Concorso per 1 tecnico area tecnico scentifica, addetto elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 08-05-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO Procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, per la durata di un anno, con una unita ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 22-05-2007
Data Scadenza bando 07-06-2007
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO
Procedura  selettiva,  per  esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato  e parziale al 50%, per la durata di un
anno,  con  una  unita' di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione dati, presso l'amministrazione centrale.
(Decreto n. 268).

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9   maggio   1989,   n. 168,  recante  norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 198  dell'11 luglio 2001 con il
quale  e'  stato  emanato  il "Regolamento in materia di trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368 recante
norme   sull'attuazione   della   direttiva   n. 1999/70/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
la protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252 con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme in
materia  di  deposito  legale  dei  documenti  di interesse culturale
destinati all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto  legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche' il
C.C.N.L.  per  il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 28
marzo 2006;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
    Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e'  stato  emanato  il  "Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili   e   giudiziari  in  attuazione  del  decreto  legislativo
n. 196/2003;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;
    Vista   la   nota   del  27  marzo  2007,  n. 284  del  dirigente
dell'ufficio dirigenziale edilizia e impiantistica, di attivazione di
una procedura concorsuale per l'assunzione di una unita' di personale
di    categoria    C,   posizione   economica   C1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  a  tempo  determinato e
parziale al 50% per la durata di un anno, per la realizzazione di uno
specifico  progetto  volto  al  miglioramento dei servizi offerti, in
particolare  l'attivita'  all'area  impianti  termici  e meccanici di
questo Ateneo mediante l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione
dal bilancio d'Ateneo.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1. E' indetta procedura selettiva, per esami, per la costituzione
di  rapporto  di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, per la
durata  di  un  anno, con una unita' di personale da inquadrare nella
categoria     C,    posizione    economica    C1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati, presso l'amministrazione
centrale di questo Ateneo.
    2.  L'Amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      b) titolo  di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi
successivo art. 3) ;
      c) idoneita'   fisica.   L'Amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e) non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano) ;
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea) ;
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.   La   domanda   di  ammissione  alla  procedura  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane  area  personale  tecnico-amministrativo  -  Settore  VII - via
Balbi, 5.   La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione.  La  domanda  stessa  deve  essere  redatta, in carta
semplice,  preferibilmente  su  apposito  modello - allegato A che fa
parte  integrante  del presente decreto, disponibile presso l'ufficio
competente     ovvero     al     seguente    indirizzo    telematico:
 https://www.unige.it/concorsi  
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A  -  fac-simile  della  domanda  -  purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
ufficio,  dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle  15,  il  venerdi'  dalle  ore  10 alle 13. L'ufficio rilascera'
apposita  ricevuta attestante solo l'avvenuta ricezione della domanda
stessa.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la procedura selettiva
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria di secondo
grado  ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente  a  quelli  previsti  in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d),  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai  sensi  della legge
n. 68/1999,  possono  richiedere  nella domanda speciali modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
    13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita'.
    14.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    15.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipenda
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame

    1. Le  prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
due prove scritte ed una prova orale.
    Programma d'esame:
      principali   norme   e  leggi  di  riferimento  in  materia  di
impiantistica e di contenimento di consumi energetici;
      principali   norme   e  leggi  di  riferimento  in  materia  di
prevenzione incendi;
      normativa  concernente  la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro;
      normativa nazionale in materia di lavori pubblici;
      statuto   e  regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza  e  la  contabilita'  dell'Universita'  degli studi di Genova
reperibili sul sito: www.unige.it/regolamenti/ 
    Prima  prova  scritta:  consistera'  nella  composizione  di  una
relazione sugli argomenti del programma d'esame.
    Seconda   prova   scritta:  consistera'  in  quesiti  a  risposta
sintetica sugli argomenti del programma d'esame.
    Entrambe  le  prove  verteranno  sugli  argomenti  del  programma
d'esame.
    Prova  orale:  vertera'  sugli  argomenti del programma d'esame e
comprendera'  altresi'  l'accertamento  della conoscenza della lingua
inglese,  nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse (AutoCad, Excel, Word).
    2.  I  candidati  possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
    3.  Il  calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
    4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
    5.  La  convocazione  alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
    6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
    7.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
    8.  Per  essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 5.

Nomina  della  commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto del
direttore  amministrativo  ed  e'  composta  da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
    2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
    3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      punti conseguiti nella prova orale.
    4.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    5.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    6.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    7.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva
rimane  efficace  per  un  termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
    8.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'Amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 6.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  L'assunzione  in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui  alle  leggi  finanziarie  nel  tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria  utilizzabile  per  le assunzioni a tempo determinato. Il
contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
    6.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

        
      
                               Art. 7.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  trenta  giorni  dalla  data  di stipula del contratto, pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze) ;
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e  cumulo di impieghi di cui all'art 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono  redatte  su  apposito modulo predisposto da questa Universita'.
L'idoneita'  fisica  all'impiego e' accertata, in base alla normativa
vigente,  dal  medico  competente  dell'Universita'  degli  studi  di
Genova.  Si  fa  eccezione  per  il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

        
      
                               Art. 8.

       Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

    1.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita' degli studi di Genova - ufficio dirigenziale risorse
umane   -   area   personale  tecnico-amministrativo,  ai  sensi  del
regolamento  di  cui  al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001
citato in premessa.
    2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196  e  dell'art. 8  del  decreto  rettorale n. 198 dell'11
luglio 2001.
    3.  Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

        
      
                               Art. 9.

            Restituzione della documentazione presentata

    1.   I   candidati  possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
    2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico, deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
    3.  Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

        
      
                              Art. 10.

      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto valgono le
disposizioni  contenute  nel  regolamento,  nonche'  le  disposizioni
previste   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
      Genova, 17 aprile 2007
                               Il direttore amministrativo: Gatti