Concorso per 8 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 8 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 20-07-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CONCORSO Selezione per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008 Visto lo Statuto dell'Univ ... |
Ente: | UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA |
Regione: | TOSCANA |
Provincia: | SIENA |
Comune: | SIENA |
Data di inserimento: | 02-08-2007 |
Data Scadenza bando | 20-08-2007 |
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
CONCORSO
CONCORSO
Selezione per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008
Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato con decreto rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni; Visto il regolamento didattico di Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed in particolare gli articoli 67 e successivi; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, ed in particolare gli articoli 6 e 8; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 224 del 19 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato da questa Universita' ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 210/1998, emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 8/2000; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"; Vista la legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il "Regolamento in materia di tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneri" emanato da questa Universita' con decreto rettorale n. 311/2005; Viste le proposte di rinnovo del XXIII ciclo di dottorato avanzate dal Dipartimento di scienze umane con delibera del Consiglio dell'8 maggio 2007 e dal Dipartimento di scienze dei linguaggi e delle Culture con delibera del Consiglio del 15 maggio 2007; Visto il decreto rettorale n. 205 del 9 agosto 2006 di istituzione della scuola di dottorato; Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2007 di approvazione del Regolamento della scuola di dottorato; Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione; Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione interna; Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 28 maggio 2007 e del 5 luglio 2007 di approvazione al rinnovo del XXIII ciclo del dottorato di ricerca; Decreta: Art. 1. Oggetto dell'avviso di selezione E' indetta una pubblica selezione per l'ammissione alla scuola di dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2007/2008 relativamente agli indirizzi di seguito elencati: Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri - area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico- artistiche, settori: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13-M-FIL/05, M-PED/01). Durata del corso: 3 anni; Posti: 4; Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per legge. Letteratura, storia della lingua e filologia italiana - area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, settori: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, 1-FIL-LET/12, L-FILLET/14 - SPS -02; Durata del corso: 3 anni; Posti: 4; Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per legge.
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica conseguita in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere. I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione all'indirizzo del corso di dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Consiglio direttivo della scuola di dottorato la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di studio e previo parere del Consiglio Direttivo della Scuola in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame di ammissione: a) i candidati non comunitari; b) i borsisti del Ministero Affari Esteri; c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi; d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena.
Art. 3. Prova di ammissione L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco. Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido.
Art. 4. Domanda di ammissione La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' per Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti modalita': a mano, mediante consegna alla divisione dei servizi agli studenti - ufficio dei corsi dell'ordinamento universitario, sito in via Pantaneto, 45 - Siena; tramite servizio postale al seguente indirizzo Universita' per Stranieri di Siena, via Pantaneto 45 - 53100 Siena. Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale, residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo a cui intende partecipare; c) la cittadinanza; d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica posseduta o che si conseguira' entro la data di scadenza del presente bando, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di essere/non essere dipendente pubblico; f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso affermativo specificare presso quale Universita) ; g) le lingue straniere conosciute; h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio Direttivo della scuola; i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5. Ammissione ed iscrizione ai corsi Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza dei numero dei posti messi a concorso per ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di corso di dottorato. I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire all'amministraziorn universitaria, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) autocertificazione attestante: 1) la cittadinanza; 2) il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica con la relativa votazione e l'indicazione dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita' straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore; 3) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca; d) ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Euro 98,00; e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Art. 6. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio e' pari al minimo determinato per legge. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito come e' indicato all'art. 1 del presente bando. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal consiglio direttivo della scuola di dottorato. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali. Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza. L'Amministrazione Universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito. E' previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferire, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.
Art. 7. Frequenza e obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal consiglio direttivo della scuola di dottorato. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al consiglio direttivo della scuola di dottorato, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di Ricerca.
Art. 8. Conferimento titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.
Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10. Norme finali Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento della scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' per stranieri di Siena. Siena, 3 luglio 2007 Il rettore: Vedovelli