Concorso per 35 carriera prefettizia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 35
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-05-2007
Data Scadenza bando 18-06-2007
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, a trentacinque posti per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

    Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000, n. 139, recante
"Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia";
    Visto   il   decreto  ministeriale  4 giugno  2002,  n. 144  come
modificato   dal   decreto   ministeriale  13 febbraio  2007,  n. 39,
concernente  il  regolamento  riguardante  la disciplina del concorso
pubblico   di   accesso   alla   qualifica  iniziale  della  carriera
prefettizia;
    Visto il decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  e  successive  modificazioni,  contenente  il testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato;
    Vista   la   legge   24 dicembre   1986,   n. 958   e  successive
modificazioni  recante  "Norme  sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata";
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni  concernente  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e le successive modificazioni";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  concernente  il regolamento in materia di
accesso  di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il
regolamento  in  materia  di  accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di
coscienza;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di imposta di
bollo;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509  e  successive
modificazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
    Visto  l'art. 2  del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357,
concernente  i  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione ai concorsi
pubblici   di   accesso   ai   ruoli  del  personale  della  carriera
prefettizia,  come  modificato  dall'art. 9  del decreto ministeriale
13 febbraio 2007, n. 39;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  4 ottobre  2002,
n. 243,   concernente   il  regolamento  recante  la  modifica  delle
dotazioni organiche della carriera prefettizia;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 252,  concernente  il  recepimento  dell'accordo  per il personale
della  carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli
aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici ;
    Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della  Ricerca  e  del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante  "Equiparazione  dei  diplomi  di  laurea  secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove  classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2006) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 novembre
2005, n. 293 concernente il recepimento dell'accordo per il personale
della  carriera  prefettizia  relativo al biennio 2004 - 2005 per gli
aspetti retributivi;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  13 luglio  2002,
n. 196,   concernente   il   regolamento   recante  le  modalita'  di
svolgimento  del  corso  di  formazione  del personale della carriera
prefettizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005  con il quale e' stata autorizzata la procedura per il
reclutamento  di  trentacinque  unita'  per  l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi al concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, a
trentacinque  posti  per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della
carriera prefettizia.
    2.   Ai  sensi  dell'art. 4,  comma  4  del  decreto  legislativo
19 maggio  2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti   dell'Amministrazione   civile   dell'Interno  inquadrati
nell'area  funzionale  C, in possesso di una delle lauree indicate al
successivo  art. 2,  comma  1,  lettera  f)  del presente bando e con
almeno  due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il
cui  accesso  e'  richiesto  il  possesso di uno dei titoli di studio
specificati nel citato art. 2 comma 1, lettera f).
    3.  I  posti riservati, qualora non utilizzati, saranno conferiti
agli idonei.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta' non superiore a 35 anni.
    Tale limite di eta' e' elevato:
      di un anno per i coniugati;
      di un anno per ogni figlio vivente;
      di  cinque  anni  per  gli appartenenti alle categorie elencate
nella  legge  12 marzo  1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro  dei  disabili"  e  per  coloro  ai  quali e' esteso lo stesso
beneficio;
      di  un periodo pari all'effettivo servizio svolto, comunque non
superiore  a  tre  anni,  a  favore  dei cittadini che hanno prestato
servizio  militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    Il  limite  massimo  non puo' comunque superare, anche in caso di
cumulo  di  benefici,  i  quaranta  anni  di eta'. Tale limite non si
applica  ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della pubblica
amministrazione,  agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina  o  dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a domanda; agli
ufficiali,   ispettori,   sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e
finanzieri  in  servizio  permanente  dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo   della   guardia   di  finanza,  nonche'  alle  corrispondenti
qualifiche  negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale
stesso  opera  la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 della legge
15 maggio 1997, n. 127.
      c) possesso   delle  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) idoneita'  fisica  all'impiego. A tal fine l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
      f) laurea  specialistica  conseguita  presso  una universita' o
presso   altro   istituto  di  istruzione  universitaria  equiparato,
appartenente  ad  una  delle  seguenti  classi  di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre  2000:  giurisprudenza,  scienze  della politica, scienze
delle  pubbliche  amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia,
programmazione  e  gestione  delle  politiche  e dei servizi sociali,
storia   contemporanea,   studi  europei.  Sono  altresi'  ammessi  a
partecipare  i  candidati  in  possesso  dei  diplomi  di  laurea  in
giurisprudenza,   scienze  politiche,  scienze  dell'amministrazione,
economia    e    commercio,   economia   politica,   economia   delle
amministrazioni   pubbliche   e   delle  istituzioni  internazionali,
sociologia,   storia   e   lauree   equipollenti,   rilasciati  dalle
universita' o istituti d'istruzione universitaria equiparati, secondo
l'ordinamento  didattico  vigente prima del suo adeguamento, previsto
dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    I  titoli  di  studio  conseguiti all'estero presso universita' e
istituti  d'istruzione  universitaria sono considerati validi se sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia;
      g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
    2.  Non  sono  ammessi  coloro  che  sono esclusi dall'elettorato
attivo  politico,  coloro  che  sono  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero che sono
stati   dichiarati   decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni.
    3.  I  requisiti  richiesti  per  l'ammissione al concorso devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione delle domande - Termine e modalita'

    1.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a   pena  di  irricevibilita',  esclusivamente  sull'apposito  modulo
riportato  in  allegato  al  presente bando (All. A) e pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 
    2.  La  domanda  dovra' essere presentata a mano oppure spedita a
mezzo   raccomandata   postale,   con  avviso  di  ricevimento,  alla
Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo della provincia di
residenza  del  candidato,  entro  il  termine  perentorio  di trenta
giorni,  che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami".
    3.  I  candidati  residenti  nelle province di Trento e Bolzano e
nella  regione  Valle  d'Aosta dovranno presentare le domande, con le
stesse  modalita'  ed  entro  lo  stesso  termine, rispettivamente al
Commissariato  del  Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o
al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.
    4.  La  mancata  utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
    5.  Nel citato modello, il candidato deve indicare in quale delle
due lingue inglese o francese intende sostenere la prova obbligatoria
scritta  e  orale; inoltre lo stesso candidato deve indicare in quale
lingua  tra  inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella
oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere
la prova orale facoltativa.
    6. Il candidato deve indicare, altresi', l'eventuale possesso del
diploma    di    specializzazione    rilasciato   dalle   scuole   di
specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di
durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti
in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di
studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).
    7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta
in  relazione  al  proprio  handicap,  riguardo l'ausilio necessario,
nonche'  segnalare  l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione   dovra'   essere   corredata  da  una  certificazione
rilasciata   da  apposita  struttura  sanitaria  che  specifichi  gli
elementi  essenziali  in  ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
    8.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  le  successive  eventuali
variazioni  di  indirizzo e/o di recapito al Ministero dell'Interno -
Dipartimento  per  le  Politiche  del  Personale dell'Amministrazione
Civile  e  per  le  Risorse  Strumentali  e  Finanziarie  - Direzione
Centrale  per le Risorse Umane - Ufficio VI Affari del Reclutamento e
della Formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma.
    9.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete  indicazioni  del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del  recapito  indicato  nella  domanda  ne'  per  eventuali disguidi
postali  o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito   o   di   forza  maggiore,  ne'  per  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

        
      
                               Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
    2. Determinano l'esclusione dal concorso:
      le  domande  presentate  dalle quali non risulti il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
      le domande prive della sottoscrizione autografa;
      le  domande  spedite  o  presentate  oltre il termine stabilito
dall'art. 3 del presente bando.
    3.  L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza delle modalita' e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.   Con   successivo  decreto  verra'  nominata  la  commissione
esaminatrice ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144.

        
      
                               Art. 6.

                         Prova preselettiva

    1.  L'ammissione  dei candidati alle prove scritte e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva.
    2.  La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta  multipla  relativi  ad argomenti che potranno essere scelti
tra   le   seguenti   discipline:   diritto  costituzionale,  diritto
amministrativo,   diritto   civile,   diritto  comunitario,  economia
politica e storia contemporanea.
    3.  Ciascun  quesito  consiste  in  una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
    4.   I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado  di
difficolta',  in  relazione alla natura della domanda che puo' essere
facile, di media difficolta' e difficile.
    5.  La  graduazione  dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano  a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficolta'.

        
      
                               Art. 7.

Modalita'  di  predisposizione  dei quesiti e svolgimento della prova
                            preselettiva

    1.  Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei  quesiti  e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti  specializzati  operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
    2.  A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle
discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie
scelte,  i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.
I   quesiti   da  sottoporre  ai  candidati  sono  individuati  dalla
commissione  esaminatrice,  tenendo  conto dell'esigenza di ripartire
egualmente  l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine  le  domande  facili  rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
    3.  I  questionari,  contenuti  in  plichi debitamente sigillati,
vengono  distribuiti  prima  dell'inizio  della  prova preselettiva e
aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione  esaminatrice.  E'  disposta l'esclusione dalla prova del
candidato  che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
    4.   I   candidati   non  possono  avvalersi,  durante  la  prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati.
    5.  Per  essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno  esibire  un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.

        
      
                               Art. 8.

Pubblicazione  dei  quesiti  e  modalita'  di svolgimento della prova
                            preselettiva

    1.  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami" del 10 luglio 2007, nonche' nel sito internet del
Ministero dell'Interno "http://dait.interno.it", saranno rese note le
modalita'   di   pubblicazione   dei   quesiti  oggetto  della  prova
preselettiva nonche' le modalita' di svolgimento della prova stessa.

        
      
                               Art. 9.

                Valutazione della prova preselettiva

    1.  Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo
10,  un  numero  di  candidati  pari  a  sette  volte i posti messi a
concorso.  Sono  comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un
punteggio   uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai  fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
    2.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    3.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso  procedimenti  automatizzati.  L'attribuzione del relativo
punteggio  viene  differenziata secondo l'indice statistico riportato
nella  tabella allegata (All. B), in rapporto al grado di difficolta'
della domanda.
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami" - ed ha valore di notifica a tutti
gli  effetti.  Lo  stesso  elenco  viene altresi' pubblicato nel sito
internet del Ministero dell'Interno "http//:dait.interno.it".

        
      
                              Art. 10.

                            Prove scritte

    1. Le prove scritte consistono:
      a) nello  svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente, su
diritto  amministrativo  e/o  diritto costituzionale, diritto civile,
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
      b) nella   risoluzione   di  un  caso  in  ambito  giuridico  -
amministrativo  o  gestionale  - organizzativo, al fine di verificare
l'attitudine  del  candidato all'analisi e alla soluzione di problemi
inerenti alle funzioni dirigenziali;
      c) nella  traduzione,  con l'uso del vocabolario, di un testo o
nella  risposta  ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta
dal candidato.
    2.  La  durata  delle  prove scritte e' stabilita in otto ore per
quelle  di  cui  alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
    3.  I candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorche'
spenti,  carta  da  scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo,  ad
eccezione  di codici di legislazione e altre fonti normative, purche'
non  commentati  e  del  dizionario  bilingue  per la prova di lingua
straniera.
    4.  La  commissione  esaminatrice, qualora durante la valutazione
degli  elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore  a  quello  minimo  prescritto,  non  procede all'esame dei
successivi elaborati.
    5.  Il  diario  delle prove scritte sara' comunicato ai candidati
almeno   quindici   giorni   prima   delle   prove   stesse  mediante
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale "Concorsi ed esami".

        
      
                              Art. 11.

       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

    1.  I  candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono  assistiti,  nell'espletamento  della prova preselettiva e delle
prove  scritte,  anche  da  personale  del  Ministero dell'interno in
possesso  di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2
o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo  previsto  per  l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.

        
      
                              Art. 12.

                             Prova orale

    1.  Alle  prove  orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
    2.  Agli stessi candidati sara' data apposita comunicazione della
data  in  cui  dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni
prima dello svolgimento della stessa.
    3.  L'esame  verte  sulle  materie  delle  prove  scritte e sulle
seguenti   altre:   nozioni  generali  di  sociologia  e  di  scienza
dell'organizzazione,  diritto  comunitario,  scienza  delle  finanze,
diritto  penale  (codice  penale libro I, libro II, titoli II e VII),
legislazione   speciale   amministrativa   riferita   alle  attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
    4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse  da  realizzarsi  anche  mediante  una  verifica applicativa,
nonche'  la  conoscenza  delle  potenzialita'  organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici.
    5.  Nell'ambito  della  prova  orale,  i candidati che ne abbiano
fatto  richiesta  nella  domanda di ammissione, possono sostenere una
prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo  diversa da quella oggetto delle prova
scritta e orale.
    6.  La  commissione  esaminatrice,  prima dell'inizio di ciascuna
sessione  della  prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.
    7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta  la  commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

        
      
                              Art. 13.

                 Categorie riservatarie e preferenze

    1.  I  candidati che superano le prove d'esame, possono fruire, a
parita'  di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  successive modificazioni ed integrazioni (Allegato
C).
    2.  Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    3.  Per  i  candidati che appartengono a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  dei  posti, si terra' conto prima del
titolo  che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto
dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
    4.  Coloro  che  intendono  avvalersi  delle riserve previste dal
presente  articolo  ne devono fare espressa menzione nella domanda di
partecipazione al concorso.
    5.  I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti per
mancanza  di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
    6.  I  documenti  in  carta semplice ovvero le autocertificazioni
comprovanti   il   possesso  dei  suddetti  titoli  di  preferenza  o
precedenza  dovranno  essere  trasmessi a mezzo raccomandata postale,
con  avviso  di  ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento
per  le  Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse
Umane,  Ufficio  VI  -  Affari  del  Reclutamento e della Formazione,
Piazza  del  Viminale  -  00184  Roma,  entro  e non oltre il termine
perentorio  di  quindici  giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello  in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

        
      
                              Art. 14.

                    Formazione della graduatoria

    1.  La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla media
dei  voti  riportati  nelle  prove  scritte sommata al voto riportato
nella prova orale.
    2.  Il  possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole  di  specializzazione  universitarie a conclusione di percorsi
formativi  di  durata  almeno  biennale  o  del dottorato di ricerca,
purche'  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi ed alle attivita'
formative  dei titoli di studio di cui all'art. 2, determina, ai fini
della  formazione  della  graduatoria di merito, l'attribuzione di un
ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
    3. Alla prova facoltativa della lingua, di cui all'art. 12, comma
5,  e'  attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50
centesimi.
    4.  Il  Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche del personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva  con  proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti  per  l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito e dichiara
vincitori  i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle  riserve  dei  posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle
vigenti disposizioni.
    5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   nominati   consiglieri,   e'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  del  personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito
internet   del   Ministero   dell'Interno.   Dell'approvazione  della
graduatoria  e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".

        
      
                              Art. 15.

     Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale

    1.  I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta    giorni    dalla    data    della    richiesta    da   parte
dell'Amministrazione   e   sotto   pena  di  decadenza,  i  documenti
attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
    2.  I  documenti  medesimi,  ad  eccezione  della  certificazione
medica,  possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza.
    3.  L'inosservanza  dei  termini prescritti nella presentazione o
dichiarazione dei documenti, ovvero la mancanza anche di uno solo dei
requisiti  richiesti,  nonche'  la  mancata presentazione al corso di
formazione  senza  giustificati  motivi,  comporteranno  la decadenza
dalla nomina.
    4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale
della  carriera  prefettizia,  nominati  consiglieri, sono ammessi al
corso  di  formazione  iniziale della durata di due anni, organizzato
dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con sede in
Roma.
    5.  I  consiglieri,  ai  quali spettera' il trattamento economico
complessivo  secondo  la  disciplina  vigente  all'atto della nomina,
devono  permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni.

        
      
                              Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso il
Ministero  dell'Interno,  Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio VI -
Affari  del  reclutamento  e  della  Formazione,  per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  anche  successivamente
all'eventuale  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  L'indicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  L'interessato  ha  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che lo
riguardano   nonche'  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio VI -
Affari  del  Reclutamento  e della Formazione - Piazza del Viminale -
00184 Roma.

        
      
                              Art. 17.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
      Roma, 14 maggio 2007
                             Il capo del dipartimento: Procaccini