Concorso per 30 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (lazio) CORTE DEI CONTI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 30 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 01-06-2007 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-06-2007 |
Data Scadenza bando | 31-07-2007 |
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, la legge 24 maggio 1951, n. 362, e la legge 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 recante disposizione urgente per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007; Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa del Presidente della Corte dei conti relativa all'anno 2007 nella quale, tra le altre cose, vengono evidenziate le notevoli ed ulteriori restrizioni di bilancio intervenute nel corrente anno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per esami a 30 posti di Referendario presso la Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario, di cui sei posti sono riservati ai candidati appartenenti alla categoria indicata alla lettera e) del successivo art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. 2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei. 3. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso sara' effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). 4. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati nelle Sezioni e nelle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.
Art. 2. 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 3. 1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4. 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei documenti indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale, via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma - e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati. 4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 5. 1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: cognome e nome; data e luogo di nascita; recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso; indicazione della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato emanato il provvedimento di nomina a magistrato di tribunale, nel caso in cui tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 devono altresi' dichiarare: di essere in possesso della cittadinanza italiana; il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari. 4. I candidati di cui alla lettera e) dell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dall'art. 1, comma 1. 5. I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o piu' delle lingue, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda. 6. Tutti i candidati devono dichiarare di essere disposti in caso di nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 7. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6. 1. Alla domanda devono essere allegati: 1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata; 2) certificato, rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea; 3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2; 4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati a data recente per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2. 2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticita'. 5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni solari, eccezion fatta per lo stato matricolare che comunque deve essere a data recente. 7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre amministrazioni.
Art. 7. 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
Art. 8. 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale, via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti: 1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata; 2) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, attestante che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego. 2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che intendano avvalersi della riserva prevista dall'art. 1, comma 1, devono, altresi', produrre il diploma di laurea in originale o in copia autenticata in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.
Art. 9. 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale, via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine stabilito dal precedente art. 8, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche' l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico; 2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata; 3) estratto dell'atto di nascita; 4) certificato di cittadinanza italiana; 5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei diritti politici; 6) certificato generale del casellario giudiziale; 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato; 8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.
Art. 10. 1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli. 2. I documenti di cui agli articoli 8 e 9, ad eccezione dei punti 3 ed 8, debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.
Art. 11. 1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. 2. Per la prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e' dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.
Art. 12. 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. 2. A tal fine la Commissione, previa determinazione dei criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti. 3. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli.
Art. 13. 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 dicembre 2007 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 4. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10 del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita' del candidato e dovranno essere contenuti in appositi contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. 7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.
Art. 14. 1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti. 4. Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice puo' attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal candidato. 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova facoltativa di lingua. 6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti. 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 1.
Art. 15. 1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 16. 1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di presidenza. 3. Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l'ufficio richiesto, con esclusione della Regione Lazio, e che siano disponibili a permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria.
Art. 17. 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno disponibili all'indirizzo internet: www.corteconti.it/cittadini-/concorsi/index.asp 2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 06/38762248; 06/38762104; 06/38762496).
Art. 18. 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale, per le finalita' di gestione del concorso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutzione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 19. 1. Il presente decreto sara' comunicato al Servizio del Bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2007 Il Presidente: Lazzaro