Concorso per 95 dottori di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 95
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 14-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO' " CONCORSO Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo XXIII (Decreto retto ...
Ente: UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO'
Regione: MARCHE
Provincia: PESARO URBINO
Comune: URBINO
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 13-09-2007
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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO' "
CONCORSO
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
Ciclo XXIII
                   (Decreto rettorale n. 455/07).


                             IL RETTORE

    Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, emanato
con  decreto  rettorale  n. 628\1999  del  20 luglio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3  agosto  1999, n. 180 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio 1998, n. 210 e il decreto
ministeriale  30 aprile  1999,  n. 224,  relativi  alla  riforma  dei
dottorati di ricerca;
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
    Vista   la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390  e  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 9 aprile 2001 inerenti alle
norme sul diritto agli studi universitari;
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 novembre   1999,   n. 509
"Regolamento   concernente  l'autonomia  didattica  degli  Atenei"  e
successivamente  sostituito con decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 settembre  1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998 inerenti alla determinazione
dell'importo  e  dei  criteri  di  incremento  delle  borse di studio
concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
    Visto   il   regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita'  degli  studi  "Carlo  Bo"  di  Urbino,  emanato con
decreto  rettorale  n. 1509/03  del  18 novembre  2003,  e successive
modifiche;
    Vista  la delibera del Senato Accademico n. 78 del 16 maggio 2007
che  assegnava  alle  facolta'  le  borse per l'istituzione del XXIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca;
    Vista   la  relazione  del  Nucleo  di  valutazione  interno  del
18 giugno 2007;
    Vista  la  delibera  n. 83  adottata il 27 giugno 2007 dal Senato
Accademico  che  approva  l'istituzione  del XXIII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008;
    Vista   la  delibera  n. 113  del  29 giugno  2007  adottata  dal
Consiglio  di  amministrazione  con  cui si approva l'attivazione del
succitato ciclo di dottorato;
    Vista   la  delibera  n. 114  del  29 giugno  2007  adottata  dal
Consiglio   di   amministrazione  concernente  la  contribuzione  per
l'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
    Visti  i  decreti  rettorali  d'urgenza  nn. 2 e 16 del 27 luglio
2007;

                              Decreta:

    1)  di  istituire  e  di  attivare  il  XXIII  ciclo dei corsi di
dottorato  di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi "Carlo Bo" di Urbino a.a. 2007/08;
    2)  di  approvare  il  testo  del bando sotto riportato: bando di
concorso  per  l'ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo
XXIII.
                               Art. 1.
    E'  indetto presso l'Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino
un  pubblico  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  ai  corsi di
dottorato di ricerca di seguito elencati:

             Facolta' di economia Economia e management

    Posti: 6.
    Borse di studio: 3.
    Durata: 3 anni.

Facolta' di farmacia e scienze e tecnologie Metodologie biochimiche e
                           farmacologiche

    Posti: 8.
    Borse di studio: 5.
    Durata: 3 anni.

              Scienze chimiche e scienze farmaceutiche

    Posti: 7.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

Meccanismi   di  regolazione  cellulare  aspetti  morfofunzionali  ed
                              evolutvi

    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

    Facolta' di giurisprudenza Diritto civile "Persona e mercato"

    Posti: 6.
    Borse di studio: 3.
    Durata: 3 anni.

         Facolta' di lettere e filosofia Scienze umanistiche

    1. Curriculum: Letteratura e filologia greca.
    2. Curriculum: Italianistica (Classicismo e anticlassicismo nella
letteratura italiana).
    3. Curriculum: Teoria dei linguaggi.
    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

Facolta'  di  lingue  e  letterature  straniere  Studi interculturali
                               europei

    Posti: 7.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

      Facolta' di scienze della formazione Scienze psicologiche

    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

Facolta' di scienze motorie Metodologie molecolari e morfo-funzionali
                   applicate all'esercizio fisico

    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

Facolta'  di  scienze  politiche  Liberta'  fondamentali e formazioni
                               sociali

    Posti: 6.
    Borse di studio: 3.
    Durata: 3 anni.

Facolta'  di  sociologia  Sociologia  dei  fenomeni  culturali  e dei
                         processi normativi

    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

        Facolta' di Scienze e Tecnologie Scienze della terra

    Posti: 7.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

                         Scienze ambientali

    Posti: 8.
    Borse di studio: 4.
    Durata: 3 anni.

        
      
                               Art. 2.

            Requisiti e domanda di ammissione alle prove

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
articolo   coloro   che   sono  in  possesso  di  diploma  di  laurea
specialistica,    di    laurea   quadriennale/quinquennale   (vecchio
ordinamento)  o  di  equipollente titolo accademico conseguito presso
universita'  straniere,  previamente  riconosciuto  dal  Collegio dei
docenti.
    Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno  il  titolo  di  studio  richiesto  entro  la  data  di
svolgimento  del concorso e comunque non oltre il 31 ottobre 2007. In
tal  caso  l'ammissione  verra' disposta "con riserva" e il candidato
sara'  tenuto  a  presentare  alla commissione giudicatrice il giorno
della  prova  concorsuale la relativa autocertificazione della laurea
conseguita.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di  un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente  a  una  laurea  italiana, dovranno - unicamente ai fini
della  ammissione  al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso e
corredare  la  domanda  medesima  dei documenti utili a consentire al
Collegio  dei  docenti  la  dichiarazione  di equipollenza in parola,
tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    Gli  interessati  devono  redigere  la  domanda in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando.
    Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta,  e' consentito, in alternativa alle modalita' ordinarie di
partecipazione  al  concorso,  l'accesso al corso di dottorato previa
valutazione  del  curriculum, da allegare alla domanda di ammissione,
da  parte  della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite di un posto per dottorato.

        
      
                               Art. 3.

                         Prove di ammissione

    Gli  esami  di  ammissione  al corso consistono in due prove, una
scritta  ed  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore-scientifico   o   nei   settori  scientifici-disciplinari  di
riferimento del dottorato.
    La  prova  orale  comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.

        
      
                               Art. 4.

                 Ammissione e iscrizione delle prove

    La  domanda  di  ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello  allegato  al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli  effetti  del  concorso,  deve  essere  indirizzata al Magnifico
Rettore  dell'Universita'  degli Studi "Carlo Bo" di Urbino e spedita
tramite  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Universita' degli studi
"Carlo  Bo"  di  Urbino  -  Servizio  front  office  -  Ufficio  alta
formazione, via Saffi n. 1 - 61029 Urbino (Pesaro-Urbino).
    La  domanda  di  ammissione  deve essere inviata entro il termine
perentorio  di  giorni  trenta  a  decorrere  dal giorno successivo a
quello   della   pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Per  il  rispetto  del  termine  predetto  fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
    Nella  domanda,  il  candidato  dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
      a)  le  proprie  generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
    I  cittadini  comunitari  e stranieri, dovranno indicare anche un
recapito italiano o eleggere quale domicilio la propria ambasciata in
Italia;
      b)  l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
e, per scienze umanistiche, anche il curriculum scelto;
      e) la propria cittadinanza;
      d) la  laurea  posseduta,  il voto riportato, nonche' la data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita,  ovvero  il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' gli
estremi   del   decreto   rettorale   con  cui  e'  stata  dichiarata
l'equipollenza stessa;
      e) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      f) di indicare le lingue straniere conosciute;
      g) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 5.

                Modalita' di svolgimento delle prove

    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
"Carlo Bo" di Urbino con le modalita' di cui ai commi successivi.
    Il  diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati  tramite  raccomandata  con avviso di ricevimento inviata
quindici   giorni   prima   della  data  fissata  per  la  prova.  La
convocazione  per  la  prova  orale  dovra'  intervenire almeno venti
giorni  prima  della  data  fissata,  a mezzo di lettera raccomandata
ovvero  a  mezzo  di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti  documenti di riconoscimento: carta d'identita', passaporto,
patente di guida, tessera postale.

        
      
                               Art. 6.

                       Valutazione delle prove

    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42\60.
       Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione, e' affisso,
    nel medesimo giorno, nell'Albo dell'Universita'.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

        
      
                               Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso  di  dottorato. Per i posti senza borsa di
studio, a parita' di merito, viene data preferenza al piu' giovane di
eta'.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
    I   candidati   ammessi,  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni   quindici,   a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello
dell'esposizione   della  graduatoria  all'albo  dell'universita',  i
seguenti documenti:
      a)  modulo  di  iscrizione,  da  ritirare presso l'Ufficio alta
formazione           o           scaricare          dal          sito
 www.uniurb.it/studenti/altaformazione     debitamente   compilato   e
contenente le seguenti informazioni:
        possesso  del  diploma di scuola secondaria superiore ovvero,
per  i  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
        l'eventuale iscrizione ad altri corsi di laurea, di diploma o
a  scuole  di specializzazione o di perfezionamento, con la richiesta
di sospensione;
        dichiarazione  di  non  aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
        i  cittadini  comunitari  ed extracomunitari devono essere in
possesso,   fatta  eccezione  della  titolarita'  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      b) per   coloro  che  non  usufruiscono  di  borsa  di  studio,
documento  di  autocertificazione attestante le condizioni economiche
del nucleo familiare di appartenenza per l'accesso alla contribuzione
agevolata di cui all'art. 10;
      c) una fotografia formato tessera firmata sul retro;
      d) una   fotocopia  del  documento  di  identita',  debitamente
firmata;
      e) i  dottorandi  tenuti  al  pagamento  dei  contributi di cui
all'art. 10, devono produrre ricevuta del versamento effettuato.
    Decorso  il  termine  previsto,  coloro  che  non  avranno  fatto
pervenire la documentazione decadranno a tutti gli effetti.

        
      
                               Art. 8.

                  Ammissione di dipendenti pubblici

    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a
domanda,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario  per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa  di  studio ove ricorrano le condizioni richieste, salvo quanto
disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

        
      
                               Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  il  cui  numero  e' indicato al precedente
art. 1,  vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e  secondo  l'ordine  definito nelle rispettive graduatorie formulate
dalle   commissioni  giudicatrici,  per  un  importo  pari  a  quello
determinato  ai  sensi  del  decreto ministeriale 11 settembre 1998 e
successivamente   integrato.   A   parita'   di  merito,  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che
verra' richiesta ai candidati.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero  nella  misura  del  50  per cento
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria.  Tali  periodi  non possono complessivamente superare la
meta'  della  durata  del  corso,  salvo  i  corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore a sei mesi e'
necessario  il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.
    Non  e'  ammessa  la  contemporanea  fruizione  di altre borse di
studio,  ad  eccezione  di  quelle concesse da istituzioni italiane o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei dottorandi.

        
      
                              Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    I   dottorandi  sono  tenuti  al  pagamento  dei  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'importo,
che  dovra' essere versato in un'unica rata all'atto dell'iscrizione,
variera'  in relazione alla fascia di reddito equivalente individuata
in  base  all'ISEE e all'ISPE del nucleo familiare di appartenenza in
vigore  per  gli  studenti dell'Universita' degli studi "Carlo Bo" di
Urbino  (www.uniurb.it/iseeispe )  ed  e'  cosi' determinato: I fascia
Euro 560,00; II fascia Euro 630,00; III fascia Euro 690,00.
    La   mancata   presentazione  del  modulo  ISEE/ISPE  comportera'
l'inserimento automatico del dottorando nella III fascia.
    I  dottorandi  titolari  di  borsa  di  studio sono esonerati dai
contributi  per  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi,  nei limiti
previsti dal regolamento.

        
      
                              Art. 11.

                              Obblighi

    I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca  relativa  al  piano  approvato dal collegio dei docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle  attivita'  e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso,
una tesi di ricerca con contributi originali.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.

        
      
                              Art. 12.

                         Attivita' didattica

    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  previo parere favorevole del
collegio  dei  docenti.  Tale  attivita',  che  non deve in ogni caso
compromettere  l'attivita'  di ricerca, e' facoltativa e non comporta
oneri  per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
    Il dottorando puo' chiedere la sospensione per motivi inerenti al
servizio militare o civile, alla maternita' o per gravi e documentati
motivi,  previa  autorizzazione  del collegio dei docenti. In caso di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.

        
      
                              Art. 14.

                 Prova finale e conseguimento titolo

    Il  titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo  di  dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e'  subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di  dottorato)  che  dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza  di  metodo  e  dalla  quale emergano risultati di adeguata
rilevanza scientifica.

        
      
                              Art. 15.

                        Norme di riferimento

    Per  quanto  non  previsto  nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
    3) Di pubblicare il presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   che   potra'   essere  consultato  sul  sito
 www.uniurb.it/concorsi  e presso l'Albo ufficiale dell'universita'.
      Urbino, 30 luglio 2007
                                             Il rettore: Bogliolo