Concorso per 5 avvocati (lazio) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2007 |
Sintesi: | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONCORSO Concorso, per esame teorico-pratico a cinque posti di avvocato dello Stato L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO ... |
Ente: | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 25-06-2007 |
Data Scadenza bando | 14-08-2007 |
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO
CONCORSO
Concorso, per esame teorico-pratico a cinque posti di avvocato dello Stato
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, terzo comma, Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti di Avvocato dello Stato.
Art. 2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie: a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Tribunale; c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato di Tribunale della magistratura ordinaria; d) magistrati amministrativi; e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni; f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3. Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il proprio codice fiscale, nonche' il proprio domicilio e numero telefonico. Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato A. I magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato B. Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato C: cognome e nome, codice fiscale; la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti; il possesso della laurea in giurisprudenza. Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno sei anni. I dipendenti dello Stato debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato D. I professori universitari e gli assistenti universitari debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato D. I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da cui risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico concorso, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato D. I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, dovranno altresi' allegare alla domanda il certificato di superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, produrre in luogo dei suddetti documenti apposita dichiarazione sostitutiva contenuta nei rispettivi schemi di domanda di cui agli allegati B, C e D. In calce alle dichiarazioni gli aspiranti debbono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante. Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo. L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 4. I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina. Sono preferite, a parita' di merito - previa presentazione di idonea documentazione - le sottoindicate categorie, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;. 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.
Art. 5. La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Art. 6. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati avvocati dello Stato alla 1ª classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere e), g), h), dell'art. 2 del presente decreto, dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti: 1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo) ; 2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice) ; 3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice) ; 4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta semplice) ; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in bollo) ; 6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente Unita' sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato (in bollo) ; I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore di sei mesi al termine fissato nel quinto comma del presente articolo. I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell'art. 2 del presente decreto debbono presentare, nel termine indicato nel quinto comma del presente articolo, il certificato di cui al n. 6). I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 del presente decreto debbono presentare, nello stesso termine di cui al quinto comma del presente articolo, il certificato dell'ordine degli avvocati, che comprovi l'iscrizione dei medesimi nell'albo degli avvocati da almeno sei anni alla data di scadenza del bando di concorso. I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici debbono presentare, nello stesso termine di cui al quinto comma del presente articolo, il certificato di superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i candidati potranno produrre in luogo dei richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 7. L'Avvocato generale dello Stato puo' disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio.
Art. 8. L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile; b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano; c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale. Le prove orali consistono: a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima. Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 ottobre 2007 "Concorsi ed Esami", 4ª serie speciale, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le istituzioni di gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale. Un Avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, 9 comma, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 10. Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla Iª classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 12. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 12 giugno 2007 L'avvocato generale: Fiumara