Concorso per 65 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI CASSINO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 65 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 17-08-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI CASSINO CONCORSO Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008 ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI CASSINO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | FROSINONE |
Comune: | CASSINO |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 01-10-2007 |
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UNIVERSITA' DI CASSINO
CONCORSO
CONCORSO
Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008
IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: " Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita"; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224: "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale e' stato emanato il regolamento in materia di scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino; Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato per il XXIII ciclo avanzate dalle scuole di dottorato; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo; Viste le delibere del senato accademico del 12 luglio 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2007 con le quali e' stato espresso parere positivo all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXIII ciclo; Decreta: Art. 1. Istituzione Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici concorsi per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008, presso le scuole di dottorato dell'Ateneo, indicati nell'allegato elenco (allegato A, costituito da n. 5 schede, una per ciascuna scuola di dottorato), che forma parte integrante del presente bando.
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando, siano in possesso di: diploma di laurea conseguito nell'ambito dell'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999; laurea specialistica oppure magistrale; analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Il titolo accademico estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso, puo' essere dichiarato equipollente dal consiglio della scuola di dottorato. In tal caso il candidato dovra' allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentirne la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. I cittadini non appartenenti all'Unione europea potranno essere ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nella misura della meta' del numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del "curriculum vitae" da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al dottorato e' consentita a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti. Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea relativo all'ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999, oppure la laurea specialistica o magistrale entro il 31 ottobre 2007. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il 31 ottobre 2007. Ove il certificato non fosse disponibile per tale data, e' possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3. Domanda di ammissione La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in lingua italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando (allegato B) reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi Cassino - Ufficio laureati - Via Marconi, 10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Universita', entro il 1° ottobre 2007, pena l'esclusione, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per il rispetto dei termini fara' fede: in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la domanda viene spedita; in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi di Cassino. Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del contributo di Euro 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html, o a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate, piazza Armando Diaz, 14 - 03043 Cassino - Numero conto 000010409621 - Codici: CIN B; ABI 05372; CAB 74370. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda stessa dovra' essere allegata, pena l'esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al successivo art. 10 (allegato D), reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande spedite o consegnate direttamente all'amministrazione fuori il termine predetto o non pervenute affatto. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove del concorso. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Art. 4. Esame di ammissione Ove non specificato diversamente nelle schede contenute nell'allegato A, l'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in una prova orale tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
Art. 5. Date prove d'esame Per tutti i corsi di dottorato indicati nell'allegato A, la prova scritta si terra' nel giorno, nell'orario e nei locali che saranno indicati mediante avviso affisso all'albo del rettorato e pubblicato nella pagina web di Ateneo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html almeno venti giorni prima della prova stessa. La convocazione per la prova orale avverra' con avviso affisso all'albo del rettorato e pubblicato nella suddetta pagina web di Ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati.
Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore su proposta del Consiglio della scuola a cui il corso afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche di atenei non italiani, afferenti alle aree scientifico-disciplinari a cui il corso di dottorato si riferisce La commissione puo' essere integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si ritiene superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso di dottorato, con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. In caso di rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio del corso o per mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. La graduatoria degli idonei, per ogni singolo corso, verra' resa pubblica mediante affissione all'albo del rettorato e pubblicata nella pagina web di Ateneo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html
Art. 8. Iscrizione ai corsi I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati ammessi al corso di dottorato, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito di Ateneo dell'esito del concorso, la domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando (allegato C) reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html, allegando, la ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione, di cui al successivo art. 9.
Art. 9. Contributo per l'iscrizione I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi. I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento di euro 516,46 per ogni anno di frequenza, da versare, mediante i bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato, in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con le seguenti modalita': la prima rata all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 30 aprile 2008.
Art. 10. Borse di studio Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie di merito. Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e' di Euro 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di studio, dovranno allegare alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato D) reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html, dalla quale risulti il non superamento di detto limite. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio e' pari a euro 12.216,53, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, erogato in rate mensili di uguale importo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato del cinquanta per cento per i periodi di permanenza all'estero. Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio del relativo corso.
Art. 11. Diritti e doveri dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta. E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita' e per gravi e documentate ragioni di salute. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al precedente comma del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal collegio dei docenti. Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godra' di una borsa di studio decurtata della quota gia' corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di master di primo e di secondo livello.
Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal magnifico rettore previo superamento di un esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Art. 13. Commissione giudicatrice per l'esame finale La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo e' nominata dal rettore, su proposta del consiglio della scuola a cui il corso di dottorato afferisce.
Art. 14. Trattamento dei dati personali In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. l'Universita' si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino.
Art. 15. Norme di riferimento Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ne curera' la pubblicazione. Cassino, 27 luglio 2007 Il rettore: Vigo