Concorso per 30 assistente parlamentare (lazio) SENATO DELLA REPUBBLICA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 30
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 30-03-2007
Sintesi: SENATO DELLA REPUBBLICA CONCORSO 30 aprile 2007 N.B.: il concorso è stato prorogato al 15 maggio 2007 Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare della professionalita' generale ...
Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-04-2007
Data Scadenza bando 15-05-2007
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SENATO DELLA REPUBBLICA
CONCORSO 30 aprile 2007
N.B.: il concorso è stato prorogato al 15 maggio 2007
Concorso   pubblico,   per   esami,  a  trenta  posti  di  Assistente
parlamentare della professionalita' generale
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'art.  12  del  Testo  Unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della
Repubblica;
    Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza nella
seduta del 6 dicembre 2006;
    Su proposta del Segretario Generale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    1.  E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Assistente parlamentare della professionalita' generale, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo Unico delle
norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del
Senato  della  Repubblica  e  dalle  deliberazioni  del  Consiglio di
Presidenza vigenti in materia.
    2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'articolo
2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
I  candidati  sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli
di  preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro
il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecnica.
    3.   E'   sempre  in  facolta'  dell'Amministrazione  adibire  il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
      a) siano cittadini italiani;
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) siano  in  possesso di diploma di scuola secondaria di primo
grado  (scuola  media),  conseguito con un giudizio pari a ottimo. Il
predetto   titolo,  ove  conseguito  all'estero,  deve  essere  stato
dichiarato equipollente al menzionato diploma dall'autorita' italiana
competente;  dalla  dichiarazione  di  equipollenza  deve  risultare,
altresi', a quale giudizio previsto per il diploma medesimo equivalga
la  valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero.
Si  prescinde  dal  giudizio  richiesto  per i candidati che siano in
possesso  di diploma di istruzione secondaria superiore (ivi compreso
quello conseguito all'estero e dichiarato equipollente dall'autorita'
italiana competente) ;
      d) abbiano un'eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 42
anni;
      e) siano  in  possesso  dell'idoneita'  fisica  all'impiego  in
relazione  alle  specifiche  mansioni  professionali  dell'Assistente
parlamentare.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma
1, il possesso dei seguenti requisiti deve essere certificato, a pena
di  esclusione, da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore
a quella di pubblicazione del presente bando:
        -  capacita'  visiva,  naturale  o  corretta, di almeno 16/10
complessivi;
        - funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
        -  funzione  deambulatoria  che  non  comporti  l'ausilio  di
presidi ortopedici;
        - normale funzionalita' degli arti superiori.
    2.  I  requisiti  di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla
data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento  dei  requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento  della  procedura  di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
    1.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
      a) sull'apposito   modulo   (riportato  in  allegato)  o  sulla
fotocopia di questo;
      b) sulla  copia  stampabile  dal sito Internet del Senato della
Repubblica
( https://www.senato.it/concorsi/bandi_domande/30assistenti2007.pdf ).
    2.  La  domanda,  redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma  1,  deve  essere  spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice D30 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 ROMA),
a   pena   di   irricevibilita',   entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   presente   avviso   nella  Gazzetta  Ufficiale,
esclusivamente  e  sempre  a  pena  di  irricevibilita',  a  mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di  ricevimento  (a  tal  fine  fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante).  La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del  Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 45 giorni
dalla  predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
    3.  La  domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
    4.  I  candidati  sono  tenuti  a  comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di    ricevimento,   qualunque   cambiamento   del   loro   recapito.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della raccomandata ovvero
della posta celere.
    5.  Nella  domanda  che,  a  pena di irricevibilita', deve essere
redatta  e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera  autografa  e  in  originale,  i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
      a) le generalita' e la residenza;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) il godimento dei diritti civili e politici;
      e) il  possesso  dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare;
      f) il  possesso  del  requisito di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  allegando  - a pena di esclusione - qualora i titoli di
studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni
di equipollenza;
      g) se  risultino  a  loro  carico condanne penali, indicando in
caso   affermativo   gli   articoli di  legge  per  cui  siano  state
pronunciate  (questa  dichiarazione  deve  essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.) ;
      h) se  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro carico,
indicando  in  caso  affermativo  gli  articoli di  legge  per cui e'
avviato il procedimento;
      i) le  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      l) il  proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
    6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
      a) la  lingua  -  scelta  tra le seguenti: inglese o francese -
nella  quale  intendono  sostenere  la prova scritta e la prova orale
obbligatoria di lingua straniera;
      b) gli  estremi  del  documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
    7.  I  candidati  devono inoltre allegare alla domanda, a pena di
esclusione, un certificato rilasciato da una Azienda sanitaria locale
in  data  non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando,
da cui risulti il possesso dei seguenti requisiti:
      -  capacita'  visiva,  naturale  o  corretta,  di  almeno 16/10
complessivi;
      -  funzione  uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
      -  funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
      - normale funzionalita' degli arti superiori.
    8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
    9.   Nella  domanda  i  candidati  devono  dichiarare  di  essere
consapevoli  che  chiunque  rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi  o  ne  faccia  uso,  esibisca  atti  contenenti  dati non piu'
rispondenti  a  verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi   speciali   in  materia.  Nella  domanda  i  candidati  devono
dichiarare,  altresi',  di  essere  consapevoli  che le dichiarazioni
sostitutive  di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

      
                               Art. 4.
                    Irricevibilita' delle domande
    1. Non sono prese in considerazione:
      a) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3,  comma  1;  sono  irricevibili le domande non redatte
sull'apposito  modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
      b) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere
con avviso di ricevimento;
      c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
      d) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  comma  3;  sono  irricevibili  le domande redatte a
matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
      e) le  domande  spedite  oltre  il  termine  di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      f) le  domande  pervenute  oltre  il termine di 45 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

      
                               Art. 5.
                  Cause di esclusione dal concorso
    1.  I  candidati  che  non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti  o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
    2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
      a) che non siano cittadini italiani;
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) che non siano in possesso di diploma di scuola secondaria di
primo grado (scuola media), conseguito con un giudizio pari a ottimo;
      d) che  non  siano  in possesso, qualora il giudizio conseguito
nel  diploma di cui alla lettera c) sia inferiore a quello richiesto,
del diploma di istruzione secondaria superiore;
      e) che   non   siano   in   possesso   delle  dichiarazioni  di
equipollenza,  rilasciate  dalle  competenti  autorita' italiane, dei
titoli  di  studio  conseguiti  all'estero con il diploma di cui alla
lettera  c),  da  cui  deve  risultare,  altresi',  a  quale giudizio
previsto  per  il diploma medesimo equivalga la valutazione riportata
nel  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  ovvero non siano in
possesso   delle  dichiarazioni  di  equipollenza,  rilasciate  dalle
competenti  autorita'  italiane,  dei  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero con il diploma di istruzione secondaria superiore, qualora
la  votazione  conseguita  nel  diploma  di  cui  alla lettera c) sia
inferiore a quella richiesta;
      f) che  abbiano  un'eta'  inferiore  a 18 anni o superiore a 42
anni;
      g) che  non siano in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego
in  relazione  alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente
parlamentare;
      h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di cui alla lettera c), conseguito con un giudizio pari a
ottimo,  ovvero  di  essere  in  possesso  di  diploma  di istruzione
secondaria  superiore, qualora la votazione conseguita nel diploma di
cui alla lettera c) sia inferiore a quella richiesta;
      i) che   non   abbiano  allegato  alla  domanda  le  prescritte
dichiarazioni  di  equipollenza  per  i  titoli  di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) ;
      l) che  non  abbiano  indicato  nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
      m) che  non  abbiano  indicato  nella  domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
      n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dell'idoneita'   fisica  all'impiego  in  relazione  alle  specifiche
mansioni professionali dell'Assistente parlamentare;
      o) che  non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui
all'articolo 3, comma 7.
    3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo  parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non  abbiano  allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare  le  domande  di  partecipazione  al  concorso. Le predette
integrazioni  sono  prese  in  considerazione  soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  pervengano  entro il
termine di 45 giorni dalla medesima data.
    4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la  regolarizzazione  delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano  omesso,  totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni   prescritte   ovvero  non  abbiano  allegato  tutti  i
documenti  richiesti  dal  bando. La medesima disposizione si estende
alle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 9, del presente
bando.
    5.  I  termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di  scadenza  e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno  seguente  non  festivo.  I  giorni  festivi  si computano nel
termine.
    6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in  qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la  mancanza  di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    1.   La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  successivo
decreto,  ai  sensi  dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del
Senato della Repubblica.
    2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per la prova tecnica.
    3.   Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

      
                               Art. 7.
                   Diario della prova preliminare
    1.  Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale «Concorsi ed esami»)
del  27 luglio  2007  viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
    2.   Nella   suddetta   Gazzetta   Ufficiale   puo'  essere  data
comunicazione  della  nuova  data  di  pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
    3.    I   candidati   che   non   abbiano   ricevuto   da   parte
dell'Amministrazione    del    Senato    alcuna    comunicazione   di
irricevibilita'  della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono
tenuti  a  presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere
la  suddetta  prova,  all'indirizzo  indicato,  nel giorno e nell'ora
specificati  nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  del  27 luglio 2007,
muniti:
      a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
      b) dell'avviso  di  ricevimento della raccomandata ovvero della
posta   celere   con   la  quale  e'  stata  spedita  la  domanda  di
partecipazione.
    4.  Qualora,  per  causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una   o  piu'  sessioni  d'esame,  il  Presidente  della  Commissione
esaminatrice  stabilisce  la  data  di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

      
                               Art. 8.
             Diario delle prove scritte, orali e tecnica
    1.  La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare  avviene  secondo  le  modalita'  indicate nella Gazzetta
Ufficiale  del  27 luglio  2007.  Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
    2.  La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
    3.  Tutte  le  comunicazioni  -  sia  a  mezzo  di  affissione  o
pubblicazione,  sia  a  mezzo  di  raccomandata  o modalita' simili -
assumono  valore  di  notifica  a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite a candidati durante lo svolgimento delle prove assumono
valore  di  notifica  a tutti gli effetti, anche con riferimento alla
convocazione dei candidati a prove successive.

      
                               Art. 9.
   Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
    1.  Per  tutte  le  prove,  la  convocazione  dei candidati segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione  esaminatrice  di  procedere all'estrazione della lettera
durante  lo  svolgimento  delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecnica.
    2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene  secondo  le  modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
27 luglio 2007.
    3.  Le  modalita'  di  notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le  comunicazioni  orali  fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

      
                              Art. 10.
                          Prova preliminare
    1.  I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova  preliminare  consistente in 80 quesiti attitudinali a risposta
multipla.
    2.  La  durata  della  prova  preliminare  viene  stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
    3.   In  sede  di  valutazione  della  prova  preliminare,  viene
attribuito  1  punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti,  rispettivamente,  0,30  punti  per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
    4.  Per  lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione  di  vocabolari  e  dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo  di  supporti  elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non  e'  consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
    5.   La   correzione   del   foglio-risposte   viene   effettuata
automaticamente  con  supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere  totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in  sede  di  esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei  candidati  puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte   non   e'  consentito  effettuare  correzioni.  Dopo
l'inizio  della  prova  il  foglio-risposte  non viene sostituito per
nessun  motivo.  Il  mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
    6.  Sono  ammessi  alle  prove  scritte  i  candidati che, avendo
riportato un punteggio non inferiore a 48 punti, si sono classificati
fino  al  450°  posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di
450  ammessi  potra'  essere  superato per ricomprendervi i candidati
risultati  ex  aequo  all'ultimo  posto  utile  della  graduatoria di
idoneita'.
    7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.

      
                              Art. 11.
                            Prove scritte
    1. Le prove scritte sono:
      a) un  componimento su argomento di cultura generale, anche con
riferimento  alla  storia  italiana  dal 1945 ad oggi e ai principali
avvenimenti del contesto internazionale direttamente connessi;
      b) 40    quesiti    a    risposta   multipla   sull'ordinamento
costituzionale  italiano  e  20  quesiti  a risposta multipla volti a
verificare la competenza linguistica nella lingua straniera prescelta
all'atto  della compilazione della domanda tra le seguenti: inglese o
francese.
    2.  Per  lo  svolgimento  della  prova scritta di cui al comma 1,
lettera  a), il candidato avra' a disposizione 3 ore. La durata della
prova  scritta  di  cui al comma 1, lettera b), viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
    3.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati non
potranno  introdurre  nella  sala  di  esame testi di alcun tipo, ne'
apparecchi o supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non
e'  consentito  ai  candidati,  durante  le  prove, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice  per  lo  svolgimento  delle prove, comporta l'immediata
esclusione  dal  concorso.  La Commissione esaminatrice puo' disporre
l'eventuale  consultazione  di testi messi a disposizione per tutti i
candidati su apposite postazioni.
    4.  Per  la  prova  scritta  di  cui  al  comma 1, lettera b), la
correzione  del  foglio-risposte viene effettuata automaticamente con
supporti  elettronici.  La  casella  prescelta deve essere totalmente
annerita  secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame.
Un  imperfetto  annerimento della casella da parte dei candidati puo'
comportare  errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non
e'  consentito  effettuare  correzioni.  Dopo l'inizio della prova il
foglio-risposte  non  viene  sostituito per nessun motivo. Il mancato
annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione
comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.
    5.  Alla  prova  scritta  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), e'
attribuito  un  punteggio massimo di 30 punti. In sede di valutazione
della prova scritta di cui al comma 1, lettera b), viene attribuito 1
punto  per  ogni  risposta  esatta ai quesiti; sono invece sottratti,
rispettivamente,  0,30  punti  per  ogni risposta errata o plurima, e
0,20  punti  per  ogni risposta omessa. Le prove scritte si intendono
superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non
inferiore  a  63  punti e un punteggio non inferiore a 18 punti nella
prova  di  cui al comma 1, lettera a), e un punteggio non inferiore a
36 punti nella prova di cui al comma 1, lettera b).

      
                              Art. 12.
                        Prove orali e tecnica
    1.  I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecnica:
      a) un  colloquio  tendente ad accertare la cultura generale del
candidato anche con riferimento alla storia italiana dal 1945 ad oggi
e  ai principali avvenimenti del contesto internazionale direttamente
connessi;
      b) ordinamento costituzionale italiano;
      c) lettura  e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
straniera  prescelta  per  la  prova  scritta, di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera a), che costituisce la base per successive domande e
per una conversazione in lingua;
      d) una  prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente  ad  accertare  la conoscenza di programmi di videoscrittura
(Microsoft¯r  Word)  e  di gestione di fogli elettronici (Microsoft¯r
Excel).
    2.  A  ciascuna  delle  prove  orali  e  tecnica e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
    3.  Tali  prove  si intendono superate se il candidato riporta in
esse  un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.

      
                              Art. 13.
                         Graduatoria finale

    1.  Il  punteggio  complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato  dalla  somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
in quelle orali e tecnica.
    2.  Nella  formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della  Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e
tecnica  devono  presentare  i  documenti  comprovanti il possesso di
titoli  che  diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali
titoli  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del termine
utile  per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso.
La  documentazione  comprovante  il possesso degli stessi titoli deve
essere   presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di  ciascun
candidato,  entro  il  giorno  in  cui si sostengono le prove orali e
tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.

      
                              Art. 14.
                        Accertamenti sanitari

    1.  I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a  visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del  Senato  della Repubblica al fine di accertare l'idoneita' fisica
all'impiego  in  relazione  alle  specifiche  mansioni  professionali
dell'Assistente parlamentare.

      
                              Art. 15.
                      Assunzione dei vincitori

    1.  I  vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il  termine  che  viene  loro  comunicato,  i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono   loro   indicati   dall'Amministrazione   del  Senato  della
Repubblica, secondo la normativa vigente.
    2.  Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente   del  Senato  della  Repubblica,  acquisita  la  relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
    3.  I  vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera degli Assistenti parlamentari.
    4.  I  vincitori  sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi  dell'articolo  15  del  Testo  Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della
Repubblica,  della  durata  di  un anno e sono confermati in ruolo se
hanno   superato  favorevolmente  l'esperimento  stesso.  Durante  il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e  godono  dello  stesso  trattamento  economico iniziale. In caso di
conferma  in  ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

      
                              Art. 16.
                   Accesso agli atti del concorso
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della   procedura  di  concorso  -  ai  sensi  dell'articolo  16  del
Regolamento  dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano
concreto   interesse   per   la   tutela   di  situazioni  giuridiche
direttamente   rilevanti,   inviando   la   relativa  richiesta  alla
Segreteria della Commissione esaminatrice.
    2.  L'esercizio  del  diritto di accesso puo' essere differito al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa.

      
                              Art. 17.
                           Dati personali
    1.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti e
conservati   presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato  della
Repubblica,  ai  soli fini della gestione della procedura di concorso
ed   ai  sensi  del  Regolamento  del  Senato  della  Repubblica  sul
trattamento  dei  dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono
essere,   altresi',   comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniscono
specifici   servizi   di   elaborazione   di  dati  strumentali  allo
svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati
e'  da  considerarsi  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione.

      
                              Art. 18.
   Rinvio al Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica

    1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso
si  fa  rinvio  a  quanto  previsto  dal Regolamento dei concorsi del
Senato  della  Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 300 del 23 dicembre 2002.

      
                              Art. 19.
                            Informazioni
    1.  Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  gli interessati
possono  consultare  il  sito  Internet  del  Senato della Repubblica
( https://www.senato.it/infoconcorsi/ )    o    telefonare   ai   numeri
06/67065107-8  (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore
17, nei giorni feriali escluso il sabato).
      Roma, 23 marzo 2007
                                            Il presidente: Marini
    Il Segretario Generale: Malaschini