Concorso per Ministero dell'Istruzione e del Merito

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampe.

CONCORSO

Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 15-05-2026
Sintesi::: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONCORSO (Scad. 14-06-2026) Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato. (Ordinanza n. 77 prot. 9 maggio 2026). ...
Ente: Ministero dell'Istruzione e del Merito
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-05-2026
Data Scadenza bando 14-06-2026
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONCORSO (Scad. 14-06-2026)

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato. (Ordinanza n. 77 prot. 9 maggio 2026).

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Viste la direttiva  2005/36/CE  e  la  direttiva  2013/55/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sugli «Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,   recante   «Modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante    «Legge-quadro    per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  ed  in
particolare il titolo III; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27  e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e,
in particolare, l'art.  9,  comma  6,  concernente  disciplina  delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  organica  dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,
a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183»,
ed in particolare  l'art.  45,  concernente  «Apprendistato  di  alta
formazione e di ricerca»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno  scolastico
2025/2026» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2025,
n. 79; 
    Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99,  concernente  l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; 
    Visto il decreto legislativo del 3 maggio  2024  n.  62,  recante
concernente  «Definizione  della  condizione  di  disabilita',  della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della  valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e  attuazione  del  progetto  di
vita individuale personalizzato e  partecipato»  e,  in  particolare,
l'art.  4,  concernente  la  nuova   terminologia   in   materia   di
disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre  2023,   n.   208,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  30
ottobre 2024, n. 185; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  6
del  17  gennaio  2025,  discendente  dal  sopracitato  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  208/2023   e   recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito» e, in particolare, l'art. 9,  quart'ultimo  cpv,  laddove  e'
disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione
tecnica e professionale e per la formazione  tecnica  superiore  sono
affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
    Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15  marzo
1986, recante «Regolamento per gli Esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di geometra», d'ora in  avanti
denominato «Regolamento»,  cosi'  come  modificato  e  integrato  con
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2,  comma  1,  che
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica  sessione  indetta  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4  agosto  2000,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 16 marzo  2007,  recante  «Disciplina  delle  classi  di
laurea»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre
2023, n. 247, recante «Disposizioni  in  merito  ai  criteri  e  agli
standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni  ITS
Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse
logistiche, umane, strumentali  e  finanziarie,  ai  criteri  e  alle
modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e
i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e  viceversa;
ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti
formativi certificati  all'esito  dei  percorsi  di  quinto  e  sesto
livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF)  ai  fini  del
tirocinio per l'accesso all'esame di  Stato  per  le  professioni  di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito  industriale,  nonche'
ai fini del tirocinio da valutare in sede  di  esame  finale  per  il
conseguimento delle lauree abilitanti;  alle  modalita'  per  rendere
trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di  tabelle  nazionali
di  corrispondenza,  il  riconoscimento   dei   crediti   certificati
acquisiti dai  diplomati  ITS  Academy  a  conclusione  dei  percorsi
formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai  fini
dell'eventuale  prosecuzione  degli  studi  in  corsi  di  laurea   e
accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a)  b),  c)  e  d)
della legge 15 luglio 2022, n. 99.»  e,  in  particolare,  l'art.  6,
comma 3; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
province di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale,  geometra  ed  agrotecnico  e  condiviso
dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133  del  28  settembre
2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
  professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2026 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2026, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra
e di geometra laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      a) candidato geometra: il candidato in possesso del diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  geometra  conseguito  presso  un
istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88,
afferente al settore «tecnologico», indirizzo «costruzioni,  ambiente
e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      b) candidato geometra laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data 15 marzo 2017,  lauree  specialistiche  di  cui  al
decreto del Ministro dell'istruzione e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  lauree  magistrali  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
tabella E, allegata  alla  presente  ordinanza,  nonche'  i  relativi
diplomi di laurea, di durata 
        quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai
citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree  specialistiche
ed  alle  lauree  magistrali  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La  sessione  d'esame -  da  svolgersi  secondo  il  programma
riportato nella tabella B allegata alla presente ordinanza - e' unica
per tutti i candidati di cui al precedente comma 2. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esame sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del  diploma  afferente
al  settore  «tecnologico»,  indirizzo   «costruzioni,   ambiente   e
territorio» di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 i quali, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6,  comma  1,del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
il Ministro dell'economia e delle finanze del  12  ottobre  2015.  La
durata e le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di  cui  alla
presente lettera A si  osservano,  per  l'eventuale  periodo  residuo
necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per  coloro  i  quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il  tirocinio
secondo le tipologie di  cui  alle  successive  lettere  B  e  C  del
presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera  completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo
termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto  retroattivo   ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; il periodo di pratica si considera completato per  i  soggetti
che, pur  non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano  comunque  maturato  il  nuovo   termine   (diciotto   mesi),
introdotto con effetto  retroattivo  ed  immediato  dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75;  il  periodo  di  attivita'  tecnico
subordinata si considera completato  per  i  soggetti  che,  pur  non
avendo completato il periodo nella  misura  prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144 come richiamata dall'art.  14,  comma  7,
della legge del 15 luglio 2022, n. 99, concernente la definizione dei
percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al
Capo III del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo.  I
collegi territoriali dei geometri e dei geometri  laureati  accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi  dell'ammissione  alla  sessione  d'esame,  sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  istituti
tecnologici superiori - ITS Academy - di cui alla legge  n.  99/2022,
purche'  il  percorso  formativo  frequentato  sia  comprensivo   del
tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero  professionali
previste  dall'albo.  I  collegi  territoriali  dei  geometri  e  dei
geometri laureati accertano la sussistenza della detta  coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla
sessione d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame i candidati  che,  pur  non
avendo completato il tirocinio al momento della  presentazione  della
domanda di ammissione, lo completeranno entro e non oltre  il  giorno
antecedente le prove d'esame. Il collegio territoriale, effettuate le
verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo  utile  alle
commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica. 
                               Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno  individuate  dalla
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per  la
formazione tecnica superiore  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito tra gli istituti tecnici del settore «tecnologico»,  indirizzo
«costruzioni,  ambiente  e  territorio»  elencati  nella  tabella   A
allegata  alla  presente   ordinanza,   che   hanno   comunicato   la
disponibilita' ad accogliere i  candidati  per  l'espletamento  delle
prove d'esame. Con successivo,  apposito  provvedimento  verra'  reso
noto in quali degli istituti  di  cui  alla  predetta  tabella  A  si
insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami  si  svolgono  in
sede regionale o interregionale. 
    2. Nel caso in cui in qualche  istituto  scolastico  i  candidati
iscritti  risultino,  rispettivamente,  in  numero  inferiore  oppure
superiore ai limiti indicati nell'art. 10  del  regolamento,  possono
essere costituite commissioni per candidati  provenienti  da  diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima sede. 
    3.  Qualora   gli   istituti   scolastici   dovessero   risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle  domande  pervenute
ecceda  le  possibilita'  recettive  dell'istituto,  possono   essere
costituite commissioni anche presso istituti, della stessa o di altra
provincia/Regione, non menzionati nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi territoriali presso i quali, secondo quanto disposto  dal
successivo art. 5, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
                       Calendario degli esami 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      16 novembre  2026  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici - riunione preliminare; 
      17  novembre  2026  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      18 novembre 2026 ore 8,30: svolgimento prima  prova  scritta  o
scritto-grafica; 
      19 novembre 2026 ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta  o
scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  la
prova orale ed il  calendario  relativo  alla  prova  stessa  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'istituto  sede
degli esami ed  inoltrato,  per  conoscenza,  ai  competenti  collegi
territoriali, ai  quali  spetta,  in  ogni  caso,  di  effettuare  al
riguardo eventuali  comunicazioni  individuali  (art.  12,  comma  7,
regolamento). 
                               Art. 5 
 
Domanda di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami»,  la  domanda  di  ammissione  agli  esami  ed  i
documenti di rito, di cui ai successivi articoli 6 e 7,  all'istituto
collegato  al  collegio  territoriale  competente  ad  attestare   il
possesso dei requisiti di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico indicato nella tabella A, devono essere inviate  al  collegio
territoriale  di  appartenenza,  che  provvedera'  agli   adempimenti
previsti dall'art. 8 della  presente  ordinanza.  Le  domande  devono
pervenire al collegio di appartenenza di cui  al  presente  comma  2,
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica  certificata  -  PEC  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  13  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o gravi infrazioni disciplinari  da  parte  dei  candidati,  le
commissioni  esaminatrici  dispongono  con   provvedimento   motivato
l'annullamento   delle   prove   eventualmente   gia'   sostenute   e
l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami. 
                               Art. 6 
 
             Domanda di ammissione alla sessione d'esame 
 
    1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00, va  presentata  utilizzando  il
modello riportato nell'allegato A alla presente ordinanza. A  corredo
della  domanda  occorre  allegare  la  documentazione  indicata   nel
successivo art. 7. La presentazione di piu' di una  domanda,  per  la
sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi  momento  dagli
esami. 
    2. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge n. 104/1992 e successive  modificazioni,  indicare  nella
domanda  quanto  loro  necessario  per  lo  svolgimento  della  prova
(specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati  da
una  competente  struttura  sanitaria  in  relazione  allo  specifico
stato). I medesimi attestano  nella  domanda,  con  dichiarazione  ai
sensi  dell'art.  39  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  la
sussistenza delle «condizioni personali richieste». 
    3.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento  (DSA)  devono  presentare  nella  domanda  dettagliata
richiesta,  in  funzione  delle  proprie  necessita',  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali  tempi
aggiuntivi  necessari  per  l'espletamento   delle   prove   d'esame.
L'adozione delle  suddette  misure  e'  stabilita  dalla  commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti  dai
candidati  sono  trattati  ai  soli  fini   dell'espletamento   delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di  cui  al  regolamento  UE
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE 2016/679. 
                               Art. 7 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso  3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso  una
Banca utilizzando il modello F23, presso un ufficio postale  sul  c/c
postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro operativo  di  Pescara
(con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di  geometra
e geometra laureato - cognome e nome), (codice tributo: 729T;  codice
ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla
residenza anagrafica del candidato); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
    2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata -  o  comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4  della  presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del  contributo  di  1,55  euro
dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8  dicembre  1956,
n. 1378 e successive modificazioni.  Il  contributo  va  versato  sul
c/c - postale o bancario  -  dell'istituto  scolastico  al  quale  e'
indirizzata  la  domanda;  qualora  l'istituto  che  ha  ricevuto  il
contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame,  il
dirigente scolastico  provvedera'  a  versare  il  contributo  stesso
all'istituto ove il candidato effettuera' gli esami. 
    3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a  qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro  in  relazione  all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza. 
                               Art. 8 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i collegi  territoriali,  verificata  la  regolarita'  delle
istanze ricevute ed utilmente  prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno
accertamento  di  competenza,  comunicano,  entro  e  non   oltre   i
successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per  l'istruzione
tecnica e professionale e per la  formazione  tecnica  superiore  del
Ministero dell'istruzione e  del  merito  tramite  posta  elettronica
all'indirizzo  dgtvet.ufficio4@istruzione.it  nonche'  al   Consiglio
Nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle commissioni da  costituire.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione del titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  alla
suddetta Direzione generale di provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni. I collegi territoriali  predispongono  i  detti  elenchi
previo puntuale controllo (articoli 71 e 72  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000) delle  dichiarazioni  sostitutive  rese
dai candidati nelle domande, con  riferimento,  in  particolare,  sia
all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso  di  uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisito  di  ammissione
ancora in corso di maturazione, deve essere apposta anche la dicitura
«Requisito  in  corso  di  maturazione»  con  la  data  prevista   di
acquisizione, che non puo' essere successiva al giorno antecedente la
prima prova d'esame (art. 2, comma 3 della presente ordinanza). 
    3. L'elenco deve  essere  datato  e  sottoscritto  in  calce  dal
Presidente   del   collegio,   il   quale   deve   altresi'   apporre
l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita'  delle  domande
ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 
    Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco    deve    essere
tempestivamente               comunicata                all'indirizzo
dgtvet.ufficio4@istruzione.it per gli adempimenti di competenza. 
    4. Entro e non oltre il 3 novembre 2026  i  collegi  territoriali
provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti scolastici  degli
istituti ai quali sono indirizzate. 
    Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha
presentato  la  domanda  di  partecipazione,   i   collegi   medesimi
provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici  degli
istituti  nei  quali,  con  apposito  provvedimento  della  Direzione
generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione
tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e  del  merito,  sono
state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una  copia
della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. 
    Le  domande,  corredate  dalla  relativa  documentazione,  devono
essere accompagnate da un altro originale dell'elenco di  cui  sopra,
gia'  trasmesso  alla  suddetta  Direzione  generale,  integrato  con
un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali  variazioni  gia'
comunicate all'indirizzo di cui al precedente comma 3. 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal  collegio  territoriale  (art.  3,  comma   4,   della   presente
ordinanza), alle rispettive sedi  di  esame  nei  giorni  e  nell'ora
indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche,
muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una  prova
orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame
sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in  calce
alla traccia della prova (art. 12, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato «A» regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono  esclusi  dalla  sessione  di
esami. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 12, comma 9 e 10, regolamento). 
                               Art. 10 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si  osservano
le disposizioni contenute nel regolamento. 
                               Art. 11 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita delega al direttore generale  per  l'istruzione  tecnica  e
professionale e per la formazione  tecnica  superiore  del  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
    2.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Roma, 8 maggio 2026 
 
                                               Il Ministro: Valditara 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico