Concorso per 150 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 150 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale (settembre 2008-giugno 2009) di centocinquanta allievi marescia ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-06-2007 |
Data Scadenza bando | 21-06-2007 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale (settembre 2008-giugno 2009) di centocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
(Decreto n. 181). IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza) ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, (Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato) ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni) ; Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2) ; Viste le direttive tecniche del Ministero della difesa - Direzione generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ed approvate con decreti datati 5 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) ; Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazione, integrazioni e proroghe, concernente la partecipazione Italiana ad operazioni militari internazionali ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 500 posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30%, corrispondente a 150 posti, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti - ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale ed a quello degli appuntati e carabinieri per il restante terzo con superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale (settembre 2008 - giugno 2009) di centocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, cosi' ripartiti: a. un terzo ai Brigadieri Capi; b. un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri; c. un terzo agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri. La ripartizione verra' effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori. 2. Diciotto posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado - previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali. Tale livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a. prova preliminare di cultura generale, che l'Amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 850 unita'; b. prova scritta attinente ai servizi d'istituto; c. accertamenti psico-fisici; d. accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale Maresciallo del ruolo ispettori dei Carabinieri; e. prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; f. esame facoltativo di lingua straniera. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 4. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 13° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori 2008-2010, indetto in pari data con distinto decreto. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche' l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
Art. 2. Requisiti 1. Possono partecipare al concorso: a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, siano essi Brigadieri Capi, Brigadieri o Vicebrigadieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: - siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva, fino alla visita medica di cui al successivo art. 11; - abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; - non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; - non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente) ; - non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; b. gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a.: - abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei Carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi dell'Arma; - siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano entro il 31 dicembre 2007. Il concorrente che: &pallino;all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il relativo voto; &pallino;abbia conseguito il titolo di studio all'estero, dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso; 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il decimo giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.
Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato 1, disponibile presso tutti i comandi dell'Arma; - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso; - presentata al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande si trovino per motivi di servizio in territorio estero, potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente a questo Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 3. I Comandi dei Reparti di appartenenza, dopo aver proceduto alla indicazione della data di presentazione, provvederanno ad inviare i modelli in originale al rispettivo comando di corpo.
Art. 4. Compilazione della domanda 1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui sottoscrive la piena conoscenza. Il cambio di indirizzo ed ogni altra variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. 2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali dichiarazioni mendaci. 3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, con comunicazione personale.
Art. 5. Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova, nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta. 3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 6. Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti 1. Per i candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui al successivo art. 9, i Comandi di Corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente art. 2 e per la valutazione dei titoli previsti dal successivo art. 15: a. copia della documentazione matricolare e caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) chiuso e redatto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 5° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori"; b. lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso Reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi dell'Arma). 2. Qualora non venga effettuata la prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera a., i Comandi di Corpo riceveranno disposizioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, circa i tempi di trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 1.
Art. 7. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione generale per il Personale Militare o di autorita' da questi delegata.
Art. 8. Commissione esaminatrice 1. Con successivi provvedimenti del Direttore generale o da autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a. la commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali, per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione della graduatoria; b. la commissione tecnica per gli accertamenti psico-fisici; c. la commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. Le commissioni tecniche per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 198/1995, come risulta sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire il grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - due ufficiale superiori medici dell'Arma dei carabinieri, il piu' elevato in grado o, a parita' di grado, il piu' anziano, con funzioni di presidente; - un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati. 4. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore al tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico di personale del Centro nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Art. 9. Prova preliminare 1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3, lettera a., i concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare, consistente in test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 2, che intendano sostenere la prova in tedesco, dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue straniere), di ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e sintattica e di elementi di informatica. 2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel mese di settembre 2007, saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 27 luglio 2007. Sempre nella stessa Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate eventuali variazioni del calendario o, caso di mancata effettuazione della prova preliminare, sara' fornita indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite, viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potra' essere consultato sui siti internet "www.persomil.difesa.it)e "www.carabinieri.it.". 3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. 4. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati, lasciati eventualmente in custodia. 5. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8, comma 2. Se la prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara' presente la commissione, verranno nominati dal Direttore Generale della Direzione generale per il Personale Militare o da autorita' da questi delegata appositi comitati di vigilanza. 6. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi. 7. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 8. L'esito della prova sara' reso disponibile sui siti internet " www.persomil.difesa.it " e " www.carabinieri.it". L'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta (850 piu' i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso), che avra' luogo il 25 ottobre 2007, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 2 ottobre 2007. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 9. L'Ente Editoriale per l'Arma dei carabinieri ha predisposto su indicazione del C.N.S.R. del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - un volume per la preparazione della prova preliminare, contenente oltre le domande di cultura generale, anche notizie su: - temi svolti in precedenti, analoghi concorsi; - l'attivita' di selezione. Il testo puo' essere acquistato in contrassegno al costo di 35,00 euro, comprese le spese di spedizione all'indirizzo dell'interessato. La richiesta di acquisto deve essere indirizzata a: POSTE SHOP S.p.A. Divisione Franchising Kipoint; Telefono: 0668210451; fax 0668890871; e-mail: kirom@kipoint.net.
Art. 10. Prova scritta 1. La prova scritta di esame, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto (sulla base del programma indicato nell'allegato 2) da svolgersi in un tempo massimo di cinque ore, avra' luogo il 25 ottobre 2007, nella sede e nell'ora che verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 2 ottobre 2007 o, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 27 luglio 2007 (art. 9, comma 2). Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al sesto comma del precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art. 1, comma 2, che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito. 3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia. 4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi, appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente art. 8, comma 5, per la prova preliminare. 5. La commissione, di cui al precedente art. 8, comma 2, assegnera' a ciascun tema che giudichera' sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi. 6. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresi' esclusi tutti i concorrenti che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato. 7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro novanta giorni dalla data di svolgimento della prova scritta, dovranno ritenersi non ammessi alle successive fasi concorsuali e potranno richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/51012), o al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (06/80982935 email: carabinieri@carabinieri.it), o infine consultando i siti web "www.persomil.difesa.it " e "www.carabinieri.it".
Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 10, saranno convocati in Roma presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal precedente art. 8, comma 3, il cui giudizio e' definitivo, al fine di accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per coloro che entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 1, siano stati gia' giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 2. La stessa commissione tecnica, seduta stante, comunichera' per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneita" o di "non idoneita", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio ed e' definitivo. 3. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Art. 12. Accertamento attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, saranno sottoposti da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ad accertamento attitudinale di idoneita' al servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche. La commissione tecnica attitudinale, prevista dal precedente art. 8, comma 4, esprime un giudizio di "idoneita" o di "non idoneita" che e' definitivo e verra' comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 2. Ai concorrenti giudicati "idonei" all'accertamento attitudinale, saranno comunicati - contestualmente all'esito dell'accertamento - le modalita' e la data di presentazione per sostenere la prova orale, qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati. I concorrenti "non idonei", non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Art. 13. Prova orale 1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati negli allegati 2 e 3. 2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiranno l'imparzialita' della prova. 3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente un punto di merito espresso in trentesimi. Sara' idoneo il concorrente che riportera' un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. Il candidato "non idoneo" non sara' compreso nella graduatoria finale. 4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.
Art. 14. Esame facoltativo di lingue 1. I concorrenti che l'abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita' nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua prescelta, tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, secondo comma, non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le successive prove orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4. 3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove, attribuira' un punteggio incrementale determinato in funzione della media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale compreso tra diciotto e trenta trentesimi conseguira', ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola: - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30; - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30; - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30; - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30; - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30. b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese: - da 18,00 a 21,00/30: 0,75/30; - da 21,01 a 24,00/30: 1,30/30; - da 24,01 a 26,00/30: 2,00/30; - da 26,01 a 28,00/30: 2,50/30; - da 28,01 a 30,00/30: 3,00/30. 4. L'incremento per due lingue non potra' superare, cumulativamente, il punteggio di 4,5/30.
Art. 15. Graduatoria ed ammissione al corso 1. La commissione di cui all'art. 8 formera' tre distinte graduatorie finali di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cui al precedente art. 10 ed in quella orale di cui al precedente art. 13, maggiorata dai seguenti incrementi: a. per la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito: - 1,039/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno trenta giorni continuativi e senza demerito, il comando di stazione carabinieri; - 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "superiore alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio; - 0,001/30, fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio; b. per l'esame facoltativo di lingua lingua estera: i punteggi indicati al precedente art. 14; c. per il titolo di studio: 0,5 punti per la laurea magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente (durata corso 3 anni) ; d. per decorazioni e benemerenze: fino ad un massimo di 2,50/30, cosi' ripartito: - 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare; - 2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico; - 2,10/30 per la medaglia d'argento al valore militare; - 1,90/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico; - 1,70/30 per promozione straordinaria per merito di guerra; - 1,50/30 per la medaglia di bronzo al valore militare; - 1,30/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico; - 1,15/30 per la medaglia d'oro al valore civile; - 1,00/30 per la medaglia d'argento al valore civile; - 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile; - 0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito Aeronautico; - 0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito Aeronautico; - 0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico; - 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o benemerenze d'istituto; - 0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio solenne, attestato di pubblica benemerenza rilasciato quale ricompensa al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n. 13). 2. I titoli di cui al precedente comma 1 saranno valutati ai fini della maggiorazione di punteggio solo se: a. posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b. dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli delle lettere c. e d., mentre quelli indicati alla lettera a. verranno acquisiti dalla documentazione personale. Il titolo di studio, qualora non trascritto, puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. 3. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati preliminarmente, fino a copertura dei posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, nelle rispettive graduatorie. I rimanenti candidati riservatari (in possesso dell'attestato di bilinguismo) verranno inseriti nelle graduatorie di appartenenza direttamente nell'ordine spettante in funzione del punteggio riportato, al pari degli idonei non riservatari. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 4. A parita' di punteggio, fatte salve le riserve di posti indicate al precedente art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio, al candidato avente maggior anzianita' di grado, maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei Carabinieri, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, e ferma restando la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo. 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 2, pena il mancato riconoscimento, gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualora non trascritto a matricola, l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 7. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per il personale Militare e successivamente pubblicate Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 8. Gli idonei che nelle rispettive graduatorie risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 5° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori. 9. Il corso di cui al precedente punto, in relazione al programma di studi, dovra' avere una durata non inferiore a sei mesi ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e svolgimento presunto settembre 2008 - giugno 2009.
Art. 16. Posizione amministrativa 1. Per la partecipazione alle prove/accertamenti previsti dal bando, i candidati dovranno essere iscritti sul memoriale di servizio informatizzato con la dizione "concorso per esami", specificando nella parte descrittiva il concorso al quale partecipano. I militari che per partecipare al concorso si dovranno recare fuori dall'ordinaria sede di servizio dovranno essere muniti di certificato di viaggio per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento delle prove/accertamenti ed il rientro alle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo alle prove/accertamenti o saranno espulsi dagli stessi.
Art. 17. Documento di identificazione I candidati, all'atto della presentazione alle prove ed agli accertamenti, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.
Art. 18. Mancata presentazione del candidato 1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove preliminare (eventuale) o scritta sara' considerato rinunciatario e non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali. 2. Analogamente, non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenta per sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale con le modalita' comunicategli nell'apposita lettera di convocazione. Tuttavia, per questi ultimi accertamenti e la prova orale, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (n. 0633566948-0633566912) - con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato - o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, potra' essere fissata compatibilmente con il calendario delle prove degli accertamenti sopraindicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
Art. 19. Documentazione da produrre 1. Qualora non risultante dalla documentazione personale, i militari di cui all'art. 2, lettera b., utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, all'atto della presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso, la documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva. 2. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 20. Presentazione al corso 1. Il 5° corso annuale - che si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri - avra' inizio entro la fine del 2008 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma). Al termine del corso i militari giudicati idonei saranno nominati marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie, nell'ordine stabilito all'art. 1, comma 1. Analogamente si dovra' procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'art. 1 comma 2. La Direzione generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il Comando di appartenenza a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 17 maggio 2007 Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi