Concorso per 50 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 50
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 04-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO CONCORSO 4 giugno 2007 Bando di concorso per la nomina di cinquanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo foresta ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-05-2007
Data Scadenza bando 04-06-2007
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
CONCORSO 4 giugno 2007
Bando di concorso per la nomina di cinquanta allievi agenti del Corpo
forestale  dello  Stato  in  qualita'  di  atleti del Gruppo sportivo
forestale.
               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art.
16  concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le Forze di polizia;
    Vista  la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  sulle  qualita'  morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli  delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista   la   legge   10   aprile   1991,  n.  125,  e  successive
modificazioni,  recante  azioni  positive  per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,  n.  132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed  attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4
marzo  1991,  n.  138,  che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista   la   legge   15   maggio   1997,  n.  127,  e  successive
modificazioni,   ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art. 3,
concernenti  il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
    Vista  la  legge  8  luglio  1998, n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
    Visto  il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo sportivo forestale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;
    Considerate   le  attuali  vacanze  nel  contingente  del  Gruppo
sportivo  forestale  previsto  all'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 259/2005;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio   2007   che   autorizza   ad  avviare  procedure  per  il
reclutamento  di  cinquanta  allievi  agenti  per  il Gruppo sportivo
forestale;
      Ritenuto  quindi  di  bandire  un concorso pubblico per titoli,
riservato  ad  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale, per la
nomina di cinquanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in
qualita' di atleta del Gruppo sportivo forestale;
    Con riserva di revocare il presente bando di concorso, sospendere
o  rinviare le valutazioni dei titoli, modificare il numero dei posti
disponibili,  sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione dei
vincitori  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non valutabili ne'
prevedibili,  nonche'  in  ragione  di  disposizioni  o  di ulteriori
disposizioni  relative  al  contenimento  della  spesa  pubblica  che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso pubblico per titoli per la nomina di
cinquanta  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'
di  atleti del Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle   specialita'   e   nelle   categorie  di  seguito  indicate  e
riconosciuti   dal   CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
competenti      «atleti     di     interesse     nazionale»     nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre:
      «Atletica  leggera»  (Federazione  nazionale  competente FIDAL)
(sei posti):
        Cod.  A1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Salto con l'asta»;
        Cod.  A2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«100/200 metri piani)»;
        Cod.  A3) quattro atlete di sesso femminile nella specialita'
«Cross/3000/5000 metri piani».
      «Arrampicata  sportiva» (Federazione nazionale competente FASI)
(un posto):
        Cod.  B1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Arrampicata sportiva»;
      «Canoa» (Federazione nazionale competente FICK) (tre posti):
        Cod.  C1) un atleta di sesso maschile della specialita' acque
mosse «fluviale-Slalom K1»;
        Cod. C2) due atleti di sesso maschile della specialita' acque
piatte «Kayak velocita».
      «Canottaggio»   (Federazione  nazionale  competente  FIC)  (due
posti):
        Cod.  D1)  due atleti di sesso maschile della categoria «Pesi
leggeri».
      «Ciclismo» (Federazione nazionale competente FCI) (tre posti):
        Cod.  E1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Pista - Corsa a punti»;
        Cod.  E2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Pista - Scratch/Keirin»;
        Cod.  E3)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Ciclocross».
      «Judo»   (Federazione  nazionale  competente  FIJLKAM)  (cinque
posti):
        Cod.  F1)  due  atleti  di sesso maschile nella categoria «kg
60»;
        Cod. F2) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 66»;
        Cod. F3) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 73»;
        Cod. F4) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 81».
      «Karate»  (Federazione  nazionale  competente  FIJLKAM) (cinque
posti):
        Cod.  G1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 55 (nazionale) e kg 53 e 60 (internazionale)»;
        Cod.  G2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 60 (nazionale e internazionale)»;
        Cod.  G3)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 65 (nazionale) e kg + 60 (internazionale)»;
        Cod.  G4)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg + 65 (nazionale) e kg + 60 (internazionale)»;
        Cod. G5) un atleta di sesso maschile nella specialita' Kumite
«cat. kg 75 (nazionale) e kg 75 e 80 (internazionale)».
      «Lotta» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (un posto):
        Cod.  H1)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Greco-Romana kg 120».
      «Pentathlon  moderno»  (Federazione  nazionale competente FIPM)
(due posti):
        Cod.  I1)  due  atleti  di  sesso  maschile nella specialita'
«Pentathlon moderno».
      «Scherma» (Federazione nazionale competente FIS) (tre posti):
        Cod.  L1)  due  atlete  di  sesso femminile nella specialita'
«Fioretto»;
        Cod.  L2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Spada».
      «Sport  del  ghiaccio»  (Federazione nazionale competente FISG)
(due posti):
        Cod.  M1)  due  atleti  di  sesso  maschile nella specialita'
«Short track».
      «Sport  equestri»  (Federazione  nazionale competente FISE) (un
posto):
        Cod. N1) un atleta nella specialita' «Salto ostacoli».
      «Sport   invernali»  (Federazione  nazionale  competente  FISI)
(dodici posti):
        Cod.  O1)  due  atleti di sesso maschile nella disciplina sci
alpino «Slalom speciale e gigante»;
        Cod.  O2)  due  atleti di sesso maschile nella disciplina sci
alpino «SuperG e Discesa libera»;
        Cod. O3) tre atlete di sesso femminile nella specialita' «Sci
di fondo»;
        Cod.  O4) due atleti di sesso maschile nella specialita' «Sci
di fondo»;
        Cod. O5) un atleta di sesso maschile nella specialita' «Salto
con gli sci»;
        Cod.  O6) un atleta di sesso femminile nella specialita' «Bob
- ruolo di pilota»;
        Cod.  O7)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Biathlon».
      «Tiro  a  segno»  (Federazione  nazionale competente UITS) (due
posti):
        Cod.  P1)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Pistola»;
        Cod.  P2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Carabina».
      «Tiro  a  volo»  (Federazione  nazionale competente FITAV) (due
posti):
        Cod.H1)  un  atleta di sesso maschile nella specialita' dello
«Double trap»;
        Cod.H2)  un  atleta di sesso maschile nella specialita' dello
«Skeet».
    2.  Il  Bando e' riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso  sono  riconosciuti,  dal  CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali   competenti,   «atleti   di   interesse  nazionale»  nella
disciplina/specialita'  per  cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
    3.  Qualora  non  dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle   discipline/specialita/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di portare gli stessi in
aumento  di quelli destinati ad altra disciplina/specialita/categorie
tra quelle indicate al comma 1.

      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di interesse
nazionale  di  cui  all'art.  1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta'  non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
      c) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
      d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
      e) qualita'  morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi  della  magistratura  ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
      f) statura  non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
      g) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
      h) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
      i) posizione  regolare  nei confronti dell'obbligo di leva, per
gli aspiranti di sesso maschile;
      j) non  essere  stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile;
      k) inesistenza  di  provvedimenti  di espulsione, destituzione,
licenziamento  o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una  forza  armata  o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero  di  decadenza  da  un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato,  nonche'  inesistenza  di  condanna  a pena detentiva per
reati  non  colposi,  di  sottoposizione a misura di prevenzione o di
esclusione dall'elettorato politico attivo.
    2.  Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione   al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello  relativo
all'eta',  sino alla data di immissione nei ruoli del Corpo forestale
dello Stato.
    3.  E'  cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di   partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti  i
requisiti  di  partecipazione  specificati  nel  bando  di  concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento ed e' disposta con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1.  Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l'apposito  modello  allegato,  anche fotocopiabile o scaricabile dal
sito  Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it 
sotto  la  voce  concorsi) oltre che disponibile presso l'Ispettorato
generale  del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 -
Roma.
    2.  Le  domande  possono essere consegnate a mano, dalle ore 8,30
alle   ore  13,30,  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale  - Divisione 13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite
a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso
sportivi  del Corpo forestale dello Stato - Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  casella  postale  355  - ufficio
postale Roma VR - piazza San Silvestro, 19 - 00187 Roma».
    3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dall'interessato  solo  tramite  l'apposita ricevuta rilasciata dalla
citata Divisione 13ª o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data  di  presentazione  e'  la  data  della consegna, risultante dal
timbro  apposto  dalla  Divisione 13ª'contestualmente sulla domanda e
sulla   ricevuta   rilasciata  all'interessato,  ovvero  la  data  di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
    4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale.  Non  verranno  accolte  le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito.
    5.   Nella   domanda,  debitamente  firmata,  l'interessato  deve
dichiarare:
      a) il  proprio  cognome  e  nome, la data e il luogo di nascita
nonche'  la  residenza;  le  candidate  coniugate  devono indicare il
cognome da nubile;
      b) la  disciplina/specialita/categoria  per  cui  si  concorre,
specificando il relativo codice, tra quelli elencati all'art. 1 comma
1, e la relativa denominazione;
      c) di  essere  stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive    nazionali,    atleta   di   interesse   nazionale   nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre;
      d) i  titoli posseduti di cui all'art. 6, comma 1, del presente
bando;
      e) il  possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
      f) il  possesso  delle  qualita' morali e di condotta stabilite
per  l'ammissione  ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
      g) le  eventuali  condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le
applicazioni  di  pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale,  gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico,
gli  eventuali  procedimenti  pendenti  per  l'applicazione  nei suoi
confronti  di  misure  di  sicurezza  o  prevenzione,  in  ogni  caso
specificandone  la  natura;  in  caso  contrario l'aspirante dichiara
l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
      h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
      i) per  i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola
con  gli  obblighi  di  leva e di non essere stato ammesso a prestare
servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza;
      j) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata
e  di  non  essere  mai  incorso in provvedimenti di destituzione dai
pubblici uffici o equivalenti;
      k) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
      l) di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina,  a  raggiungere
qualsiasi destinazione.
    6.  Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  risulti  il  difetto  di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
    7.  Il  candidato  che  intende  far  valere titoli preferenziali
previsti  all'art.  5,  commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, e successive modificazioni, gia'
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso, deve
dichiararne   il   possesso,   sotto   la   propria  responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
    8.  Il  candidato,  oltre  alla residenza, deve indicare, qualora
diverso  dalla  residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di  avviamento  postale,  al  quale  il  Ministero  dovra' inviare le
comunicazioni  concernenti  il  concorso.  Ogni successiva variazione
dell'indirizzo  scelto  per  le  comunicazioni  (residenza o apposito
domicilio)   deve  essere  tempestivamente  comunicata,  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
«Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali - Corpo
forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione 13ª -
Concorso sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
    9.  L'esclusione  dal  concorso  per  la  mancata  osservanza dei
termini  perentori  di  presentazione  della  domanda, per vizi nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute  dalle  quali  emerga  il  difetto  anche  di  uno solo dei
prescritti  requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento  ed e'
disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
    10.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatta
indicazione  di  recapito  da  parte  del  candidato,  o da mancata o
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

      
                               Art. 4.

               Allegati alla domanda di partecipazione

    1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato allega
la  certificazione,  rilasciata dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali competenti, attestante il riconoscimento della qualifica di
atleta  di  interesse nazionale nella disciplina/specialita/categoria
per cui si concorre.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  di cui all'art. 6, il candidato
allega  altresi'  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  la
documentazione   attestante  il  possesso  dei  titoli  di  cui  alle
categoria  I,  rilasciata  dal  CONI  o  dalle  federazioni  sportive
nazionali  competenti,  e quella attestante il possesso dei titoli di
cui alla categoria II.
    3.  I  candidati  che nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma
7 dell'art. 3, allegano alla domanda stessa certificazione attestante
il   relativo   possesso,   anche   mediante  apposita  dichiarazione
sostitutiva sottoscritta ai sensi della normativa vigente.
    4. Non sono presi in considerazione i titoli di cui ai commi 1, 2
e  3,  non  dichiarati  in  domanda,  ne'  quelli  dichiarati  ma non
documentati in allegato alla stessa.

      
                               Art. 5.

              Commissione per la valutazione dei titoli

    1.  Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
      un   funzionario   del   Corpo   con   qualifica  dirigenziale,
presidente;
      il   responsabile  dell'Ufficio  di  coordinamento  del  Gruppo
sportivo forestale, membro;
      un  funzionario addetto alla competente divisione del personale
con  qualifica  non  inferiore  a  vice  questore aggiunto forestale,
membro;
      un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del  Gruppo
sportivo forestale, membro;
      un  appartenente  al  ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
    2.  La  commissione  puo'  avvalersi  altresi' di membri tecnici,
appositamente  nominati  per  la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialita'.
    3.  La  commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.

      
                               Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La commissione di cui all'art. 5 provvede, per ciascun codice
di  disciplina/specialita',  a  definire preventivamente i criteri di
valutazione   dei   sottoindicati   titoli,  assegnando  il  relativo
punteggio  a  seconda  della  disciplina/specialita/categoria,  senza
superare i seguenti valori massimi a fianco di ciascuno indicati:
      A) Categoria I:
        1)  Campione  olimpico;  secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo  classificato  alle  Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
        2)  Campione  mondiale;  secondo  classificato  al campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista   al  campionato  mondiale;  partecipazione  al  campionato
mondiale: fino a punti 25;
        3)  Campione  mondiale  di categoria; secondo classificato al
campionato  mondiale  di  categoria, terzo classificato al campionato
mondiale  di  categoria;  record  mondiale di categoria; finalista al
campionato   mondiale  di  categoria;  partecipazione  al  campionato
mondiale di categoria: fino a punti 20;
        4)   Vincitore   assoluto   di   coppa   del  mondo;  secondo
classificato  assoluto  alla  coppa  del  mondo;  terzo  classificato
assoluto  alla  coppa  del  mondo;  finalista  alla  coppa del mondo;
vittoria  di gara della coppa del mondo; secondo classificato in gara
della  coppa  del  mondo;  terzo classificato in gara della coppa del
mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
        5)  Campione  europeo;  secondo  classificato  al  campionato
europeo;  terzo  classificato  al campionato europeo; record europeo;
finalista   al   campionato  europeo;  partecipazione  al  campionato
europeo: fino a punti 15;
        6)  Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino
a punti 12;
        7)   Campione  italiano  assoluto;  secondo  classificato  al
campionato   italiano  assoluto;  terzo  classificato  al  campionato
italiano  assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato italiano
assoluto:  classificato  dal  quarto  al sesto; dal settimo al decimo
posto: fino a punti 12;
        8)  Campione  italiano  di categoria; secondo classificato al
campionato  italiano  di  categoria; terzo classificato al campionato
italiano  di  categoria;  record  italiano  di  categoria; campionato
italiano  di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al decimo posto: fino a punti 10;
        9)  Componente  la  squadra nazionale assoluta, convocato per
competizioni   ufficiali,   -   oltre  venticinque  convocazioni;  da
venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una
convocazione: fino a punti 10;
        10)  Componente  la squadra nazionale di categoria, convocato
per  competizioni  ufficiali,  -  oltre  venticinque convocazioni; da
venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una
convocazione: fino a punti 8;
        11) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale
laddove  presente  relativa  agli  atleti italiani): classificato dal
primo al decimo posto: fino a punti 10;
        12)   Graduatoria   federale   nazionale   di   categoria  (o
Internazionale  laddove  presente  relativa  agli  atleti  italiani):
classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.
      B) Categoria II.
        1)  Eta'  anagrafica  alla  scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare: fino a punti 6;
        2) Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1;
        3) Diploma di laurea: punti 2;
        4)  Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado:  punti 1, non cumulabili con quelli previsti per il diploma di
laurea;
        5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
        6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
    2.  La valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  e attestati con documentazione, del
CONI o delle federazioni sportive nazionali competenti, allegata alla
stessa.
    3.  I  titoli  sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili
solo  se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita/categoria
per cui si concorre.
    4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo
se  acquisiti  nel  periodo  dal  1°  gennaio  2006 sino alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso.  I  titoli  di  manifestazioni  con cadenza
pluriennale  (Olimpiadi,  Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi  etc.)  sono  valutabili  se relativi all'ultima edizione
effettuata prima della scadenza del detto termine di presentazione .
    5. I titoli di campionati a squadra di livello nazionale non sono
valutabili.
    6.  Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti
ai  punti  7,  8, 9, 10, 11 e 12, possono essere sommati al massimo i
migliori 3 punteggi presentati.
    7.  Il  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli e'
portato   a   conoscenza   dell'interessato   tramite   comunicazione
individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del
Corpo  forestale  dello  Stato,  di  cui  e'  data notizia con avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a
serie speciale «Concorsi ed esami».

      
                               Art. 7.

  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale

    1.  I  candidati,  nell'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione   dei   titoli   di   cui   all'art.  6  per  la  singola
disciplina/specialita/categoria,  nel  limite  massimo  dei  posti da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'amministrazione,   sono   invitati,   in  conformita'  a  quanto
stabilito  dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica,  agonistica  e psico-attitudinale da parte di una commissione
composta  da  quattro  medici esperti della pubblica amministrazione,
presieduta  dal  sanitario  del  Corpo per l'Ispettorato generale. Il
giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita', espresso dalla commissione
medica,   e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso.
    2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici  da  esibire  alla  commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati  presso  le  proprie  AA.SS.LL.  o altra struttura pubblica
specificata  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
    3.  In  caso  di  assenza agli accertamenti o accertamento di non
idoneita'  dei  candidati  invitati,  sono  convocati i candidati che
seguono   nelle   graduatorie  dei  titoli,  in  relazione  ai  posti
disponibili.

      
                               Art. 8.

Graduatoria  degli  idonei,  dichiarazione  dei  vincitori  nomina ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione

    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto  del  Capo  del Corpo forestale dello Stato sono approvate le
graduatorie  finali del concorso formate dai soli candidati giudicati
idonei  agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di
cui  all'art.  7,  secondo  l'ordine  del  punteggio risultante dalla
valutazione  dei  titoli  di  cui  all'art.  6  e,  in  caso  di pari
punteggio,  dalla  valutazione  dei titoli preferenziali. I candidati
idonei  inseriti  nelle  graduatorie  finali,  secondo l'ordine delle
stesse  e  fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati
vincitori del concorso.
    2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  inviato all'Organo di
controllo  e  pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
4ª'serie  speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione
di  detto  avviso  decorrono  i  termini per eventuali impugnative. I
termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita'
conseguenti  agli  accertamenti  di  cui  all'art.  6 decorrono dalla
comunicazione  all'interessato  della norma su cui risulta fondato il
giudizio  di  non idoneita', anche qualora effettuata successivamente
al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello  Stato,  i  vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del  Corpo  forestale  dello  Stato  in qualita' di atleti del Gruppo
sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione.
    4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
    5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale  degli  idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,   sono,   in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti  con  riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla  effettiva  regolarita'  della  presentazione  della  domanda di
partecipazione   al   concorso  nonche'  all'effettivo  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso.

      
                               Art. 9.

                     Documentazione e controlli

    1.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria per la
nomina  ad  allievo  agente in qualita' di atleti del Gruppo Sportivo
Forestale  saranno  invitati,  all'atto dell'assunzione, a presentare
dichiarazione   sostitutiva,  come  da  modello  che  sara'  allegato
all'invito,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,  n.  445,  comprovante  il  possesso  dei  requisiti
prescritti  per la partecipazione al concorso specificati nell'invito
stesso.  La  mancata  consegna  del  documento  predetto,  o l'omessa
regolarizzazione  dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento  dell'invito,  comportera'  la  decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
    2.  L'amministrazione  procede  ai  controlli sul contenuto delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai candidati. Fermo restando
quanto  previsto  dagli  articoli  75 e 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui  sopra  emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al provvedimento
emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  e  il suo
nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.
    3.  Prima  dell'inizio  del corso l'amministrazione si riserva la
facolta'  di  accertare  il  mantenimento dell'idoneita' fisica degli
allievi  agenti.  Per coloro che non risultino idonei verra' revocata
la nomina ad allievo agente.

      
                              Art. 10.

               Corso di formazione e nomina ad agente

    1.  Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio.  I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono
fissati  con  decreti  del Capo del Corpo forestale dello Stato e, in
subordine, con decreto del direttore della Scuola del Corpo forestale
dello Stato.
    2.  Agli  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il  trattamento  economico  previsto  per  gli  allievi  agenti della
Polizia di Stato.
    3.  Gli  allievi  agenti  frequentanti  il  corso  che presentino
apposita  rinuncia  allo  stesso  sono  dimessi  dal corso stesso con
cessazione immediata di ogni rapporto con l'amministrazione.
    4.  Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,  nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
    5.  Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni  rapporto con l'amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli  esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento.

      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art.  13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati  forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo  forestale  dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª,
per  le  finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno
trattati  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
d'impiego.
    2.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  I  dati  medesimi  potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
    4.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui al Titolo II della
citata  legge,  tra  i  quali  il  diritto  d'accesso  ai dati che lo
riguardano.
    5.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali - Corpo
forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  13ª,
titolare  del  trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento e' il
direttore della suddetta Divisione 13ª.
    Il   presente  decreto  sara'  successivamente  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 27 aprile 2007
Il Capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone