Concorso per 293 dottori di ricerca (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 293
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 10-08-2007
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII Ciclo) 1° gennaio 2008/31 dicembre 2010 ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 26-09-2007
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POLITECNICO DI TORINO
CONCORSO
Concorso  per  l'ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca (XXIII
Ciclo) 1° gennaio 2008/31 dicembre 2010
                             IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
    Visto  il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999 relativo al
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  lo  statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 537 del 5 luglio 2001;
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale 253 del 20 luglio
2006;
    Vista  la  delibera  del  consiglio della Scuola di dottorato del
4 luglio  2007  con  cui  sono  stati  definiti i posti e le borse di
studio per il XXIII ciclo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Sono  indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al
XXIII  ciclo,  di durata triennale. Sono messi a concorso complessivi
293  posti  e  162  borse  di  studio,  ripartiti secondo la seguente
tabella.

=====================================================
          AREA DI DOTTORATO          |N. POSTI|N. BORSE DI STUDIO (1)
=====================================================
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA *   |   80   |          45
---------------------------------------------------------------------
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE |        |
COMUNICAZIONI *                      |   62   |          37
---------------------------------------------------------------------
INGEGNERIA INDUSTRIALE *             |   94   |          50
---------------------------------------------------------------------
SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E          |        |
MATEMATICHE PER L'INGEGNERIA *       |   57   |          30

    * Si prevede l'erogazione di ulteriori:
      -  n. 7  borse  di  studio  finanziate nell'ambito del Progetto
ZHONG GUO (vedi allegato)
      -  n. 2  borse  di  studio  finanziate nell'ambito del Progetto
ALPIP (vedi allegato)
    L'attribuzione   delle   borse   di  cui  sopra  puo'  comportare
l'incremento  del  numero  dei  posti  messi a concorso dal dottorato
ospitante, fino ad un massimo di 2 posti per ogni borsa.
    *  Si prevede altresi' la messa a disposizione di posti riservati
a  cittadini  pakistani  che  abbiano  presentato domanda alla Higher
Education  Commission  della  Repubblica  Islamica del Pakistan (vedi
allegato)
    Si  indicano,  qui di seguito, i numeri dei posti ed il numero di
borse  di  studio(1) attribuiti ai vari dottorati e le eventuali sedi
consorziate.
    (1) Il numero di borse di studio riportato nel presente prospetto
e' puramente indicativo, in quanto lo stesso puo' essere aumentato in
seguito   alla   disponibilta'   di  nuove  risorse  accertate  prima
dell'espletamento dei relativi concorsi.
    L'erogazione   delle  borse  di  studio  degli  enti  esterni  e'
subordinata alla sottoscrizione delle relative convenzioni.


            ---->   Vedere da pag. 177 a pag. 181  <----
    I  posti  con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di   finanziamenti   che   si   rendessero  ancora  disponibili  dopo
l'emanazione   del  presente  bando  e  prima  dell'espletamento  dei
relativi  concorsi,  fermi  restando comunque i termini della data di
scadenza   previsti   al   comma  2  del  successivo  art. 5  per  la
presentazione delle domande d'ammissione.
    L'eventuale  aumento  del  numero  delle  borse  di  studio  puo'
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di  tale  incremento di posti sara' data comunicazione esclusivamente
sul  sito  Internet  della Scuola di dottorato al seguente indirizzo:
 http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html 
    Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi  disponibili  delle  borse  di  studio di Ateneo per mancata
assegnazione,  queste  potranno  essere ridistribuite dalla Scuola di
dottorato.
    Le  borse  di  studio  finanziate  da enti esterni non assegnate,
potranno  essere  ridistribuite  salvo  accordo  specifico con l'Ente
erogatore.
    I  posti  non  riservati  che  dovessero  rendersi disponibili al
termine  delle  iscrizioni,  potranno essere assegnati senza borsa di
studio  a  candidati  stranieri  risultati idonei nella selezione per
titoli.
    I  corsi  di dottorato in cui il numero degli iscritti risultasse
inferiore  a  tre  non  saranno attivati, ma i vincitori del concorso
potranno   svolgere   la  loro  attivita'  in  un  dottorato  affine,
individuato dalla Scuola di dottorato.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  dottorati  di  ricerca  di  cui al precedente art. 1,
coloro  che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti   civili   e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza,  siano  in  possesso  di  titolo  magistrale  (Master of
Science Degree).
    2.  I  candidati  che abbiano acquisito una laurea all'estero, in
possesso   di   decreto   rettorale  di  equipollenza  rilasciato  da
un'universita'  italiana, dovranno inviare tale documento alla Scuola
di dottorato del Politecnico di Torino.
    I  candidati  in  possesso di titolo accademico straniero che non
sia  gia'  stato  dichiarato equipollente da un'universita' italiana,
dovranno inviare alla Scuola di dottorato del Politecnico di Torino i
documenti  utili perchà sia dichiarata l'equivalenza del loro titolo,
unicamente   ai  fini  dell'ammissione  al  presente  concorso  (vedi
art. 6).
    Il  comitato  esecutivo  della  Scuola di dottorato si riunira' a
partire  dal  15 ottobre  2007. Non saranno presi in considerazione i
documenti  che  perverranno  dopo  la data della riunione nella quale
verra' dichiarata l'equivalenza.
    3.  Possono  partecipare  agli esami di ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno  la  laurea  entro  e  non  oltre  la  data  del
31 dicembre  2007.  In  tal  caso,  l'ammissione  al  concorso  sara'
disposta  con  riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non
appena  conseguita  la  laurea  e  comunque  prima dell'iscrizione al
corso, il certificato attestante il conseguimento del titolo, pena la
decadenza dal concorso.
    4.  Coloro  che  risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato
senza  borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo  concorso, ad un corso diverso purchà rinuncino al dottorato
precedente ed inizino dal primo anno.
    Coloro  che  risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato con
borsa  di  studio,  possono  accedere,  a  seguito di superamento del
relativo  concorso,  ad un corso di dottorato diverso, ma senza borsa
di studio, rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo
anno.
    Coloro  che  abbiano  gia'  avuto  l'iscrizione a un dottorato di
ricerca  possono  prendere  parte  agli  esami di accesso allo stesso
dottorato,  ma,  a  seguito di superamento del relativo concorso, non
possono percepire borsa di studio. Non si considerano iscritti coloro
che si siano dimessi entro un mese dall'immatricolazione.
    Coloro  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di dottore di
ricerca,  possono  essere  ammessi  a frequentare, previo superamento
delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato, non coperto da
borsa.

        
      
                               Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6   della  legge  n. 449  del  27 dicembre  1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

        
      
                               Art. 4.

                         Dipendente pubblico

    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge n. 476 del 13 agosto 1984, e
successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato
di  ricerca  e'  collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata  del  corso  di dottorato, in aspettativa per motivi di studio
senza  assegni  e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa
di studio.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli
importi  in  caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al
conseguimento del dottorato.

        
      
                               Art. 5.

                      Domande di partecipazione

    1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
una delle seguenti modalita':
      -  in  formato  elettronico,  compilando  ed  inviando  il form
disponibile               al               sito              Internet
 http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html 
      -  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, redatte in
carta  semplice  e  sottoscritte  in  calce  utilizzando  il  modello
allegato al presente bando. Le domande dovranno essere indirizzate al
rettore  del  Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 -
10129 Torino;
      -  presentate  direttamente  presso  l'Unita' formazione di III
livello, tutti i giorni escluso il sabato. Le domande dovranno essere
redatte  in  carta  semplice  e  sottoscritte in calce utilizzando il
modello allegato al presente bando.
    2.  Scadenza  per  la  presentazione  delle domande: 26 settembre
2007. Il termine di scadenza e' perentorio.
    Per  le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata fa
fede    il   timbro   a   data   dell'Ufficio   postale   accettante.
L'Amministrazione   non   risponde  di  eventuali  disguidi  postali,
pertanto   non   saranno  prese  in  considerazione  le  domande  che
perverranno dopo la data fissata per le prove d'accesso.
    3.  Nella  domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
      a) il  cognome,  il  nome,  la  data  e il luogo di nascita, il
codice  fiscale,  la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso,  specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono e l'eventuale e-mail;
      b) l'esatta  denominazione  del  corso di dottorato cui intende
partecipare,  specificando  l'adesione  o  meno  ad  uno dei progetti
specifici;
      c) la propria cittadinanza;
      d) la  laurea  posseduta  o  che  conseguira', nonchà la data e
l'universita'  presso  cui  e'  stata o si presume verra' conseguita,
ovvero  il  titolo di studio conseguito presso universita' straniera,
specificando se e' in possesso di decreto di equipollenza;

        
      
                               Art. 6.

                    Dichiarazione di equivalenza

    Per  ottenere  l'equivalenza del titolo, gli studenti in possesso
di titolo accademico straniero, dovranno spedire:
      a) certificato  di  laurea  con  relativa  votazione,  se  gia'
conseguito;
      b) certificato  di  esami  di  profitto  sostenuti con relativa
votazione;
      c) programma degli esami sostenuti;
      d) ogni  altro  documento  utile  al  comitato  esecutivo della
Scuola di dottorato ai fini della dichiarazione di equivalenza.
    Tali   documenti,   qualora   redatti   in   una  lingua  diversa
dall'italiano,  inglese,  francese,  portoghese,  spagnolo, o tedesco
dovranno  essere presentati in forma tradotta in una di queste lingue
e  certificati come conforme all'originale o dalla universita' che li
ha  emessi  o  dalle  competenti  rappresentanze  italiane secondo le
disposizioni vigenti.
    I   suddetti   documenti   dovranno  essere  inoltrati  entro  il
26 settembre 2007 secondo una delle seguenti modalita':
      -     allegati     al     form     disponibile    all'indirizzo
 http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html 
      -  a  mezzo  posta,  indirizzati  alla  Scuola di dottorato del
Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino;
      -  presentate  direttamente  alla  Scuola di dottorato, tutti i
giorni escluso il sabato.
    L'amministrazione  non risponde di eventuali disguidi postali. Il
comitato  esecutivo  della  Scuola  di dottorato che dovra' procedere
alla  dichiarazione  della  equivalenza,  si  riunira'  a partire dal
15 ottobre 2007.
    Non  saranno  presi in considerazione i documenti che perverranno
dopo la data fissata per la riunione del comitato esecutivo.

        
      
                               Art. 7.

              Prove di ammissione ai corsi di dottorato

    1.   L'esame   di   ammissione  consiste  nella  valutazione  del
curriculum  didattico e scientifico del candidato e in due prove, una
scritta  ed  una  orale,  volte  a  garantire  un'idonea  valutazione
comparativa  dei  candidati,  salvo quanto previsto negli allegati al
presente bando.
    2.  La  prova  orale,  su  indicazione  di  ciascun  collegio dei
docenti,  deve  comprendere la verifica della conoscenza di una o piª
lingue  straniere,  secondo quanto riportato nell'allegata tabella in
corrispondenza dell'indicazione del dottorato di ricerca prescelto.
    3.  Le  materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato
di  ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta
tabella.
    4.  La  commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova.  Sono  ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova  scritta  abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La  prova  orale  si  intende  superata  con  il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
    I  titoli saranno valutati dalle commissioni giudicatrici secondo
criteri stabiliti dalle stesse.
    5.  Per  sostenere  le  prove i candidati devono essere muniti di
documento  di  riconoscimento  valido. I candidati ammessi alla prova
orale   dovranno   altresi'  produrre  alla  commissione  i  seguenti
documenti :
      a) autocertificazione relativa a:
        -  conseguimento della laurea con relativa votazione, se gia'
conseguita;
        -  indicazione degli esami di profitto sostenuti con relativa
votazione;
        - curriculum degli studi.
    I    candidati    stranieri   devono   presentare   certificato/i
rilasciato/i dal proprio ateneo;
      b) copia  di  eventuali  documenti,  pubblicazioni,  attestati,
lettere  di  presentazione,  ecc.  che si ritengano utili ai fini del
concorso.
    6.  Il  calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese,  dell'ora  e  del  locale,  in  cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni
prima  dello  svolgimento  delle prove stesse, mediante affissione di
appositi  avvisi  all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle
bacheche  dell'Unita' "Formazione di III Livello" della sede di corso
Duca  degli  Abruzzi  n. 24,  del  Castello  del  Valentino, sul sito
Internet          della          Scuola          di         dottorato
 http://didattica.polito.it/scudo/Esami_accesso.html  e  sul sito di
ciascun    corso    di    dottorato    accessibile    dalla    pagina
 http://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.scudo_guide.siti_dottorato

        
      
                               Art. 8.

    Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria

    1.  La  valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da
una  commissione  giudicatrice,  composta da tre membri, scelti tra i
professori   e   ricercatori   universitari   di   ruolo  nelle  aree
scientifiche  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piª di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti  e  delle  strutture  pubbliche  e  private  universitarie  e di
ricerca.
    2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di
merito  sulla  base  della valutazione comparativa dei candidati, che
saranno   ammessi  al  dottorato  prescelto  secondo  l'ordine  della
graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con
borsa sia senza borsa.
    3.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del Corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piª graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.

        
      
                               Art. 9.

                  Modalita' di iscrizione ai corsi

    Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per   l'ammissione  dei  candidati.  Tali  graduatorie  saranno  rese
pubbliche  mediante  affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (corso
Duca  degli  Abruzzi,  24  -  Torino) e saranno consultabili sul sito
Internet                                                all'indirizzo
http://didattica.polito.it/scudo/Esami_accesso/Gradua torie.html
    I  candidati,  collocati  in  posizione  utile  nelle graduatorie
pubblicate,  dovranno  provvedere  all'iscrizione entro il termine di
dieci  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  affissione  del decreto
rettorale all'albo ufficiale ed alla pagina Internet sopra indicata.
    Per   l'iscrizione  il  vincitore  dovra'  presentare  all'Unita'
Formazione di III Livello i seguenti documenti:
      a) domanda di iscrizione al primo anno, debitamente compilata e
firmata;
      b) modello di rilevanza anagrafica;
      c) fotocopia della carta d'identita', debitamente firmata;
      d) fotocopia del codice fiscale;
      e) ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie.

        
      
                              Art. 10.

     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta.  La  tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

        
      
                              Art. 11.

            Commissioni giudicatrici per gli esami finali

    La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da  apposita  commissione  giudicatrice composta da tre membri scelti
tra  i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati  nei  relativi  settori di riferimento. Almeno due membri
devono  appartenere  a universita', anche straniere, non partecipanti
al  dottorato.  Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'Ateneo.  La  commissione  puo' essere integrata da non piª di due
esperti  appartenenti  a  strutture  universitarie  o  a strutture di
ricerca  pubbliche  e  private,  anche straniere. Nel caso di accordi
specifici  di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali,  la  commissione  e'  costituita secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.

        
      
                              Art. 12.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Nell'ambito  del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e'  uno  studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo  livello.  Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale  di  tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti   previsti.   Il  dottorando  non  puo'  avere  contemporanea
iscrizione   ad   altro   dottorato,  corso  di  studio  o  corso  di
specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
    2.  Alla  fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare  una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e  di  ricerca  svolte  al  collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione  dei  crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio  all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione  negativa  da  parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza  dal  dottorato  con  perdita e restituzione della borsa di
studio relativa all'anno in corso, ove concessa.
    Il dottorando titolare di borsa che decade nel corso dell'anno su
proposta del collegio dei docenti, deve restituire all'Ateneo le rate
della borsa di studio percepite nell'anno in corso.
    I  dottorandi  del terzo anno, potranno accedere all'esame finale
solo  se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario
il  collegio  dei  docenti  puo'  concedere un anno di proroga, senza
estensione dell'eventuale borsa di studio.
    3.  Il  dottorando  puo'  svolgere  periodi di formazione o stage
presso  altre  universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo  di  diciotto  mesi  complessivi nel triennio e' richiesto il
consenso scritto del coordinatore del dottorato.
    4.  Il  dottorando  titolare  di borsa di studio e' esonerato dal
pagamento  delle  tasse  universitarie  (come  meglio  specificato al
successivo  art. 15  ad  eccezione  della  quota  fissa  che l'Ateneo
incassa  a  favore di enti terzi). Il dottorando titolare di borsa di
studio  puo'  in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere  dal  dottorato,  ma deve versare all'Ateneo un importo pari
alla  tassa  di  iscrizione all'anno in corso e, se iscritto al primo
anno, restituire l'importo della borsa.
    5.  Il  dottorando  che  si  trova  nella  condizione  di  dovere
interrompere  la  frequenza  per  lunghi  periodi  di  malattia e per
assenza  obbligatoria  per  gestazione  e  puerperio  ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
    6.  Il  dottorando  titolare  di  borsa  di studio che per motivi
personali  o  di  lavoro  abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza,  decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
    Il  dottorando  titolare  di  borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo,  decade  dal  dottorato  e  deve versare all'Ateneo un importo
corrispondente  alla  tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate
della borsa di studio percepite in quell'anno.
    7.  Il  dottorando  puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo  se  questi  gli  permettono  di  garantire  la  presenza  e  la
partecipazione  alle  attivita'  del dottorato nella misura richiesta
dai  programmi  del  corso  e  solo  se  tali  impegni  di lavoro non
inficiano  la  qualita'  della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei  docenti  valutera'  che  tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso  negativo,  potra'  proporre  la  decadenza  dal  dottorato, con
perdita  e  restituzione  della  borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
    8.  Puo'  essere  ammesso  al  dottorato  di ricerca con borsa di
studio  il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  o coordinata e
continuativa  in  misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno   di  percepimento  della  borsa.  Gli  stessi  vincoli  si
applicano  ai  dottorandi  che  svolgono  attivita'  professionale in
proprio, in modo continuativo.
    9.  Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di
5  crediti specifici, deve essere certificata con il titolo IELTS con
punteggio 5.0, o PET - Cambridge con valutazione "pass with merit", o
TOEFL   con   punteggio  210  (computer  based  test)  oppure  titolo
equivalente o superiore. Per coloro che sono di lingua madre inglese,
l'acquisizione dei crediti sara' subordinata ad una verifica da parte
del centro linguistico di Ateneo.
    10.  Il  dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo
se  in  possesso  di  tutti  i  requisiti richiesti dal regolamento e
riportati  nel  bando  di  concorso.  Tali  requisiti  includono,  in
particolare:
      a) la  maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal
piano  di  studi,  compresi  obbligatoriamente  i 5 crediti specifici
attestanti  la  conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente
comma 9;
      b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio dei
docenti.
    Nel  caso  in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punto a) e
b)  non  siano  in  possesso  del  candidato, il collegio dei docenti
dichiara  il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi
il  collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di
proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso,
l'esame  dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca
e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga.
    Qualora  si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame
potra' essere sostenuto presso altro dottorato culturalmente affine.
    11.   Ai   cittadini  stranieri  e'  richiesta  l'inclusione  nel
curriculum  della  frequenza  ad  un  corso  di  lingua italiana o la
presentazione  del  certificato  di  conoscenza della lingua italiana
rilasciato dal centro linguistico di Ateneo.

        
      
                              Art. 13.

Collaborazioni  per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
                           dei dottorandi

    Su  autorizzazione  del  collegio  dei docenti il dottorando puo'
svolgere  attivita'  di  supporto  alla  didattica  e di ricerca, nei
limiti  stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di
Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le
attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.

        
      
                              Art. 14.

                    Borse di studio di dottorato

    1. Le borse di studio di dottorato di cui all'art. 1 del presente
bando  sono  assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di
merito   predisposta   dalle  commissioni  giudicatrici,  secondo  le
modalita'  di  cui  ai precedenti articoli 7 e 8. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
30 aprile  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 166  del
9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere
la  documentazione comprovante la situazione economica del candidato,
qualora si verifichino le condizioni di cui sopra.
    2.  L'importo  annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54
al  lordo  degli  oneri previdenziali. Inoltre, al termine di ciascun
anno  di  dottorato,  il Politecnico eroghera' un importo integrativo
della  borsa  di  studio,  pari  ad euro 880,13 (al lordo degli oneri
previdenziali)   ai  dottorandi  ritenuti  meritevoli  a  seguito  di
valutazione  dell'attivita'  svolta  durante  l'anno  di studio. Tale
valutazione  sara'  effettuata secondo criteri stabiliti dalla Scuola
di dottorato.
    3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio e' pari
all'intera durata del Corso.
    4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per  eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %,
(vedi art. 12, comma 3).

        
      
                              Art. 15.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Ateneo,  nella misura massima, per l'anno 2008, di euro 1.700,00
per  coloro  che  non beneficiano di borsa di studio e per coloro che
beneficiano   di  borsa  di  studio  di  euro  127,68  (assicurazione
infortuni,  contributo  SIAE,  imposta di bollo e tassa EDISU) a meno
che  non  richiedano  l'esonero  del  pagamento della tassa regionale
qualora rientrino nei requisiti richiesti.
    Il  dottorando  puo'  richiedere una riduzione dell'importo delle
tasse d'iscrizione in base al reddito.
    Il   regolamento  tasse  2007/2008  e'  pubblicato  all'indirizzo
Internet
 http://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/pdf/reg_tasse_per_sito.pdf 
        
      
                              Art. 16.

Titolarita'  dei  diritti  di  proprieta' industriale e intellettuale
         derivanti dalle attivita' di ricerca dei dottorandi

    Tutti   i  diritti  di  proprieta'  industriale  e  intellettuale
derivanti  dalle  attivita'  alle  quali i dottorandi possano a vario
titolo   partecipare,  sia  quali  attivita'  di  ricerca  sia  quali
attivita'   didattiche,   saranno   di   titolarita'   esclusiva  del
Politecnico di Torino.
    Fatto  salvo  il  diritto  morale di essere riconosciuto autore o
inventore,  nel  caso  di  sfruttamento  patrimoniale  dei diritti di
proprieta' industriale e intellettuale di cui al comma precedente, ai
dottorandi  spettera'  anche  una  quota  del corrispettivo percepito
dall'Ateneo,  secondo  le  percentuali  previste  dai regolamenti del
Politecnico di Torino.

        
      
                              Art. 17.

                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
    Il  presente  bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Torino, 30 luglio 2007
                                              Il rettore: Profumo