Concorso per 1 categoria d area amministrativa-gestionale (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 24-04-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO 24 maggio 2007 Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D, ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 26-04-2007
Data Scadenza bando 24-05-2007
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO 24 maggio 2007
Procedura  selettiva,  per  titoli  ed  esami, per la costituzione di
rapporto  di  lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un
anno  con  una  unita'  di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione  economica  D1,  area  amministrativa-gestionale, presso il
centro servizi della facolta' di architettura.
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9 maggio   1989,   n. 168,   recante   norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recanti norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 198  dell'11 luglio 2001 con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento in materia di trattamento
comunicazione e diffusione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2001 n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto  il  dcereto  legislativo  30 giugno 2003 n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati;
    Vista  la  legge 15 aprile 2004 n. 106 recante «Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico»;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006
n. 252 con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in
materia  di  deposito  legale  dei  documenti  di interesse culturale
destinati all'uso pubblico»
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile 2006 n. 198 recante il
codice  delle  pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in  vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del
comparto  «Universita»  sottoscritto  in  data  27 gennaio 2005 ed in
particolare l'art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in
data 28 marzo 2006;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
    Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e'  stato  emanato  il  «Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili   e   giudiziari  in  attuazione  del  decreto  legislativo
196/1993;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;
    Vista  la  richiesta  protocollo n. 9043 del 23 novembre 2006 del
Preside della facolta' di architettura, individuato come responsabile
del  progetto,  di  attivazione  di  una  procedura  concorsuale  per
l'assunzione  di  una  unita'  di  personale  di  categoria  D,  area
amministrativa  -  gestionale,  a  tempo  determinato  e pieno per la
durata  di  un anno per la realizzazione di uno specifico progetto di
miglioramento  dei  servizi  offerti.  Le  principali responsabilita'
ditale  figura  professionale  con  le  caratteristiche di un manager
didattico saranno:
      Capacita'  di saper facilitare e potenziare fra loro i rapporti
fra studenti, neolaureati, docenti, strutture dell'Ateneo e mondo del
lavoro;
      Attivazione  di  un  servizio  di  orientamento in uscita degli
studenti per l'inserimento lavorativo nel mondo del lavoro;
      Impegno  ad  assumere  funzioni di controllo del rispetto della
normativa e delle procedure;
      Ricerca  di  aziende  disposte  ad  alimentare il contatto e il
confronto costante con la dimensione universitaria;
      Programmazione  di interventi rivolti alle professioni protette
da  esami  di  Stato e gestione dello strumento del master in accordo
con gli ordini ed enti specifici per formare i professionisti;
      Gestione delle convenzioni di tirocinio, dei progetti formativi
e   delle   coperture  assicurative,  con  relativa  definizione  dei
contenuti e delle modalita' di svolgimento dei tirocini;
      Monitoraggio costante in ogni fase del tirocinio.

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Numero dei posti
    1.  E'  indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la  costituzione  di  rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per  la  durata  di un anno con una unita' di personale da inquadrare
nella     categoria     D,     posizione     economica    D1,    area
amministrativa-gestionale, presso il Centro servizi della facolta' di
architettura.
    2.  L'Amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

      
                               Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento. (vedi
successivo art. 3) ;
      c) idoneita'   fisica.   L'Amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e) non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano) ;
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea) ;
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127,  10  comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

      
                               Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
    1.   La   domanda   di  ammissione  alla  procedura  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane  -  Area  personale  tecnico amministrativo - Settore VII - via
Balbi,  5.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione.  La  domanda  stessa  deve  essere  redatta, in carta
semplice,  su apposito modello - Allegato «A» che fa parte integrante
del   presente  avviso  di  selezione,  disponibile  presso  la  Sede
dell'Amministrazione  Centrale,  via  Balbi  5,  ovvero  al  seguente
indirizzo telematico: https://www.unige.it/concorsi 
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  «A»  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
servizio  dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle  15,  il  venerdi'  dalle ore 10 alle 13. Il Servizio rilascera'
apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.Non   saranno   prese   in   considerazione   le   domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso della laurea in architettura, ovvero del titolo
di  studio  conseguito  all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti  in  base  ad  accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   Pubbliche
Amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
Pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e comportera' l'esclusione dalla procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
    12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai  sensi  della legge
n. 68/1999,  possono  richiedere  nella domanda speciali modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati;
    13.  Il  candidato  e'  tenuto  ad  allegare  alla  domanda,  una
fotocopia  non  autenticata  di  un documento di identita' e, tutti i
titoli  che  ritiene  utili  ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
    14.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in   carta  semplice  e  possono  essere  in  originale  o  in  copia
autenticata.  Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati  o  rilasciati  da una pubblica amministrazione nonche' le
copie  di  titoli  di  studio  o di servizio da allegare alla domanda
possono  altresi'  essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'  (modulo  «B»
allegato).  Il  candidato  dovra'  utilizzare  un  modulo per ciascun
titolo   presentato,   comprese  le  pubblicazioni,  di  cui  intende
dichiarare   la  conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo
stesso.  Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita'   all'originale   dei   titoli  presentati,  comprese  le
pubblicazioni.  In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
    15.  Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
articoli 46  e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  che  consentono di sostituire sia le normali
certificazioni  rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo «B» allegato).
    16.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    17.  Qualora  gli  stati,  le  qualita' personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    19.  Ai  titoli  di  cui  al  comma  precedente redatti in lingua
straniera,  deve  essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    20.  Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni, debbono essere
allegate  alla  domanda  e  corredate  da  elenco,  e  possono essere
prodotte   in   originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'.  Per  le pubblicazioni stampate all'estero
deve  risultare  la  data  e  il  luogo  di pubblicazione. Per quanto
concerne  le  pubblicazioni  stampate  totalmente  o  parzialmente in
Italia  anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dal decreto luogotenenziale n. 660/1945; per quelle
stampate  successivamente  tale  data si rimanda alle disposizioni di
cui  alla  legge  n. 106/2004  e  al relativo regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 252/2006,  citato  in
premessa;
    21.  Le  pubblicazioni  debbono essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da quellale prevista/e nelle prove della procedura selettiva
cui  si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme
al  testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    22.  Le  pubblicazioni  redatte  in collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    23.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
    24.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    25.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipende
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore;

      
                               Art. 4.
                          Titoli valutabili
    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli   e'   riservato  un  punteggio  pari  a  trenta  punti.  Sono
valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i
seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a) attivita'  lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre Pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo  di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3) - fino
a un massimo di punti 12;
      b) idoneita'  a  precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori - fino a un massimo di punti 6;
      c) altri  titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post   laurea,   compresi   master,   dottorato  ecc.,  attestati  di
qualificazione;  specializzazione  con  esame  finale, pubblicazioni,
borse di studio - fino a un massimo di punti 12.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la
prova  scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
la  prova  stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'ateneo e presso la sede degli esami.

      
                               Art. 5.
                            Prove d'esame
    1.  Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta ed una prova orale.
    Prova  scritta:  consistera'  in  domande a risposta sintetica da
svolgersi  mediante  l'utilizzo  dei mezzi informatici e vertera' sui
seguenti argomenti:
      Legge  3 novembre  1999, n. 509; legge 19 novembre 1990, n. 341
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
      Decreto  interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, - Regolamento
recante  norme  di  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri di cui
all'art. 18   della   legge  24 giugno  1997,  n. 196,  sui  tirocini
formativi e di orientamento;
      Statuto  dell'Universita' degli studi di Genova, reperibile sul
sito: https://www.unige.it/regolamenti/org/statuto.shtml
      Regolamento   didattico   di   Ateneo   reperibile   sul  sito:
 https://www.unige.it/regolamenti/studenti/index.html 
      Regolamento   didattico   della   facolta'   di   architettura,
reperibile                          sul                         sito:
 https://www.unige.it/regolamenti/studenti/index.html
      Decreto ministeriali 25 maggio 2001 - accreditamento delle sedi
formative;
      La  metodologia  Campus  One  per  la  valutazione dei corsi di
studio,               reperibile               sul              sito:
 https://www.campusone.unige.it/
Conoscenza specifica della gestione ed elaborazione dati mediante strumenti informatici. La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta e comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza approfondita della lingua inglese, con particolare riferimento alla terminologia architettonica. 2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati dalla commissione e i dizionari. 3. Il calendario della prova scritta e' comunicato ai ssingoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima. 4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami. 5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
                               Art. 6.
          Nomina della commissione esaminatrice, formazione
                  ed approvazione della graduatoria
    1.  La  commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva e'
nominata  con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
    2.  Espletate  le  prove della procedura selettiva la commissione
forma  la  graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio
complessivo  tenuto  conto  che  lo  stesso  e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
      60 per le prove d'esame punti;
      30 punti per i titoli.
    3.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
    4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      a) punti conseguiti nella prova scritta;
      b) punti conseguiti nella prova orale;
      c) punti attribuiti ai titoli.
    5.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    8.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'Albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per   l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva  rimane
efficace   per   un  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
    9.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'Amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

      
                               Art. 7.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
    1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  presente  procedura
gravano  sulle disponibilita' finanziarie del Centro di servizi della
facolta'  di  architettura  e  devono  essere  trasferiti al bilancio
dell'ateneo,  se del caso utilizzando qualunque disponibilita', anche
in  caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali contraenti,
con   semestralita'   anticipata.   L'assunzione   in   servizio   e'
condizionata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento
di  personale  presso  le  Universita'. Stante le suddette condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo  previsto  dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti  del comparto Universita' per il personale assunto a tempo
indeterminato,  compatibilmente con la durata del contratto a termine
e le specifiche statuizioni ivi previste.

      
                               Art. 8.
                     Presentazione dei documenti
    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  trenta  giorni  dalla  data  di stipula del contratto, pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze) ;
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'   e  cumulo  di  impieghi  di  cui  all'art. 53  del
decreto-legge  30 marzo  2001,  n. 165. Al momento dell'assunzione in
servizio  il  lavoratore  non deve risultare iscritto ad alcun albo o
ordine professionale.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
    L'idoneita'   fisica  all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione, in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

      
                               Art. 9.
                   Trattamento dei dati personali
    1.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita'  di  Genova  -  Ufficio dirigenziale risorse umane -
Area  personale  tecnico  amministrativo, ai sensi del Regolamento di
cui  al  decreto  rettorale  n. 198  dell'11 luglio  2001  citato  in
premessa.
    2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003  n. 196  e  dall'art. 8 del decreto rettorale 198 dell'11 luglio
2001.
    3.  Ai  sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196,  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al
decreto rettorale 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

      
                              Art. 10.
            Restituzione della documentazione presentata
    1.   I   candidati  possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
    2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico, deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
    3.  Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

      
                              Art. 11.
      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto valgono le
disposizioni   contenute  nel  Regolamento  nonche'  le  disposizioni
previste  dal  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella Pubblica amministrazione.
      Genova, 4 aprile 2007
                                      Il direttore amministrativo