Concorso per 8 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 10-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" CONCORSO Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo - Anno accademico 2007/2008 ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 10-09-2007
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UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI"
CONCORSO
Bando  di  concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXIII ciclo - Anno accademico 2007/2008
    Visto  lo  Statuto  dell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, e successive modificazioni;
    Visto  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  ed  in particolare
l'art. 6 relativo ai dottorati di ricerca;
    Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo"  ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le  Universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di  conferimento e l'importo delle borse di studio, nonchÃ
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
in materia di dottorati di ricerca";
    Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato  con  decreto  rettorale n. 2 del 12 marzo 2005 in attuazione
dell'art.  4  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  e  successive
modificazioni;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  dei  corsi  di dottorato di
ricerca  con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  Telematica
Guglielmo  Marconi avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
    Viste  la delibera del Comitato Tecnico organizzatore espressa in
data  26 luglio  2007  relativa  all'approvazione  delle  proposte di
attivazione  dei corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo per l'anno
accademico 2007/2008;
    Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E  istituito  il  XXIII  ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
anno   accademico   2007/2008,   aventi  sede  amministrativa  presso
l'Universita' Telematica Guglielmo Marconi.
    E   indetto   pubblico   concorso,   per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:

                 Nome dottorato: Scienze pedagogiche

    Durata: 3 anni.
    Posti disponibili: 4.
    Borse disponibili: 2.
    Sede:  Universita'  Telematica  Guglielmo  Marconi  - facolta' di
scienze della formazione, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Coordinatore: prof.ssa Teresa Maria Mazzatosta.
    Prova  scritta:  24 settembre  2007,  ore  9  -  sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Prova  orale: 4 ottobre 2007, ore 9 - sede Universita' Telematica
Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Referente:  dott.ssa Maria De Donato - tel. 06/37725648 - e-mail:
cca@unimarconi.it.
    Indirizzi di ricerca:
      1) pedagogia generale;
      2) pedagogia interculturale;
      3) storia della pedagogia;
      4) didattica.

               Nome dottorato: Diritto amministrativo

    Durata: 3 anni.
    Posti disponibili: 4.
    Borse disponibili: 2.
    Sede:  Universita' Telematica Guglielmo Marconi - Dipartimento di
scienze dell'amministrazione, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Coordinatore: prof. Massimo Stipo.
    Prova  scritta:  8  ottobre  2007,  ore  15,30 - sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Prova  orale:  9  ottobre  2007,  ore  15,30  -  sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
    Referente:  dott.ssa  Maria De Donato - tel. 06/37725648 - e-mail
cca@unimarconi.it.
    Indirizzi di ricerca:
        5) diritto amministrativo;
        6) istituzioni di diritto pubblico;
        7) diritto pubblico dell'economia;
        8) contabilita' di Stato,
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
    L'eventuale  aumento  del  numero  delle  borse  di  studio sara'
determinato  con  decreto  rettorale,  prima  dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'Albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  di  cui  al  precedente  articolo coloro i quali siano in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente   all'entrata   in  vigore  del  decreto  ministeriale  n.
509/1999,  come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di
laurea  specialistica, conseguita presso Universita' italiane, ovvero
di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere,
riconosciuto  equipollente  o di cui si chiede l'equipollenza ai soli
fini dell'ammissione al corso.
    I  candidati  con  titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere  devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a  consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza e
dovranno   allegare  alla  domanda  il  diploma  di  laurea  o  copia
autenticata  corredato  di  traduzione  ufficiale in lingua italiana,
legalizzato  (ove  necessario)  e  Dichiarato  di valore a cura della
Rappresentanza   Diplomatica   consolare   italiana   competente  per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
    Gli  interessati  devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod.  A  e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in essi
richiesti.

        
      
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al rettore
dell'Universita'   Telematica  Guglielmo  Marconi,  dovra'  pervenire
tramite  il  servizio postale oppure presentata all'Ufficio dottorato
di  ricerca, all'Universita' Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio
n. 44  -  00193  Roma,  entro  trenta  giorni dal giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Non  verranno  prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
    In  caso  di  spedizione  fara'  fede  il  timbro  di ricevimento
dell'Ufficio  dottorato  di ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
    Non  verranno  inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
    L'omessa  apposizione  della  firma  autografa,  a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
      1)  le  proprie  generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di avviamento postale) e, se possibile, il
numero  telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i  cittadini  comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di  un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
      2)  indicazione  del  nome del corso di dottorato, per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
      3) la propria cittadinanza;
      4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
      5)  la  laurea posseduta o che si conseguira', nonchà la data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita o si presume verra'
conseguita  e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede l'equipollenza) conseguito presso una Universita'
straniera;
      6) le lingue straniere conosciute;
      7)  la  lingua  in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
      8)  di  impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto agli
effetti del concorso;
      9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
      10) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
Borsa di studio M.A.E.;
      11)  di  optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
    Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
      -    fotocopia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita';
      \bullet   autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  conformemente  all'allegato Mod. C, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
attestante  il possesso del Diploma di laurea con la votazione finale
e  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
      -   eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato  Mod.  B;  per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dal   Decreto   legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
      -   eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato  Mod.  C  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      -  elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
    Saranno  presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti,  come  sopra  descritto,  unitamente  alla  domanda  oppure
presentati  presso  questa Amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento,  entro  il  termine utile per la presentazione delle
domande.
    La  mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
    I  portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle
prove.
    L'Amministrazione    universitaria    non    si   assume   alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  del  concorrente,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  nà per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 4.

                            Prova d'esame

    Gli  esami  di  ammissione  al corso consistono in due prove, una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore   scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari  di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della  conoscenza  di  una  o  piª lingue straniere mediante apposito
colloquio.
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, e' indicato nel presente
bando  all'art. 1  e  vale  a  tutti  gli  effetti  come  notifica di
convocazione.  I  candidati  al  concorso di ammissione sono tenuti a
presentarsi  nel giorno e nell'ora indicati senza attendere ulteriore
convocazione.
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) tessere  di riconoscimento, purchà munite di fotografia e di
timbro    o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
un'amministrazione dello Stato;
      e) altri  documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Ateneo in materia di Dottorati di ricerca dell'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi.
    Le  commissioni  entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
    La  commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
    Tale  possibilita'  dovra'  essere  subordinata  ad un'espressa e
motivata  determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati.
    Ultimata  la  prova  orale,  la Commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge  n. 241/1990.  L'Amministrazione  puo'  rinviare  l'accesso  al
momento della conclusione del concorso.

        
      
                               Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a concorso per il
corso  di  dottorato.  In  caso  di mancata o tardiva accettazione da
parte  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio del corso, subentra
altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria
    In  caso  di  utile collocamento in piª graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il   Collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di Borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli Affari Esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri paesi oppure da Enti/Universita' estere;
      c) candidati   appartenenti  a  paesi  con  i  quali  esista  o
specifico  accordo  intergovernativo  seguito da apposita convenzione
con  l'Ateneo  o  specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo (senza oneri
finanziari   obbligatori   per   l'Universita'  Telematica  Guglielmo
Marconi).  La  convenzione  determina  le  modalita' di iscrizione al
dottorato  e  la  possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere  compiuto presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata
stipulata  la  specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga  con  un  Paese  della  UE,  il titolo cosi' conseguito e'
denominato "Dottorato Europeo", se la convenzione lo prevede.

        
      
                               Art. 7.

       Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza

    Dopo  l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative   graduatorie  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante
pubblicazione  sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai dottorati.
Le  graduatorie  pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi
per  procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i
candidati  che  non  avranno  ottemperato  a quanto richiesto saranno
considerati  rinunciatari  e  si  procedera'  secondo  l'ordine della
graduatoria al subentro di altro candidato.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  nonchà quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera  durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche
estero sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
    Coloro  che  non  risulteranno  titolari  di borsa di studio sono
tenuti  al  versamento  di  un  contributo di iscrizione annuo pari a
Euro 1.500,00.  Tale  versamento  dovra'  essere  effettuato all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla Tassa regionale.
    Per  gli  aa.aa. successivi al primo, i dottorandi sono tenuti ad
effettuare  l'iscrizione  entro  il  30 novembre  dopo  aver ottenuto
l'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti.

        
      
                               Art. 8.

                           Borse di studio

    Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a)   della   legge   3 agosto   1998,   n. 315  e  successive
modificazioni,  corrispondente  ad  Euro  10.561,54,  assoggettato al
contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione  separata. I casi di
incompatibilita'  totale  o  parziale per la fruizione della borsa di
studio  sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta
incompatibilita',  i  ratei della borsa di studio relativi al periodo
per  il  quale  sono  stati  indebitamente  percepiti,  devono essere
restituiti.  La  restituzione  si riferisce all'anno accademico o sua
frazione.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del Coordinatore.

        
      
                               Art. 9.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle  attivita' e le ricerche svolte, nonchà alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico,  previo  parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita'   non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
    E  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere  nel  caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
    E  vietata  la  contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa  senza  assegni,  per  il periodo di durata del corso. In
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di  ricerca,  il  rapporto  di  lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

        
      
                              Art. 10.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
    Nelle  more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
    L'Universita',  successivamente  al  rilascio del titolo, cura il
deposito  della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

        
      
                              Art. 11.

                      Restituzione dei documenti

    I  candidati  interessati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento  del  concorso,  e  con  gli eventuali oneri a loro
carico,   al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  inviate
all'l'Universita'  Telematica Guglielmo Marconi. Trascorso il periodo
indicato  l'Amministrazione  procedera' all'eliminazione dei suddetti
documenti dai propri archivi.

        
      
                              Art. 12.

                      Informativa sulla privacy

    Ai  sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai   candidati  saranno  raccolti  presso  l'Universita'  Telematica
Guglielmo  Marconi,  per  le  finalita'  di  gestione  del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  alla  vincita del concorso medesimo. Il conferimento
di  tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

        
      
                              Art. 13.

                        Norme di riferimento

    Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si rimanda alla
normativa  vigente  in  materia  di  dottorati  di ricerca e a quanto
stabilito  dal Regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005.
    Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il dott.
Luciano Ciccolini tel. 06/37725601-2, e-mail: ciccolini@unimarconi.it
      Roma, 2 agosto 2007
                                             Il rettore: Briganti