Concorso per 350 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 350 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 13° corso biennale 2008-2010 di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'A ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-06-2007 |
Data Scadenza bando | 21-06-2007 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 13° corso biennale 2008-2010 di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
(Decreto n. 180). IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 ( Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato) ; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) ; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) ; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche) ; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 1991) ; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia) ; Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con Decreto Ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) ; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) ; Visto il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2) ; Viste le direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ed approvate con decreti datati 5 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), e successive modificazioni/integrazioni introdotte con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ; Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246) ; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 500 posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a 150 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 13 corso biennale 2008-2010 di n. 350 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da immettere al corso di cui al precedene comma, sono stabilite le seguenti riserve cui concorrono gli aspiranti che ne facciano esplicita richiesta nella domanda: a. 50 posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nella domanda i concorrenti dovranno precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali; b. 3 posti ai candidati orfani, coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero invalidi di cui all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68. I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di graduatoria. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a. prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 3500 unita'; b. prova di efficienza fisica; c. accertamenti psico-fisici; d. prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) ; e. accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali; f. prova orale di cultura generale; g. esame facoltativo di lingua straniera. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche' l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
Art. 2. Requisiti 1. Possono partecipare al concorso: a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma, gli allievi carabinieri, nonche' gli allievi ufficiali dell'Arma in ferma prefissata, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: - siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista al successivo art. 12; - siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2007, che consenta l'iscrizione alla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Firenze per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale". Il concorrente che: all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il relativo voto; Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso; - abbia conseguito il titolo di studio all'estero, dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso. - non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' non siano nati prima del 21 giugno 1977; - non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; - siano in possesso di una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; - non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a 60 giorni; b. i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di statura non inferiore a cm. 1,65 se di sesso maschile e cm. 1,61 se di sesso femminile, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: - godano dei diritti civili e politici; - siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2007, che consenta l'iscrizione alla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Firenze per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale". Il concorrente che: all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il relativo voto; Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso; - abbia conseguito il titolo di studio all'estero, dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso. - non siano stati condannati per delitti non colposi, ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione; - non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; - siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; - non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici; - abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di eta', siano cioe' nati nel periodo dal 21 giugno 1989 al 21 giugno 1981, estremi compresi. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni. (non debbono essere nati quindi prima del 21 giugno 1979), qualunque sia il grado rivestito; - non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella prevista dalla lettera b. o viceversa, dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. I requisiti suindicati, fatta eccezione per l'eta', debbono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato 1, disponibile presso le Stazioni Carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma, presso i rispettivi Comandi; - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso; - presentata entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presso: - il Reparto di appartenenza, dai militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri; - un Comando Stazione Carabinieri dai rimanenti concorrenti. Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui viene presentata. 2. Se il concorrente si trova all'estero potra' compilare la domanda su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al facsimile in allegato 1 e presentarla all'autorita' diplomatica o consolare, o inviarla direttamente al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma" che, comunque, non risponde di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. 3. I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. Eventuali comunicazioni personali ai concorrenti all'estero saranno inoltrate tramite competente autorita' diplomatica o consolare o, per i militari inquadrati in unita' organiche, tramite Comando di appartenenza; pertanto gli interessati dovranno rendersi all'occorrenza reperibili dalla predetta autorita'. 4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2.
Art. 4. Compilazione della domanda 1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Il cambio di indirizzo ed ogni altra variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma. 2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali dichiarazioni mendaci. 3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi con comunicazione personale.
Art. 5. Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova, nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta. 3. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 6. Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti 1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei alla prova preliminare di cui al successivo art. 9, i Comandi di corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente art. 2 e per la valutazione dei titoli previsti dal successivo art. 16: a. copia della documentazione matricolare e caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 13 corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori"; b. specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi dell'Arma). 2. Ove non si provveda ai sensi del precedente art. 1, comma 3, lettera a., all'effettuazione della prova preliminare, i Comandi di Corpo riceveranno disposizioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, circa i tempi di evasione delle pratiche di cui al comma 1.
Art. 7. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata.
Art. 8. Commissioni 1. Con successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a. Commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali, per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione della graduatoria; b. Commissione tecnica per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c. Commissione tecnica per gli accertamenti psico-fisici; d. Commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. Le commissioni tecniche di cui alle precedente lettere b., c. e d. sono previste dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come risulta sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. La commissione potra' essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire il grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. La Commissione tecnica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri; - due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Il predetto personale, ad eccezione del Presidente, sara' nominato tra coloro che sono in possesso della qualifica di "istruttore militare di educazione fisica". Detta Commissione si avvarra' dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - due ufficiale superiori medici dell'Arma dei carabinieri, il piu' elevato in grado o, a parita' di grado, il piu' anziano, con funzioni di presidente; - un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvata da medici specialisti convenzionati. 5. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore al tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Art. 9. Prova preliminare 1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3, lettera a., i concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente in test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. (I concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 2, lettera a., che intendano sostenere la prova in tedesco, dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue straniere), di ragionamento logico deduttivo, di abilita' ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica. *2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel mese di settembre 2007, saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - del 27 luglio 2007. Sempre nella stessa Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate eventuali variazioni del calendario o, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, sara' fornita indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potra' essere contemporaneamente consultato sui siti internet " www.persomil.difesa.it " e " www.carabinieri.it ". 3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia. 5. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8, comma 2. Se la prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara' presente la commissione verranno nominati dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, o da autorita' da lui delegata appositi comitati di vigilanza. 6. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi. 7. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice. Per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, la commissione si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 8. L'esito della prova sara' reso disponibile sui siti internet " www.persomil.difesa.it " e " www.carabinieri.it ". Il calendario di convocazione degli ammessi alla successiva prova di efficienza fisica (3.500 piu' i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso), che avra' luogo nel periodo ottobre/novembre 2007, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 28 settembre 2007. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 9. L'Ente Editoriale per l'Arma dei carabinieri ha predisposto - su indicazione del C.N.S.R. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - un volume per la preparazione della prova preliminare, contenente domande di cultura generale e notizie su: - temi svolti in precedenti, analoghi concorsi; - l'attivita' di selezione. Il testo puo' essere acquistato in contrassegno al costo di 35,00 euro, comprese le spese di spedizione all'indirizzo dell'interessato. La richiesta di acquisto deve essere indirizzata a: POSTE SHOP S.p.A. Divisione Franchising Kipoint; Telefono: 0668210451; fax 0668890871; e-mail: kirom@kipoint.net.
Art. 10. Prova di efficienza fisica 1. I candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui al precedente art. 9, secondo l'ordine di convocazione pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 28 settembre 2007, dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma 3. 2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - per gli uomini: - salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo tre tentativi) ; - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2'senza interruzioni) ; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 05") ; - per le donne: - salto in alto (altezza minima m.1,00, massimo tre tentativi) ; - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'senza interruzioni) ; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 45"). 3. Qualora il concorrente (di entrambi i sessi) consegua un risultato al di sotto del minimo stabilito anche in una sola delle prove di efficienza fisica non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' di seguito indicate, fino ad un massimo di 1,5 (0,5 per ciascuna prova): ----> Vedere Tabella a pag. 6 <---- Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi (giubbotto antipioggia al seguito). 4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di: - documento di riconoscimento in corso di validita'; - certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le stesse modalita' previste dal successivo art. 19; In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedentecomma 2, dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o sulle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo art. 11.
Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. I candidati idonei alle prove di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal precedente art. 8, comma 4, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche emanate il 5 dicembre 2005 dalla Direzione Generale della Sanita' Militare, per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; b) un esame oculistico che prevede acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motalita' oculare normale; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; c) Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. All'atto della presentazione, i candidati dovranno: - esibire referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i sei mesi antecedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; - presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; - presentare certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento per markers dell'epatite B e C. 2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da: - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a 2 per l'aspetto psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando; - imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; - disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria) ; - stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio. Sono, altresi', motivo di non idoneita' le: - alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa; - imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 3. I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti: - radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni) ; - cardiologico con E.C.G.; - odontostomatologico; - ortopedico; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi del sangue; - analisi completa delle urine. Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza, il Collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, secondo quanto sancito dall'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. A mente del comma 3. dello stesso articolo le concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, di cui al successivo art. 16 comma 7, dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione, comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Per il concorrente in servizio permanente nell'Arma, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 6. La stessa Commissione tecnica, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisici di cui al precedente comma 4, comunichera' per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneita" o di "non idoneita", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Tale giudizio e' definitivo. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 7. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Art. 12. Prova scritta 1. La prova scritta di esame, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art. 1, comma 2, lettera a., che intendano svolgere la prova in quest'ultima lingua), da svolgersi in un tempo massimo di cinque ore, avra' luogo il 12 dicembre 2007, con le modalita' che verranno comunicate contestualmente all'esito favorevole degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 11. Solo tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 6° comma del precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art. 1, comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) eventualmente portati al seguito. 3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia. 4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi, appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente art. 9, comma 5 per la prova preliminare. 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, assegnera' alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi. 6. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresi' esclusi tutti i concorrenti che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato. 7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro novanta giorni dalla data di svolgimento della prova scritta, dovranno ritenersi non ammessi alle successive fasi concorsuali e potranno richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel.06/51012), o al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (06/80982935 email: carabinieri@carabinieri.it), o infine consultando i siti web " www.persomil.difesa.it " e " www.carabinieri.it ".
Art. 13. Accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali 1. I concorrenti idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 12 saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per sostenere accertamenti: - psico-fisici di controllo, eseguiti dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, per la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata con le modalita' e secondo le direttive di cui al precedente art. 11. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali; - attitudinali di idoneita' al servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche. La commissione tecnica attitudinale, prevista dal precedente art. 8, comma 5, esprime un giudizio di "idoneita" o di "non idoneita" che e' definitivo e verra' comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 2. Ai concorrenti giudicati "idonei" all'accertamento attitudinale, saranno comunicati - contestualmente all'esito dell'accertamento - le modalita' e la data di presentazione per sostenere la prova orale, qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati. I concorrenti "non idonei", non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Art. 14. Prova orale 1. La prova orale di cultura generale si basera' sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato 2. 2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiranno l'imparzialita' della prova. 3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente un punto di merito espresso in trentesimi. Sara' idoneo il concorrente che riportera' un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. Il candidato "non idoneo" non sara' compreso nella graduatoria finale. 4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.
Art. 15. Esame facoltativo di lingue 1. I concorrenti che l'abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita' nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua, prescelta tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, 2° comma, lettera a. non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8, comma 2, sara' sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare o da autorita' da lui delegata. 2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere la successiva prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3. 3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove, attribuira' un punteggio incrementale determinato in funzione della media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale compreso tra diciotto e trenta trentesimi conseguira', ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola: - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30; - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30; - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30; - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30; - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30. b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese: - da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30; - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30; - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30; - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30; - da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30. 4. L'incremento per due lingue non potra' superare, cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.
Art. 16. Graduatoria 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 8, comma 2, formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a., quelli di cui alla lettera b. dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per le predette riserve dei posti e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito delle stesse. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi: a. per il punteggio attribuito in sede delle prove di efficienza fisica, fino ad un massimo di 1,5 punti; b. per l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 15; c. per il possesso della laurea 0,5 punti per la laurea magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente (durata corso 3 anni) ; d. per la durata e la qualita' del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, di altra Forza Armata o Forza di Polizia, in servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti. 3. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno ritenuti validi solo se: - posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; - dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Detti titoli dovranno essere presentati o spediti in carta semplice, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma. Sempreche' dichiarati nella domanda, per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. In caso contrario dovranno essere comprovati con le stesse modalita' di cui al precedente paragrafo. 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma: - l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello indicato al precedente art. 1, comma 2, lettera a; - documentazione attestante il diritto di partecipare alla riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2, indicata al precedente art. 1, comma 2, lettera b. 6. L'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' dei titoli dichiarati. 7. La graduatoria dei candidati idonei sara' approvata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare e successivamente pubblicata sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 8. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare del 13° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.
Art. 17. Posizione amministrativa 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati. 2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
Art. 18. Documento di identificazione Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia ed in corso di validita' o equipollenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, art. 35.
Art. 19. Mancata presentazione del candidato 1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare (eventuale) o scritta sara' considerato rinunciatario al concorso e non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali. 2. Analogamente, non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza fisica (ovvero giunto in difetto del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente art. 10, comma 4, 2ª alinea), gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale con le modalita' comunicategli. Tuttavia, per la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (n. 0633566912- 0633566948) - con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato - o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, potra' essere fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti soprandicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
Art. 20. Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, 2° comma. 2. Gli ammessi al corso, se provenienti: a. dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b. dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c. dagli allievi ufficiali in ferma prefissata ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; e. dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data lo stesso personale assumera' la veste di frequentatore. 4. I frequentatori del 13° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale", che verra' rilasciata dalla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Firenze. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalita' indicate dal precedente art. 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, art. 142). L'esclusione comportera' la sostituizione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
Art. 21. Presentazione al corso Il 13° corso biennale, della durata di due anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2008 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati Marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolva entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalita' di cui al precedente art. 7 e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate al precedente art. 7 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 4. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, fissata dallo stesso articolo. La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata. 5. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 22. Documentazione da produrre 1. All'atto della presentazione presso il 1 Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno: a. portare al seguito la seguente documentazione: - certificato plurimo delle vaccinazioni; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; - eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti la data dell'incorporamento; - di sesso femminile, test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con S.S.N., entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. b. compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 2. I militari in servizio nell'Arma, analogamente a quanto precede, compileranno dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale. 3. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Art. 23. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2007 Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi