Concorso per 26 dirigenti di ii^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 26 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 22-06-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l'accesso alla qualif ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-06-2007 |
Data Scadenza bando | 23-07-2007 |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragionera Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati denerali ed Uffici centrali del bilancio).
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'art. 1, comma 481, che prevede, per le finalita' di potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalita'; Visto il decreto 19 aprile 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007 con il quale, in attuazione del citato art. 1, comma 481 della legge finanziaria per il 2007, e' disposta l'indizione di una speciale procedura di selezione, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, rispondente a specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, volta al reclutamento, con modalita' e tempi celeri, di professionalita' altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento, nonche' alla valorizzazione del patrimonio di competenze e di professionalita' acquisito dai funzionari dell'amministrazione nello svolgimento delle attivita' istituzionali, cui e' riservata una quota fino al 50% dei posti messi a concorso; Ritenuto opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per il reclutamento di un contingente di personale dirigenziale di ventisei unita', per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve 1. E' indetto un concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a ventisei posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati generali ed uffici centrali del bilancio). 2. Il 50% dei suddetti posti e' riservato ai funzionari di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenenti alle posizioni economiche C2 e C3, muniti di titoli di laurea quadriennale, ovvero specialistica, indicati all'art. 2, che, alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, risultino in servizio presso il medesimo Ministero ed abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche. 3. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. La selezione e' aperta alla partecipazione di tutti i soggetti che alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, siano muniti di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 509/1999 (di seguito denominata diploma di laurea), ovvero di laurea specialistica, o magistrale, nelle seguenti materie e classi di corsi di studio: A) diploma di laurea (DL) ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 509/1999 in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia aziendale, economia politica, economia e finanza, statistica, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche o altro diploma di laurea equipollente per legge conseguito presso un'Universita' statale della Repubblica italiana o presso un'Universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale n. 509/1999; B) laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM), conseguita presso un'Universita' statale della Repubblica italiana o presso un'Universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, afferente ad una delle seguenti classi di corsi di studio: giurisprudenza (22/S), scienze della politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), finanza (19/S), scienze dell'economia (64/S), scienze economico-aziendali (84/S), statistica economica, finanziaria e attuariale (91/S). 2. Fermo quanto stabilito dal comma 1 sono ammessi alla selezione i soggetti muniti di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero di laurea specialistica, o magistrale, con punteggio di 110/110 o votazione equivalente che abbiano, altresi', conseguito un dottorato di ricerca in discipline economico-finanziarie o statistiche, presso istituti italiani o stranieri, ovvero abbiano maturato un'esperienza professionale, successiva alla laurea, di almeno cinque anni, presso soggetti pubblici o privati e documentabile mediante contratto di lavoro, da cui risulti il concreto affidamento di compiti di direzione e gestione nel settore della finanza pubblica. Sono, inoltre, ammessi, fermo quanto stabilito dal comma 1, i dipendenti di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, che alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione al concorso, a pena di esclusione. 4. E' altresi', richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; idoneita' fisica all'impiego; posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da un impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; conoscenza della lingua inglese o della lingua francese; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
Art. 3. Presentazione della domanda. Termini e modalita' 1. Il candidato deve produrre apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A). La domanda, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione S.D.A.G. Ufficio I, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma deve essere presentata personalmente al predetto dipartimento presso il Polo multifunzionale - Aula polivalente, via XX Settembre n. 97 - scala B, piano terra dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal lunedi' al venerdi', ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La data di presentazione delle domande e' comprovata: in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento della medesima; in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Ove il termine per la presentazione delle domande, cada in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto segue: a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) ; b) la data ed il luogo di nascita e la residenza; c) il codice fiscale; d) la cittadinanza italiana; e) l'idoneita' fisica all'impiego; f) la posizione nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; h) le eventuali condanne penali riportate in Italia od all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa; i) il titolo di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero; j) i requisiti ed i titoli posseduti tra quelli di cui all'art. 2, comma 2; k) la conoscenza della lingua inglese o lingua francese; l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; n) il candidato diversamente abile deve dichiarare di essere portatore di handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova di cui all'art. 8; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda, il medesimo deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dell'art. 3, comma 1; o) di aver diritto, ove ne sussistano le condizioni, a beneficiare della riserva dei posti del 50%, prevista dall'art. 1, comma 2; p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza da far valere, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 2, comma 9, della legge 191 del 1998; q) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; r) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; un recapito telefonico. s) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni; 5. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto; b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco. 6. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C). Il curriculum dovra' essere sottoscritto e dovra' riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. Le pubblicazioni e i lavori, pertinenti alla materia del concorso, devono essere prodotti in originale; se prodotti in fotocopia, essi devono essere accompagnati da una nota con la quale l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra' essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovra' autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui. 7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita': per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del suo cambiamento rispetto a quanto indicato nella domanda; per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Art. 4. Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso 1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio, stabilito dall'art. 3, comma 1, di quelle non presentate o inviate secondo le modalita' prescritte dal medesimo articolo e di quelle non firmate in maniera autografa, incomplete o non in originale. 2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dei candidati ove venga accertata la mancanza di uno o piu' dei requisiti richiesti.
Art. 5. Restituzione dei titoli 1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 10, comma 4, i candidati possono chiedere all'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti presentati.
Art. 6. Commissione esaminatrice 1. Con successivo decreto dell'Organo di governo dell'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e dal decreto 19 aprile 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente. 2. Alla commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera prescelta, tra inglese e francese, e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche.
Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) titoli accademici e di studio compresi quelli previsti come requisiti di accesso: fino a 10 punti; b) titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici presso soggetti pubblici e privati: fino a 20 punti; c) incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione, incarichi in organi di amministrazione e controllo in societa' o enti e altri incarichi assimilabili: fino a 12 punti; d) pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la materia dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 15 punti; e) partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti la materia dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 8 punti; f) giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 35 punti.
Art. 8. Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio 1. Sono ammessi a sostenere la prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100. L'ammissione alla prova, unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, e' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa. 2. Per la valutazione della prova di cui al comma 1 la commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100. 3. La prova e' articolata in due fasi. La prima fase consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed e' volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite nell'analisi e nel monitoraggio della spesa pubblica, e, piu' in generale dei dati di finanza pubblica, il possesso delle capacita' manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento di compiti che richiedono il raggiungimento di obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacita' di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'amministrazione. La seconda fase consiste in un colloquio che potra' vertere sulle seguenti materie: contabilita' pubblica, economia politica, politica economica e diritto amministrativo nonche' sui seguenti argomenti: quadro normativo di riferimento in materia di bilancio dello Stato, programmazione economica e finanziaria, controlli nella pubblica amministrazione, principi e regole del Patto di stabilita' dell'Unione europea, disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito della prova orale, e' accertata la conoscenza della lingua inglese o francese e della capacita' di utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100. 5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalita' comunicate ai candidati. 6. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 7. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione pervenute dai medesimi, predispone adeguate modalita' di svolgimento della prova.
Art. 9. Presentazione dei titoli di preferenza, a parita' di merito e di riserva 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il titolo che da' diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 2, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
Art. 10. Formazione e approvazione della graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e successivamente documentati, due o piu' candidati permangono nella stessa posizione, e' preferito quello piu' giovane di eta'. 2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' delle preferenze previste, a parita' di punteggio, ai sensi del precedente comma 1. 3. La graduatoria finale di merito, e quella dei vincitori del concorso elaborata tenuto conto della riserva di cui all'art. 1, comma 2 e delle preferenze previste, a parita' di punteggio, ai sensi del precedente comma 1, sono approvate con decreto del ragioniere generale dello Stato. 4. La graduatoria finale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it/ nonche' sui siti Internet: https://www.rgs mef.gov.it ed intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/ del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 5. Della pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre, altresi', il termine per le eventuali impugnative. 6. Dalla citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto avviso decorrono, altresi' i ventiquattro mesi di efficacia della graduatoria.
Art. 11. Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione in servizio, in relazione a quanto previsto dal presente bando e che risultino in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione richiesta, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il competente ufficio, ai fini dell'assunzione, devono presentare o far pervenire all'ufficio indicato all'art. 3, comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve risultare che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego. 2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le funzioni del posto cui aspira. 3. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. 4. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. L'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 12. Assunzione in servizio 1. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate ai vincoli di finanza pubblica. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione prescritta, devono stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. 3. I vincitori, per i quali venga disposta l'assunzione, sono assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze e saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative, da concordare con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, per rispondere alle esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione agli incarichi di cui al presente bando di concorso. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita' stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 13. Accesso agli atti del concorso 1. Per ragioni di celerita' e semplificazione nello svolgimento della procedura concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa alla procedura concorsuale, e' escluso fino alla sua conclusione.
Art. 14. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione S.D.A.G., per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 3. E' in facolta' dell'Amministrazione comunicare i dati conferiti a soggetti terzi che prestano servizi elettronici e documentali strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Art. 15. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale. 2. Il presente decreto e' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 3. Le informazioni sulla procedura di selezione e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze: https://www.tesoro.it/ nonche' sui siti internet: https://www.rgs.mef.gov.it ed intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/ del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Roma, 13 giugno 2007 Il ragioniere generale dello Stato Canzio Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.