Concorso per 3 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 17-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA CONCORSO Avviso relativo all'istituzione del dottorato di ricerca internazionale in "Scienza del libro e della scrittura" ...
Ente: UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 17-09-2007
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UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA
CONCORSO
Avviso    relativo   all'istituzione   del   dottorato   di   ricerca
internazionale in "Scienza del libro e della scrittura" - XXIII ciclo
(anno accademico 2007-2008).
(Decreto rettorale n. 249).

                             IL RETTORE

    Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
    Visto  il  "Regolamento  di disciplina del dottorato di ricerca",
emanato  con  decreto rettorale n. 58 del 7 marzo 2006, in attuazione
delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
dal decreto ministeriale 30 aprile 1999, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi  universitari,  adottato  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
    Visto  il  regolamento  in  materia  di  contributi  universitari
emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 306 del 25
luglio 1997;
    Visto  il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
    Vista  la  proposta  di  istituzione  del  corso  di dottorato di
ricerca   in   Scienza   del   libro  e  della  scrittura,  con  sede
amministrativa   presso   l'Universita'  per  stranieri  di  Perugia,
avanzata  dal  Dipartimento  di  scienze  del linguaggio della stessa
Universita';
    Visto il parere del nucleo di valutazione in data 31 maggio 2007,
con cui e' stata valutata positivamente la suddetta proposta;
    Vista  la  delibera  del consiglio accademico del 29 giugno 2007,
con cui e' stata approvata l'istituzione del dottorato in scienza del
libro   e  della  scrittura  (XXIII  ciclo  -  anno  2007/2008),  cui
parteciperanno  l'Universita'  complutense  di  Madrid  e  l'Istituto
superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Urbino;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 29 giugno
2007, con cui e' stato assunto l'impegno finanziario per la copertura
di  una  borsa di studio a carico dell'Ateneo, per un importo di euro
48.000,00 (comprensivo delle eventuali maggiorazioni per soggiorni di
studio  all'estero da parte del beneficiario della borsa), e concesso
un contributo di Euro 4.500,00 per il funzionamento del corso;
    Viste  le  convenzioni stipulate con l'Istituto ISIA di Urbino, e
l'Universita' complutense di Madrid in data 24 luglio 2007;
Decreta:
                               Art. 1.

                             Istituzione

    1.  Presso l'Universita' per stranieri di Perugia e' istituito il
XXIII  ciclo (anno 2007/2008) del sottoindicato corso di dottorato di
ricerca  internazionale,  della  durata di tre anni accademici, ed e'
indetto  il  relativo  pubblico  concorso,  per  titoli ed esami, per
l'ammissione al corso stesso:
    Scienza del libro e della scrittura.
    Sede: Dipartimento di scienze del linguaggio.
    Coordinatore: prof.ssa Giovanna Zaganelli.
    Posti: 3.
    Borse di studio: 1.
    Enti  consorziati:  Universita'  complutense  di Madrid, Istituto
superiore per le industrie artistiche di Urbino.
    2.  L'eventuale  aumento sia delle borse di studio sia del numero
dei  posti  sara'  reso  noto  esclusivamente  mediante affissione di
appositi  avvisi nelle sedi interessate (bacheca della facolta) e sul
sito  Internet  dell'Universita' per stranieri di Perugia prima della
scadenza del bando.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  di cui al precedente articolo
coloro   i   quali   siano   in   possesso   di   diploma  di  laurea
specialistica/magistrale  o di laurea del vecchio ordinamento, ovvero
di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
    2.  I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato  dichiarato equipollente alla laurea specialistica/magistrale o
del  vecchio ordinamento, dovranno unicamente ai fini dell'ammissione
al  dottorato farne espressa menzione nella domanda di partecipazione
al  concorso e corredare la domanda stessa dei documenti (certificato
di laurea, corsi seguiti e loro durata, esami superati, ecc.) utili a
consentire  al  collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in  parola,  tradotti  e  legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti
in  materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
    3.  Per  i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana  specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento,
valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
    4.   Gli  interessati  devono  redigere  le  domande  secondo  il
fac-simile Modello A allegato al presente bando.
    5.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno  il diploma di laurea entro 31 dicembre 2007. In
tal  caso  l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato
sara'   tenuto  a  presentare,  a  pena  di  decadenza,  il  relativo
certificato   di  laurea  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'  ai  sensi  dell'art.  47  del d.P.R. n. 445/2000 entro il
successivo mese di gennaio.

        
      
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice  secondo  lo  schema allegato (Modello A) al presente bando,
devono  essere  dirette  al rettore dell'Universita' per stranieri di
Perugia  e  presentate  o  inviate all'Ufficio ricerca e dottorato di
ricerca - Piazza Fortebraccio, 4 - 06122 Perugia, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione bando nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    3.  Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione,   il   candidato   deve   indicare   sotto   la   propria
responsabilita':
      a) il  cognome  e  il  nome  (cognome  da  nubile  per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza;
      b) la propria cittadinanza;
      c) di  possedere  un'adeguata  conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
      d) la    laurea   (specialistica/magistrale   o   del   vecchio
ordinamento)  posseduta con la votazione conseguita, ovvero la laurea
che si presume sara' conseguita entro il 31 dicembre 2007, nonche' la
data e l'universita' presso cui e' stata (o verra) conseguita, ovvero
il  titolo  equipollente conseguito presso una universita' straniera,
gli  estremi  del  provvedimento  con  il  quale  e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
      e) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      f) le lingue straniere conosciute;
      g) di essere/non essere lavoratore dipendente;
      h) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      i) di aver preso visione del bando di concorso;
      j) il  recapito  eletto  ai  fini  del  concorso  con  espressa
menzione  dell'impegno  di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso. Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri,
ove  possibile,  un  recapito  italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
    Alla domanda i concorrenti devono allegare:
      fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita';
      eventuali  pubblicazioni,  in  originale  o in copia dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta', conformemente all'allegato (Mod.
B);  per  i  lavori  stampati  in  Italia devono essere adempiuti gli
obblighi   previsti   dal   decreto  legislativo  luogotenenziale  n.
660/1945;
      eventuali  altri  titoli  in  carta libera o autocertificazione
mediante  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato (Mod. C) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
      elenco  in  carta  semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
    4.  I  cittadini  italiani  e  stranieri,  in  possesso di titolo
conseguito  all'estero  non  ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente  richiederne  l'equipollenza,  secondo quanto disposto
dal   precedente   art.   2,  comma  2,  allegando  alla  domanda  di
partecipazione  al concorso i documenti (certificato di laurea, corsi
seguiti  e  loro  durata, esami superati, ecc.) utili a consentire al
collegio  dei  docenti  la  dichiarazione  di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione   di   studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame

    1.  L'ammissione  al  corso  e'  per  titoli  ed esami. Gli esami
consistono  in  una  prova  scritta  e  in un colloquio. Il candidato
dovra'  inoltre  dimostrare  la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera.
    2. Le prove d'esame, fatte salve le eventuali indicazioni fornite
dal  coordinatore  del  corso  e  specificate  per  ciascun  corso di
dottorato  nel  successivo  art.  13,  sono  intese  ad  accertare la
preparazione  e  i  requisiti culturali del candidato, nonche' la sua
attitudine  alla  ricerca  scientifica  e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
    3.  Il  diario  delle  prove,  con  l'indicazione della sede, del
giorno,  del  mese  e  dell'ora  in cui le medesime avranno luogo, e'
indicato nell'art. 13 del presente bando, tale avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto   alcuna  comunicazione  di  esclusione,  saranno  tenuti  a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e
nell'ora indicati nel successivo art. 13.
    4.  Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento  di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.

        
      
                               Art. 5.

             Commissione giudicatrice e suoi adempimenti

    1.  La  commissione  giudicatrice  del  concorso  sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
    2.  La  commissione,  per  la  valutazione  di ciascun candidato,
dispone  di cento punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 alla prova
scritta e 40 alla prova orale.
    3.  Al  colloquio,  e' ammesso il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 25/40.
    4.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 25/40.
    5.  La  valutazione  dei  titoli, previa indicazione dei criteri,
precedera' la prova scritta; le relative votazioni saranno pubblicate
prima di tale prova.
    6.  Le votazioni riportate nella prova scritta saranno pubblicate
prima della prova orale.
    7.   Alla   fine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ognuno  nella  prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e'  affisso  all'albo  della struttura presso cui si e'
svolta la prova, lo stesso giorno.
    8.  Espletate  le  prove  del concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ogni candidato nei titoli e nelle singole prove. In caso
di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.

        
      
                               Art. 6.

                         Ammissione al corso

    1.  I  candidati  sono  ammessi  al  corso secondo l'ordine della
graduatoria  approvata  dall'amministrazione universitaria, fino alla
concorrenza dei posti messi a concorso.
    2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  di  graduatoria.  Lo stesso accade in caso di rinuncia o di
decadenza  da  parte  di alcuno degli aventi diritto, purche' non sia
trascorso un mese dall'inizio del corso.
    3.  Si  procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

        
      
                               Art. 7.

                        Domanda di iscrizione

    1.  I  candidati  collocati  utilmente  in  graduatoria  ai  fini
dell'ammissione   al   corso,   devono  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda   di   iscrizione  subordinata  all'ammissione  al  corso  di
dottorato,  in  carta  legale,  da  compilarsi  su  apposito  modello
predisposto  dall'amministrazione  universitaria,  comprensiva  delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea;
    e contenente le seguenti dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro  corso di laurea, di dottorato, ad un master universitario o ad
una  scuola  di  specializzazione,  per  tutta  la  durata  del corso
suindicato;
      b) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      c) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa  a  decorrere  dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata;
      d) di    svolgere/non   svolgere   attivita'   esterne,   anche
occasionali  e  di  breve  durata, specificando in caso affermativo i
termini del rapporto;
      e) di  impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, anche
occasionali  e di breve durata, a darne comunicazione al coordinatore
del  corso  e,  per  conoscenza,  all'amministrazione  universitaria,
affinche'  il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita'
o  meno  tra  la  frequenza  del  corso  di  dottorato  e gli impegni
derivanti dalle suddette attivita';
      f) di  impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione
della    borsa    di    studio,   a   dare   comunque   comunicazione
all'amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;
      g) qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
      h) i  portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%  dichiareranno  il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
    La domanda di iscrizione dovra', inoltre, essere corredata di:
      fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata;
      n.  2  fotografie  recenti  e  di  uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      solo  da  parte  di  coloro  che  non  usufruiscono di borsa di
studio:
        ricevuta  del  versamento  di Euro 577,47, di cui Euro 500,00
per  la 1ª rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi,
da  effettuarsi  sul  conto  di tesoreria n. 0000-29465268, intestato
all'Universita'  per  stranieri  di  Perugia  presso  UNICREDIT BANCA
sportello  Universita',  ABI:  n.  02008,  CAB: 03016, CIN: B, con la
seguente  causale:  "1ª rata di iscrizione al dottorato di ricerca in
scienza del libro e della scrittura".
    2.  Coloro  che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti; in tali ipotesi, i posti vacanti saranno
assegnati  ad  altri  aspiranti  che  seguono nella graduatoria degli
idonei.
    3.  L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa.
    4.   L'esclusione  dalla  partecipazione  al  corso  puo'  essere
disposta,  per  difetto  dei  requisiti,  in  qualunque  momento, con
provvedimento motivato del rettore.

        
      
                               Art. 8.

                           Borse di studio

    1.  La  borsa di studio concessa dall'Universita' per stranieri e
quelle  eventualmente messe a disposizione da istituzioni pubbliche o
private  prima  della  scadenza  del  bando vengono assegnate, previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
graduatoria  di  merito formulata dalla commissione giudicatrice, per
un importo annuale lordo pari a Euro 10.562,00.
    2.  La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In  presenza  di  ulteriori  borse  di  studio che possano essere
eventualmente  finanziate  da  soggetti pubblici o privati esterni si
procedera'  alla  loro  assegnazione a seguito di opzione manifestata
dai candidati nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito.
    3.  In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza
di  un  dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita,  rispettando  l'ordine  della  graduatoria,  al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
      qualora  non  sia  trascorso  un  mese dall'inizio del corso la
borsa  verra' attribuita per intero e l'amministrazione universitaria
restituira'  al  borsista  subentrante  la 1ª rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
      qualora  sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso la
borsa   verra'   attribuita  per  la  parte  residua  e  il  borsista
subentrante  non  dovra'  corrispondere  le  rate  del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  dovute successivamente al suo
subentro.
    4.  Le  borse  di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle
concesse  da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    5.  Gli  eventuali  periodi  di  soggiorno all'estero, finanziati
dall'Universita'   per   complessivi   Euro  4.581,45  devono  essere
debitamente  autorizzati  dal  rettore,  su richiesta del dottorando.
Tale   richiesta   deve   essere   corredata   da  dichiarazione  del
coordinatore  del  corso  attestante  che l'attivita' per la quale si
chiede    la    mobilita'    del   dottorando   rientra   nell'ambito
dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di ricerca a suo tempo
formulati.
    6.  I  periodi  di soggiorno all'estero non possono in alcun caso
superare nove mesi nel triennio di durata del corso.
    7.  Il  pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria  entro  il  giorno 10 del mese successivo alla scadenza
della rata.
    8.  In  caso  di  mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza,  questa  verra'  cumulata  con  le rate successive, previa
dichiarazione,   nel   caso   di   inizio  ritardato,  da  parte  del
coordinatore  del  corso,  dell'avvenuto  recupero  dell'attivita' di
ricerca  relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
    9.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

        
      
                               Art. 9.

          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso

    Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che  deve essere versato con le modalita' indicate al precedente art.
7   da  coloro  che  non  usufruiscono  della  borsa  di  studio,  e'
commisurato alle seguenti classi di reddito equivalente:

                 |               |Contributi       |Totale tasse e
Fasce            |Tassa regionale|universitari     |contributi
---------------------------------------------------------------------
fino a Euro      |               |                 |
10.000           |77,47          |1.500,00         |577,47
---------------------------------------------------------------------
da Euro 10.001 a |               |                 |
Euro 20.000      |77,47          |1.600,00         |677,47
---------------------------------------------------------------------
da Euro 20.001 a |               |                 |
Euro 30.000      |77,47          |1.750,00         |827,47
---------------------------------------------------------------------
da Euro 30.001 a |               |                 |
Euro 40.000      |77,47          |1.950,00         |1.027,47
---------------------------------------------------------------------
da Euro 40.001 a |               |                 |
Euro 50.000      |77,47          |1.200,00         |1.277,47
---------------------------------------------------------------------
oltre Euro 50.001|77,47          |1.500,00         |1.577,47
---------------------------------------------------------------------
portatori        |               |                 |
handicap         |               |                 |
(invalidita' pari|               |                 |
o superiore al   |               |                 |
66%)             |77,47          |1.500,00         |0,00
Il contributo va versato come segue:
      1ª rata: Euro 577,47: all'atto dell'iscrizione;
      2ª  rata:  pari alla differenza fra l'importo dovuto sulla base
della classe di reddito di appartenenza e l'importo versato per la 1ª
rata: entro il 30 aprile di ciascun anno accademico.

        
      
                              Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  il corso di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'onere   di  provvedere  alla  copertura  assicurativa  per
infortuni  e per responsabilita' civile per l'intera durata del corso
e' a carico dell'Universita'.
    3.  I  dottorandi  titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche  amministrazioni  possono  essere iscritti a condizione che
siano  collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448 del 28 dicembre 2001.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Il  servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione del corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
    7.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  potra'  proporre  con  propria
delibera  l'esclusione  del  dottorando  dal  corso.  In  tal caso il
dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento
all'anno  in  questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate
eventualmente riscosse.
    8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata  attivita'  didattica  rivolta  agli  studenti  dei corsi di
laurea  e/o  di  diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta'.

        
      
                              Art. 11.

                        Conseguimento titolo

    1. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    2.  La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata  in  conformita' al "Regolamento di disciplina del dottorato
di ricerca", emanato con decreto rettorale n. 58/2006.

        
      
                              Art. 12.

                        Norme di riferimento

    Per  tutto  cio'  che  non  e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento  all'art.  4  della  legge  n.  210 del 3 luglio 1998, al
decreto  ministeriale  30 aprile 1999 e al "Regolamento di disciplina
del  dottorato  di ricerca" emanato con decreto rettorale n. 58 del 7
marzo 2006.

        
      
                              Art. 13.

                 Date e materie delle prove di esame

    Prova  scritta: 22 ottobre 2007, ore 9,30, presso il Dipartimento
di scienze del linguaggio - Via XIV Settembre - Perugia.
    Colloquio:  23  ottobre  2007 ore 9,30, presso il Dipartimento di
scienze del linguaggio - Via XIV Settembre - Perugia.
    Materie  su  cui verte l'esame: la prova scritta e la prova orale
verteranno sulle discipline inerenti il corso di dottorato di ricerca
in   Scienza  del  libro  e  della  scrittura  e  saranno  incentrati
principalmente  sul libro, le forme di comunicazione ad esso legate e
sulla  loro  evoluzione  nel  campo dei media anche in riferimento al
progetto di ricerca elaborato dai candidati.
    Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione   ed   i   Modd.  B  e  C  e'  disponibile  sul  sito  WEB
dell'Universita'  per  stranieri  di  Perugia  al  seguente percorso:
 https://www.unistrapg.it/Personale      Amministrativo-Concorsi      e
Selezioni-Dottorati"
      Perugia, 30 luglio 2007
                                             Il rettore: Giannini