Concorso per 30 assistente parlamentare (lazio) SENATO DELLA REPUBBLICA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 30 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 30-03-2007 |
Sintesi: | SENATO DELLA REPUBBLICA CONCORSO 30 aprile 2007 N.B.: il concorso è stato prorogato al 15 maggio 2007 Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare della professionalita' generale ... |
Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-04-2007 |
Data Scadenza bando | 15-05-2007 |
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SENATO DELLA REPUBBLICA
CONCORSO 30 aprile 2007
N.B.: il concorso è stato prorogato al 15 maggio 2007
CONCORSO 30 aprile 2007
N.B.: il concorso è stato prorogato al 15 maggio 2007
Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare della professionalita' generale
IL PRESIDENTE Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica; Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 6 dicembre 2006; Su proposta del Segretario Generale; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare della professionalita' generale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. 2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecnica. 3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media), conseguito con un giudizio pari a ottimo. Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente al menzionato diploma dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale giudizio previsto per il diploma medesimo equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dal giudizio richiesto per i candidati che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (ivi compreso quello conseguito all'estero e dichiarato equipollente dall'autorita' italiana competente) ; d) abbiano un'eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 42 anni; e) siano in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il possesso dei seguenti requisiti deve essere certificato, a pena di esclusione, da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando: - capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; - funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%; - funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici; - normale funzionalita' degli arti superiori. 2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande. 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente: a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo; b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica ( https://www.senato.it/concorsi/bandi_domande/30assistenti2007.pdf ). 2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - Codice D30 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 ROMA), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente). 3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica. 4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del loro recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere. 5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in maniera autografa e in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare; f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza; g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.) ; h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso. 6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare: a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera; b) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono provvisti. 7. I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione, un certificato rilasciato da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, da cui risulti il possesso dei seguenti requisiti: - capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; - funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%; - funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici; - normale funzionalita' degli arti superiori. 8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Art. 4. Irricevibilita' delle domande 1. Non sono prese in considerazione: a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica; b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento; c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale; d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto; e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5. Cause di esclusione dal concorso 1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) che non siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media), conseguito con un giudizio pari a ottimo; d) che non siano in possesso, qualora il giudizio conseguito nel diploma di cui alla lettera c) sia inferiore a quello richiesto, del diploma di istruzione secondaria superiore; e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di cui alla lettera c), da cui deve risultare, altresi', a quale giudizio previsto per il diploma medesimo equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria superiore, qualora la votazione conseguita nel diploma di cui alla lettera c) sia inferiore a quella richiesta; f) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 42 anni; g) che non siano in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare; h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di cui alla lettera c), conseguito con un giudizio pari a ottimo, ovvero di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, qualora la votazione conseguita nel diploma di cui alla lettera c) sia inferiore a quella richiesta; i) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) ; l) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana; m) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici; n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare; o) che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui all'articolo 3, comma 7. 3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 45 giorni dalla medesima data. 4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 9, del presente bando. 5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine. 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. 2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua e per la prova tecnica. 3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Art. 7. Diario della prova preliminare 1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale «Concorsi ed esami») del 27 luglio 2007 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. 3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007, muniti: a) del documento legale di identita' indicato nella domanda; b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere con la quale e' stata spedita la domanda di partecipazione. 4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
Art. 8. Diario delle prove scritte, orali e tecnica 1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'. 3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite a candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9. Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati 1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecnica. 2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007. 3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10. Prova preliminare 1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in 80 quesiti attitudinali a risposta multipla. 2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice. 3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa. 4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso. 5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente. 6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 48 punti, si sono classificati fino al 450° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 450 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'. 7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.
Art. 11. Prove scritte 1. Le prove scritte sono: a) un componimento su argomento di cultura generale, anche con riferimento alla storia italiana dal 1945 ad oggi e ai principali avvenimenti del contesto internazionale direttamente connessi; b) 40 quesiti a risposta multipla sull'ordinamento costituzionale italiano e 20 quesiti a risposta multipla volti a verificare la competenza linguistica nella lingua straniera prescelta all'atto della compilazione della domanda tra le seguenti: inglese o francese. 2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui al comma 1, lettera a), il candidato avra' a disposizione 3 ore. La durata della prova scritta di cui al comma 1, lettera b), viene stabilita dalla Commissione esaminatrice. 3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione esaminatrice puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. 4. Per la prova scritta di cui al comma 1, lettera b), la correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente. 5. Alla prova scritta di cui al comma 1, lettera a), e' attribuito un punteggio massimo di 30 punti. In sede di valutazione della prova scritta di cui al comma 1, lettera b), viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 63 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti nella prova di cui al comma 1, lettera a), e un punteggio non inferiore a 36 punti nella prova di cui al comma 1, lettera b).
Art. 12. Prove orali e tecnica 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecnica: a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato anche con riferimento alla storia italiana dal 1945 ad oggi e ai principali avvenimenti del contesto internazionale direttamente connessi; b) ordinamento costituzionale italiano; c) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua straniera prescelta per la prova scritta, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua; d) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer, tendente ad accertare la conoscenza di programmi di videoscrittura (Microsoft¯r Word) e di gestione di fogli elettronici (Microsoft¯r Excel). 2. A ciascuna delle prove orali e tecnica e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
Art. 13. Graduatoria finale 1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, in quelle orali e tecnica. 2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e tecnica devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.
Art. 14. Accertamenti sanitari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato della Repubblica al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare.
Art. 15. Assunzione dei vincitori 1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente. 2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare. 3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera degli Assistenti parlamentari. 4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 16. Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice. 2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 17. Dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 18. Rinvio al Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica 1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 2002.
Art. 19. Informazioni 1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica ( https://www.senato.it/infoconcorsi/ ) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato). Roma, 23 marzo 2007 Il presidente: Marini Il Segretario Generale: Malaschini