Concorso per 20 funzionari tecnici (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 20 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 29-05-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a venti posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-06-2007 |
Data Scadenza bando | 28-06-2007 |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, a venti posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari.
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi relativamente al Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documento amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i "funzionari tecnici aggiunti per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" dell'area funzionale C, posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari aggiunti esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 3, concernente la quota d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette; Atteso che nell'organico di questa Amministrazione la predetta quota d'obbligo risulta gia' coperta; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che "alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea (L)" di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001; Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con relativa dotazione per gli anni 2006, 2007 e 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema di informazione visti; Atteso che tra le esigenze di cui sopra e' ricompresa l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri di venti unita' di personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra", e che, ai sensi della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, i relativi oneri graveranno sul fondo sopra citato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di venti posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" dell'area funzionale C, posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle disponibilita' risultanti complessivamente nella predetta posizione economica C1. 2. A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti secondo l'ordinamento didattico vigente ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 270/2004 citato nelle premesse: - laurea (L) appartenente alle classi 4; 8; 9; 10; 25; 26 e 32 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000; - laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente alle classi 4/S; 20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S; 29/S; 30/S; 31/S; 32/S; 33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S; 61/S e 92/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000; - qualsiasi altra laurea resa equipollente alle predette da provvedimenti normativi; oppure uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti secondo l'ordinamento didattico previgente, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341: - diploma di laurea (DL) in ingegneria (qualsiasi tipo di corso); matematica; fisica; informatica; statistica e informatica per l'azienda ovvero altra laurea con diploma di specializzazione in informatica conseguito al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; - diploma universitario (DU) in ingegneria (qualsiasi tipo di corso); matematica; informatica; statistica ed informatica per la gestione delle imprese e statistica ed informatica per le amministrazioni pubbliche. - qualsiasi altro titolo reso equipollente ai predetti da provvedimenti normativi. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso. Saranno considerati validi altresi' i titoli accademici conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollenti ad uno di quelli sopraindicati. In questo caso sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Il candidato in possesso di titolo accademico che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, sara' ammesso, purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione. Si precisa che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra", sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo prima dello svolgimento delle prove scritte e limitatamente ai candidati che hanno superato l'eventuale test di preselezione, di cui al successivo art. 6. La mancata esclusione dal predetto test non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana le irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3. Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato. Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli affari esteri https://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - D.G.PE. Ufficio V - concorso C1 - Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomu-nicazioni e cifra, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12: in tale caso l'Amministrazione rilascia al candidato una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di cui al comma precedente. 3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; b) di essere cittadino italiano; c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero; e) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale universita' o istituto equiparato lo abbia conseguito e in quale data. In caso di possesso di titolo accademico L o LS/LM, il candidato dovra' indicare la denominazione della laurea nonche' il numero della classe di appartenenza; f) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; g) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini delle riserve di posti; h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso; i) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce; l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9; m) se intende sostenere la prova facoltativa orale, di cui al successivo art. 10, ed in quale lingua (tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese) ad esclusione di quella scelta per la prova obbligatoria orale, di cui al precedente punto l) ; n) l'indirizzo comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E 'fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere di svolgere le funzioni proprie del "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. 5. Non saranno ammessi alle prove d'esame i candidati le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari. In particolare non saranno ritenute valide le domande non sottoscritte e che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse. In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare l'esclusione dal concorso. 6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del Direttore generale per il personale ed e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di I fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.
Art. 6. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) informatica, telecomunicazioni e cifra; b) elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) ; c) elementi di geografia politica ed economica; d) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; e) argomenti di attualita' e cultura generale; f) conoscenza ed uso della lingua italiana; g) conoscenza ed uso della lingua inglese. 2. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 200 candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed un colloquio, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. I punteggi sono espressi in trentesimi.
Art. 8. Prove scritte 1. Le prove scritte consistono in: a) quesiti a risposta sintetica sulle materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui all'allegato programma; b) traduzione di un testo tecnico dall'inglese all'italiano. E' consentito l'uso del dizionario bilingue. 2. Per le prove scritte i candidati dispongono di quattro ore per i quesiti a risposta sintetica di cui alla lettera a) e di tre ore per la traduzione dalla lingua inglese di cui alla lettera b). 3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Art. 9. Colloquio 1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente articolo (informatica, telecomunicazioni e cifra e lingua inglese) nonche' su: a) elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) ; b) elementi di geografia politica ed economica; c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera l). 2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21/30. 3. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 10. Prova facoltativa in lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese, ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d). 2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine del colloquio. 3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5 trentesimi. 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
Art. 11. Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 8, e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art. 9. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 10. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.
Art. 12. Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili. 2. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 7 agosto 2007 e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it ). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. 3. In caso di effettuazione del test di preselezione di cui al precedente art. 6, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 7 agosto 2007 e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it ) saranno indicati giorno, ora e locali in cui il suddetto test di preselezione avra' luogo, e sara' resa nota la data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it ) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o delle prove scritte. 5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui al precedente art. 9, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
Art. 13. Presentazione dei titoli di riserva e preferenza 1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per il personale - Ufficio V, concorso C1, - "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" - 00194 Roma, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di riserva e/o, a parita' di merito, di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli, di cui all'Allegato 2, saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'Amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata.
Art. 14. Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 15. Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale C, posizione economica C1, ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio V della Direzione generale per il personale, entro trenta giorni dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso: a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci; b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento. 3. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. 4. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 16. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il personale - Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, per le finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero degli affari esteri Direzione generale per il personale - Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, titolare del trattamento. 6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto Ufficio V.
Art. 17. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 17 maggio 2007 Il direttore generale per il personale: Massolo