti di competenza. 
    4. Entro e non oltre il 3 novembre  2026  il  Collegio  nazionale
provvede alla consegna delle domande ai  dirigenti  scolastici  degli
istituti destinatari delle  istanze.  Qualora  la  sede  d'esame  sia
diversa da quella ove  il  candidato  ha  presentato  la  domanda  di
partecipazione, il collegio medesimo  provvede  alla  consegna  delle
domande  ai  dirigenti  scolastici  degli  istituti  nei  quali,  con
apposito provvedimento  della  Direzione  generale  per  l'istruzione
tecnica e professionale e per la  formazione  tecnica  superiore  del
Ministero dell'istruzione e del  merito,  siano  state  assegnate  le
commissioni, trattenendo ai propri atti una copia  della  domanda  di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
dalla relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale dell'elenco di  cui  sopra,  gia'  trasmesso  al  Ministero
medesimo, integrato con un'apposita  nota  recante  l'indicazione  di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero. 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. I candidati devono presentarsi, senza altro  ulteriore  avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della  presente  ordinanza),
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati  per  lo
svolgimento delle  prove  scritte  e/o  scritto-grafiche,  muniti  di
valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia
della prova (art. 11, comma 1, del regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, del regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 11, comma 8 e 9, del regolamento). 
                               Art. 10 
 
Attivita'   tecnico-agricola   subordinata.   Esperienze   formative.
                     Requisiti e riconoscimento 
 
    1. Coloro i quali, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente ordinanza, intendano far valere per  l'ammissione  all'esame
di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  della   professione,   lo
svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori
di lavoro pubblici e/o  privati,  devono  rivolgere  domanda  per  il
riconoscimento  dell'idoneita'  dell'attivita'  svolta  al   Collegio
locale nella cui circoscrizione essi risiedono. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale 
                               Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento. 
                               Art. 12 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita delega al direttore generale  per  l'istruzione  tecnica  e
professionale e per la formazione  tecnica  superiore  del  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
    2. La presente ordinanza e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 8 maggio 2026 
 
                                               Il Ministro: Valditara 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico