Concorso per 20 funzionari tecnici (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 29-05-2007
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a venti posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-06-2007
Data Scadenza bando 28-06-2007
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per esami, a venti posti nell'area funzionale C,
posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico
aggiunto  per  i  servizi  di informatica, telecomunicazioni e cifra"
degli  Uffici  centrali  del  Ministero  degli  affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari.
               IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11 febbraio  2005,  n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  concernente  il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documento amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  sono  tenuti i "funzionari tecnici aggiunti per i
servizi   di   informatica,   telecomunicazioni  e  cifra"  dell'area
funzionale  C,  posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie
dei  suddetti  funzionari  aggiunti  esigono  il  pieno  possesso del
requisito  della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale
che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso di cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n. 174/1994,  ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed in particolare l'art. 3, concernente la
quota  d'obbligo  occupazionale  a  favore  delle  suddette categorie
protette;
    Atteso  che  nell'organico  di questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
    Vista  la  legge  28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare  laddove  si  stabilisce  che  "alle procedure relative a
qualifiche  e  profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della  nuova  laurea  (L)"  di  cui al succitato decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36,
37, 38 e 57;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art. 181,   comma   1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
    Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1 marzo
2004,  n. 89,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   15 maggio   2005,   n. 80,   recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico,  sociale e territoriale, ed in particolare l'art. 1, comma
5,  con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  un fondo con relativa dotazione per gli anni 2006,
2007  e 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema di
informazione visti;
    Atteso   che   tra   le  esigenze  di  cui  sopra  e'  ricompresa
l'assunzione  presso il Ministero degli affari esteri di venti unita'
di  personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale  di  "funzionario  tecnico  aggiunto  per  i servizi di
informatica,  telecomunicazioni  e  cifra",  e  che,  ai  sensi della
relazione  tecnica  della Ragioneria generale dello Stato, i relativi
oneri graveranno sul fondo sopra citato;
    Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2007,
registro  n. 2,  foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari
esteri  e'  stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento
per  la  copertura  di venti posti nell'aerea funzionale C, posizione
economica  C1,  nel  profilo  professionale  di  "funzionario tecnico
aggiunto  per  i  servizi  di informatica, telecomunicazioni e cifra"
degli  Uffici  centrali  del  Ministero  degli  affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso pubblico per esami a venti posti di
"funzionario   tecnico   aggiunto   per  i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni   e   cifra"   dell'area  funzionale  C,  posizione
economica  C1  del  Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
disponibilita'  risultanti  complessivamente nella predetta posizione
economica C1.
    2.  A  norma  dell'art. 167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    3.  A  norma  dell'art. 18,  comma  6,  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in  ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito  anche  al  termine o durante le eventuali
rafferme  contratte  nonche'  agli  ufficiali di complemento in ferma
biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
    4.  Coloro  che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    5.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) uno  dei  seguenti  titoli di studio universitari conseguiti
secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  ai  sensi dell'art. 3 del
decreto n. 270/2004 citato nelle premesse:
        -  laurea  (L) appartenente alle classi 4; 8; 9; 10; 25; 26 e
32  di  cui  al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000;
        -   laurea   specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)
appartenente  alle  classi  4/S;  20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S;
29/S;  30/S;  31/S;  32/S;  33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S;
61/S  e 92/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000;
        -  qualsiasi  altra laurea resa equipollente alle predette da
provvedimenti normativi;
    oppure
      uno  dei  seguenti  titoli  di  studio  universitari conseguiti
secondo  l'ordinamento  didattico  previgente,  ai  sensi dell'art. 1
della legge 19 novembre 1990 n. 341:
        -  diploma  di  laurea  (DL) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso); matematica; fisica; informatica; statistica e informatica per
l'azienda  ovvero  altra  laurea  con  diploma di specializzazione in
informatica  conseguito al termine di un corso di studi di durata non
inferiore  a  due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
        - diploma universitario (DU) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso);  matematica;  informatica;  statistica  ed informatica per la
gestione   delle   imprese   e   statistica  ed  informatica  per  le
amministrazioni pubbliche.
        -  qualsiasi  altro  titolo  reso equipollente ai predetti da
provvedimenti normativi.
    In   tutti   i   casi  in  cui  sia  intervenuto  un  decreto  di
equipollenza,   sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  specificando gli estremi del provvedimento con apposita
dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
    Saranno   considerati   validi   altresi'   i  titoli  accademici
conseguiti  all'estero,  sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica
equipollenti  ad  uno  di  quelli sopraindicati. In questo caso sara'
cura  del  candidato  dimostrare la suddetta equipollenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosce.
    Il  candidato  in  possesso  di  titolo  accademico che sia stato
rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, sara' ammesso, purche' il
titolo  sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165.  Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove  di  concorso  anche  qualora tale decreto non sia stato ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione.
Si  precisa  che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente
alla partecipazione al presente concorso;
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo  professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi
di    informatica,    telecomunicazioni    e   cifra",   sia   presso
l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle
con  caratteristiche  di  disagio.  L'Amministrazione  ha facolta' di
sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
      d) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
    2.  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  stabilito  dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
    3.  E'  cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di   partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti  i
requisiti   di   ammissione   specificati   nel  bando  di  concorso.
L'Amministrazione  verifica  la  validita'  delle  domande solo prima
dello  svolgimento  delle  prove scritte e limitatamente ai candidati
che  hanno  superato  l'eventuale  test  di  preselezione,  di cui al
successivo  art. 6.  La  mancata  esclusione  dal  predetto  test non
costituisce,   percio',  garanzia  della  regolarita',  ne'  sana  le
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
    Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'
    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso deve essere redatta
esclusivamente  sull'apposito  modulo  di cui al fac-simile allegato.
Tale  modulo  e'  reperibile  sul  sito  Internet del Ministero degli
affari  esteri  https://www.esteri.it  o presso l'Ufficio relazioni con
il  pubblico.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta dal candidato,
indirizzata  e  presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a:
      Ministero degli affari esteri - D.G.PE. Ufficio V - concorso C1
-   Funzionario  tecnico  aggiunto  per  i  servizi  di  informatica,
telecomu-nicazioni  e  cifra,  piazzale  della Farnesina n. 1 - 00194
Roma,
entro   il   termine  perentorio  di  giorni  trenta  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra
potra'  essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle
ore  12:  in  tale  caso  l'Amministrazione rilascia al candidato una
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
    Per   le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata,  la  data  di
spedizione  e'  stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    2.  Alla  domanda  il  candidato  deve  allegare,  ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.  Tale  allegato  non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata  direttamente  dall'interessato  all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
    3.  Nella  domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
      a) cognome  e  nome,  luogo  e  data  di  nascita  e,  se  nato
all'estero,  il  comune  nei  cui  registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
      b) di essere cittadino italiano;
      c) il  comune  nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  eventuale  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
      d) le  eventuali  condanne  penali  riportate, anche all'estero
(anche  se  siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale,  ovvero  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi
dell'art. 444  del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
      e) il  titolo  di  studio  posseduto, specificando presso quale
universita'  o  istituto  equiparato  lo  abbia conseguito e in quale
data.  In  caso  di  possesso  di  titolo  accademico  L  o LS/LM, il
candidato  dovra'  indicare  la denominazione della laurea nonche' il
numero della classe di appartenenza;
      f) eventuali  servizi  prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni,  le  cause  di  risoluzione  di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
      g) se  si  trova  nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
      h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o,  a  parita'  di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda.  I titoli non espressamente dichiarati
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso non saranno presi in
considerazione  in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
      i) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
      l) la  seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo,   tedesco,  arabo,  russo  o  portoghese)  in  cui  intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9;
      m) se  intende  sostenere la prova facoltativa orale, di cui al
successivo  art. 10,  ed  in  quale  lingua  (tra francese, spagnolo,
tedesco,  arabo,  russo  o portoghese) ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui al precedente punto l) ;
      n) l'indirizzo  comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove  ritenuto  opportuno  dal
candidato,  del  numero  di  fax  e del recapito di posta elettronica
presso  cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove  concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
    4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la  propria  condizione  e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle prove. E 'fatto
comunque  salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di svolgere le funzioni proprie del "funzionario tecnico aggiunto per
i  servizi  di  informatica,  telecomunicazioni  e  cifra" sia presso
l'Amministrazione  centrale  che  in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio.
    5.  Non  saranno  ammessi  alle  prove d'esame i candidati le cui
domande  di  partecipazione  risultino  incomplete  o  irregolari. In
particolare non saranno ritenute valide le domande non sottoscritte e
che  non  contengano  tutte  le  indicazioni  circa  il  possesso dei
requisiti  necessari  per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.
In  considerazione  di  quanto  sopra ed alla luce delle disposizioni
vigenti  in  materia  di autocertificazione, le domande devono essere
redatte   esclusivamente  sull'apposito  modulo  di  domanda  di  cui
all'allegato.  La  mancanza  anche di una sola delle dichiarazioni in
questione puo' comportare l'esclusione dal concorso.
    6.  Il  Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di  smarrimento  delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete  dichiarazioni  da  parte  del  candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
    2.  L'Amministrazione  dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata
con decreto del Direttore generale per il personale ed e' composta da
un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente   qualifica,   o  da  un  dirigente  di  I  fascia  od
equiparato,  con  funzioni  di  presidente,  e  da  due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
    2.  Alla  commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
    3.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero  degli  affari  esteri  appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.

        
      
                               Art. 6.

                            Preselezione

    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie:
      a) informatica, telecomunicazioni e cifra;
      b) elementi    di    diritto    pubblico    (costituzionale   e
amministrativo) ;
      c) elementi di geografia politica ed economica;
      d) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
      e) argomenti di attualita' e cultura generale;
      f) conoscenza ed uso della lingua italiana;
      g) conoscenza ed uso della lingua inglese.
    2. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
    3.  Per  la  valutazione  delle  domande  a  risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
      1 punto per ogni risposta esatta;
      -0,33 punti per ogni risposta errata;
      0  punti  per  ogni  risposta  nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
    4.  Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 200 candidati
che  abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di
preselezione,  purche'  soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2.
    5.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove d'esame

    1.  Le  prove  d'esame  consistono  in  due  prove  scritte ed un
colloquio,  come  da  allegato  programma che fa parte integrante del
presente   bando   (Allegato   1).   Esse  tendono  ad  accertare  la
preparazione  culturale,  la  maturita' e le attitudini operative del
candidato.
    2. I punteggi sono espressi in trentesimi.

        
      
                               Art. 8.

                             Prove scritte

    1. Le prove scritte consistono in:
      a) quesiti  a  risposta sintetica sulle materie di informatica,
telecomunicazioni e cifra di cui all'allegato programma;
      b) traduzione di un testo tecnico dall'inglese all'italiano. E'
consentito l'uso del dizionario bilingue.
    2. Per le prove scritte i candidati dispongono di quattro ore per
i  quesiti  a  risposta sintetica di cui alla lettera a) e di tre ore
per la traduzione dalla lingua inglese di cui alla lettera b).
    3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21/30.

        
      
                               Art. 9.

                              Colloquio

    1.  Il  colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
di cui al precedente articolo (informatica, telecomunicazioni e cifra
e lingua inglese) nonche' su:
      a) elementi    di    diritto    pubblico    (costituzionale   e
amministrativo) ;
      b) elementi di geografia politica ed economica;
      c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
      d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  o portoghese di cui al precedente
art. 3, comma 3, lettera l).
    2.  Per  superare  il  colloquio  e'  necessario  conseguire  una
votazione di almeno 21/30.
    3.  Al  termine  di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

        
      
                              Art. 10.

                Prova facoltativa in lingua straniera

    1.  I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove  concorsuali  di  sostenere  una prova facoltativa orale in una
lingua  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  o
portoghese,  ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d).
    2.  L'eventuale  prova  facoltativa  orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine del colloquio.
    3.  Per  tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino a 0,8
trentesimi,   purche'   raggiunga   la   sufficienza  di  almeno  0,5
trentesimi.
    4.  Il  punteggio  attribuito  per  la prova facoltativa orale in
lingua  straniera  si  aggiunge  alla votazione complessiva riportata
nelle  prove  obbligatorie,  sempre  che  il  candidato sia risultato
idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.

        
      
                              Art. 11.

Voto  finale  delle  prove  d'esame e formazione della graduatoria di
                               merito

    1.  La  votazione  complessiva  e'  determinata dalla somma della
media  dei  voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente
art. 8,   e  della  votazione  ottenuta  nel  colloquio,  di  cui  al
precedente  art. 9.  Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi
conseguiti   nell'eventuale   prova   facoltativa   orale  in  lingua
straniera, di cui al precedente art. 10.
    2.  Il  punteggio  ottenuto  nel  test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    3.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.

        
      
                              Art. 12.

             Modalita' e calendario delle prove d'esame

    1.  I  candidati  devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento  di  riconoscimento  valido e di penna ad inchiostro nero o
blu.  I  candidati  non  possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici,   carta  da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri  o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
    2. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  del  7 agosto  2007 e sul sito Internet del
Ministero    degli   affari   esteri   (https://www.esteri.it ).   Tali
pubblicazioni  hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro  che  non  hanno  ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle
prove  concorsuali  sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e
nell'ora prestabiliti.
    3.  In  caso  di effettuazione del test di preselezione di cui al
precedente  art. 6,  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie  speciale  "Concorsi  ed  esami" - del 7 agosto 2007 e sul sito
Internet  del  Ministero  degli  affari esteri (https://www.esteri.it )
saranno  indicati  giorno,  ora  e  locali in cui il suddetto test di
preselezione  avra' luogo, e sara' resa nota la data di pubblicazione
sul    sito    Internet    del    Ministero   degli   affari   esteri
(https://www.esteri.it )  dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli  effetti.  Pertanto  coloro  che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
    La  data  di  pubblicazione  sul  sopracitato  sito  Internet del
Ministero  degli  affari  esteri  dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere  le  prove  scritte e' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice  prima  dell'inizio  del  test di preselezione. Anche in
questo  caso  tale  comunicazione  ha  valore di notifica a tutti gli
effetti.
    4.  Qualora  per  motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile  fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale  sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
    5.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al  precedente  art. 9,  l'avviso  per  la presentazione al colloquio
stesso  e'  dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in  cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione  del  voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove  scritte.  Le  sedute  delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.

        
      
                              Art. 13.

          Presentazione dei titoli di riserva e preferenza

    1.  Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito  positivo,  i  candidati  che abbiano superato le prove d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far pervenire al Ministero degli
affari  esteri  -  Direzione  generale  per il personale - Ufficio V,
concorso  C1,  -  "funzionario  tecnico  aggiunto  per  i  servizi di
informatica,   telecomunicazioni   e   cifra"   -   00194   Roma,  la
documentazione  in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli  di  riserva  e/o, a parita' di merito, di preferenza previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e  successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli, di
cui   all'Allegato   2,   saranno  valutati  esclusivamente  se  gia'
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e purche' risulti dai
medesimi  il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    2.   Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione  degli  affari  esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche amministrazioni,
purche'  nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza,   oltre   al   possesso  del  titolo,  anche  l'ufficio  e
l'Amministrazione   presso   cui   la   relativa   documentazione  e'
depositata.

        
      
                              Art. 14.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

    1.  Il  Direttore  generale  per  il  personale,  riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto,   sotto   condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'immissione  nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale  di  "funzionario  tecnico  aggiunto  per  i servizi di
informatica,  telecomunicazioni  e  cifra"  degli Uffici centrali del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
Uffici  consolari,  le  graduatorie di merito dei candidati risultati
idonei   nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento  il
Direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito tenuto
conto  delle  riserve  di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

        
      
                              Art. 15.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  Il  candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno e
indeterminato,  per  l'assunzione  nell'area  funzionale C, posizione
economica C1, ai sensi della normativa vigente.
    2.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio
V  della  Direzione  generale  per  il personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
      a) una    dichiarazione,    sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  attestante  che gli
stati,   fatti   e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati  nella  domanda  di  ammissione al concorso non hanno
subito  variazioni.  A  norma  dell'art. 71  del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445,  l'Amministrazione effettuera'
idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni  con  le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
      b) un  certificato  medico,  di data non antecedente a sei mesi
dalla  data  di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che  egli  e'  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle funzioni
proprie  del  profilo  professionale di "funzionario tecnico aggiunto
per  i  servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" sia presso
l'Amministrazione  centrale  che  in sedi estere, ivi comprese quelle
con  caratteristiche  di  disagio.  Il certificato medico deve essere
rilasciato  dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se  il  candidato  risiede  o si trova temporaneamente all'estero per
motivi  di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana,  cui  spetta  di autenticarlo ed
eventualmente   tradurlo.   La   qualita'   di   medico   di  fiducia
dell'autorita'  diplomatica  o  consolare  deve  essere  attestata in
maniera      esplicita      dall'autorita'      medesima     all'atto
dell'autenticazione.  E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale  attestazione  all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
    3.   Al   momento  dell'assunzione,  il  vincitore  deve  inoltre
presentare  una  dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di  incompatibilita'  richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
    4.  Se  il  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

        
      
                              Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 13  comma  1,  del  decreto  legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale
per  il  personale - Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194
Roma,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  (gestione che
l'Amministrazione   si   riserva   di   affidare   a   una   societa'
specializzata,  a  seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono   trattati   presso   una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    4.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  n. 196/2003  tra  i  quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che lo riguardano, e alcuni diritti complementari,
tra  cui  il  diritto  di  far  rettificare, aggiornare, completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    5.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  degli  affari esteri Direzione generale per il personale -
Ufficio  V,  piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, titolare del
trattamento.
    6.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  Capo del suddetto
Ufficio V.

        
      
                              Art. 17.

                         Norma di salvaguardia

    1.  Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10 gennaio   1957,   n. 3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  nonche'  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 17 maggio 2007
                  Il direttore generale per il personale: Massolo