Concorso per 5 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 26-06-2007
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente di seconda fascia, in prova, del ruolo dei dir ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-07-2007
Data Scadenza bando 26-07-2007
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti  di  dirigente  di  seconda  fascia,  in  prova,  del ruolo dei
dirigenti  del  Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare
al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma.
                       Ministero dell'economia
                           e delle finanze
                      Dipartimento del Tesoro;

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  ed  in particolare l'articolo 28 relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre   forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito
nella  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,  recante misure di contrasto
all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria,   che   contempla,   in  sede  di  ripartizione  tra  le
articolazioni  dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del
contingente  di  personale  ivi previsto, la possibilita' di adottare
modalita' anche speciali per il reclutamento;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per  il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,   concernente   il   regolamento   recante   disciplina   per
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso  alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  "Azioni positive per la realizzazione
della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro"  con  riferimento  anche  al
contenuto  degli  articoli 35  e  57  del  citato decreto legislativo
n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la  legge  11 febbraio  2005,  n. 15,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  alla  suddetta  legge  n. 241  del 1990,
concernenti  norme  generali  sull'azione amministrativa e successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti   amministrativi,   in   attuazione   del   secondo   comma
dell'art. 24  della  citata legge n. 241/1990 e il successivo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 2006, n. 184 recante il
regolamento  per  la  disciplina  in  materia di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia di
protezione dei dati personali;
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  - n. 1/2005 dell'11 febbraio
2005,   concernente   le   misure  finalizzate  all'attuazione  nelle
pubbliche  amministrazioni  delle disposizioni contenute nel suddetto
decreto legislativo n. 196/2003;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai componenti delle
commissioni  esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale;
    Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni
ed  integrazioni, contenente disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione;
    Vista  la  circolare  n. 69  del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del Bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione   della   finanza   pubblica  (collegato  alla  legge
finanziaria 1998) ;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  recante  misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegato alla
legge finanziaria 1999) ;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000) ;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) ;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) ;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) ;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) ;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) ;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ;
    Visto  l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto
l'accorpamento  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica,  nonche'  i  successivi  decreti
legislativi  e  regolamentari,  fra i quali il decreto del Presidente
della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12
istitutivo del ruolo unico del personale;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la   riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in  particolare,
l'art. 55  che  prevede  l'istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
    Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente "conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,
n. 181,  recante  disposizioni  urgenti  in materia di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Visto   il   decreto-legge  26 aprile  2005,  n. 63,  concernente
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  e la coesione territoriale,
nonche'  per  la tutela del diritto d'autore ed altre misure urgenti,
convertito  in  legge,  con  modificazione,  dall'art. 1  della legge
25 giugno 2005;
    Vista  la  nota  n. 9058  del  28 aprile  2005,  con  la quale il
Ministero  dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri la proposta della rideterminazione della
dotazione  organica  dello  stesso  dicastero,  ai sensi dell'art. 1,
comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 febbraio  2006  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali  ed  alle  posizioni  economiche del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
    Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli  ordinamenti didattici universitari, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di  autonomia  didattica  degli  atenei,  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione
pubblica  5 maggio  2004,  concernente l'equiparazione dei diplomi di
lauree  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il
decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche
al  regolamento  recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente  Area 1 - quadriennio normativo 2002/2005 - sottoscritto in
data 21 aprile 2006;
    Vista  la  nota  n. 13927  del  23 giugno  2005,  con la quale il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze ha trasmesso, tra l'altro,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica, la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi
per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  serie generale, n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' stato autorizzato a
bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di
personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
    Vista  la  nota  n. 94447  del  18 dicembre 2006, con la quale il
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
-   ha  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  Ufficio  P.P.A.  servizio
mobilita'  -  la  richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure
concorsuali  in  mancanza  di  personale da trasferire in eccedenza o
disponibilita',  ai  sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la nota n. 0007609-21/02/2007-1.2.3.2 del 21 febbraio 2007,
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  Ufficio  P.P.A.  servizio  mobilita' - ha
comunicato  di  non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi
dell'art. 34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001;
    Visto  l'art. 2  del  decreto  ministeriale del 3 maggio 2006 del
Ministero  dell'economia  e delle finanze concernente il reclutamento
di  personale  con  qualifica  dirigenziale  emanato sulla base della
citata  legge  n. 248/2005 che consente di ricorrere a forme speciali
di reclutamento;
    Considerate   le   gravi  carenze  di  organico  nella  qualifica
dirigenziale    delle    varie   articolazioni   dell'Amministrazione
dell'economia   e   delle   finanze  e  la  necessita'  di  sopperire
tempestivamente  alle  stesse  al  fine  di  assicurare  la  regolare
funzionalita' degli uffici;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico,  per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente
di  seconda  fascia,  per  le  esigenze del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
    Considerato,   inoltre,   che   dei   suddetti  cinque  posti  la
percentuale   del   50%   e'   destinata  al  personale  appartenente
all'amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2, comma 2, del suddetto
decreto ministeriale 3 maggio 2006;
    Considerato,  infine,  che i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 272/2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  cinque posti di dirigente di seconda fascia, in prova,
del  ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze,
da assegnare al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma.
    Il 50% dei posti e' riservato al personale di ruolo del Ministero
dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2, comma 2,
del citato decreto ministeriale 3 maggio 2006.
    Di tale quota:
      1)  il  30% e' riservato, ai sensi dell'art. 22, secondo comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 settembre  2004,
n. 272,  al  personale  di  ruolo del Ministero dell'economia e delle
finanze, appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva;
      2)  il  20%  e' riservato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
del  decreto  ministeriale  3 maggio  2006, al personale di ruolo del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, posizioni economiche C2 e
C3,  che  abbia maturato alla data del bando, anche complessivamente,
almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.
    Qualora i posti riservati di cui al punto 1) non dovessero essere
coperti  per  mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli aventi
diritto alla riserva del 20%.
    La  riserva  del 50% dei posti che non dovesse essere coperta per
mancanza  di aventi titolo sara' conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine finale di graduatoria.
    Gli aspiranti alla suddetta riserva devono essere in possesso del
prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate   alle  eventuali  autorizzazioni  richieste  secondo  la
normativa vigente.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso,    l'Amministrazione,   preso   atto   delle   domande   di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Coloro  che  intendano  avvalersi dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 487/1994
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Al concorso sono ammessi a partecipare:
      a) i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
o,  se  in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso
le  scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio,  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
      b) i  soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e  strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma  di  laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
      c) coloro   che   hanno   ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea;
      d) i  cittadini  italiani,  forniti  di idoneo titolo di studio
universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio continuativo per
almeno   quattro   anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1.   laurea   specialistica   (LS),   ora   denominata  "laurea
magistrale"  (LM)  ai  sensi  dell'art. 3  del  decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:
        finanza (19-S) ;
        relazioni internazionali (60-S) ;
        scienze dell'economia (64-S) ;
        scienze economico-aziendali (84-S) ;
        scienze per la cooperazione allo sviluppo (88-S) ;
        studi europei (99-S) ;
        giurisprudenza (22-S) ;
        teoria   e  tecniche  della  normazione  e  dell'informazione
giuridica (102-S) ;
        scienze della politica (70-S) ;
        scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S) ;
        statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S) ;
        statistica per la ricerca sperimentale (92-S) ;
    ovvero  "diploma  di  laurea" (DL), conseguito secondo il vecchio
ordinamento,  in economia e commercio, giurisprudenza ed equipollenti
ovvero  altro  diploma di laurea la cui equiparazione alle suelencate
classi   di   lauree   specialistiche   e'  determinata  dal  decreto
Interministeriale  5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 agosto 2004, n. 196.
    Si  ritengono  equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio   conseguiti   all'estero   riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.   Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  mediante  l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
    Per  gli  aspiranti  provenienti dall'ex carriera direttiva o che
appartengano  a  qualifiche  funzionali  corrispondenti, a seguito di
corso-concorso di preparazione per il reclutamento di impiegati della
ex  carriera  direttiva indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  -  che  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di
servizio  effettivo  nella  qualifica  -  e'  ammesso il possesso dei
diplomi  di  laurea  previsti  dalla  predetta  Scuola  superiore per
l'ammissione ai corsi-concorsi stessi.
      2.  cittadinanza  italiana (ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana) ;
      3. godimento dei diritti politici;
      4.   idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha  la
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
      siano  stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso,  indicato  dal secondo comma del successivo
art. 3.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione delle domande - Termini e modalita'

    Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via  telematica,  compilando  l'apposito  modulo,  entro  la  data di
scadenza  indicata  nel  comma  successivo, utilizzando una specifica
applicazione    informatica    accessibile    all'indirizzo   https://www.concorsi. mef.gov.it
    La  procedura  di  compilazione  ed  invio  on-line della domanda
dovra'  essere  completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi  i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dopo   aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato  dovra'
effettuare  la  stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra'
essere  spedita  esclusivamente  tramite  servizio  postale,  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del Tesoro -
Servizio  dipartimentale  per  gli affari generali, il personale e la
qualita'  dei  processi  e  dell'organizzazione  - Ufficio I - Via XX
Settembre  n. 97  -  00187  Roma,  entro il terzo giorno successivo a
quello stabilito dal precedente comma.
    In  fase di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero dovra'
essere  riportato  sulla  busta  contenente  la  copia cartacea della
domanda, unitamente al codice concorso (10001).
    La  data  di invio della copia cartacea dell'istanza e' stabilita
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
    Il termine per l'invio delle domande cartacee, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
    Non   saranno  prese  in  considerazione  candidature  presentate
esclusivamente  on-line  e, quindi, senza la trasmissione della copia
cartacea   della   domanda.   Ugualmente   non   saranno   prese   in
considerazione   candidature  per  le  quali  risulti  esclusivamente
l'inoltro della domanda cartacea.
    Non  sono  ammesse  altre  forme  di  produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al  concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del  termine  utile  per  la  sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
    Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, quanto segue:
      a) il cognome ed il nome;
      b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
      c) il codice fiscale;
      d) la cittadinanza italiana;
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
      f) le   eventuali   condanne   penali  riportate  in  Italia  o
all'estero   o   gli   eventuali  procedimenti  penali  pendenti;  la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
      g) il  titolo  di  studio  posseduto,  tra  quelli previsti dal
presente  bando,  con  esatta  indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato  e  della  data  in  cui  e' stato conseguito, nonche' gli
estremi  del  provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia stato
conseguito all'estero;
      h) la   categoria   di   appartenenza   tra  quelle  ammesse  a
partecipare, richiamate dall'art. 2 del presente bando;
      i) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi  della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver conseguito
l'impiego  mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
      j) il candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di
handicap  e,  qualora  lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici  previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell'art. 16,  comma  1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della   domanda  cartacea,  il  medesimo  dovra'  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato
dovra'  essere  riportato  il  numero  di  protocollo attribuito alla
domanda   on-line.  Al  fine  di  consentire  all'Amministrazione  di
predisporre  per  tempo  i  mezzi  e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
i   trenta   giorni   successivi  al  termine  di  scadenza  previsto
dell'art. 3, secondo comma, del presente bando;
      k) di  essere  fisicamente  idoneo all'esercizio delle funzioni
cui il concorso si riferisce;
      l) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;
      m) di  saper utilizzare a livello avanzato il personal computer
ed   i   software  applicativi  piu'  diffusi  nonche'  di  conoscere
problematiche   e  potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti
informatici;
      n) di  aver  diritto di beneficiare della riserva dei posti del
50%, prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando;
      o) di  aver  diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da
far   valere,   a   parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria  di  merito,  come  previsto  dall'art. 5 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 487  del  1994,  successivamente
modificato ed integrato;
      p) di  essere  a  conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima  destinazione  per  un  periodo  non inferiore a cinque anni ai
sensi  dell'art. 35,  comma  5-bis,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165  (comma  aggiunto  dall'art. 1,  comma  230 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 legge finanziaria 2006) ;
      q) il  domicilio,  compreso  il  numero di codice di avviamento
postale,  qualora  diverso  dalla residenza, presso il quale desidera
siano   indirizzate   le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno  di  farne  conoscere le successive variazioni; l'eventuale
recapito telefonico.
    L'aspirante  dovra'  infine  dichiarare  di aver preso visione di
quanto  disposto  dall'art. 13  del  presente  bando  in relazione al
trattamento dei dati personali.
    Alla  copia  cartacea della domanda di partecipazione al concorso
il  candidato  dovra' allegare un curriculum vitae, datato e firmato,
contenente  l'elenco  dettagliato  di  tutti  i  titoli  formativi  e
professionali che ritiene utile produrre ai fini della valutazione di
cui al successivo art. 8.
    La  commissione  esaminatrice  procedera'  alla  valutazione  dei
titoli  dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione  dei  relativi elaborati, pertanto i candidati che avranno
sostenuto  la  prova  scritta  dovranno far pervenire, nel termine di
quindici   giorni   dallo  svolgimento  della  stessa,  all'indirizzo
riportato  all'art. 3,  i  titoli  dichiarati nel curriculum vitae. I
titoli, tranne quelli gia' in possesso del Dipartimento che indice il
concorso,  dovranno  essere  prodotti  o  in  originale,  o  in copia
autenticata,  o  in  copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  ai sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione  hanno  valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano le sanzioni penali
previste   dall'art. 76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica.
    Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole:
      delle  sanzioni  penali  previste  dall'art. 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
      che  le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori  del concorso
saranno  subordinate  alle eventuali autorizzazioni richieste secondo
la normativa vigente.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  dipendente da inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte del candidato ne' per eventuali
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto di terzi, a caso
fortuito  o  forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento.

        
      
                               Art. 4.

                       Restituzione dei titoli

    Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9,  i  candidati  potranno  chiedere  all'ufficio  del Ministero
presso  il  quale  hanno  inoltrato  la  domanda di partecipazione al
concorso, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei
documenti presentati.

        
      
                               Art. 5.

  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso

    Non saranno prese in considerazione:
      a) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3 del presente bando;
      b) le  domande  cartacee  che  presentano correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
      c) le  domande  cartacee  non  firmate dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
      d) le  domande  cartacee spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione   puo'   disporre  l'esclusione  dei  candidati  in
qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la
mancanza dei richiesti requisiti.
    La  mancata  esclusione  dall'eventuale  test di preselezione non
costituisce    garanzia    della   regolarita'   della   domanda   di
partecipazione  al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della
domanda stessa.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    Con     successivo     decreto     dell'Organo     di     governo
dell'Amministrazione,  in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara'  nominata  la  commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente.
    La  commissione  sara'  composta  da  un  presidente,  scelto tra
magistrati  amministrativi,  ordinari  o  contabili,  avvocati  dello
Stato,  dirigenti  di  prima  fascia,  professori  di prima fascia di
universita'  pubbliche  o  private designati nel rispetto delle norme
dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di  prima  fascia  di  universita'  pubbliche  o private, nonche' tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso;  le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente all'area professionale C.
    La  commissione  potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese e di informatica.

        
      
                               Art. 7.

               Programma e diario delle prove d'esame

    Gli  esami  consisteranno  in  una  prova  scritta e in una prova
orale.
    Qualora il numero delle domande pervenute risulti particolarmente
elevato,  l'Amministrazione  ha  facolta'  di  effettuare  una  prova
preselettiva   ai   fini  dell'ammissione  alla  prova  scritta,  che
consistera' in una serie di domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove del concorso.
    Saranno  ammessi  alla  prova  scritta  i  candidati che si siano
collocati  entro il cinquantesimo posto della graduatoria della prova
preselettiva   e  tutti  coloro  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del cinquantesimo.
    L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'Amministrazione  potra'  avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
    La  prova  scritta, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati a risolvere correttamente, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed
economicita'   organizzativa,   questioni  connesse  con  l'attivita'
istituzionale  del  Dipartimento del Tesoro, con particolare riguardo
alle seguenti aree tematiche:
      analisi e programmazione economico-finanziaria;
      gestione   del   fabbisogno   finanziario   dello   Stato,  con
particolare  riferimento a: emissione e gestione del debito pubblico,
gestione e dismissione di enti e imprese nonche' gestione dell'attivo
e del patrimonio;
      gestione   degli   interventi   finanziari   dello  Stato,  con
particolare  riguardo  agli  aiuti di Stato e al connesso contenzioso
comunitario;
      vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario
e prevenzione dei reati finanziari;
      ruolo   e  rapporti  dell'Italia  con  i  principali  organismi
finanziari comunitari ed internazionali;
      management pubblico.
    La  prova  orale  mirera'  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita'  del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle   funzioni   dirigenziali  e  vertera',  con  riferimento  alle
tematiche oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
      diritto amministrativo;
      diritto  commerciale,  con  particolare  riferimento al diritto
societario;
      diritto comunitario e internazionale;
      economia politica e politica economica;
      econometria e statistica;
      teoria dei mercati e degli intermediari finanziari;
      economia monetaria e internazionale;
      scienza delle finanze;
      contabilita' di Stato.
    Il colloquio avra' inizio con l'illustrazione da parte di ciascun
candidato del proprio percorso formativo e professionale.
    Nell'ambito  della  prova  orale  sara',  inoltre,  accertata  la
conoscenza,  a livello avanzato, della lingua inglese scritta e orale
nonche' dell'utilizzo del personal computer, dei software applicativi
piu'  diffusi  da  realizzarsi  anche mediante una verifica pratica e
delle  problematiche  e  delle  potenzialita'  connesse all'uso degli
strumenti  informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  dell'11 settembre  2007  verra' dato
avviso  della  sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva o della prova scritta.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e,  pertanto,  i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione  di  esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza  alcun  altro  preavviso,  all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    L'assenza   dalle   suddette   prove  comporta  l'esclusione  dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
    Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami  i candidati ammessi a
sostenere   le   prove   dovranno  esibire  un  idoneo  documento  di
riconoscimento, in corso di validita'.
    La  mancata  presentazione,  comunque giustificata ed a qualsiasi
causa  dovuta,  nel  giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova,
comporta  l'esclusione  dal  concorso;  pertanto nessuna richiesta di
differimento verra' concessa.
    Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare
con  se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni
di  alcun  tipo,  ne'  potranno  portare borse, cellulari o strumenti
informatici,  che  dovranno  in  ogni  caso  essere  consegnati prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera'  a  restituirle al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
    I  candidati potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di
legge  ed i codici non commentati. Durante lo svolgimento delle prove
i  candidati  non  potranno  comunicare  tra loro in alcun modo, pena
l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
    Il  colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
    Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
    Pertanto,  al  colloquio  saranno ammessi i candidati che avranno
riportato  nella  prova  scritta  una  votazione  di  almeno settanta
centesimi.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni  prima  della  data  fissata per sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e il voto riportato nella prova scritta.
    La  votazione  complessiva sara' determinata dalla somma dei voti
riportati  nella  prova  scritta  e nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

        
      
                               Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
stabiliti dalla commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i titoli elencati in dettaglio
nel  curriculum  vitae  allegato alla copia cartacea della domanda di
partecipazione, e che dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 50.
    La  commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto  dell'attinenza  degli  stessi  con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) incarichi dirigenziali o       |
equiparati                        |  fino ad un massimo di punti 25
---------------------------------------------------------------------
                                  |  punti 3 per anno o frazione di
- presso il DT                    |anno
---------------------------------------------------------------------
- presso l'ex Ministero del       |
tesoro, del bilancio e della      |  punti 2,50 per anno o frazione
programmazione economica          |di anno
---------------------------------------------------------------------
- presso altre amministrazioni    |
pubbliche o altri enti ed         |
organismi nazionali ed            |  punti 2 per anno o frazione di
internazionali                    |anno
---------------------------------------------------------------------
b) altri incarichi ricoperti in   |
settori attinenti alle competenze |
istituzionali del DT di durata non|
inferiore a sei mesi              |  fino ad un massimo di punti 15
---------------------------------------------------------------------
c) titoli accademici e di studio  |  fino ad un massimo di punti 10

        
      
                               Art. 9.

Titoli  di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione e
              pubblicazione della graduatoria di merito

    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
    Coloro  che  abbiano  superato la prova orale e che intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994,  dovranno far pervenire a
questa  Amministrazione,  entro  il  termine  e  con le modalita' che
saranno  indicate  con apposita comunicazione, i documenti attestanti
il  possesso  dei  suddetti  titoli,  purche'  gia'  dichiarati nella
domanda di partecipazione.
    La   graduatoria   di  merito  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva
conseguita  da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando.
    A  parita'  di merito e titoli, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
    Saranno  dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso  dei  requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite
dei   posti   conferibili,   i   candidati   utilmente  collocati  in
graduatoria.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  notificata  ai  candidati  inclusi nella graduatoria
stessa.
    Nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", sara' data notizia
dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi.
    Dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative e
decorrono   altresi'   i   ventiquattro   mesi   di  efficacia  della
graduatoria.

        
      
                              Art. 10.

 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori

    I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula
del   contratto   individuale   di  lavoro,  dovranno  far  pervenire
all'indirizzo  indicato  all'art. 3, terzo comma, del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento   dell'apposita  comunicazione,  un  certificato  medico,
rilasciato  dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o
da  un  medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti  l'idoneita'  fisica  all'impiego;  qualora  il candidato sia
affetto  da  una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico
deve  farne  menzione  ed  indicare  che  non  sia  tale  da menomare
l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati disabili il certificato medico
deve  contenere,  oltre  ad  una  esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il  medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Inoltre,  l'Amministrazione  ha  la facolta' di effettuare idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

        
      
                              Art. 11.

                       Assunzione in servizio

    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
    I  candidati  dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in  possesso  dei prescritti requisiti ed in regola con la necessaria
documentazione,  dovranno stipulare apposito contratto individuale di
lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a  quanto  previsto  dal presente bando, saranno assunti a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella qualifica di
dirigente  nel  ruolo  dei  dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di
attivita'   formative,   organizzato  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 272/2004.
    La  partecipazione  alle  iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  ad  un  periodo  di prova della durata di sei mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
    I  vincitori  dovranno permanere nella sede di prima destinazione
per  un  periodo  non  inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35,
comma  5-bis,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma
aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
legge finanziaria 2006).

        
      
                              Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso

    L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro   -  Servizio  dipartimentale  per  gli  affari  generali,  il
personale  e  la qualita' dei processi e dell'organizzazione - per le
finalita'   di  gestione  del  concorso  e  saranno  trattati,  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Gli  stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
    Ogni  candidato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai
dati   che   lo   riguardano,  nonche'  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze Dipartimento del Tesoro -
Servizio  dipartimentale  per  gli affari generali, il personale e la
qualita' dei processi e dell'organizzazione.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia

    Nel  caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove  discipline  normative  o  contrattuali,  le  stesse troveranno
immediata   applicazione,   restando  preclusa  la  possibilita'  per
l'Amministrazione  di  emanare  un  provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
    Per   quanto   non   previsto   dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
svolgimento dei concorsi pubblici e reclutamento di personale.
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale  al  competente  tribunale  amministrativo  regionale
ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello Stato, da presentarsi
entro  il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla
data di pubblicazione.
      Roma, 15 giugno 2007
                                    Il direttore generale: Grilli