Concorso per 293 dottori di ricerca (piemonte) POLITECNICO DI TORINO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 293 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 10-08-2007 |
Sintesi: | POLITECNICO DI TORINO CONCORSO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII Ciclo) 1° gennaio 2008/31 dicembre 2010 ... |
Ente: | POLITECNICO DI TORINO |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | TORINO |
Comune: | TORINO |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 26-09-2007 |
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POLITECNICO DI TORINO
CONCORSO
CONCORSO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII Ciclo) 1° gennaio 2008/31 dicembre 2010
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4; Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999 relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto rettorale n. 537 del 5 luglio 2001; Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale 253 del 20 luglio 2006; Vista la delibera del consiglio della Scuola di dottorato del 4 luglio 2007 con cui sono stati definiti i posti e le borse di studio per il XXIII ciclo; Decreta: Art. 1. Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al XXIII ciclo, di durata triennale. Sono messi a concorso complessivi 293 posti e 162 borse di studio, ripartiti secondo la seguente tabella. ===================================================== AREA DI DOTTORATO |N. POSTI|N. BORSE DI STUDIO (1) ===================================================== INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA * | 80 | 45 --------------------------------------------------------------------- INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE | | COMUNICAZIONI * | 62 | 37 --------------------------------------------------------------------- INGEGNERIA INDUSTRIALE * | 94 | 50 --------------------------------------------------------------------- SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E | | MATEMATICHE PER L'INGEGNERIA * | 57 | 30 * Si prevede l'erogazione di ulteriori: - n. 7 borse di studio finanziate nell'ambito del Progetto ZHONG GUO (vedi allegato) - n. 2 borse di studio finanziate nell'ambito del Progetto ALPIP (vedi allegato) L'attribuzione delle borse di cui sopra puo' comportare l'incremento del numero dei posti messi a concorso dal dottorato ospitante, fino ad un massimo di 2 posti per ogni borsa. * Si prevede altresi' la messa a disposizione di posti riservati a cittadini pakistani che abbiano presentato domanda alla Higher Education Commission della Repubblica Islamica del Pakistan (vedi allegato) Si indicano, qui di seguito, i numeri dei posti ed il numero di borse di studio(1) attribuiti ai vari dottorati e le eventuali sedi consorziate. (1) Il numero di borse di studio riportato nel presente prospetto e' puramente indicativo, in quanto lo stesso puo' essere aumentato in seguito alla disponibilta' di nuove risorse accertate prima dell'espletamento dei relativi concorsi. L'erogazione delle borse di studio degli enti esterni e' subordinata alla sottoscrizione delle relative convenzioni. ----> Vedere da pag. 177 a pag. 181 <---- I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi restando comunque i termini della data di scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 5 per la presentazione delle domande d'ammissione. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento di posti sara' data comunicazione esclusivamente sul sito Internet della Scuola di dottorato al seguente indirizzo: http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero rendersi disponibili delle borse di studio di Ateneo per mancata assegnazione, queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di dottorato. Le borse di studio finanziate da enti esterni non assegnate, potranno essere ridistribuite salvo accordo specifico con l'Ente erogatore. I posti non riservati che dovessero rendersi disponibili al termine delle iscrizioni, potranno essere assegnati senza borsa di studio a candidati stranieri risultati idonei nella selezione per titoli. I corsi di dottorato in cui il numero degli iscritti risultasse inferiore a tre non saranno attivati, ma i vincitori del concorso potranno svolgere la loro attivita' in un dottorato affine, individuato dalla Scuola di dottorato.
Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, coloro che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, siano in possesso di titolo magistrale (Master of Science Degree). 2. I candidati che abbiano acquisito una laurea all'estero, in possesso di decreto rettorale di equipollenza rilasciato da un'universita' italiana, dovranno inviare tale documento alla Scuola di dottorato del Politecnico di Torino. I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente da un'universita' italiana, dovranno inviare alla Scuola di dottorato del Politecnico di Torino i documenti utili perchà sia dichiarata l'equivalenza del loro titolo, unicamente ai fini dell'ammissione al presente concorso (vedi art. 6). Il comitato esecutivo della Scuola di dottorato si riunira' a partire dal 15 ottobre 2007. Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo la data della riunione nella quale verra' dichiarata l'equivalenza. 3. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007. In tal caso, l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non appena conseguita la laurea e comunque prima dell'iscrizione al corso, il certificato attestante il conseguimento del titolo, pena la decadenza dal concorso. 4. Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso purchà rinuncino al dottorato precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio, possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. Coloro che abbiano gia' avuto l'iscrizione a un dottorato di ricerca possono prendere parte agli esami di accesso allo stesso dottorato, ma, a seguito di superamento del relativo concorso, non possono percepire borsa di studio. Non si considerano iscritti coloro che si siano dimessi entro un mese dall'immatricolazione. Coloro che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato, non coperto da borsa.
Art. 3. Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
Art. 4. Dipendente pubblico Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli importi in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al conseguimento del dottorato.
Art. 5. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalita': - in formato elettronico, compilando ed inviando il form disponibile al sito Internet http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte in carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il modello allegato al presente bando. Le domande dovranno essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino; - presentate direttamente presso l'Unita' formazione di III livello, tutti i giorni escluso il sabato. Le domande dovranno essere redatte in carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il modello allegato al presente bando. 2. Scadenza per la presentazione delle domande: 26 settembre 2007. Il termine di scadenza e' perentorio. Per le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali, pertanto non saranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo la data fissata per le prove d'accesso. 3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e l'eventuale e-mail; b) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende partecipare, specificando l'adesione o meno ad uno dei progetti specifici; c) la propria cittadinanza; d) la laurea posseduta o che conseguira', nonchà la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo di studio conseguito presso universita' straniera, specificando se e' in possesso di decreto di equipollenza;
Art. 6. Dichiarazione di equivalenza Per ottenere l'equivalenza del titolo, gli studenti in possesso di titolo accademico straniero, dovranno spedire: a) certificato di laurea con relativa votazione, se gia' conseguito; b) certificato di esami di profitto sostenuti con relativa votazione; c) programma degli esami sostenuti; d) ogni altro documento utile al comitato esecutivo della Scuola di dottorato ai fini della dichiarazione di equivalenza. Tali documenti, qualora redatti in una lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo, o tedesco dovranno essere presentati in forma tradotta in una di queste lingue e certificati come conforme all'originale o dalla universita' che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti. I suddetti documenti dovranno essere inoltrati entro il 26 settembre 2007 secondo una delle seguenti modalita': - allegati al form disponibile all'indirizzo http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html - a mezzo posta, indirizzati alla Scuola di dottorato del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino; - presentate direttamente alla Scuola di dottorato, tutti i giorni escluso il sabato. L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il comitato esecutivo della Scuola di dottorato che dovra' procedere alla dichiarazione della equivalenza, si riunira' a partire dal 15 ottobre 2007. Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo la data fissata per la riunione del comitato esecutivo.
Art. 7. Prove di ammissione ai corsi di dottorato 1. L'esame di ammissione consiste nella valutazione del curriculum didattico e scientifico del candidato e in due prove, una scritta ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati, salvo quanto previsto negli allegati al presente bando. 2. La prova orale, su indicazione di ciascun collegio dei docenti, deve comprendere la verifica della conoscenza di una o piª lingue straniere, secondo quanto riportato nell'allegata tabella in corrispondenza dell'indicazione del dottorato di ricerca prescelto. 3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta tabella. 4. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60. I titoli saranno valutati dalle commissioni giudicatrici secondo criteri stabiliti dalle stesse. 5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento valido. I candidati ammessi alla prova orale dovranno altresi' produrre alla commissione i seguenti documenti : a) autocertificazione relativa a: - conseguimento della laurea con relativa votazione, se gia' conseguita; - indicazione degli esami di profitto sostenuti con relativa votazione; - curriculum degli studi. I candidati stranieri devono presentare certificato/i rilasciato/i dal proprio ateneo; b) copia di eventuali documenti, pubblicazioni, attestati, lettere di presentazione, ecc. che si ritengano utili ai fini del concorso. 6. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di appositi avvisi all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle bacheche dell'Unita' "Formazione di III Livello" della sede di corso Duca degli Abruzzi n. 24, del Castello del Valentino, sul sito Internet della Scuola di dottorato http://didattica.polito.it/scudo/Esami_accesso.html e sul sito di ciascun corso di dottorato accessibile dalla pagina http://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.scudo_guide.siti_dottorato
Art. 8. Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria 1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da una commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree scientifiche di riferimento, cui possono essere aggiunti non piª di due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi al dottorato prescelto secondo l'ordine della graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con borsa sia senza borsa. 3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piª graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.
Art. 9. Modalita' di iscrizione ai corsi Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie per l'ammissione dei candidati. Tali graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino) e saranno consultabili sul sito Internet all'indirizzo http://didattica.polito.it/scudo/Esami_accesso/Gradua torie.html I candidati, collocati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate, dovranno provvedere all'iscrizione entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data di affissione del decreto rettorale all'albo ufficiale ed alla pagina Internet sopra indicata. Per l'iscrizione il vincitore dovra' presentare all'Unita' Formazione di III Livello i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al primo anno, debitamente compilata e firmata; b) modello di rilevanza anagrafica; c) fotocopia della carta d'identita', debitamente firmata; d) fotocopia del codice fiscale; e) ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie.
Art. 10. Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Art. 11. Commissioni giudicatrici per gli esami finali La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato. Non possono fare parte della commissione i tutori dei candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno all'Ateneo. La commissione puo' essere integrata da non piª di due esperti appartenenti a strutture universitarie o a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi.
Art. 12. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra' chiederne la sospensione. 2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. Il dottorando titolare di borsa che decade nel corso dell'anno su proposta del collegio dei docenti, deve restituire all'Ateneo le rate della borsa di studio percepite nell'anno in corso. I dottorandi del terzo anno, potranno accedere all'esame finale solo se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei docenti puo' concedere un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale borsa di studio. 3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio e' richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato. 4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato dal pagamento delle tasse universitarie (come meglio specificato al successivo art. 15 ad eccezione della quota fissa che l'Ateneo incassa a favore di enti terzi). Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal dottorato, ma deve versare all'Ateneo un importo pari alla tassa di iscrizione all'anno in corso e, se iscritto al primo anno, restituire l'importo della borsa. 5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta. In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma con la concessione di un anno di proroga. 6. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio percepita fino a quel momento nell'anno in corso. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al primo, decade dal dottorato e deve versare all'Ateneo un importo corrispondente alla tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio percepite in quell'anno. 7. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. 8. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco dell'anno di percepimento della borsa. Gli stessi vincoli si applicano ai dottorandi che svolgono attivita' professionale in proprio, in modo continuativo. 9. Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di 5 crediti specifici, deve essere certificata con il titolo IELTS con punteggio 5.0, o PET - Cambridge con valutazione "pass with merit", o TOEFL con punteggio 210 (computer based test) oppure titolo equivalente o superiore. Per coloro che sono di lingua madre inglese, l'acquisizione dei crediti sara' subordinata ad una verifica da parte del centro linguistico di Ateneo. 10. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento e riportati nel bando di concorso. Tali requisiti includono, in particolare: a) la maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente i 5 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente comma 9; b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio dei docenti. Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punto a) e b) non siano in possesso del candidato, il collegio dei docenti dichiara il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi il collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso, l'esame dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga. Qualora si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame potra' essere sostenuto presso altro dottorato culturalmente affine. 11. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana o la presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal centro linguistico di Ateneo.
Art. 13. Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca dei dottorandi Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.
Art. 14. Borse di studio di dottorato 1. Le borse di studio di dottorato di cui all'art. 1 del presente bando sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito predisposta dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 7 e 8. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione comprovante la situazione economica del candidato, qualora si verifichino le condizioni di cui sopra. 2. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali. Inoltre, al termine di ciascun anno di dottorato, il Politecnico eroghera' un importo integrativo della borsa di studio, pari ad euro 880,13 (al lordo degli oneri previdenziali) ai dottorandi ritenuti meritevoli a seguito di valutazione dell'attivita' svolta durante l'anno di studio. Tale valutazione sara' effettuata secondo criteri stabiliti dalla Scuola di dottorato. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Corso. 4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %, (vedi art. 12, comma 3).
Art. 15. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nella misura massima, per l'anno 2008, di euro 1.700,00 per coloro che non beneficiano di borsa di studio e per coloro che beneficiano di borsa di studio di euro 127,68 (assicurazione infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU) a meno che non richiedano l'esonero del pagamento della tassa regionale qualora rientrino nei requisiti richiesti. Il dottorando puo' richiedere una riduzione dell'importo delle tasse d'iscrizione in base al reddito. Il regolamento tasse 2007/2008 e' pubblicato all'indirizzo Internet http://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/pdf/reg_tasse_per_sito.pdf
Art. 16. Titolarita' dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale derivanti dalle attivita' di ricerca dei dottorandi Tutti i diritti di proprieta' industriale e intellettuale derivanti dalle attivita' alle quali i dottorandi possano a vario titolo partecipare, sia quali attivita' di ricerca sia quali attivita' didattiche, saranno di titolarita' esclusiva del Politecnico di Torino. Fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuto autore o inventore, nel caso di sfruttamento patrimoniale dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale di cui al comma precedente, ai dottorandi spettera' anche una quota del corrispettivo percepito dall'Ateneo, secondo le percentuali previste dai regolamenti del Politecnico di Torino.
Art. 17. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa attualmente vigente in materia, in quanto compatibile. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 30 luglio 2007 Il rettore: Profumo