Concorso per 6 dottori di ricerca (trentino alto adige) UNIVERSITA' DI TRENTO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 27-04-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI TRENTO CONCORSO 28 settembre 2007 Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca in «Studi Storici» - 23° ciclo (Decreto n. 207) IL RETTORE ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI TRENTO |
Regione: | TRENTINO ALTO ADIGE |
Provincia: | TRENTO |
Comune: | TRENTO |
Data di inserimento: | 08-05-2007 |
Data Scadenza bando | 28-09-2009 |
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UNIVERSITA' DI TRENTO
CONCORSO 28 settembre 2007
CONCORSO 28 settembre 2007
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca in «Studi Storici» - 23° ciclo
(Decreto n. 207) IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in particolare l'art. 9, comma 3; Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359; Vista la proposta del dipartimento di scienze umane e sociali; Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 17 febbraio 2006 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato proposte; Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e dalla commissione della ricerca scientifica in data 6 febbraio 2007; Decreta: Art. 1 A t t i v a z i o n e E' attivato per l'anno accademico 2007/2008 presso l'Universita' degli studi di Trento il 23° ciclo della scuola di dottorato di ricerca in «Studi Storici». Durata: triennale. Settori scientifico-disciplinari: M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/04 - Storia contemporanea; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; SECS-P/12 - Storia economica; SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche. Coordinatore: prof.ssa Ottavia Niccoli - tel. 0461/881306 e-mail: ottavia.niccoli@soc.unitn.it Lingua ufficiale del corso: italiano. E' indetta selezione pubblica per la copertura di sei posti di cui tre coperti da borsa di studio finanziata dall'Universita' degli studi di Trento. I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altri enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio potra' determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, devono fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso. In tal caso e' necessario allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea o all'autocertificazione di laurea (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari), anche la traduzione in italiano o in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica. Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedono di conseguire il titolo accademico entro il 31 ottobre 2007, presentando, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, una dichiarazione del loro relatore di tesi nella quale sia precisato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico da parte dello studente entro tale data. Qualora il candidato risultasse vincitore, l'ammissione alla scuola di dottorato verra' disposta «con riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare il certificato relativo al titolo (i cittadini comunitari possono presentare un'autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) entro il 31 ottobre 2007. I candidati extracomunitari risultati vincitori, in possesso di titolo accademico straniero, dovranno presentare il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato e la relativa dichiarazione di valore entro il 31 ottobre 2007.
Art. 3. Programma del corso All'interno di un quadro di riferimento generale alla ricerca storica dal medioevo all'eta' contemporanea, il progetto didattico del dottorato tende prevalentemente a mettere in luce, secondo prospettive interdisciplinari, le forme della comunicazione politica e sociale intese nel senso piu' ampio (propaganda, censura, comunicazione e divulgazione scientifica, ecc.). Il programma formativo per ciascun anno di iscrizione si articola come segue: primo anno: la prospettiva fortemente interdisciplinare (confermata anche dall'ampiezza del bacino di reclutamento, visto che al dottorato potranno accedere laureati provenienti da tutti i corsi della sfera umanistica) suggerisce per il primo anno un programma formativo che metta il dottorando in grado di padroneggiare e di avere coscienza della complessita' del tema e delle intersezioni pluridisciplinari. Si prevede pertanto lo svolgimento di seminari, da svolgersi anche con l'intervento di docenti esterni, sulle diverse tipologie di fonti storiche, usufruibili in particolare per l'approfondimento del tema di ricerca della comunicazione politica e sociale nella storia della societa' europea dal medioevo all'eta' contemporanea, e sulle metodologie relative nonche' sui problemi collegati. Nel corso del primo anno i dottorandi procederanno alla miglior definizione del proprio progetto di ricerca, in stretta collaborazione con il tutore designato dal collegio dei docenti; secondo anno: approfondimento del percorso di ricerca personale da parte di ciascun dottorando. Questo secondo anno prevede la prosecuzione di una didattica comune, piu' focalizzata sui temi di ricerca dei dottorandi e basata su una serie di occasioni di discussione con il tutore e con l'intero collegio docente, nonche' eventualmente con docenti esterni designati dal collegio. L'eventuale parziale percorso formativo all'estero andra' collocato in questo secondo anno; terzo anno: elaborazione dei risultati della ricerca, sotto la guida diretta del tutore e con interventi ripetuti del collegio docente, sotto forma di dissertazione scritta o in altra modalita' da definirsi (creazione di data base informatico, di repertori, ecc.). I dottorandi saranno ammessi agli anni successivi al primo sulla base dell'impegno e delle qualita' scientifiche dimostrate e all'acquisizione di almeno 50 dei 60 crediti previsti in base alle norme attuative della scuola, conseguibili mediante la verificata frequenza delle attivita' didattiche e seminariali e alla presentazione di tre relazioni annuali.
Art. 4. Domanda di ammissione al concorso La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando. La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra' pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 28 settembre 2007 all'Universita' degli studi di Trento con una delle seguenti modalita': consegna a mano all'ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12; spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 - 38100 Trento (specificando sulla busta «Concorso per la scuola di dottorato di ricerca in studi storici») ; spedizione tramite fax al seguente numero: +39/0461/882191. L'Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 28 settembre 2007, anche se spedite prima. Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge n. 68/1999, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Allegati alla domanda di partecipazione al concorso: fotocopia in carta libera della carta d'identita' o del passaporto; certificato di conseguimento del titolo accademico o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con l'elenco degli esami sostenuti e relative votazioni (salvo quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 2 del presente bando). I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne pervenire una traduzione in italiano o in inglese con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita' valida ai soli fini dell'ammissione al concorso. I candidati che prevedono di conseguire il titolo accademico entro il 28 settembre 2007 dovranno presentare, al fine di ottenere l'ammissione al concorso un certificato (o un'autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) di iscrizione al corso di studio, con l'elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati e una lettera ufficiale del relatore di tesi indicante la data prevista per la discussione della tesi di laurea; curriculum vitae et studiorum; eventuali certificati di conoscenza di una o piu' lingue straniere; proposta di progetto relativo alla ricerca che il candidato intenderebbe perseguire (3-5 cartelle) ; eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (es. pubblicazioni, premi di laurea, altri titoli di studio). Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria documentazione, dovra' far pervenire entro il termine perentorio del 28 settembre 2007 il materiale aggiuntivo, specificando sulla busta: nome, cognome, «Scuola di dottorato in studi storici» e l'oggetto: «Integrazione domanda». L'Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5. Prove di ammissione Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Le prove di ammissione consisteranno in una prova scritta e un colloquio che potranno svolgersi in lingua italiana o in altra lingua straniera concordata con la commissione esaminatrice. Il candidato dovra', comunque, dimostrare la conoscenza almeno passiva di due lingue straniere. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La commissione esaminatrice avra' a disposizione 20 punti cosi' ripartiti: 10 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova orale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 7/10. La prova orale si intendera' superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 7/10. L'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si terranno le prove sara' resa nota almeno venti giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm come previsto dall'art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
Art. 6. Programma di esame La procedura di selezione prevede una prova scritta su un tema di grande rilevanza storica e/o storiografica e un colloquio nel corso del quale sara' discusso il progetto di ricerca. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza almeno passiva di due lingue straniere.
Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce la scuola. La commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet all'indirizzo: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti. Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 8. Ammissione alla scuola di dottorato I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'. In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 19, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione esaminatrice ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 33% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie: candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' degli studi di Trento; assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/1997.
Art. 9. Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla scuola di dottorato in carta legale al seguente indirizzo: «Universita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento Italia» entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove previsto, della ricevuta del pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (TDS). Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l'ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott.htm ), il candidato vincitore dichiara: di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio (anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta nell'eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci) ; di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o straniera; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca in Italia; di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi di dottorato e a master di primo e secondo livello fino al conseguimento del titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano; di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito. I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di titolo accademico straniero, dovranno presentare la dichiarazione di valore ed il certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese a cui appartiene l'istituzione che l'ha rilasciato entro il 31 ottobre 2007. I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a specifiche tematiche di tesi, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi. L'importo annuo netto per il 20071, della borsa di studio ammonta a: euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia; euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero; euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.
Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando. I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio dei docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonche' l'assiduita' e l'operosita' dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta; 1 Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 16% o 23,50%, di cui 1/3 a carico del dottorando. b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. L'Universita' garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla scuola di dottorato di ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.
Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del dottorato. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
Art. 13. Trattamento dei dati personali L'Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Trento.
Art. 14. Norme di riferimento Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Trento emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359. Trento, 13 aprile 2007 Il rettore: Bassi