Concorso per 95 dottori di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO'
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 95 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 14-08-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO' " CONCORSO Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo XXIII (Decreto retto ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' |
Regione: | MARCHE |
Provincia: | PESARO URBINO |
Comune: | URBINO |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 13-09-2007 |
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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO' "
CONCORSO
CONCORSO
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo XXIII
(Decreto rettorale n. 455/07). IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628\1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei dottorati di ricerca; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in materia di borse di studio universitarie; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 inerenti alle norme sul diritto agli studi universitari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei" e successivamente sostituito con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo decreto integrativo del 14 dicembre 1998 inerenti alla determinazione dell'importo e dei criteri di incremento delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 1509/03 del 18 novembre 2003, e successive modifiche; Vista la delibera del Senato Accademico n. 78 del 16 maggio 2007 che assegnava alle facolta' le borse per l'istituzione del XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca; Vista la relazione del Nucleo di valutazione interno del 18 giugno 2007; Vista la delibera n. 83 adottata il 27 giugno 2007 dal Senato Accademico che approva l'istituzione del XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008; Vista la delibera n. 113 del 29 giugno 2007 adottata dal Consiglio di amministrazione con cui si approva l'attivazione del succitato ciclo di dottorato; Vista la delibera n. 114 del 29 giugno 2007 adottata dal Consiglio di amministrazione concernente la contribuzione per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; Visti i decreti rettorali d'urgenza nn. 2 e 16 del 27 luglio 2007; Decreta: 1) di istituire e di attivare il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino a.a. 2007/08; 2) di approvare il testo del bando sotto riportato: bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo XXIII. Art. 1. E' indetto presso l'Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati: Facolta' di economia Economia e management Posti: 6. Borse di studio: 3. Durata: 3 anni. Facolta' di farmacia e scienze e tecnologie Metodologie biochimiche e farmacologiche Posti: 8. Borse di studio: 5. Durata: 3 anni. Scienze chimiche e scienze farmaceutiche Posti: 7. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Meccanismi di regolazione cellulare aspetti morfofunzionali ed evolutvi Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di giurisprudenza Diritto civile "Persona e mercato" Posti: 6. Borse di studio: 3. Durata: 3 anni. Facolta' di lettere e filosofia Scienze umanistiche 1. Curriculum: Letteratura e filologia greca. 2. Curriculum: Italianistica (Classicismo e anticlassicismo nella letteratura italiana). 3. Curriculum: Teoria dei linguaggi. Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di lingue e letterature straniere Studi interculturali europei Posti: 7. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di scienze della formazione Scienze psicologiche Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di scienze motorie Metodologie molecolari e morfo-funzionali applicate all'esercizio fisico Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di scienze politiche Liberta' fondamentali e formazioni sociali Posti: 6. Borse di studio: 3. Durata: 3 anni. Facolta' di sociologia Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Facolta' di Scienze e Tecnologie Scienze della terra Posti: 7. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni. Scienze ambientali Posti: 8. Borse di studio: 4. Durata: 3 anni.
Art. 2. Requisiti e domanda di ammissione alle prove Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica, di laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento) o di equipollente titolo accademico conseguito presso universita' straniere, previamente riconosciuto dal Collegio dei docenti. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data di svolgimento del concorso e comunque non oltre il 31 ottobre 2007. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice il giorno della prova concorsuale la relativa autocertificazione della laurea conseguita. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda medesima dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Gli interessati devono redigere la domanda in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando. Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita richiesta, e' consentito, in alternativa alle modalita' ordinarie di partecipazione al concorso, l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum, da allegare alla domanda di ammissione, da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in soprannumero, nel limite di un posto per dottorato.
Art. 3. Prove di ammissione Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore-scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.
Art. 4. Ammissione e iscrizione delle prove La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi "Carlo Bo" di Urbino e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino - Servizio front office - Ufficio alta formazione, via Saffi n. 1 - 61029 Urbino (Pesaro-Urbino). La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda, il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. I cittadini comunitari e stranieri, dovranno indicare anche un recapito italiano o eleggere quale domicilio la propria ambasciata in Italia; b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare e, per scienze umanistiche, anche il curriculum scelto; e) la propria cittadinanza; d) la laurea posseduta, il voto riportato, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' gli estremi del decreto rettorale con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; f) di indicare le lingue straniere conosciute; g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.
Art. 5. Modalita' di svolgimento delle prove Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi "Carlo Bo" di Urbino con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale dovra' intervenire almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', passaporto, patente di guida, tessera postale.
Art. 6. Valutazione delle prove Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 42\60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'Albo dell'Universita'. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Per i posti senza borsa di studio, a parita' di merito, viene data preferenza al piu' giovane di eta'. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'esposizione della graduatoria all'albo dell'universita', i seguenti documenti: a) modulo di iscrizione, da ritirare presso l'Ufficio alta formazione o scaricare dal sito www.uniurb.it/studenti/altaformazione debitamente compilato e contenente le seguenti informazioni: possesso del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; l'eventuale iscrizione ad altri corsi di laurea, di diploma o a scuole di specializzazione o di perfezionamento, con la richiesta di sospensione; dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; b) per coloro che non usufruiscono di borsa di studio, documento di autocertificazione attestante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza per l'accesso alla contribuzione agevolata di cui all'art. 10; c) una fotografia formato tessera firmata sul retro; d) una fotocopia del documento di identita', debitamente firmata; e) i dottorandi tenuti al pagamento dei contributi di cui all'art. 10, devono produrre ricevuta del versamento effettuato. Decorso il termine previsto, coloro che non avranno fatto pervenire la documentazione decadranno a tutti gli effetti.
Art. 8. Ammissione di dipendenti pubblici Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
Art. 9. Borse di studio Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivamente integrato. A parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che verra' richiesta ai candidati. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore. Non e' ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi.
Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I dottorandi sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'importo, che dovra' essere versato in un'unica rata all'atto dell'iscrizione, variera' in relazione alla fascia di reddito equivalente individuata in base all'ISEE e all'ISPE del nucleo familiare di appartenenza in vigore per gli studenti dell'Universita' degli studi "Carlo Bo" di Urbino (www.uniurb.it/iseeispe ) ed e' cosi' determinato: I fascia Euro 560,00; II fascia Euro 630,00; III fascia Euro 690,00. La mancata presentazione del modulo ISEE/ISPE comportera' l'inserimento automatico del dottorando nella III fascia. I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, nei limiti previsti dal regolamento.
Art. 11. Obblighi I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio dei docenti ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.
Art. 12. Attivita' didattica Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio dei docenti. Tale attivita', che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di ricerca, e' facoltativa e non comporta oneri per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Il dottorando puo' chiedere la sospensione per motivi inerenti al servizio militare o civile, alla maternita' o per gravi e documentati motivi, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio.
Art. 14. Prova finale e conseguimento titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica.
Art. 15. Norme di riferimento Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 3) Di pubblicare il presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che potra' essere consultato sul sito www.uniurb.it/concorsi e presso l'Albo ufficiale dell'universita'. Urbino, 30 luglio 2007 Il rettore: Bogliolo