Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 15
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2007
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO Concorso pubblico per titoli, per l'anno 2007, di quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 24-09-2007
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO
Concorso   pubblico   per   titoli,  per  l'anno  2007,  di  quindici
carabinieri  effettivi  in  ferma  quadriennale  di  sesso maschile e
femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri
in qualita' di atleti.
                       IL COMANDANTE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
    Vista  la  legge  19 maggio  1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia);
    Vista   la  legge  22 dicembre  1975,  n. 685  (Disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope.   Prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio   sulla  disciplina  militare  (Norme  di  principio  sulla
disciplina militare);
    Vista  la  legge  13 dicembre  1986,  n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
    Vista  la  legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed   integrazioni  della  legge  22 dicembre  1975,  n. 685,  recante
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed   integrazioni   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio  1992,  n. 217  (Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento
degli  organici  delle  forze  di  polizia  e del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive   modificazioni  (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
    Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle   direttive   89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e
96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da  corrispondere  ai  componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (Attuazione  dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (Attuazione  dell'art. 3 della legge
6 marzo  1992,  n. 216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri);
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni  (Misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'art.
39   (Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica)  e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59);
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380
(Regolamento  recante norme in materia di accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
    Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78);
    Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto    il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 82
(Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331)  e  successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  "della Repubblica 6 febbraio
2004,  n. 83,  concernente  il  regolamento  per il reclutamento e il
trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  del  gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113 (Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad
altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate);
    Viste  le  direttive  tecniche  della  direzione  generale  della
sanita'  Militare  del Ministero della difesa datate 5 dicembre 2005,
emanate  per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  6 dicembre 2005, del direttore generale della
sanita'  militare  concernente  l'adozione  delle  direttive tecniche
riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di
cui  all'art.  2,  comma  3  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114   e   i   criteri  per  delineare  il  profilo  sanitario  nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante: "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2007";
    Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 298 recante: "Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009";
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246);

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1)  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2007
di  quindici  carabinieri  effettivi  in  ferma quadriennale di sesso
maschile  e femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri  in  qualita'  di  atleti  nelle  discipline  di  seguito
indicate:
      a.  atletica  leggera:  1  atleta di sesso maschile nel settore
"velocita",  specialita'  400  mt;  1  atleta  di  sesso maschile nel
settore "marcia";
      b.  Judo:  1 atleta di sesso maschile ctg. Kg - 60; 1 atleta di
sesso maschile ctg. Kg - 73.
      c.  Nuoto:  1  atleta  di  sesso  maschile nella disciplina del
"nuoto  olimpico",  specialita' 100 mt. e 200 mt. "rana"; 1 atleta di
sesso  maschile nella disciplina del "nuoto olimpico", specialita' 50
mt., 100 mt. e 200 mt. "dorso";
      d.  Scherma: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' della
"sciabola";  1  atleta  di  sesso  femminile  nella specialita' della
"sciabola";
      e.   Sport   invernali:  1  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita'  dello  "sci  alpino";  1  atleta di sesso maschile nella
specialita' del "biathlon";
      f. Taekwondo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 78;
      g.  Tiro a segno: 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
della "carabina mt. 10";
      h.  tiro  a  volo: 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
della "fossa olimpica";
      i. Triathlon Olimpico Sprint: 2 atleti di sesso maschile.
    2)  Qualora  non  dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita',   l'amministrazione   si   riserva  la  possibilita'  di
ammettere  eventuali  candidati  in una delle discipline indicate nel
precedente comma 1).
    3)  Il  comando generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di:
      revocare o annullare il presente bando di concorso;
      sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
      modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti;
      sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,
      in   ragione   di   esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007.

        
      
                               Art. 2.

                              Requisiti

    1)  Possono  partecipare  al  concorso  gli  aspiranti  di  sesso
maschile  e  femminile  di  cui  all'art. 1 che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili e
politici;
      b) aver  compiuto,  alla  data  di  scadenza dei termini per la
presentazione  della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno
di  eta'  e  non superato il ventiseiesimo. Per coloro che hanno gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio o volontario, il limite di
eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;
      c) avere,  se  minori,  il  consenso a contrarre l'arruolamento
volontario  nell'Arma  dei carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi  i  genitori,  ai  sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975,  n. 151  o  dal  tutore, producendo l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'allegato B al presente decreto, da allegare al
modulo di partecipazione di cui all'allegato A;
      d) idoneita'    attitudinale    al   servizio   nell'arma   dei
carabinieri,  accertata dal Centro nazionale selezione e reclutamento
carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
      e) titolo  di  studio  di  diploma  di istruzione secondaria di
primo  grado. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero  dovra'  documentare  l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
      f) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero  della  difesa  - Direzione generale della sanita' militare
datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
      g) idoneita' prevista dal decreto 6 dicembre 2005 del direttore
generale   della   sanita'   militare  concernente  l'adozione  delle
Direttive  Tecniche  riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile  2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario
nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
      h) statura  non  inferiore  ai  limiti previsti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2
della  legge  13 dicembre  1986, n. 874 (cm. 165 per gli uomini e cm.
161 per le donne);
      i) non  essere  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  da corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
      j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
      k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
      l) non  trovarsi  in  situazioni  comunque  non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
      m) non  essere  stati  riconosciuti  "obiettori  di  coscienza"
ovvero  ammessi  a  prestare  "servizio civile", ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
    2)  Gli  aspiranti, oltre ai requisiti di cui al precedente comma
1),  devono  aver  conseguito,  nell'anno  2006  e  sino alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nella  disciplina sportiva prescelta di cui al
precedente  art. 1,  comma 1), risultati agonistici di livello almeno
nazionale  certificati  dal  C.O.N.I.  o  dalle  Federazioni sportive
nazionali  di  appartenenza,  la  cui  valutazione  e'  devoluta alla
commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  4. Non saranno ritenuti
validi  i  titoli  sportivi  rilasciati  dalle  Federazioni  sportive
regionali.
    3)  I  titoli  sportivi  certificati  dal  C.O.N.I.  ovvero dalle
Federazioni   sportive  nazionali  di  appartenenza  da  ammettere  a
valutazione sono i seguenti:
      Campione  olimpico,  secondo classificato alle Olimpiadi, terzo
classificato   alle   Olimpiadi,   record  olimpico,  finalista  alle
Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi;
      Campione mondiale, secondo classificato al Campionato mondiale,
terzo classificato al Campionato mondiale, record mondiale, finalista
al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato mondiale;
      Vincitore  di  finale  di Coppa del Mondo, secondo classificato
alla  finale  di  Coppa  del Mondo, terzo classificato alla finale di
Coppa  del Mondo, finalista alla Coppa del Mondo, partecipazione alla
finale  di  Coppa  del  Mondo, vincitore di prova di Coppa del Mondo,
secondo   classificato  ad  una  prova  di  Coppa  del  Mondo,  terzo
classificato  ad una prova di Coppa del Mondo, finalista ad una prova
di  Coppa del Mondo, partecipazione alla finale di una prova di Coppa
del Mondo (Per la disciplina del Judo saranno presi in considerazione
i medesimi risultati conseguiti nei Tornei Super "A");
      Campione  europeo,  secondo classificato al Campionato europeo,
terzo   classificato   al   Campionato   europeo,  partecipazione  al
Campionato europeo, finalista al Campionato europeo, record europeo;
      Vincitore  di  Coppa  Europa,  secondo  classificato alla Coppa
Europa,  terzo  classificato  alla Coppa Europa, finalista alla Coppa
Europa, partecipazione alla Coppa Europa (Per la disciplina dello Sci
Nordico   saranno   presi  in  considerazione  i  medesimi  risultati
conseguiti  nel  circuito  "Continental cup"); primo, secondo e terzo
posto  ai  Giochi  del  Mediterraneo, ai Campionati Mondiali Militari
(CISM) o alle Universiadi;
      Campione  italiano assoluto, secondo classificato al Campionato
italiano   assoluto,   terzo   classificato  al  Campionato  italiano
assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: dal
quarto  all'ottavo posto, dal nono al sedicesimo posto (saranno presi
in considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale);
      Campione   italiano   di  categoria,  secondo  classificato  al
Campionato  italiano  di  categoria, terzo classificato al Campionato
italiano  di  categoria;  record  italiano  di  categoria; Campionato
italiano  di  categoria:  dal  quarto  all'ottavo  posto, dal nono al
sedicesimo  posto  (saranno  presi in considerazione solo i risultati
conseguiti a livello individuale).
    4)  I requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'eta' e di
quelli  previsti ai precedenti commi 2) e 3), devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione    e   mantenuti   fino   alla   data   dell'effettivo
incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione.
    5)   I   candidati   non   dovranno  inoltre  essere,  alla  data
dell'effettivo  incorporamento,  imputati  per  delitti non colposi o
sottoposti  a  misure  di  prevenzione  ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
carabiniere.
    6)  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
    7)  Ove  non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.

        
      
                               Art. 3.

           Domanda di partecipazione. Termine e modalita'

    1.   La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  sottoscritta
dall'interessato,  indicante  anche  l'eventuale  possesso dei titoli
riferiti  alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art.   9  del  presente  bando,  redatta  sull'apposito  modulo,
riproducibile   anche   in   fotocopia,  (facsimile  in  allegato  A,
disponibile  anche  nel  sito  web  www.carabinieri.it ), deve essere
spedita,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, a pena
decadenza,  entro  il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al  Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro  nazionale selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 119  -  00191  Roma, d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri.
Per  la  data  di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    2. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  sono  perentori.  Nel computo dei termini si esclude il
giorno  iniziale  e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e'  prorogata  al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi
si computano nel termine.
    3.  Il  concorrente  residente  all'estero  potra'  compilare  la
domanda  anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati  di  cui  al  gia'  citato  allegato  A ed inoltrarla tramite le
autorita'  diplomatiche o consolari, entro il termine di cui al comma
1) del presente articolo.
    4.  Il  concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda:
      a) i  propri  dati  anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) ed il codice fiscale;
      b) il  preciso recapito presso il quale desidera ricevere tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  del  codice  di
avviamento  postale  e,  ove possibile, del numero telefonico (utenze
fissa   e   mobile).  Ogni  variazione  dell'indirizzo  che  venga  a
verificarsi   durante   l'espletamento  del  concorso  dovra'  essere
segnalata  a  mezzo lettera raccomandata o telegramma direttamente al
CNSR   dei   carabinieri.   L'Amministrazione   non   assume   alcuna
responsabilita'  per  l'eventuale mancata comunicazione dipendente da
inesatta  indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
      c) il  possesso  della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
      d) lo stato civile;
      e) il  titolo  di  studio posseduto, l'istituto o l'universita'
presso  il  quale  e'  stato conseguito il piu' elevato, la sede e la
data;
      f) i   dati   inerenti   la  posizione  del  servizio  militare
obbligatorio/volontario eventualmente prestato;
      g) l'eventuale possesso dei titoli costituenti maggiorazione di
punteggio o precedenze in graduatoria;
      h) se   minorenne,   dovra'   far   firmare   la   domanda   di
partecipazione  da  entrambi  i  genitori o dal genitore che esercita
legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza  di essi, dal
tutore  nonche'  produrre  l'atto  di  assenso,  in  carta  semplice,
conforme  all'allegato  B al presente decreto, da includere al modulo
di partecipazione di cui all'allegato A;
      i) di non essere stato condannato per delitto non colposo;
      j) di  non  essere  imputato per delitto non colposo ne' essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
      k) di  non  essere  stato  espulso dalle Forze Armate, da corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
      l) di  non  essere  stato  dichiarato  "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
      m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
      n) di  non  trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
      o) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      p) di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e  alla
trattazione  dei  dati personali nel rispetto della normativa vigente
in  tema  di  tutela  della  privacy (art. 13 del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali")  nonche'  alle  procedure  di  documentazione  secondo le
modalita'  indicate nell'art. 22, comma 2 della legge n. 241/1990. In
particolare  gli  accertamenti  previsti  dal  bando (compresi quelli
psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica.
    5.   Alla  domanda  deve  essere  allegato  obbligatoriamente  il
curriculum personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal
C.O.N.I.  o,  per  esso,  dalle Federazioni sportive nazionali chiuso
alla   data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   attestanti  i  risultati
conseguiti  in  ambito  nazionale  ed  internazionale dai concorrenti
secondo i criteri previsti nel precedente art. 2, comma 2).
    6. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma  per  esteso.  La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso.
    7.  Nella  trasmissione  delle  domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
    8. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con  dichiarazione  sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione
di indirizzo al CNSR dei carabinieri.
    9.  Sottoscrivendo  la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il  consenso  alla  raccolta  e trattazione dei dati personali che lo
riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (il
conferimento   di   tali   dati  e'  imprescindibile  ai  fini  della
valutazione   dei   requisiti   di   partecipazione),  si  assume  le
responsabilita'  penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni
mendaci.
    10.  Eventuali  informazioni potranno essere richieste al Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza  Bligny  n. 2  - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail box
carabinieri@carabinieri.it

        
      
                               Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1.   Alla   valutazione   dei  titoli  provvede  una  commissione
esaminatrice  nominata  con  determinazione  del  Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
      a.   un   ufficiale   generale   o   colonnello  dell'Arma  dei
carabinieri, presidente;
      b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
      c. un funzionario del CONI, membro.
    2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un maresciallo
aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri.
    3.  La  commissione  esaminatrice  procedera'  alla  verifica del
possesso   dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  ed  alla
valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3).
I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in
allegato  C  del  bando  con l'attribuzione, a ciascun candidato, del
relativo punteggio.
    4.  I  candidati  in  possesso  dei  requisiti previsti dal bando
saranno   convocati   presso  il  CNSR  dei  carabinieri  per  essere
sottoposti  agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  della
durata presunta di tre giorni feriali, esclusi sabato e festivi.

        
      
                               Art. 5.

                     Documenti di riconoscimento

    Ad  ogni  accertamento  i  candidati  dovranno  esibire  la carta
d'identita'   o  altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da  una
amministrazione dello Stato.

        
      
                               Art. 6.

                      Accertamenti psico-fisici

    1)  I  concorrenti  di cui al precedente art. 4, comma 4) saranno
sottoposti,   presso  il  CNSR  dei  carabinieri,  agli  accertamenti
psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un
collegio  medico  che  si  avvarra' della collaborazione di personale
militare  infermieristico  e  tecnico  e  sara'  coadiuvato da medici
specialisti   consulenti,   al   fine   di   accertare   il  possesso
dell'idoneita'  psico-fisica  a  prestare  servizio  in  qualita'  di
carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico
di  grado  non  inferiore  a Tenente Colonnello (Presidente) e da due
ufficiali  medici,  membri,  di  cui  il  meno  elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito  un  profilo
sanitario,  secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della
Direzione generale della Sanita' Militare - 5 dicembre 2005 - emanata
per  l'accertamento  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono
causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
e  dal decreto - 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita'
Militare  concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art.
2, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri
per  delineare  il  profilo  sanitario  nel reclutamento dei militari
atleti e istruttori, nonche' dei seguenti requisiti specifici:
      statura non inferiore a:
      cm.165 per i concorrenti di sesso maschile;
      cm.161 per i concorrenti di sesso femminile;
      un  esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a
complessivi  16/10  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in  solo  occhio,  per  gli  altri vizi di refrazione; campo visivo e
motilita'    oculare    normale;    senso   cromatico   alle   tavole
pseudoisocromatiche).
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno, esibire:
      referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame radiografico del
torace  in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
      certificato  rilasciato  da  una struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
      presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica
eseguita,  presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
      produrre,  in  copia o in originale, ai fini dell'effettuazione
delle indagini radiologiche:
        dichiarazione   di  consenso,  in  carta  semplice,  conforme
all'allegato   D   al   presente  decreto  (solo  per  i  concorrenti
maggiorenni);
        atto  di  assenso,  in  carta semplice, come da allegato D al
presente  decreto  sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita  legittimamente  l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione
presso  il  CNSR  dei carabinieri). La mancata presentazione di detto
documento  determinera'  la  non ammissione del concorrente minorenne
agli accertamenti psico-fisici.
    2)  I  candidati  saranno  sottoposti  alle  seguenti  visite  ed
accertamenti:
      radiologico    (per   confermare   eventuali   infermita'   e/o
imperfezioni);
      cardiologico con E.C.G.;
      odontoiatrico;
      ortopedico;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      psichiatrico;
      analisi del sangue;
      analisi completa delle urine.
    Le  concorrenti,  inoltre,  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
    3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti:
      verra'  attribuito un coefficiente uguale o superiore a "2" per
l'apparato  psico  (PS)  e  superiore  a  "4"  per  tutti  gli  altri
coefficienti,  fermi  restando  i  requisiti ed i criteri di cui agli
articoli 2  e  3  del  decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale
della Sanita' Militare;
      sara' accertato lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia da
confermarsi  presso  la struttura ospedaliera militare competente per
territorio.
    Sono, altresi', motivo di non idoneita':
      le  alterazioni  acquisite  della  cute  costituite da tatuaggi
sulle  parti  del  corpo  non coperte dall'uniforme, quando per sede,
dimensioni   o   natura  compromettano  il  decoro  della  persona  e
dell'uniforme stessa;
      le  imperfezioni  e  infermita'  non contemplate nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio in qualita' di carabiniere.
    4)  In  caso  di  positivita'  al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e  dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art.
3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
e  dal  punto  9  delle  avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata   5 dicembre   2005   per   l'applicazione  dell'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria  di  merito  con  provvedimento  del  Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui
al  successivo  art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in
tutti  gli  accertamenti  pena  l'immediata  esclusione  comprese  le
concorrenti  nei  confronti  delle  quali  sia rilevato il richiamato
impedimento  temporaneo  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
    5)   Lo  stesso  collegio  medico,  seduta  stante,  laddove  non
riscontri   impedimento   all'accertamento  psico-fisico  di  cui  al
precedente  comma  4),  comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
      "idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio";
      "non idoneo/a", indicando la relativa diagnosi.
    6)   I   concorrenti   "non   idonei"  in  sede  di  accertamenti
psico-fisici non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                               Art. 7.

                      Accertamento attitudinale

    1)  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente   art. 6   saranno  sottoposti,  da  parte  del  CNSR  dei
carabinieri,  a  verifica  della  idoneita'  attitudinale al servizio
quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura
e' disciplinata da apposite norme tecniche.
    L'esito   dell'accertamento  attitudinale  verra'  comunicato  ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
      "idoneo/a";
      "non idoneo/a".
    Tale giudizio e' definitivo.

        
      
                               Art. 8.

     Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato

    1)  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" agli accertamenti.
    2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi  momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR
dei  carabinieri  dal  concorso  ovvero, se vincitori, dalla relativa
graduatoria, decadendo dalla nomina.
    3)  L'eventuale  rinuncia  al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
    4)  I  candidati  che  non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati  rinunciatari  al  concorso  e  non  saranno ammessi alle
ulteriori  fasi  concorsuali. In presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con
comunicazione  completa  di  copia  fotostatica  di  un  documento di
identita'  dell'interessato)  o  telegramma  al CNSR dei carabinieri,
potra'  essere  fissata,  tuttavia, compatibilmente con il calendario
degli  accertamenti  sopra indicati, una nuova data di presentazione,
non suscettibile di ulteriore proroga.
    5)  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' circa
possibili   disguidi   derivanti   da   errate,   mancate  o  tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.

        
      
                               Art. 9.

Formazione  della  graduatoria Maggiorazioni di punteggio e titoli di
                             preferenza

    1)  La  commissione  esaminatrice  redige  la graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei
agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare
il punteggio dei titoli attribuito dalla commissione esaminatrice nel
precedente  art. 4,  comma  3),  maggiorato  dei sottonotati punteggi
incrementali:
      a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
      b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75;
      c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50;
      d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25.
    Il punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti
lettere  a),  b),  c) e d), sara' attribuito considerando solo quello
piu' elevato posseduto.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero  dovra'  documentare  l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso.
    2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
      agli orfani di guerra ed equiparati;
      ai figli di decorati al valor militare;
      ai  figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al  valor  di  Marina,  al  valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e  di  militari  dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio.
    3)  In  caso  di  ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    4)  I  titoli  indicati  nei  precedenti  commi  1)  e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
      a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
      b) dichiarati  dall'aspirante  nell'allegato A o comunicati con
apposita  istanza  al  CNSR  dei  carabinieri in carta semplice o con
dichiarazione   sostitutiva  completa  di  copia  fotostatica  di  un
documento   di   identita'   dell'interessato,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
    5)  Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale.  La propria
posizione   in  graduatoria  sara'  consultabile  sul  sito  internet
www.carabinieri.it   e   potranno   essere   richieste   informazioni
sull'esito  della  stessa  anche  al  Comando  generale dell'Arma dei
carabinieri  Ufficio  relazioni  con il pubblico Piazza Bligny n. 2 -
00197      Roma,      tel. 06/80982935      o      sulla     mail-box
carabinieri@carabinieri.it
    6)  L'Amministrazione  controllera' - a campione - la veridicita'
dei dati dichiarati.
    7) I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per
discipline  sportive,  risulteranno  compresi  nel numero dei posti a
concorso  di  cui al precedente art. 1 saranno dichiarati "vincitori"
mentre i restanti "idonei non vincitori".
    8)  I  candidati  vincitori che non saranno incorporati nell'Arma
dei  carabinieri  per  rinuncia  al  concorso  o  ai  sensi di quanto
previsto   dal  successivo  art. 13,  comma  2),  saranno  sostituiti
nell'ordine  di  graduatoria  con altri idonei relativi alla medesima
disciplina  sportiva,  secondo  le  modalita'  indicate  nello stesso
art. 13.

        
      
                              Art. 10.

                     Mantenimento dei requisiti

    Fino   al   momento  dell'incorporamento,  i  candidati  dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
dell'eta'  e,  in  caso  contrario,  saranno dichiarati decaduti, con
provvedimento del Direttore del CNSR dei carabinieri.

        
      
                              Art. 11.

Documentazione  da produrre a cura dei candidati vincitori al reparto
               di istruzione dell'Arma dei carabinieri

    1)   I   candidati   dichiarati  idonei  vincitori  dovranno  far
pervenire,  mediante  plico  raccomandato, direttamente al reparto di
istruzione    di   assegnazione   dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo lo schema in
allegato E dei sottonotati documenti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) titolo di studio;
      d) estratto dell'atto di nascita;
      e) certificato di stato civile.
    2)  I  vincitori che siano militari in servizio dovranno altresi'
consegnare,  all'atto  della  presentazione,  in  busta chiusa, copia
conforme  del  foglio  matricolare,  aggiornato  in  ogni  sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
    3)  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal  codice  penale,  dalle  leggi  speciali  in materia, nonche' per
quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

        
      
                              Art. 12.

                   Ammissione al corso e posizione

    1)  I  concorrenti  utilmente  compresi nella graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline  sportive,  secondo  quanto  previsto  dal
precedente  art. 9  saranno  ammessi,  con apposita comunicazione, al
corso  allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel
limite  dei  posti  messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla
frequenza,  in qualita' di allievo carabiniere, del 4 corso formativo
per  atleti  del  Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a
far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari e di polizia.
    2)  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                              Art. 13.

             Presentazione al corso allievi carabinieri

    1)  Il  corso  allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
allievi   carabinieri  secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  le  norme  contenute  nel
regolamento interno per la Scuola allievi carabinieri.
    2)   L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica da
parte  del  Dirigente  del  Servizio  sanitario  per accertare se, in
relazione  al  disposto  di  cui  al  quarto comma dell'art. 2, siano
ancora   in   possesso   dei  prescritti  requisiti  fisici.  Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti  di  non  idoneita', o
temporanea  non  idoneita'  che  non  si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal   concorso.   Il   giudizio   di  non  idoneita'  e'  definitivo.
I concorrenti  giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
    3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita   medica   di  cui  al  precedente  comma  2),  il  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato,  saranno  dichiarate  escluse  dal  concorso  con  le
modalita'   previste   dall'art.   8   e  sostituite  nell'ordine  di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio
di non idoneita' e' definitivo.
    4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di:
      certificato plurimo delle vaccinazioni;
      certificato   rilasciato   da   struttura   sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
    I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
con servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione.
    I  candidati  ammessi  che  non  si presenteranno all'Istituto di
formazione   di   assegnazione   entro   il   termine  fissato  nella
convocazione    saranno   considerati   rinunciatari   e   sostituiti
nell'ordine  di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri  candidati  idonei,  nell'ordine  della  graduatoria  di cui al
precedente  art. 9.  Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti  -  per  comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione
dei   Carabinieri   competente   per  territorio  -  a  differire  la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
    5)  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
    6)   I   candidati   in  servizio  o  in  congedo,  compresi  gli
appartenenti  all'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, utilmente
collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno
ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale.
Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio, vincitori
dei  concorso,  trovano  applicazione le norme contenute nell'art. 21
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
    7)  Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento
degli  esami,  conseguono  la  nomina  ad  allievo carabiniere e sono
immessi,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  finale,  nel  ruolo
appuntati  e  carabinieri, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'Autorita' da questi delegata. Al
termine  del  corso  gli  allievi  giudicati  idonei saranno nominati
carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.

        
      
                              Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    1)  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso il CNSR dei carabinieri per le finalita' di
gestione   del   concorso   e   saranno  trattati  presso  una  banca
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2)  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3)  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4)  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'Ufficiale  o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore del CNSR dei
carabinieri.

        
      
                              Art. 15.

                          Spese di viaggio

    1)  Sono  a  carico  dei  candidati  le  spese per i viaggi e per
l'alloggio  connessi  agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' all'incorporamento.
    2)  I  concorrenti  in  servizio  quali militari dovranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni di svolgimento degli
accertamenti,   nonche'  al  tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
    3)  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  per cause
dipendenti  dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle stesse, la
licenza   straordinaria  sara'  computata  in  detrazione  da  quella
ordinaria dell'anno in corso.
    Il  presente  bando  sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 18 luglio 2007
                                  Gen. C.A.: Gianfrancesco Siazzu