Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 15 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2007 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO Concorso pubblico per titoli, per l'anno 2007, di quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 24-09-2007 |
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli, per l'anno 2007, di quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile e femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri); Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato); Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia); Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare (Norme di principio sulla disciplina militare); Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche); Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato); Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'art. 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate; Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2); Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78); Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto il decreto del Presidente "della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83, concernente il regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113 (Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate); Viste le direttive tecniche della direzione generale della sanita' Militare del Ministero della difesa datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto 6 dicembre 2005, del direttore generale della sanita' militare concernente l'adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007"; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009"; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); Determina: Art. 1. Posti a concorso 1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2007 di quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile e femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti nelle discipline di seguito indicate: a. atletica leggera: 1 atleta di sesso maschile nel settore "velocita", specialita' 400 mt; 1 atleta di sesso maschile nel settore "marcia"; b. Judo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg - 60; 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg - 73. c. Nuoto: 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del "nuoto olimpico", specialita' 100 mt. e 200 mt. "rana"; 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del "nuoto olimpico", specialita' 50 mt., 100 mt. e 200 mt. "dorso"; d. Scherma: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' della "sciabola"; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' della "sciabola"; e. Sport invernali: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dello "sci alpino"; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' del "biathlon"; f. Taekwondo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 78; g. Tiro a segno: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' della "carabina mt. 10"; h. tiro a volo: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' della "fossa olimpica"; i. Triathlon Olimpico Sprint: 2 atleti di sesso maschile. 2) Qualora non dovessero essere coperti i posti per le singole specialita', l'amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere eventuali candidati in una delle discipline indicate nel precedente comma 1). 3) Il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta' di: revocare o annullare il presente bando di concorso; sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di reclutamento; modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti; sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007.
Art. 2. Requisiti 1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di sesso maschile e femminile di cui all'art. 1 che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario, il limite di eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito; c) avere, se minori, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151 o dal tutore, producendo l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B al presente decreto, da allegare al modulo di partecipazione di cui all'allegato A; d) idoneita' attitudinale al servizio nell'arma dei carabinieri, accertata dal Centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo; e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; f) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del Ministero della difesa - Direzione generale della sanita' militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; g) idoneita' prevista dal decreto 6 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori; h) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per le donne); i) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; j) non essere stati condannati per delitto non colposo; k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione; l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; m) non essere stati riconosciuti "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile", ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2) Gli aspiranti, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1), devono aver conseguito, nell'anno 2006 e sino alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella disciplina sportiva prescelta di cui al precedente art. 1, comma 1), risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 4. Non saranno ritenuti validi i titoli sportivi rilasciati dalle Federazioni sportive regionali. 3) I titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. ovvero dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza da ammettere a valutazione sono i seguenti: Campione olimpico, secondo classificato alle Olimpiadi, terzo classificato alle Olimpiadi, record olimpico, finalista alle Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi; Campione mondiale, secondo classificato al Campionato mondiale, terzo classificato al Campionato mondiale, record mondiale, finalista al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato mondiale; Vincitore di finale di Coppa del Mondo, secondo classificato alla finale di Coppa del Mondo, terzo classificato alla finale di Coppa del Mondo, finalista alla Coppa del Mondo, partecipazione alla finale di Coppa del Mondo, vincitore di prova di Coppa del Mondo, secondo classificato ad una prova di Coppa del Mondo, terzo classificato ad una prova di Coppa del Mondo, finalista ad una prova di Coppa del Mondo, partecipazione alla finale di una prova di Coppa del Mondo (Per la disciplina del Judo saranno presi in considerazione i medesimi risultati conseguiti nei Tornei Super "A"); Campione europeo, secondo classificato al Campionato europeo, terzo classificato al Campionato europeo, partecipazione al Campionato europeo, finalista al Campionato europeo, record europeo; Vincitore di Coppa Europa, secondo classificato alla Coppa Europa, terzo classificato alla Coppa Europa, finalista alla Coppa Europa, partecipazione alla Coppa Europa (Per la disciplina dello Sci Nordico saranno presi in considerazione i medesimi risultati conseguiti nel circuito "Continental cup"); primo, secondo e terzo posto ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati Mondiali Militari (CISM) o alle Universiadi; Campione italiano assoluto, secondo classificato al Campionato italiano assoluto, terzo classificato al Campionato italiano assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: dal quarto all'ottavo posto, dal nono al sedicesimo posto (saranno presi in considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale); Campione italiano di categoria, secondo classificato al Campionato italiano di categoria, terzo classificato al Campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: dal quarto all'ottavo posto, dal nono al sedicesimo posto (saranno presi in considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale). 4) I requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'eta' e di quelli previsti ai precedenti commi 2) e 3), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti fino alla data dell'effettivo incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione. 5) I candidati non dovranno inoltre essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 6) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali. 7) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile.
Art. 3. Domanda di partecipazione. Termine e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dall'interessato, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste dall'art. 9 del presente bando, redatta sull'apposito modulo, riproducibile anche in fotocopia, (facsimile in allegato A, disponibile anche nel sito web www.carabinieri.it ), deve essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 2. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine. 3. Il concorrente residente all'estero potra' compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato A ed inoltrarla tramite le autorita' diplomatiche o consolari, entro il termine di cui al comma 1) del presente articolo. 4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) ed il codice fiscale; b) il preciso recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico (utenze fissa e mobile). Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata a mezzo lettera raccomandata o telegramma direttamente al CNSR dei carabinieri. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; d) lo stato civile; e) il titolo di studio posseduto, l'istituto o l'universita' presso il quale e' stato conseguito il piu' elevato, la sede e la data; f) i dati inerenti la posizione del servizio militare obbligatorio/volontario eventualmente prestato; g) l'eventuale possesso dei titoli costituenti maggiorazione di punteggio o precedenze in graduatoria; h) se minorenne, dovra' far firmare la domanda di partecipazione da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore nonche' produrre l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B al presente decreto, da includere al modulo di partecipazione di cui all'allegato A; i) di non essere stato condannato per delitto non colposo; j) di non essere imputato per delitto non colposo ne' essere stato sottoposto a misure di prevenzione; k) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; l) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio; n) di non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; p) di prestare il proprio consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy (art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") nonche' alle procedure di documentazione secondo le modalita' indicate nell'art. 22, comma 2 della legge n. 241/1990. In particolare gli accertamenti previsti dal bando (compresi quelli psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica. 5. Alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente il curriculum personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali chiuso alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attestanti i risultati conseguiti in ambito nazionale ed internazionale dai concorrenti secondo i criteri previsti nel precedente art. 2, comma 2). 6. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma per esteso. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. 7. Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni. 8. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente, con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione di indirizzo al CNSR dei carabinieri. 9. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci. 10. Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail box carabinieri@carabinieri.it
Art. 4. Commissione esaminatrice 1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta da: a. un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c. un funzionario del CONI, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri. 3. La commissione esaminatrice procedera' alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso ed alla valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3). I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in allegato C del bando con l'attribuzione, a ciascun candidato, del relativo punteggio. 4. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali della durata presunta di tre giorni feriali, esclusi sabato e festivi.
Art. 5. Documenti di riconoscimento Ad ogni accertamento i candidati dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Art. 6. Accertamenti psico-fisici 1) I concorrenti di cui al precedente art. 4, comma 4) saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verra' attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della Direzione generale della Sanita' Militare - 5 dicembre 2005 - emanata per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e dal decreto - 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori, nonche' dei seguenti requisiti specifici: statura non inferiore a: cm.165 per i concorrenti di sesso maschile; cm.161 per i concorrenti di sesso femminile; un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normale; senso cromatico alle tavole pseudoisocromatiche). All'atto della presentazione, i candidati dovranno, esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; produrre, in copia o in originale, ai fini dell'effettuazione delle indagini radiologiche: dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme all'allegato D al presente decreto (solo per i concorrenti maggiorenni); atto di assenso, in carta semplice, come da allegato D al presente decreto sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il CNSR dei carabinieri). La mancata presentazione di detto documento determinera' la non ammissione del concorrente minorenne agli accertamenti psico-fisici. 2) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti: radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni); cardiologico con E.C.G.; odontoiatrico; ortopedico; oculistico; otorinolaringoiatrico; psichiatrico; analisi del sangue; analisi completa delle urine. Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti: verra' attribuito un coefficiente uguale o superiore a "2" per l'apparato psico (PS) e superiore a "4" per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare; sara' accertato lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio. Sono, altresi', motivo di non idoneita': le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa; le imperfezioni e infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio in qualita' di carabiniere. 4) In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui al successivo art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in tutti gli accertamenti pena l'immediata esclusione comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma 4), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi che sono definitivi: "idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio"; "non idoneo/a", indicando la relativa diagnosi. 6) I concorrenti "non idonei" in sede di accertamenti psico-fisici non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Art. 7. Accertamento attitudinale 1) I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 6 saranno sottoposti, da parte del CNSR dei carabinieri, a verifica della idoneita' attitudinale al servizio quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura e' disciplinata da apposite norme tecniche. L'esito dell'accertamento attitudinale verra' comunicato ai candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi: "idoneo/a"; "non idoneo/a". Tale giudizio e' definitivo.
Art. 8. Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato 1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" agli accertamenti. 2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sono esclusi, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla relativa graduatoria, decadendo dalla nomina. 3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque momento dall'interessato, e' irrevocabile. 4) I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali. In presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o telegramma al CNSR dei carabinieri, potra' essere fissata, tuttavia, compatibilmente con il calendario degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga. 5) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore, ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.
Art. 9. Formazione della graduatoria Maggiorazioni di punteggio e titoli di preferenza 1) La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare il punteggio dei titoli attribuito dalla commissione esaminatrice nel precedente art. 4, comma 3), maggiorato dei sottonotati punteggi incrementali: a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1; b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75; c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50; d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25. Il punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), sara' attribuito considerando solo quello piu' elevato posseduto. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 2) A parita' di punteggio e' data la precedenza: agli orfani di guerra ed equiparati; ai figli di decorati al valor militare; ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio. 3) In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) dichiarati dall'aspirante nell'allegato A o comunicati con apposita istanza al CNSR dei carabinieri in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5) Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale. La propria posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni sull'esito della stessa anche al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail-box carabinieri@carabinieri.it 6) L'Amministrazione controllera' - a campione - la veridicita' dei dati dichiarati. 7) I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui al precedente art. 1 saranno dichiarati "vincitori" mentre i restanti "idonei non vincitori". 8) I candidati vincitori che non saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al concorso o ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 13, comma 2), saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria con altri idonei relativi alla medesima disciplina sportiva, secondo le modalita' indicate nello stesso art. 13.
Art. 10. Mantenimento dei requisiti Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione dell'eta' e, in caso contrario, saranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Direttore del CNSR dei carabinieri.
Art. 11. Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori al reparto di istruzione dell'Arma dei carabinieri 1) I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato E dei sottonotati documenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio; d) estratto dell'atto di nascita; e) certificato di stato civile. 2) I vincitori che siano militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto della presentazione, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 3) In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' per quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 12. Ammissione al corso e posizione 1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, secondo quanto previsto dal precedente art. 9 saranno ammessi, con apposita comunicazione, al corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel limite dei posti messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, del 4 corso formativo per atleti del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia. 2) Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 13. Presentazione al corso allievi carabinieri 1) Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno per la Scuola allievi carabinieri. 2) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da parte del Dirigente del Servizio sanitario per accertare se, in relazione al disposto di cui al quarto comma dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le modalita' previste dall'art. 8 e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. 4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di: certificato plurimo delle vaccinazioni; certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. I candidati ammessi che non si presenteranno all'Istituto di formazione di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 9. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione dei Carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 5) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. 6) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale. Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio, vincitori dei concorso, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82. 7) Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
Art. 14. Trattamento dei dati personali 1) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il CNSR dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2) Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore del CNSR dei carabinieri.
Art. 15. Spese di viaggio 1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per l'alloggio connessi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche' all'incorporamento. 2) I concorrenti in servizio quali militari dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. 3) Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2007 Gen. C.A.: Gianfrancesco Siazzu