Concorso per 5 avvocati (lazio) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2007
Sintesi: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONCORSO Concorso, per esame teorico-pratico a cinque posti di avvocato dello Stato L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO ...
Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-06-2007
Data Scadenza bando 14-08-2007
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO
Concorso,  per esame teorico-pratico a cinque posti di avvocato dello
Stato
                   L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

    Visto  il  testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura  dello  Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933,  n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933 n. 1612, e successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3  del  decreto  legislativo  2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
    Vista  la legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni
all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio   1957,  n. 3,  ed  il  relativo  regolamento
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
    Vista  la  legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
    Vista  la  legge  3 aprile  1979,  n. 103,  concernente  modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271,  recante  modificazioni  alle  norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538,  concernente  modificazioni  alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
    Vista  la  legge  3 gennaio  1991,  n. 3,  recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 370, concernente esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  l'art. 3  della  legge  14 gennaio  1994,  n. 20,  recante
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti;
    Visto  l'art. 1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto,  per  quanto  applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la   legge   24 febbraio   1997,  n. 27,  concernente  la
soppressione  dell'albo  dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio  della  professione  forense,  ed  in particolare l'art. 5,
terzo comma,
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  l'art. 16,  comma  3,  della  legge  12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni    pubbliche,    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti
di Avvocato dello Stato.

        
      
                               Art. 2.
    Al  concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare
condotta  civile  e  morale  in  possesso  dei requisiti previsti dal
presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:
      a) procuratori  dello  Stato  con  almeno due anni di effettivo
servizio;
      b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di Tribunale;
      c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata  a  quella  di  magistrato di Tribunale della magistratura
ordinaria;
      d) magistrati amministrativi;
      e) avvocati  attualmente  iscritti all'albo con l'anzianita' di
iscrizione non inferiore a sei anni;
      f) dipendenti  dello  Stato  appartenenti  ai  ruoli  delle  ex
carriere  direttive  con  almeno cinque anni di effettivo servizio, i
quali  abbiano  superato  l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
      g) professori  universitari  di  materie  giuridiche di ruolo o
stabilizzati   e   assistenti  universitari  di  materie  giuridiche,
appartenenti  al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
      h) dipendenti  di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  assunti  mediante  pubblici
concorsi  con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva  o  professionale  legale,  che abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Il  possesso  delle  condizioni  richieste  per  l'ammissione  al
concorso  deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

        
      
                               Art. 3.
    Coloro  che  intendano  prendere  parte  al  concorso debbono far
pervenire  all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in
carta  libera  entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data
di  arrivo  delle  domande  e'  stabilita  dal  timbro a data apposto
dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  l'aspirante deve dichiarare l'appartenenza ad una
delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il
proprio  codice  fiscale,  nonche'  il  proprio  domicilio  e  numero
telefonico.
    Gli  appartenenti  al  ruolo  dei procuratori dello Stato debbono
inoltrare  la domanda per il tramite dell'ufficio, secondo il modello
di domanda contenuto nell'allegato A.
    I  magistrati  dell'ordine  giudiziario,  quelli  della giustizia
militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda
la  copia  conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata
in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto,
secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato B.
    Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda, secondo il modello
di domanda contenuto nell'allegato C:
      cognome e nome, codice fiscale;
      la data ed il luogo di nascita;
      il possesso della cittadinanza italiana;
      il  comune  ove  sono  iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      le   eventuali   condanne  penali  riportate  e  gli  eventuali
procedimenti penali pendenti;
      il possesso della laurea in giurisprudenza.
    Gli   avvocati   dovranno   inoltre   allegare  alla  domanda  il
certificato dell'ordine degli avvocati in data non anteriore a quella
di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che
comprovi   la  iscrizione  in  atto  dell'aspirante  nell'albo  degli
avvocati da almeno sei anni.
    I  dipendenti  dello Stato debbono allegare alla domanda la copia
conforme  all'originale  dello  stato di servizio, rilasciata in data
non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, secondo
il modello di domanda contenuto nell'allegato D.
    I  professori  universitari e gli assistenti universitari debbono
allegare  alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di
servizio,  rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione
del   presente  decreto  secondo  il  modello  di  domanda  contenuto
nell'allegato D.
    I  dipendenti  di  ruolo delle regioni, degli enti locali e degli
enti  pubblici  debbono  allegare  alla  domanda  la  copia  conforme
all'originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di
data  non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da
cui   risulti  che  la  loro  assunzione  avvenne  mediante  pubblico
concorso, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato D.
    I  dipendenti  dello  Stato,  i  professori  universitari  e  gli
assistenti  universitari,  i  dipendenti  delle  regioni,  degli enti
locali,  degli enti pubblici, dovranno altresi' allegare alla domanda
il    certificato   di   superamento   dell'esame   di   abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.
    Gli  aspiranti  appartenenti  ad  una delle categorie di cui alle
lettere  b),  c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
produrre  in  luogo  dei  suddetti  documenti  apposita dichiarazione
sostitutiva  contenuta  nei  rispettivi schemi di domanda di cui agli
allegati B, C e D.
    In  calce  alle  dichiarazioni  gli  aspiranti debbono apporre la
propria  firma  per  esteso  e  in  modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze  derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Non  sono  prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine  stabilito,  nonche' le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
    Sono  considerate  nulle le domande nelle quali risulti omessa od
incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo.
    L'Avvocato  generale  dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11  del  regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

        
      
                               Art. 4.
    I  concorrenti  che  abbiano  superato la prova orale debbono far
pervenire  all'Avvocatura  generale  dello  Stato,  entro  il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo
all'espletamento  di  detta  prova,  gli  eventuali  titoli che diano
diritto a preferenza nella nomina.
    Sono  preferite,  a  parita'  di merito - previa presentazione di
idonea   documentazione   -   le  sottoindicate  categorie,  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

        
      
                               Art. 5.
    La  graduatoria  e'  approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei  sono  pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli
uffici  dipendenti  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; di
tale  pubblicazione  si  da'  notizia  mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Sui  reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione  dei  risultati del concorso, l'Avvocato generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio  decreto  30 ottobre  1933,  n. 1612, e dell'art. 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

        
      
                               Art. 6.
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati  avvocati dello Stato alla 1ª classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
    Il  provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la  sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
    Le  prestazioni  di  servizio  rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
    I  nuovi  assunti  che  abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti  ad  una delle categorie di cui alle lettere e), g), h),
dell'art. 2    del   presente   decreto,   dovranno   far   pervenire
all'Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di servizio,
i seguenti documenti:
      1)   diploma   originale   o   copia  autentica  di  laurea  in
giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo) ;
      2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice) ;
      3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice) ;
      4)  certificato  generale  del  casellario giudiziale (in carta
semplice) ;
      5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in
bollo) ;
      6)  certificato  rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di  residenza  o  da  un  medico  militare  o dalla competente Unita'
sanitaria  locale,  dal  quale  risulti  espressamente dichiarato che
l'aspirante  e'  di  sana  e robusta costituzione fisica ed esente da
malattie  costituzionali  o  da  difetti particolarmente dell'udito e
della  favella,  che  impediscano od ostacolino il perfetto esercizio
delle funzioni di avvocato dello Stato (in bollo) ;
    I  documenti  debbono  essere  redatti in lingua italiana; quelli
indicati  nei  numeri  3),  4),  5)  e  6) debbono essere in data non
anteriore  di  sei  mesi  al  termine  fissato  nel  quinto comma del
presente articolo.
    I  nuovi  assunti  che  abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti  ad  una delle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d),  f),  dell'art. 2  del  presente  decreto debbono presentare, nel
termine   indicato   nel  quinto  comma  del  presente  articolo,  il
certificato di cui al n. 6).
    I  nuovi  assunti  che  abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti  alla  categoria  di cui alla lettera e) dell'art. 2 del
presente  decreto  debbono presentare, nello stesso termine di cui al
quinto  comma del presente articolo, il certificato dell'ordine degli
avvocati,  che  comprovi  l'iscrizione  dei  medesimi nell'albo degli
avvocati  da  almeno  sei  anni  alla  data  di scadenza del bando di
concorso.
    I  dipendenti  dello  Stato,  i  professori  universitari  e  gli
assistenti  universitari,  i  dipendenti  delle  regioni,  degli enti
locali,  degli enti pubblici debbono presentare, nello stesso termine
di  cui  al  quinto  comma  del  presente articolo, il certificato di
superamento    dell'esame   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato.
    Nel  caso  che  la  documentazione  prodotta risulti incompleta o
affetta   da  vizi  sanabili,  gli  interessati  saranno  invitati  a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
    Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445 i candidati potranno produrre in luogo dei
richiesti    documenti    apposita   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione.
    Le   dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore  di
autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in atti e dichiarazioni
mendaci  si  applicano  le  sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L'amministrazione  procedera'  ai controlli previsti dall'art. 71
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

        
      
                               Art. 7.
    L'Avvocato  generale  dello Stato puo' disporre che gli aspiranti
siano  sottoposti  alla  visita  di  un  sanitario  di  fiducia della
amministrazione per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio.

        
      
                               Art. 8.
    L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
    Le  prove  scritte  debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
      a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
      b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
      c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un   tema   di   carattere  teorico,  a  giudizio  della  commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
      d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un   tema   di   carattere  teorico,  a  giudizio  della  commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
    Le prove orali consistono:
      a) in   un   esame  sulle  seguenti  materie:  diritto  civile,
procedura  civile,  diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale,   diritto   costituzionale,  diritto  ecclesiastico,  diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  contabilita' di Stato, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
      b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il  cui  tema  deve  essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
    Le  due  prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 ottobre 2007 "Concorsi ed Esami", 4ª
serie  speciale,  saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui
si svolgeranno le prove scritte.
    Ai  candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione  alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione  dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente  articolo,  presso  la  sede  d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di
disporre   l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento  del
procedimento   concorsuale,  ove  venga  accertata  la  mancanza  dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
    Durante  le  prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la  consultazione  di  codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris  e  le istituzioni di gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi  latini,  con  semplici  annotazioni  relative  a  varianti  di
lezioni.
    I  candidati  che  intendano  avvalersi  di  tale facolta' devono
consegnare  presso  la  sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi  da  consultare  il  giorno  precedente a quello d'inizio delle
prove,  secondo  le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
    I   predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile  (a
stampatello),  sulla  copertina  esterna  ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
    Per  essere  ammessi  a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno  esibire  la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente,  ai  sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 9.
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e'  composta  da  un  avvocato  dello  Stato  alla  quarta  classe di
stipendio,  con  funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato
alla  terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte
di   cassazione,  da  un  avvocato  iscritto  all'albo  speciale  dei
patrocinanti  dinanzi  alle giurisdizioni superiori, da un professore
ordinario  o  straordinario  in materie giuridiche nelle universita',
designati   rispettivamente  dal  primo  Presidente  della  Corte  di
cassazione,  dal  presidente  del  Consiglio  nazionale  forense, dal
competente  rettore,  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data
della richiesta.
    Trascorso  il  termine  suddetto  senza  che  siano  pervenute le
designazioni,  anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato generale.
    Un  Avvocato  dello  Stato  alla  seconda  o alla prima classe di
stipendio  disimpegna  le  funzioni di segretario della commissione e
redige  i  verbali  delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
    Per  ogni  prova  la  somma  dei  punti  divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
    Sono  ammessi  alle  prove orali i candidati che hanno conseguito
non  meno  di  otto  punti in media nelle prove scritte e non meno di
sette in ciascuna di esse.
    Sono  dichiarati  idonei  i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
    La  commissione  forma  la  graduatoria  degli  idonei  nel  modo
indicato  dagli  articoli 28  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto  30 ottobre  1933,  n. 1612,  ed  1  del  decreto legislativo
2 marzo 1948, n. 155.
    A  parita'  di  punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  tenuto  conto di quanto disposto dall'art. 2, 9 comma, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.

        
      
                              Art. 10.
    Ai  vincitori  del  concorso  nominati  avvocati dello Stato alla
Iª classe  di  stipendio  sara'  corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante  in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni vigenti
all'epoca  della  nomina,  oltre  a gli emolumenti di cui all'art. 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

        
      
                              Art. 11.
    Ai  sensi  dell'art. 13,  del decreto legislativo 20 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  -  Ufficio  I  - Affari
generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico economica del
candidato.
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato  decreto  legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai  dati  che  lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge  e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
    Tali   diritti   potranno   essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'Avvocatura  generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

        
      
                              Art. 12.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  Ufficiale  del
personale  degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
      Roma, 12 giugno 2007
                                     L'avvocato generale: Fiumara