Concorso per 35 carriera prefettizia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 35 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-05-2007 |
Data Scadenza bando | 18-06-2007 |
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentacinque posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia"; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144 come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39, concernente il regolamento riguardante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e le successive modificazioni"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento in materia di accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di imposta di bollo; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente i limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, come modificato dall'art. 9 del decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dell'Interno 4 ottobre 2002, n. 243, concernente il regolamento recante la modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, concernente il recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici ; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004 recante "Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 concernente il recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2004 - 2005 per gli aspetti retributivi; Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 luglio 2002, n. 196, concernente il regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso di formazione del personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005 con il quale e' stata autorizzata la procedura per il reclutamento di trentacinque unita' per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia; Decreta: Art. 1. Posti messi al concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentacinque posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno inquadrati nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera f) del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel citato art. 2 comma 1, lettera f). 3. I posti riservati, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 35 anni. Tale limite di eta' e' elevato: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; di un periodo pari all'effettivo servizio svolto, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127. c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; f) laurea specialistica conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono altresi' ammessi a partecipare i candidati in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti d'istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti d'istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia; g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari. 2. Non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. 3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3.
Art. 3. Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilita', esclusivamente sull'apposito modulo riportato in allegato al presente bando (All. A) e pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 2. La domanda dovra' essere presentata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza del candidato, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 3. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare le domande, con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine, rispettivamente al Commissariato del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta. 4. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l'esclusione dal concorso. 5. Nel citato modello, il candidato deve indicare in quale delle due lingue inglese o francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; inoltre lo stesso candidato deve indicare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa. 6. Il candidato deve indicare, altresi', l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f). 7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. In ragione di cio' la domanda di partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. 8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio VI Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma. 9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande presentate dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande prive della sottoscrizione autografa; le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dall'art. 3 del presente bando. 3. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Con successivo decreto verra' nominata la commissione esaminatrice ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144.
Art. 6. Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. 5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
Art. 7. Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'.
Art. 8. Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 10 luglio 2007, nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno "http://dait.interno.it", saranno rese note le modalita' di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva nonche' le modalita' di svolgimento della prova stessa.
Art. 9. Valutazione della prova preselettiva 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 10, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 3. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata (All. B), in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresi' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno "http//:dait.interno.it".
Art. 10. Prove scritte 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o gestionale - organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato. 2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 3. I candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorche' spenti, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione di codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati e del dizionario bilingue per la prova di lingua straniera. 4. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati. 5. Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima delle prove stesse mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 11. Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12. Prova orale 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 2. Agli stessi candidati sara' data apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. 3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione, diritto comunitario, scienza delle finanze, diritto penale (codice penale libro I, libro II, titoli II e VII), legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 5. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto delle prova scritta e orale. 6. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13. Categorie riservatarie e preferenze 1. I candidati che superano le prove d'esame, possono fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato C). 2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 3. Per i candidati che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso. 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria. 6. I documenti in carta semplice ovvero le autocertificazioni comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio VI - Affari del Reclutamento e della Formazione, Piazza del Viminale - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 14. Formazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 3. Alla prova facoltativa della lingua, di cui all'art. 12, comma 5, e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi. 4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 15. Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale 1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. 2. I documenti medesimi, ad eccezione della certificazione medica, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. 3. L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione o dichiarazione dei documenti, ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonche' la mancata presentazione al corso di formazione senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina. 4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione iniziale della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con sede in Roma. 5. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 16. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio VI - Affari del reclutamento e della Formazione, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio VI - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma.
Art. 17. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 14 maggio 2007 Il capo del dipartimento: Procaccini