Concorso per 26 dirigenti di ii^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 26
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 22-06-2007
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l'accesso alla qualif ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-06-2007
Data Scadenza bando 23-07-2007
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio, a ventisei posti, per
l'accesso  alla  qualifica  di dirigente di seconda fascia, in prova,
nel  ruolo  dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze
da  assegnare  al  Dipartimento della Ragionera Generale dello Stato,
per  gli  uffici  centrali  ubicati  in Roma (Ispettorati denerali ed
Uffici centrali del bilancio).
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche,   e   successive  modificazioni,  ed  in
particolare   l'art. 28   concernente  l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  16  gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla  qualifica  di  dirigente,  ai  sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei, e
successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante  equiparazioni  dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove  classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  modifiche  al regolamento
recante   norme   concernenti   l'autonomia  didattica  degli  atenei
approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia di
protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo    1995   e   successive   modificazioni,   concernente   la
determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai componenti delle
commissioni  esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed,  in  particolare,
l'articolo 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente
la  riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 febbraio  2006  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali  ed  alle  posizioni  economiche del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'art. 1, comma 481, che
prevede,  per  le  finalita' di potenziamento delle attivita' e degli
strumenti  di  analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di finanza
pubblica, a decorrere dall'anno 2007, un'autorizzazione di spesa di 5
milioni  di  euro  annui  di  cui  una  quota parte non inferiore a 3
milioni  di  euro  da  destinare  al  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale  dello Stato, per un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalita';
    Visto  il  decreto  19 aprile  2007  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 123  del  29 maggio 2007 con il quale, in attuazione del
citato  art. 1,  comma  481  della  legge finanziaria per il 2007, e'
disposta  l'indizione  di  una  speciale  procedura  di selezione, da
svolgersi  mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e
delle  attitudini professionali integrata da colloquio, rispondente a
specifiche  e  straordinarie  esigenze di interesse pubblico connesse
allo  svolgimento  dell'attivita'  di monitoraggio degli andamenti di
finanza  pubblica,  volta  al  reclutamento,  con  modalita'  e tempi
celeri,  di  professionalita'  altamente qualificate nelle materie di
competenza   del   Dipartimento,   nonche'  alla  valorizzazione  del
patrimonio   di   competenze  e  di  professionalita'  acquisito  dai
funzionari  dell'amministrazione  nello  svolgimento  delle attivita'
istituzionali, cui e' riservata una quota fino al 50% dei posti messi
a concorso;
      Ritenuto  opportuno  procedere  all'indizione  di  un  concorso
pubblico,   per  il  reclutamento  di  un  contingente  di  personale
dirigenziale  di  ventisei  unita',  per  le  esigenze  del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

        Numero dei posti messi a concorso e relative riserve

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  da  svolgersi  mediante
valutazione  dei  titoli  e verifica dei requisiti e delle attitudini
professionali integrato da colloquio, a ventisei posti, per l'accesso
alla  qualifica  di  dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo
dei   dirigenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
assegnare  al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per
gli  uffici  centrali ubicati in Roma (Ispettorati generali ed uffici
centrali del bilancio).
    2.  Il 50% dei suddetti posti e' riservato ai funzionari di ruolo
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  appartenenti  alle
posizioni   economiche   C2   e   C3,  muniti  di  titoli  di  laurea
quadriennale,  ovvero  specialistica,  indicati all'art. 2, che, alla
data   di  scadenza  fissata  per  la  presentazione  della  domanda,
risultino  in  servizio  presso  il  medesimo  Ministero  ed  abbiano
compiuto,  anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle
suddette posizioni economiche.
    3.  I  posti  riservati,  ove non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1. La selezione e' aperta alla partecipazione di tutti i soggetti
che alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda,
siano  muniti  di  laurea,  ai  sensi  dell'ordinamento previgente al
decreto  ministeriale  509/1999  (di  seguito  denominata  diploma di
laurea), ovvero di laurea specialistica, o magistrale, nelle seguenti
materie e classi di corsi di studio:
      A)  diploma di laurea (DL) ai sensi dell'ordinamento previgente
al   decreto   ministeriale   509/1999  in:  giurisprudenza,  scienze
politiche,  economia  e  commercio,  economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari, economia aziendale, economia politica, economia e
finanza,  statistica,  scienze  statistiche  ed  attuariali,  scienze
statistiche  ed economiche o altro diploma di laurea equipollente per
legge  conseguito  presso  un'Universita'  statale  della  Repubblica
italiana  o  presso un'Universita' non statale abilitata a rilasciare
titoli   accademici   aventi  valore  legale,  secondo  l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
      B)   laurea  specialistica  (LS),  o  laurea  magistrale  (LM),
conseguita  presso un'Universita' statale della Repubblica italiana o
presso  un'Universita'  non  statale  abilitata  a  rilasciare titoli
accademici  aventi  valore  legale,  afferente  ad una delle seguenti
classi  di  corsi  di  studio:  giurisprudenza  (22/S), scienze della
politica  (70/S),  scienze  delle  pubbliche  amministrazioni (71/S),
finanza     (19/S),    scienze    dell'economia    (64/S),    scienze
economico-aziendali   (84/S),  statistica  economica,  finanziaria  e
attuariale (91/S).
    2. Fermo quanto stabilito dal comma 1 sono ammessi alla selezione
i  soggetti  muniti di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al
decreto  ministeriale  n. 509/1999, ovvero di laurea specialistica, o
magistrale,  con  punteggio  di  110/110  o votazione equivalente che
abbiano,  altresi',  conseguito un dottorato di ricerca in discipline
economico-finanziarie  o  statistiche,  presso  istituti  italiani  o
stranieri,   ovvero  abbiano  maturato  un'esperienza  professionale,
successiva  alla  laurea,  di  almeno  cinque  anni,  presso soggetti
pubblici  o  privati e documentabile mediante contratto di lavoro, da
cui  risulti  il  concreto  affidamento  di  compiti  di  direzione e
gestione  nel settore della finanza pubblica. Sono, inoltre, ammessi,
fermo  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  dipendenti  di ruolo del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, che alla data di scadenza
fissata  per  la presentazione della domanda, abbiano maturato almeno
cinque  anni  di  servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    3.  Per  coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero   e'   richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto  equipollente  a  quelli  indicati,  secondo  la vigente
normativa;  gli  estremi  del  provvedimento di equipollenza dovranno
essere  dichiarati  dal  candidato  nell'istanza di partecipazione al
concorso, a pena di esclusione.
    4. E' altresi', richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      cittadinanza italiana;
      godimento dei diritti politici;
      idoneita' fisica all'impiego;
      posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
      elettorato politico attivo;
      non  essere  stati  destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione,   per   persistente   insufficiente
rendimento;
      non  essere  stati  dichiarati decaduti ovvero licenziati da un
impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito
l'impiego  a  seguito  della  presentazione  di  documenti  falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
      conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
      conoscenza  dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche.
    5.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza fissata per la presentazione della domanda.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione della domanda. Termini e modalita'

    1.  Il  candidato deve produrre apposita domanda di ammissione al
concorso,  redatta  su  carta  semplice  ed  in originale, secondo lo
schema   allegato   al  presente  bando  (Allegato  A).  La  domanda,
indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  Generale dello Stato - Servizio dipartimentale per
gli  affari  generali,  il  personale  e  la  qualita' dei processi e
dell'organizzazione  S.D.A.G.  Ufficio  I,  via  XX Settembre n. 97 -
00187   Roma   deve   essere  presentata  personalmente  al  predetto
dipartimento  presso  il Polo multifunzionale - Aula polivalente, via
XX  Settembre  n.  97  - scala B, piano terra dalle ore 9,30 alle ore
12,30  dal  lunedi'  al venerdi', ovvero spedita a mezzo raccomandata
con  avviso  di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro  il  termine  perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    2. La data di presentazione delle domande e' comprovata:
      in  caso  di  presentazione  diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale addetto al ricevimento della medesima;
      in  caso  di  spedizione  a  mezzo  raccomandata  con avviso di
ricevimento,   dal   timbro   a  data  apposto  dall'ufficio  postale
accettante.
    3.  Ove il termine per la presentazione delle domande, cada in un
giorno   festivo,  lo  stesso  e'  prorogato  di  diritto  al  giorno
successivo non festivo.
    4.  Nella  domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', quanto segue:
      a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile) ;
      b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
      c) il codice fiscale;
      d) la cittadinanza italiana;
      e) l'idoneita' fisica all'impiego;
      f) la  posizione  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva  per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
      g) il  godimento  dei  diritti  politici ed il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto;
      h) le   eventuali   condanne  penali  riportate  in  Italia  od
all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
      i) il  titolo  di  laurea  posseduto,  con l'esatta indicazione
dell'Universita'  che  lo  ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito  e  gli  estremi  del  provvedimento  di riconoscimento di
equipollenza  con  uno  dei  titoli  di  studio richiesti, qualora il
titolo sia stato conseguito all'estero;
      j) i requisiti ed i titoli posseduti tra quelli di cui all'art.
2, comma 2;
      k) la conoscenza della lingua inglese o lingua francese;
      l) la   conoscenza   dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche;
      m) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento  e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da
un  impiego  statale,  ai  sensi  della  vigente  normativa, per aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione di documenti falsi o,
comunque, con mezzi fraudolenti;
      n) il  candidato  diversamente  abile deve dichiarare di essere
portatore  di  handicap  e,  qualora lo ritenga opportuno, al fine di
avvalersi  dei  benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104  e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68,  richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari
per  lo svolgimento della prova di cui all'art. 8; in tal caso, anche
successivamente all'invio della domanda, il medesimo deve trasmettere
idonea   certificazione   medica  rilasciata  da  apposita  struttura
sanitaria,  che  specifichi  gli  elementi essenziali dell'handicap e
giustifichi  quanto  richiesto  nella  domanda. Al fine di consentire
all'Amministrazione  di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
necessari,  la  certificazione medica deve pervenire entro un congruo
termine e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine di
scadenza previsto dell'art. 3, comma 1;
      o) di   aver  diritto,  ove  ne  sussistano  le  condizioni,  a
beneficiare  della  riserva  dei posti del 50%, prevista dall'art. 1,
comma 2;
      p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza da far valere,
a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito,
cosi'  come  previsto  dall'art.  5  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487  del  1994,  modificato  ed integrato dall'art. 3,
comma  7,  della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 2, comma 9,
della legge 191 del 1998;
      q) di   essere   consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
      r) il  domicilio,  compreso  il  numero di codice di avviamento
postale,  qualora  diverso  dalla residenza, presso il quale desidera
siano   indirizzate   le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno  di  farne  conoscere le successive variazioni; un recapito
telefonico.
      s) di  esprimere  il consenso al trattamento dei dati personali
per  le  finalita'  e  con le modalita' di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
    5. Alla domanda devono essere allegati:
      a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;
      b) un  elenco  (Allegato  B),  in  duplice copia, dettagliato e
sottoscritto  in  originale,  dei titoli, dei documenti attestanti la
formazione  professionale  e di servizio e delle pubblicazioni di cui
all'art.  7,  comma 2,  lettera  b),  che  il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
      c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco.
    6.  I  titoli  devono  essere  presentati in originale o anche in
fotocopia    purche',   in   quest'ultimo   caso,   accompagnati   da
dichiarazione  di  conformita' all'originale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C).
    Il  curriculum  dovra'  essere  sottoscritto  e dovra' riportare,
prima  della  firma,  l'espressa  annotazione circa la consapevolezza
delle   sanzioni   penali   nelle   quali   l'aspirante  incorre  per
dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della
firma  comporta  la  mancata  valutazione  di  quanto  dichiarato nel
curriculum.  Le pubblicazioni e i lavori, pertinenti alla materia del
concorso,  devono  essere  prodotti  in  originale;  se  prodotti  in
fotocopia,  essi  devono essere accompagnati da una nota con la quale
l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilita', la paternita'
dell'opera  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    La  sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e
della  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare
alle   fotocopie  delle  pubblicazioni  e  dei  lavori,  deve  essere
accompagnata  da  copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita'    del   sottoscrittore,   rilasciato   da   una   pubblica
amministrazione;  in  caso  contrario  la  documentazione  non potra'
essere   valutata.  Per  le  pubblicazioni  e  i  lavori  redatti  in
collaborazione,  ove  non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli
autori,  il candidato dovra' autodichiarare quali parti di esse siano
da riferire esclusivamente a lui.
    7.  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita': per la
dispersione  o  il  ritardato  recapito  di  comunicazioni dirette ai
candidati,  dipendenti  da  inesatta  o  incompleta  indicazione  del
proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione  del  suo  cambiamento rispetto a quanto indicato nella
domanda; per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di   terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore;  per  la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 4.

  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso

    1.  Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la
scadenza  del  termine perentorio, stabilito dall'art. 3, comma 1, di
quelle  non  presentate o inviate secondo le modalita' prescritte dal
medesimo  articolo  e  di  quelle  non  firmate in maniera autografa,
incomplete o non in originale.
    2.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione   puo',   con   provvedimento   motivato,  disporre
l'esclusione  dei  candidati ove venga accertata la mancanza di uno o
piu' dei requisiti richiesti.

        
      
                               Art. 5.

                       Restituzione dei titoli

    1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 10,
comma  4, i candidati possono chiedere all'ufficio di cui all'art. 3,
comma  1, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei
documenti presentati.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    1.    Con    successivo    decreto    dell'Organo    di   governo
dell'Amministrazione,  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e
dal  decreto  19 aprile  2007  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  nominata  la  commissione  esaminatrice,  garantendo il
rispetto   delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla
normativa vigente.
    2.   Alla   commissione   possono   essere  aggiunti  membri  per
l'accertamento   del  grado  di  conoscenza  della  lingua  straniera
prescelta,  tra  inglese  e  francese,  e  delle  apparecchiature  ed
applicazioni informatiche.

        
      
                               Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  valutazione  dei titoli avviene previa individuazione dei
criteri  stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione
la  commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio
pari a 100.
    2.   La   commissione  esaminatrice  individua  il  punteggio  da
attribuire  ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel
limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
      a) titoli  accademici e di studio compresi quelli previsti come
requisiti di accesso: fino a 10 punti;
      b) titoli  di  servizio:  incarichi  di direzione e gestione di
uffici presso soggetti pubblici e privati: fino a 20 punti;
      c) incarichi    conferiti    formalmente   da   amministrazioni
pubbliche:  docenze,  commissioni  d'esame,  nuclei  di  valutazione,
incarichi in organi di amministrazione e controllo in societa' o enti
e altri incarichi assimilabili: fino a 12 punti;
      d) pubblicazioni   scientifiche   e  accademiche  attinenti  la
materia  dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu'
in generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 15 punti;
      e) partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o
comitati  presso  amministrazioni  pubbliche,  attinenti  la  materia
dell'analisi  e  del  monitoraggio  della  spesa  pubblica e, piu' in
generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 8 punti;
      f) giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino
a 35 punti.

        
      
                               Art. 8.

Prova  di  verifica  dei  requisiti  e delle attitudini professionali
                       integrata da colloquio

    1.  Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  per  la  verifica dei
requisiti  e delle attitudini professionali integrata dal colloquio i
candidati  che  hanno  riportato  nella  valutazione  dei  titoli  un
punteggio  di  almeno  70/100. L'ammissione alla prova, unitamente al
punteggio  riportato  nella  valutazione dei titoli, e' comunicata ai
candidati  almeno  venti giorni prima della data di svolgimento della
stessa.
    2.  Per  la  valutazione  della  prova  di  cui  al  comma  1  la
commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100.
    3.  La  prova  e'  articolata in due fasi. La prima fase consiste
nell'esposizione   da   parte  del  candidato  del  proprio  percorso
formativo  e  professionale ed e' volta ad accertare, in particolare,
le  competenze  acquisite nell'analisi e nel monitoraggio della spesa
pubblica,  e,  piu'  in  generale  dei  dati  di finanza pubblica, il
possesso    delle   capacita'   manageriali,   mediante   valutazione
dell'attitudine   allo  svolgimento  di  compiti  che  richiedono  il
raggiungimento   di   obiettivi   e   risultati,   delle  motivazioni
professionali e della capacita' di sviluppare competenze e livelli di
performance     in    linea    con    la    missione    istituzionale
dell'amministrazione.  La  seconda  fase consiste in un colloquio che
potra'   vertere   sulle  seguenti  materie:  contabilita'  pubblica,
economia   politica,  politica  economica  e  diritto  amministrativo
nonche'  sui  seguenti  argomenti: quadro normativo di riferimento in
materia   di   bilancio   dello  Stato,  programmazione  economica  e
finanziaria,  controlli  nella  pubblica  amministrazione, principi e
regole  del  Patto  di stabilita' dell'Unione europea, disciplina del
lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni.  Nell'ambito  della  prova
orale,  e'  accertata la conoscenza della lingua inglese o francese e
della  capacita'  di  utilizzo  del  personal computer e dei software
applicativi   piu'  diffusi,  nonche'  la  conoscenza  da  parte  del
candidato  delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso
degli  strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete,  all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
    4.  La  prova  si  intende  superata  se  il candidato ottiene la
votazione di almeno 70/100.
    5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata. Detto elenco,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
reso  pubblico  nei  locali  dell'amministrazione  secondo  modalita'
comunicate ai candidati.
    6.  Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i voti
conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
    7.  Al  fine  di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso,    l'Amministrazione,   preso   atto   delle   domande   di
partecipazione  pervenute dai medesimi, predispone adeguate modalita'
di svolgimento della prova.

        
      
                               Art. 9.

Presentazione  dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di merito e di
                               riserva

    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  in cui ha sostenuto la prova orale con
esito  positivo,  il  candidato  che  intende  far valere i titoli di
preferenza,  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
il  titolo  che  da' diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 2,
avendoli  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di ammissione al
concorso,  deve  presentare  o  far  pervenire,  a mezzo raccomandata
postale  con  avviso  di  ricevimento, all'ufficio di cui all'art. 3,
comma   1,   i   relativi  documenti  in  carta  semplice  oppure  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   28  dicembre  2000,  n.  445,
accompagnate  dalla  copia  fotostatica  non autenticata di un valido
documento  di  riconoscimento.  Da tali documenti in carta semplice o
dichiarazioni  sostitutive  deve  risultare  il  possesso  dei titoli
suddetti  alla  data  di  scadenza fissata per la presentazione della
domanda.

        
      
                              Art. 10.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito

    1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine  decrescente  della  valutazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti, delle
preferenze  previste  dall'art.  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive modificazioni ed
integrazioni;  se  a  conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli   preferenziali,  indicati  nella  domanda  e  successivamente
documentati,  due o piu' candidati permangono nella stessa posizione,
e' preferito quello piu' giovane di eta'.
    2.  Saranno  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, comma
2,  nonche'  delle  preferenze  previste,  a parita' di punteggio, ai
sensi del precedente comma 1.
    3.  La  graduatoria  finale di merito, e quella dei vincitori del
concorso  elaborata  tenuto  conto  della  riserva di cui all'art. 1,
comma 2 e delle preferenze previste, a parita' di punteggio, ai sensi
del  precedente  comma  1,  sono approvate con decreto del ragioniere
generale dello Stato.
    4. La graduatoria finale di merito e quella dei vincitori saranno
pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero dell'economia e
delle  finanze, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze:    https://www.mef.gov.it/    nonche'   sui   siti   Internet:
 https://www.rgs   mef.gov.it ed intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/ 
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
    5. Della pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
"Concorsi  ed  esami".  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso
decorre, altresi', il termine per le eventuali impugnative.
    6.  Dalla  citata  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  suddetto  avviso  decorrono,  altresi'  i  ventiquattro  mesi di
efficacia della graduatoria.

        
      
                              Art. 11.

 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori

    1.  I  concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali
venga  disposta  l'assunzione  in  servizio,  in  relazione  a quanto
previsto   dal  presente  bando  e  che  risultino  in  possesso  dei
prescritti  requisiti  ed  in regola con la documentazione richiesta,
prima  di  procedere  alla  stipulazione del contratto individuale di
lavoro  con  il  competente  ufficio, ai fini dell'assunzione, devono
presentare  o far pervenire all'ufficio indicato all'art. 3, comma 1,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento  della  comunicazione,  un certificato medico, rilasciato
dall'Azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in  servizio  permanente  effettivo, dal quale deve
risultare che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
    2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere,
oltre  ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti
da  un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha
perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla  salute  ed  alla  incolumita'  dei  compagni  di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
le funzioni del posto cui aspira.
    3. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di  controllo  i  vincitori  del  concorso,  in  base  alla normativa
vigente.
    4.  La  capacita'  lavorativa del candidato disabile e' accertata
dalla  commissione  di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
    5.   L'Amministrazione   ha  la  facolta'  di  effettuare  idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

        
      
                              Art. 12.

                       Assunzione in servizio

    1.  Le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del concorso sono
subordinate ai vincoli di finanza pubblica.
    2.  I  candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino
in   possesso   dei   prescritti   requisiti  ed  in  regola  con  la
documentazione   prescritta,   devono  stipulare  apposito  contratto
individuale  di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
    3.  I  vincitori,  per  i quali venga disposta l'assunzione, sono
assunti   a  tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella
qualifica  di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del
Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  e  saranno  tenuti  a
frequentare  un  ciclo  di  attivita' formative, da concordare con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 272 del 2004, per
rispondere  alle  esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello  Stato, in relazione agli incarichi di cui al presente bando di
concorso.
    4. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    5.  I  vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono
soggetti  ad  un  periodo  di prova della durata di sei mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.

        
      
                              Art. 13.

                   Accesso agli atti del concorso

    1.  Per  ragioni di celerita' e semplificazione nello svolgimento
della  procedura  concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa
alla procedura concorsuale, e' escluso fino alla sua conclusione.

        
      
                              Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Servizio dipartimentale per gli
affari   generali,   il  personale  e  la  qualita'  dei  processi  e
dell'organizzazione  S.D.A.G.,  per  le  finalita'  di  gestione  del
concorso   e   sono  trattati,  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione   del   rapporto   di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    3.   E'   in  facolta'  dell'Amministrazione  comunicare  i  dati
conferiti  a  soggetti  terzi  che  prestano  servizi  elettronici  e
documentali strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

        
      
                              Art. 15.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  normative  e  contrattuali vigenti in
materia  di  svolgimento  dei  concorsi pubblici e di reclutamento di
personale.
    2.  Il  presente  decreto  e' trasmesso al competente ufficio del
Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
    3.  Le  informazioni  sulla procedura di selezione e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'economia
e  delle  finanze:  https://www.tesoro.it/  nonche' sui siti internet:
https://www.rgs.mef.gov.it  ed  intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
      Roma, 13 giugno 2007
Il ragioniere generale dello Stato Canzio
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi   giorni   o   giurisdizionale   al  competente  tribunale
amministrativo   regionale   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.