Concorso per 80 educatori professionali (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 26-06-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottanta posti di educatore nell'area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-07-2007
Data Scadenza bando 26-07-2007
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  esami, per la copertura di ottanta posti di
educatore  nell'area  funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo
del personale del Dipartimento per la giustizia minorile.
                      Ministero della giustizia
                   Dipartimento giustizia minorile

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991  n.  125  che  garantisce pari
opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994  n.  174  concernente  il  regolamento  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto il Decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, di attuazione
dell'art.  3  della  legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino
dei  ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armate;
    Visto  il  Decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115 recante il
regolamento   concernente   le   categorie  di  documenti  formati  o
stabilmente  detenuti  dal  Ministero  della Giustizia e dagli organi
periferici sottratti al diritto d'accesso;
    Vista  la legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre 1997 n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la legge 16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;
    Visto  l'art.  22,  comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 80,  il quale stabilisce che i concorsi pubblici per le assunzioni
nelle  amministrazioni  dello  Stato  si esplicano di norma a livello
regionale,  come  anche previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001;
    Vista  la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Vista  la  circolare  del  27  dicembre  2000  n.  6350/4.7 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Visto  il  Decreto  legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  ed  in  particolare  l'art. 35 relativo al reclutamento di
personale;
    Visto  il Decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236, disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 8 maggio 2001 n.
215,  in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55,  recante  il regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16  maggio  2007  concernente
l'articolazione    amministrativa   centrale   e   territoriale   del
Dipartimento giustizia minorile;
    Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  stipulato  in data 2
giugno 1998;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale   del  comparto  Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
    Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio
2007  con il quale il Dipartimento per la giustizia minorile e' stato
autorizzato a bandire un concorso pubblico per esami ad ottanta posti
di educatore - area funzionale C, posizione economica C1;
    Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
il quale dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le
procedure  di  assunzione  di  personale  sono tenute a comunicare al
Dipartimento  della funzione pubblica l'area, la posizione economica,
le  funzioni e la sede di destinazione della figura professionale per
la quale si intende bandire il concorso;
    Considerato   che   dopo  aver  assolto  agli  obblighi  previsti
dall'art.  34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
la  nota  n. 11905 del 19 aprile 2007, il Dipartimento della funzione
pubblica  non  ha  proceduto,  nel  termine  previsto dalla norma, ad
assegnazioni  di  personale in relazione alla figura professionale di
educatore area funzionale C, posizione economica C1;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
novembre  2005, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006, di
rideterminazione  delle dotazioni organiche complessive del personale
appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali, alle aree funzionali ed
alle  posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile
del Ministero della giustizia;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio 2006, registrato alla
Corte  dei  conti  il  22  giugno  2006,  con  il  quale le dotazioni
organiche  complessive  del  personale  appartenente  alle qualifiche
dirigenziali,  alle  aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 14 novembre 2005, sono
state   ripartite   secondo   le  allegate  tabelle  A,  B  e  C  che
costituiscono parte integrante del medesimo decreto;
    Accertato  che  nell'area  funzionale  C, posizione economica C1,
figura professionale dell'educatore sono disponibili complessivamente
ottanta  posti  rispetto ai duecentoventiquattro posti previsti nella
dotazione organica di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2006;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
1988 n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
    Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
    Ravvisata  la necessita' di provvedere all'emanazione di un bando
di  concorso  per  la copertura di ottanta posti relativi alla figura
professionale  dell'educatore, area funzionale C, posizione economica
C1,  per  svolgere  i compiti istituzionali previsti dall'art. 24 del
contratto integrativo di questo Ministero del 5 aprile 2000;
    Visto  il  contratto  integrativo,  sottoscritto in data 5 aprile
2000,   riguardante  il  personale  dipendente  dal  Ministero  della
giustizia,  il  quale  all'art.  24  delinea  la figura professionale
dell'educatore  area  funzionale  C, posizione economica C1, nel modo
seguente:   "lavoratori   che,   sulla   base   delle  direttive  del
responsabile di settore o servizio, svolgono compiti di gestione e di
mediazione  delle attivita' di osservazione e trattamento, specifiche
dell'esecuzione    penale,   in   diretta   collaborazione   con   le
professionalita' superiori";
    Visto  il  provvedimento  del  capo  Dipartimento n. 16485 del 30
maggio  2007, con il quale sono state determinate le materie di esame
per   l'accesso   alla   figura  professionale  dell'educatore,  area
funzionale C1, mediante concorso pubblico;
    Visto il parere n. 1489 del 14 giugno 2007 espresso dal Ministero
dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   in   merito
all'equipollenza dei titoli di studio previsti dal presente bando;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della  Repubblica e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  che  tali autorizzazioni saranno
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
    Ritenuto,   infine,   che   i  vincitori  del  concorso  dovranno
frequentare   un   apposito  corso  di  formazione  finalizzato  alle
attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti e predisposti
dall'amministrazione.
Decreta:
                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, per l'assunzione
presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile
di  ottanta  posti  nell'area  funzionale  C, posizione economica C1,
figura professionale di educatore.
    I  suddetti  posti  sono  disponibili  nelle  strutture  minorili
presenti nelle seguenti regioni:
      a) Piemonte - posti n. 6;
      b) Lombardia - posti n. 9;
      c) Trentino-Alto Adige - posti n. 3;
      d) Friuli-Venezia Giulia - posti n. 1;
      e) Veneto - posti n. 5;
      f) Liguria - posti n. 5;
      g) Emilia-Romagna - posti n. 2;
      h) Marche - posti n. 1;
      i) Umbria - posti n. 1;
      l) Lazio - posti n. 5;
      m) Abruzzo - posti n. 2;
      n) Molise - posti n. 2;
      o) Campania - posti n. 6;
      p) Puglia - posti n. 7;
      q) Basilicata - posti n. 4;
      r) Calabria - posti n. 6;
      s) Sicilia - posti n. 13;
      t) Sardegna - posti n. 2.
    La  sede  di  servizio sara' assegnata in via prioritaria tenendo
conto  dell'ordine  di  graduatoria  e  delle preferenze espresse dai
vincitori in merito alla sede di destinazione.
    L'eventuale  trasferimento dei vincitori presso altra sede potra'
avvenire,  ove  consentito dalle esigenze di servizio dell'ufficio di
prima  assegnazione  soltanto  ed  esclusivamente non prima di cinque
anni dalla data di assunzione.
    L'amministrazione  si  riserva  di  modificare in ogni momento le
determinazioni  relative  alle  sedi  da  coprire,  per  adeguarle ad
eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserve dei posti

    I  lavoratori  disabili  disoccupati, iscritti nell'elenco di cui
all'art.  8  comma  2  della legge 12 marzo 1999 n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino  alla  meta'  dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito  l'idoneita'  nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  della  quota  del  7%  dei lavoratori
occupati  di  cui  all'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68,
anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso.
    Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in  effettive  condizioni  di  parita' con altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Il  30%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della  legge  24  dicembre  1993 n. 537 e dell'art. 18, comma 65, del
decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ai volontari in ferma breve
o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque anni delle tre Forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
    Il  2%  dei  posti  e' riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della  legge  20 settembre 1980 n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato,
senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del  termine utile per la
presentazione della domanda di concorso, la ferma biennale.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti riservati, non coperti dalle sopra indicate categorie di
soggetti,  sono  conferiti ai candidati che abbiano superato le prove
secondo l'ordine di graduatoria.
    Il  totale  complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive  modificazioni  non  puo', comunque, superare la meta' dei
posti messi a concorso.
    Se  in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti  da  riservare  secondo  legge,  tale riserva verra' attuata in
misura  proporzionale  per  ciascuna  categoria  di  aventi diritto a
riserva.
    Coloro  che  intenderanno  avvalersi  delle sopra citate riserve,
ovvero,  che  abbiano  titoli di preferenza o precedenza a parita' di
merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994  n. 487, dovranno farne espressa menzione
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  pena  l'esclusione dal
relativo beneficio.

        
      
                               Art. 3.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) essere  in  possesso  di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
    a)   1. laurea   di   primo   livello   (L)  di  cui  al  decreto
ministeriale  4  agosto  2000  del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, appartenente alla seguente classe:
18/L  -  classe  delle  lauree  in  scienze  dell'educazione  e della
formazione;
    a)   2.  laurea  specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre
2000  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, appartenente ad una delle seguenti classi:
    a)      65/S  -  classe  delle  lauree  specialistiche in scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
    a)      87/S - lauree specialistiche in scienze pedagogiche;
    a)   3. diploma di laurea in pedagogia ed equipollenti.
    I  titoli  di  studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto,
entro  la data di scadenza del termine utile per la partecipazione al
concorso,  la  necessaria  equipollenza ai titoli di studio italiani,
rilasciata   dal   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      c) cittadinanza italiana;
      d) godimento dei diritti civili e politici;
      e) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente;
      f) di  essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva per i candidati di sesso maschile;
      g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
      h) essere  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta di
cui  all'art. 35, punto 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165;
      i) non  possono  accedere  all'impiego  coloro  che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  e insufficiente rendimento, ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da un impiego statale, per averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro  che  siano  stati licenziati, in
applicazione  dell'art.  13  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro - comparto Ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 e coloro
che  siano  stati  interdetti  dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi  a  sostenere le prove con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
    L'amministrazione   ha  la  facolta'  di  disporre  in  qualsiasi
momento,    con   provvedimento   motivato,   anche   successivamente
all'espletamento  delle prove, l'esclusione dal concorso per mancanza
dei requisiti di ammissione previsti.

        
      
                               Art. 4.

                        Domande di ammissione

    A  pena  di  esclusione,  i candidati possono presentare una sola
domanda  nella  quale  dovranno  indicare  un'unica sede per la quale
intendono  concorrere,  tra  quelle elencate nell'art. 1 del presente
bando.
    La  domanda  di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
utilizzando  l'apposito  modulo  di  cui all'allegato A) del presente
bando ed inoltre deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un
documento  d'identita'.  La  fotocopia del documento d'identita' deve
fare rilevare, in particolare, che lo stesso e' in corso di validita'
ovvero deve recare la dicitura che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
    Il  bando  - completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche
attraverso  il  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia www.giustizia.it
sezione concorsi. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente seguente. Non si terra' conto delle domande: prive della firma del candidato; spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto; che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: 1) il proprio cognome e il nome, le donne devono indicare il cognome da nubile; 2) il luogo e la data di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale; 5) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni ed il recapito telefonico, nonche' l'eventuale indirizzo di posta elettronica. A tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito all'ufficio presso il quale e' stata inoltrata la domanda; 6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime; 7) il codice fiscale; 8) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'anno accademico e dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito entro e non oltre la scadenza del bando. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; 9) di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989 n. 53; 10) la scelta di una lingua straniera tra inglese, francese o spagnolo; 11) la sede di preferenza tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando; 12) l'idoneita' al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale si concorre; 13) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari ed il distretto di appartenenza; 14) di non aver mai riportato condanne penali, ne' in Italia ne' all'estero e di non avere procedimenti penali in corso ne' in Italia ne' all'estero; in caso contrario, indicare la condanna riportata, la sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa e in quale data (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 15) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 16) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 17) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni (allegato B). Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di merito; 18) la disponibilita', qualora dichiarato vincitore del concorso, ad accettare la sede di servizio assegnata nella quale dovra' permanere, ai sensi dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni; 19) l'indicazione degli ausili necessari in relazione all'eventuale handicap ed eventuali tempi aggiuntivi giustificati da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso cui esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 20) il consenso al trattamento dei dati personali. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sara' ritenuta valida. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive variazioni di indirizzo.
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994  n.  487  e successive
integrazioni.
    Almeno   un   terzo   dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione,  salva  motivata  impossibilita',  sara'  riservato alle
donne,  ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
    Inoltre,  la  commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio di
ciascuna  prova  orale,  determina  i  quesiti  da  porre  ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie  di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

        
      
                               Art. 6.

               Programma e diario delle prove d'esame

    Il  concorso  si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.
    Le prove scritte verteranno su:
      a) pedagogia del trattamento della devianza minorile;
      b) legislazione  minorile,  nozioni  di  diritto e di procedura
penale minorile.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  il  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte.
    La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
ed inoltre su:
      c) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
      d) elementi di psicologia dello sviluppo e della devianza;
      e) pedagogia interculturale.
    Detta prova comprendera' anche:
      f) l'accertamento  della  conoscenza  di  una lingua scelta dal
candidato  in  una  delle  sottoindicate  lingue  straniere: inglese,
francese o spagnolo;
      g) l'accertamento  della conoscenza dell'uso di apparecchiature
e applicazioni informatiche.
    Le  prove  previste  ai  punti  f)  e  g)  saranno valutate dalla
commissione esaminatrice integrata da membri aggiunti.
    La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale,
sara'   data  comunicazione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova orale.
    La prova orale e' pubblica.
    Il  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  non assume alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  mancato  ricevimento dell'avviso,
dovuto   a  disguidi  postali  ovvero  a  mancata  comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nelle domande di partecipazione.
    Il  punteggio finale delle prove di esame e' determinato sommando
la  media dei voti riportati nelle prove di esame scritte con il voto
riportato nella prova di esame orale.
    Qualora  gli  aventi  diritto  a partecipare al concorso siano in
numero  superiore  a  1000 (mille), l'amministrazione fara' ricorso a
forme   di  preselezione  realizzate  tramite  l'ausilio  di  sistemi
automatizzati,  del  cui  svolgimento  verra'  data comunicazione con
avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale
"Concorsi  ed  esami" - del 12 ottobre 2007. Tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
    Nella   predetta   Gazzetta   Ufficiale,  inoltre,  saranno  rese
pubbliche le modalita' di svolgimento dell'eventuale preselezione che
verra'  effettuata  mediante una serie di quesiti a risposta multipla
da  somministrare  ai candidati, vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali.
    Sara'  ammesso  alle  prove scritte un numero di candidati pari a
otto volte il numero dei posti messi a concorso.
    Saranno,  in  aggiunta,  ammessi per motivi di equita' alle prove
scritte  i candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello
conseguito  dal  candidato  collocatosi al seicentoquarantesimo posto
della graduatoria.
    Per  l'espletamento  della  prova  preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
    L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
    L'esito  favorevole  della  prova  preselettiva  e' condizione di
ammissibilita'  alle  prove scritte e non concorrera' alla formazione
del voto finale di merito.
    Le  medesime  informazioni  potranno  essere  reperite  sul  sito
internet  del  Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   sezione
concorsi.
    Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
conseguentemente   i   candidati  che  non  avranno  ricevuto  alcuna
tempestiva  comunicazione  di  esclusione  dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e
nell'ora che saranno indicati nella emananda Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso
qualunque  ne  sia la causa; cio' significa che non saranno ammessi a
sostenere  le  prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi
motivo,  anche  per causa di forza maggiore, si presentino nella sede
di esame oltre l'orario stabilito nella predetta Gazzetta Ufficiale.
    L'amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  ordine  alla
diffusione  di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti ad essa estranee e non autorizzate.
    Per  l'espletamento  dell'eventuale  prova  preselettiva  e delle
prove scritte i concorrenti non potranno portare telefoni cellulari o
altri strumenti informatici, carta da scrivere, appunti, manoscritti,
libri,  periodici,  giornali  quotidiani  ed  altro tipo di materiale
illustrativo;  ne'  potranno portare borse o contenitori similari per
trasportare qualsiasi tipo di pubblicazione; tale materiale dovra' in
ogni   caso  essere  consegnato  prima  dell'inizio  delle  prove  al
personale  di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirglielo al
termine  delle  stesse,  senza  responsabilita'  alcuna per eventuali
contestazioni sull'entita' del materiale medesimo.
    Il  candidato  che non deposita il materiale di cui sopra e venga
sorpreso  nell'atto della consultazione verra' immediatamente espulso
dalla prova in corso e conseguentemente da quella/quelle successive.
    I  candidati  potranno consultare i dizionari ed i testi di legge
non  commentati  ed  autorizzati  preventivamente  dalla  commissione
esaminatrice.
    I  candidati  che  durante  lo  svolgimento  della  prova saranno
sorpresi  a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
immediatamente espulsi.
    Ad  ogni  prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'.

        
      
                               Art. 7.

           Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito, in relazione ad ogni singola sede
indicata  all'art. 1, con l'indicazione della valutazione complessiva
delle  prove  di  esame,  riportata  da ciascun candidato richiedente
quella  sede,  ottenuta  sommando  la media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina,
dovranno far pervenire al Dipartimento giustizia minorile - Direzione
generale  del  personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I
concorsi  -  Via  Giulia  n.  131  -  00186  Roma,  entro  il termine
perentorio  di  giorni  quindici,  decorrenti dal giorno successivo a
quello  in  cui  i medesimi hanno sostenuto la prova orale, a pena di
decadenza  dal  relativo  beneficio,  i  documenti  in carta semplice
attestanti  il  possesso  dei  predetti  titoli,  gia' indicati nella
domanda  di partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente.
    Dai  documenti  predetti  dovra' risultare il possesso dei titoli
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    I  candidati  appartenenti alle categorie protette previste dalla
legge  12 marzo 1999 n. 68, che avranno conseguito l'idoneita', hanno
titolo  all'applicazione  dei  benefici  dell'eventuale  riserva  dei
posti,  nei  limiti  delle  complessive  quote d'obbligo, purche', ai
sensi dell'art. 8 della predetta legge 12 marzo 1999 n. 68, risultino
iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  la provincia -
servizio   del  collocamento  obbligatorio,  e  risultino,  pertanto,
disoccupati  sia  al  momento della scadenza del termine utile per la
presentazione  delle  domande di ammissione al concorso, sia all'atto
dell'immissione in servizio.
    A  parita'  di punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487.
    Con  apposito  provvedimento,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  per ogni sede prevista dall'art. 1 del presente bando,
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno  dichiarati  i
vincitori   del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  dei  vincitori  del concorso per le singole sedi
sara'   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  della
giustizia.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine   di   ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopra  citata
pubblicazione.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

        
      
                               Art. 8.

              Documenti per l'assunzione dei vincitori

    I  candidati  dichiarati  vincitori, per la sede prescelta di cui
all'art.  1  del  presente  bando,  con  riserva  di accertamento del
possesso   dei   requisiti  prescritti  per  l'assunzione,  prima  di
procedere  alla  stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini  dell'assunzione  stessa,  a pena di decadenza, sono invitati ad
inviare,   tramite   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,  al
Dipartimento  giustizia minorile - Direzione generale del personale e
della  formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia 131
- 00186 Roma, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte dell'amministrazione, i seguenti documenti:
       1)  diploma  originale  del  titolo  di  studio prescritto dal
precedente  art.  3,  punto  a),  del  presente  bando, o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
       2) estratto dell'atto di nascita;
       3) certificato di cittadinanza italiana;
       4) certificato dei diritti politici;
       5) certificato generale del casellario giudiziale;
       6) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che  l'aspirante  e'  fisicamente  idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato  nell'impiego  al quale concorre; qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa possa
menomare  l'attitudine  al servizio ed il normale regolare rendimento
di lavoro.
    Il  certificato  medico  che presenteranno i candidati mutilati o
invalidi  di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi
del  lavoro  ed  assimilati,  deve essere rilasciato dalla competente
azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione
della  natura  e  del  grado  di  invalidita',  la  dichiarazione che
l'aspirante  non  puo'  essere  di  pregiudizio  alla  salute ed alla
incolumita'  dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti,
che  non  abbia  perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e  che  le sue
condizioni  fisiche  lo  rendano  idoneo  a  disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
    La  capacita'  lavorativa  del candidato portatore di handicap e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992 n. 104.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
       7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
       8)  dichiarazione  con  la quale il candidato afferma sotto la
sua  responsabilita'  di  non  avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  o  determinato  con  altra amministrazione, pubblica o
privata,   e   di   non   trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo  2001  n.  165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve
essere   presentata   la   dichiarazione  di  opzione  per  la  nuova
amministrazione;
       9) codice fiscale;
       10)  fotocopia  di  un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
    I  candidati  che  siano  dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni  sono  tenuti  a  presentare  i  documenti  di cui ai
punti 1),  6)  del  presente  articolo  nonche' copia integrale dello
stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego.
    Tutti  i  documenti  su  elencati,  ad  eccezione del certificato
medico,  possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46  del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
    L'amministrazione  procede  a  controlli  sulla veridicita' delle
dichiarazioni  sostitutive.  Le  dichiarazioni  mendaci  o false sono
punite  ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e,  nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base di
dichiarazione  non  veritiera.  Le  dichiarazioni, pertanto, dovranno
essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica.
    L'amministrazione,   qualora   il  concorrente  non  presenti  la
documentazione   richiesta   entro   i   prescritti   trenta  giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto  individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
    I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti  i  requisiti  prescritti,  saranno  invitati  a  stipulare  un
contratto  individuale  di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato e saranno soggetti ad un
periodo  di  prova  di  mesi  quattro che non puo' essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
    I  nuovi  assunti saranno inquadrati nel profilo professionale di
educatore,  area  funzionale C, posizione economica C1, nei ruoli del
Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento giustizia minorile ed ai
medesimi  sara'  corrisposto  il  trattamento relativo alla posizione
economica C1,   a   norma  delle  vigenti  disposizioni  normative  e
contrattuali.
    Il  dipendente  e',  inoltre,  tenuto  ad  osservare il codice di
comportamento   e   di   condotta   dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni.
    Ai  candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente  invitati,  per  la  stipula  del  contratto, nel giorno
fissato,  senza giustificato motivo, l'amministrazione non procedera'
alla stipula del contratto dandone comunicazione.
    L'amministrazione,  in  caso di mancato esaurimento di una o piu'
graduatorie regionali di cui all'art. 1 del presente bando, in quanto
i  relativi  posti  non  siano  stati  tutti coperti, procedera' alla
formazione  di  una  graduatoria  unica  nazionale  secondo  l'ordine
generale  di  merito risultante dalla votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  osservando  le  norme  vigenti in materia di
precedenza  e  preferenza  allo  scopo  di destinare i candidati, ove
accettino, presso sedi diverse da quelle per i quali gli stessi hanno
concorso.
    I  candidati  che  non  accettino l'assunzione ai sensi del punto
precedente  mantengono,  comunque,  la collocazione ad essi spettante
nella graduatoria predisposta per la sede per cui hanno concorso.

        
      
                               Art. 9.

                   Accesso agli atti del concorso

    L'accesso  a  qualsiasi atto afferente la documentazione relativa
al concorso e' precluso fino alla conclusione del medesimo.

        
      
                              Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003  n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso  il  Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno
trattati  presso  una  banca  dati autorizzata, anche successivamente
all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 7 del suddetto
decreto  legislativo,  tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo    riguardano,   il   diritto   alla   rettifica,   aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
    Tali  diritti potranno essere fatti valere con apposita richiesta
rivolta  al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile  -  Direzione  generale  del  personale e della formazione -
Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma.

        
      
                              Art. 11.

                        Norme di salvaguardia

    Nel  caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove  discipline  normative  o  contrattuali,  le  stesse troveranno
immediata   applicazione,   restando  preclusa  la  possibilita'  per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale in ragione delle
leggi precedenti.
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando si osservano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi  contenute  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957  n.  3,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio  1957  n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nel
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e loro
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche' le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nel vigente contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  del  comparto  Ministeri e nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Il  presente  provvedimento e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio  di  questo  Ministero  per il prescritto visto e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale "Concorsi ed esami".
    Dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente  bando  di concorso
decorrono  i termini per eventuali impugnative: centoventi giorni con
ricorso  al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al t.a.r. competente.
      Roma, 20 giugno 2007
                                Il capo del Dipartimento: Cavallo