Concorso per 80 educatori professionali (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 80 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 26-06-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottanta posti di educatore nell'area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-07-2007 |
Data Scadenza bando | 26-07-2007 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottanta posti di educatore nell'area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento per la giustizia minorile.
Ministero della giustizia Dipartimento giustizia minorile IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il Decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, di attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate; Visto il Decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115 recante il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso; Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127; Visto l'art. 22, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il quale stabilisce che i concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato si esplicano di norma a livello regionale, come anche previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale; Visto il Decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007 concernente l'articolazione amministrativa centrale e territoriale del Dipartimento giustizia minorile; Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 2 giugno 1998; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007 con il quale il Dipartimento per la giustizia minorile e' stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per esami ad ottanta posti di educatore - area funzionale C, posizione economica C1; Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'area, la posizione economica, le funzioni e la sede di destinazione della figura professionale per la quale si intende bandire il concorso; Considerato che dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la nota n. 11905 del 19 aprile 2007, il Dipartimento della funzione pubblica non ha proceduto, nel termine previsto dalla norma, ad assegnazioni di personale in relazione alla figura professionale di educatore area funzionale C, posizione economica C1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006, di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006, con il quale le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005, sono state ripartite secondo le allegate tabelle A, B e C che costituiscono parte integrante del medesimo decreto; Accertato che nell'area funzionale C, posizione economica C1, figura professionale dell'educatore sono disponibili complessivamente ottanta posti rispetto ai duecentoventiquattro posti previsti nella dotazione organica di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; Ravvisata la necessita' di provvedere all'emanazione di un bando di concorso per la copertura di ottanta posti relativi alla figura professionale dell'educatore, area funzionale C, posizione economica C1, per svolgere i compiti istituzionali previsti dall'art. 24 del contratto integrativo di questo Ministero del 5 aprile 2000; Visto il contratto integrativo, sottoscritto in data 5 aprile 2000, riguardante il personale dipendente dal Ministero della giustizia, il quale all'art. 24 delinea la figura professionale dell'educatore area funzionale C, posizione economica C1, nel modo seguente: "lavoratori che, sulla base delle direttive del responsabile di settore o servizio, svolgono compiti di gestione e di mediazione delle attivita' di osservazione e trattamento, specifiche dell'esecuzione penale, in diretta collaborazione con le professionalita' superiori"; Visto il provvedimento del capo Dipartimento n. 16485 del 30 maggio 2007, con il quale sono state determinate le materie di esame per l'accesso alla figura professionale dell'educatore, area funzionale C1, mediante concorso pubblico; Visto il parere n. 1489 del 14 giugno 2007 espresso dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica in merito all'equipollenza dei titoli di studio previsti dal presente bando; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Ritenuto, infine, che i vincitori del concorso dovranno frequentare un apposito corso di formazione finalizzato alle attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti e predisposti dall'amministrazione. Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile di ottanta posti nell'area funzionale C, posizione economica C1, figura professionale di educatore. I suddetti posti sono disponibili nelle strutture minorili presenti nelle seguenti regioni: a) Piemonte - posti n. 6; b) Lombardia - posti n. 9; c) Trentino-Alto Adige - posti n. 3; d) Friuli-Venezia Giulia - posti n. 1; e) Veneto - posti n. 5; f) Liguria - posti n. 5; g) Emilia-Romagna - posti n. 2; h) Marche - posti n. 1; i) Umbria - posti n. 1; l) Lazio - posti n. 5; m) Abruzzo - posti n. 2; n) Molise - posti n. 2; o) Campania - posti n. 6; p) Puglia - posti n. 7; q) Basilicata - posti n. 4; r) Calabria - posti n. 6; s) Sicilia - posti n. 13; t) Sardegna - posti n. 2. La sede di servizio sara' assegnata in via prioritaria tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori in merito alla sede di destinazione. L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potra' avvenire, ove consentito dalle esigenze di servizio dell'ufficio di prima assegnazione soltanto ed esclusivamente non prima di cinque anni dalla data di assunzione. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le determinazioni relative alle sedi da coprire, per adeguarle ad eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo.
Art. 2. Riserve dei posti I lavoratori disabili disoccupati, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino alla meta' dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori occupati di cui all'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68, anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame. Il 30% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dell'art. 18, comma 65, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980 n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato, senza demerito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, la ferma biennale. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti riservati, non coperti dalle sopra indicate categorie di soggetti, sono conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni non puo', comunque, superare la meta' dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, tale riserva verra' attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Coloro che intenderanno avvalersi delle sopra citate riserve, ovvero, che abbiano titoli di preferenza o precedenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Art. 3. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: a) 1. laurea di primo livello (L) di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, appartenente alla seguente classe: 18/L - classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione; a) 2. laurea specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre 2000 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, appartenente ad una delle seguenti classi: a) 65/S - classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; a) 87/S - lauree specialistiche in scienze pedagogiche; a) 3. diploma di laurea in pedagogia ed equipollenti. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani, rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) cittadinanza italiana; d) godimento dei diritti civili e politici; e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile; g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, punto 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; i) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati, in applicazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. L'amministrazione ha la facolta' di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di ammissione previsti.
Art. 4. Domande di ammissione A pena di esclusione, i candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare un'unica sede per la quale intendono concorrere, tra quelle elencate nell'art. 1 del presente bando. La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente bando ed inoltre deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento d'identita'. La fotocopia del documento d'identita' deve fare rilevare, in particolare, che lo stesso e' in corso di validita' ovvero deve recare la dicitura che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il bando - completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche attraverso il sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it
sezione concorsi. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente seguente. Non si terra' conto delle domande: prive della firma del candidato; spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto; che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: 1) il proprio cognome e il nome, le donne devono indicare il cognome da nubile; 2) il luogo e la data di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale; 5) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni ed il recapito telefonico, nonche' l'eventuale indirizzo di posta elettronica. A tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito all'ufficio presso il quale e' stata inoltrata la domanda; 6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime; 7) il codice fiscale; 8) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'anno accademico e dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito entro e non oltre la scadenza del bando. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; 9) di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989 n. 53; 10) la scelta di una lingua straniera tra inglese, francese o spagnolo; 11) la sede di preferenza tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando; 12) l'idoneita' al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale si concorre; 13) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari ed il distretto di appartenenza; 14) di non aver mai riportato condanne penali, ne' in Italia ne' all'estero e di non avere procedimenti penali in corso ne' in Italia ne' all'estero; in caso contrario, indicare la condanna riportata, la sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa e in quale data (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 15) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 16) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 17) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni (allegato B). Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di merito; 18) la disponibilita', qualora dichiarato vincitore del concorso, ad accettare la sede di servizio assegnata nella quale dovra' permanere, ai sensi dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni; 19) l'indicazione degli ausili necessari in relazione all'eventuale handicap ed eventuali tempi aggiuntivi giustificati da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso cui esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 20) il consenso al trattamento dei dati personali. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sara' ritenuta valida. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive variazioni di indirizzo.
Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive integrazioni. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione, salva motivata impossibilita', sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Inoltre, la commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Art. 6. Programma e diario delle prove d'esame Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte verteranno su: a) pedagogia del trattamento della devianza minorile; b) legislazione minorile, nozioni di diritto e di procedura penale minorile. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su: c) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; d) elementi di psicologia dello sviluppo e della devianza; e) pedagogia interculturale. Detta prova comprendera' anche: f) l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta dal candidato in una delle sottoindicate lingue straniere: inglese, francese o spagnolo; g) l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Le prove previste ai punti f) e g) saranno valutate dalla commissione esaminatrice integrata da membri aggiunti. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. Ai candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, sara' data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere la prova orale. La prova orale e' pubblica. Il Dipartimento per la giustizia minorile non assume alcuna responsabilita' per il caso di mancato ricevimento dell'avviso, dovuto a disguidi postali ovvero a mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato nelle domande di partecipazione. Il punteggio finale delle prove di esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove di esame scritte con il voto riportato nella prova di esame orale. Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a 1000 (mille), l'amministrazione fara' ricorso a forme di preselezione realizzate tramite l'ausilio di sistemi automatizzati, del cui svolgimento verra' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 12 ottobre 2007. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Nella predetta Gazzetta Ufficiale, inoltre, saranno rese pubbliche le modalita' di svolgimento dell'eventuale preselezione che verra' effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali. Sara' ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a otto volte il numero dei posti messi a concorso. Saranno, in aggiunta, ammessi per motivi di equita' alle prove scritte i candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal candidato collocatosi al seicentoquarantesimo posto della graduatoria. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito favorevole della prova preselettiva e' condizione di ammissibilita' alle prove scritte e non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it sezione concorsi. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e conseguentemente i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora che saranno indicati nella emananda Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa; cio' significa che non saranno ammessi a sostenere le prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore, si presentino nella sede di esame oltre l'orario stabilito nella predetta Gazzetta Ufficiale. L'amministrazione non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti ad essa estranee e non autorizzate. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle prove scritte i concorrenti non potranno portare telefoni cellulari o altri strumenti informatici, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altro tipo di materiale illustrativo; ne' potranno portare borse o contenitori similari per trasportare qualsiasi tipo di pubblicazione; tale materiale dovra' in ogni caso essere consegnato prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirglielo al termine delle stesse, senza responsabilita' alcuna per eventuali contestazioni sull'entita' del materiale medesimo. Il candidato che non deposita il materiale di cui sopra e venga sorpreso nell'atto della consultazione verra' immediatamente espulso dalla prova in corso e conseguentemente da quella/quelle successive. I candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno immediatamente espulsi. Ad ogni prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'.
Art. 7. Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, in relazione ad ogni singola sede indicata all'art. 1, con l'indicazione della valutazione complessiva delle prove di esame, riportata da ciascun candidato richiedente quella sede, ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno sostenuto la prova orale, a pena di decadenza dal relativo beneficio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei predetti titoli, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati appartenenti alle categorie protette previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, che avranno conseguito l'idoneita', hanno titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge 12 marzo 1999 n. 68, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia - servizio del collocamento obbligatorio, e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, per ogni sede prevista dall'art. 1 del presente bando, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso per le singole sedi sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 8. Documenti per l'assunzione dei vincitori I candidati dichiarati vincitori, per la sede prescelta di cui all'art. 1 del presente bando, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati ad inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia 131 - 00186 Roma, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione, i seguenti documenti: 1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, punto a), del presente bando, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti; 2) estratto dell'atto di nascita; 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa possa menomare l'attitudine al servizio ed il normale regolare rendimento di lavoro. Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione che l'aspirante non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, che non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari; 8) dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la sua responsabilita' di non avere altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione; 9) codice fiscale; 10) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti 1), 6) del presente articolo nonche' copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni, pertanto, dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica. L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni, comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e saranno soggetti ad un periodo di prova di mesi quattro che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. I nuovi assunti saranno inquadrati nel profilo professionale di educatore, area funzionale C, posizione economica C1, nei ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile ed ai medesimi sara' corrisposto il trattamento relativo alla posizione economica C1, a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il dipendente e', inoltre, tenuto ad osservare il codice di comportamento e di condotta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene regolarmente invitati, per la stipula del contratto, nel giorno fissato, senza giustificato motivo, l'amministrazione non procedera' alla stipula del contratto dandone comunicazione. L'amministrazione, in caso di mancato esaurimento di una o piu' graduatorie regionali di cui all'art. 1 del presente bando, in quanto i relativi posti non siano stati tutti coperti, procedera' alla formazione di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, osservando le norme vigenti in materia di precedenza e preferenza allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, presso sedi diverse da quelle per i quali gli stessi hanno concorso. I candidati che non accettino l'assunzione ai sensi del punto precedente mantengono, comunque, la collocazione ad essi spettante nella graduatoria predisposta per la sede per cui hanno concorso.
Art. 9. Accesso agli atti del concorso L'accesso a qualsiasi atto afferente la documentazione relativa al concorso e' precluso fino alla conclusione del medesimo.
Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati autorizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto alla rettifica, aggiornamento, completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere con apposita richiesta rivolta al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma.
Art. 11. Norme di salvaguardia Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale in ragione delle leggi precedenti. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative: centoventi giorni con ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente. Roma, 20 giugno 2007 Il capo del Dipartimento: Cavallo