Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 24-07-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2007 Visti il regio decreto-legge ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-08-2007
Data Scadenza bando 12-11-2007
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Bando  di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - sessione 2007
    Visti   il   regio   decreto-legge   27 novembre  1933,  n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo  all'ordinamento  delle  professioni  di  avvocato; il regio
decreto  22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione  del  predetto;  la  legge  23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni  all'ordinamento  forense;  il  decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente
norme  sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione
agli  esami  forensi,  come  da  ultimo  modificata  dal  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 dicembre 1990, art. 2 -
lettera  b);  l'art. 2  della  legge 24 luglio 1985, n. 406; la legge
27 giugno  1988,  n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 aprile  1990, n. 101; la legge
24 febbraio  1997,  n. 27,  relativa  alla soppressione dell'albo dei
procuratori   legali   e  a  norme  in  materia  di  esercizio  della
professione   forense;   il  decreto-legge  21 maggio  2003,  n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 18 luglio 2003, n. 180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione   e   nei   procedimenti   giudiziari   e  successive
modificazioni,  nonche'  l'art. 25  decreto  legislativo  9 settembre
1997,  n. 354,  che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della
Corte di Appello di Trento;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  indire  una  sessione  di  esami di
Avvocato  presso  le  sedi  delle  Corti  di appello di Ancona, Bari,
Bologna,   Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo,  Perugia,  Potenza,  Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento,  Trieste,  Venezia  e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento per l'anno 2007;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E' indetta per l'anno 2007 una sessione di esami per l'iscrizione
negli  albi  degli  Avvocati  presso  le  sedi di Corti di appello di
Ancona,  Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania,   Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,  Messina,
Milano,  Napoli,  Palermo,  Perugia,  Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

        
      
                               Art. 2.
    1. L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre.  Esse  vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
      a)  la  redazione  di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
      b)  la  redazione  di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
      c)  la  redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di  diritto  sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su un quesito
proposto,  in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
    3. Le prove orali consistono:
      a)  nella  discussione,  dopo  una succinta illustrazione delle
prove  scritte,  di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno   una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente  dal
candidato,  tra  le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto  commerciale,  diritto  del  lavoro,  diritto penale, diritto
amministrativo,   diritto  tributario,  diritto  processuale  civile,
diritto  processuale  penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

        
      
                               Art. 3.
    Le  prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti;
      11 dicembre  2007:  parere  motivato  su  questione  in materia
civile;
      12 dicembre  2007:  parere  motivato  su  questione  in materia
penale;
      13 dicembre  2007:  atto  giudiziario  su  quesito proposto, in
materia   di   diritto  privato,  di  diritto  penale  e  di  diritto
amministrativo.

        
      
                               Art. 4.
    1. La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su  carta  da  bollo,  dovra' essere presentata, entro il 12 novembre
2007, alla Corte di appello competente.
    2.  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    3.  Nelle  domande  dovranno  essere  indicate  le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a).
    4.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (Euro 14.62):
      a)  diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o copia
autentica  dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente  autorita'  scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
      b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del  combinato  disposto  dell'art. 10  del  regio decreto 22 gennaio
1934,  n. 37  e  degli  articoli 9  del  decreto del Presidente della
Repubblica  10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18 luglio  2003,  n. 180  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
    Dovra'  essere  altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91   per  l'ammissione  agli  esami  versata  direttamente  ad  un
concessionario  della  riscossione  o  ad  una Banca o ad una agenzia
postale,  utilizzando  il  Modulario  F/23, indicando per tributo, la
voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende
quello  dell'Ufficio  delle entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato.
    5.  I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione)    limitatamente    alla    certificazione   del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
    6.  I  candidati  hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine  stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti  giorni  (21 novembre  2007)  precedenti  a  quello fissato per
l'inizio  delle  prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera
b) del presente articolo.
    Il   termine  perentorio  di  cui  sopra  sara'  da  considerarsi
osservato  solo  se  il  certificato perverra' (e non sara' meramente
spedito)  alle Corti di appello entro il termine stesso. Cio' al fine
di  consentire  alle  commissioni  il  rispetto  del termine previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
    7.  Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma  secondo,  del  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
debbono  presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b)
del  presente  articolo un certificato dell'Amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
    8.  Per  coloro  che  abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari,  per  i  vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale,  nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.

        
      
                               Art. 5.
    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua  tedesca  nelle  prove  dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli  Avvocati  che  si  terranno  presso  la  Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di appello di Trento.

        
      
                               Art. 6.
    1.  Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni
prova  scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito,  nelle  tre  prove  scritte,  un punteggio complessivo di
almeno  90  punti  e  con  un  punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
    3.  Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo  per  le  prove  orali  non  inferiore  a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

        
      
                               Art. 7.
    1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    2.  Per  i  predetti  candidati  la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                               Art. 8.
    Con   successivo   decreto   ministeriale   saranno  nominate  la
commissione  e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
della legge 18 luglio 2003, n. 180.
      Roma, 13 luglio 2007
                           p. Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                               Scotti