Concorso per 201 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 201 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO Concorso per l'ammissione al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, a.a. 2007/2008 IL RETTORE ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Regione: | UMBRIA |
Provincia: | PERUGIA |
Comune: | PERUGIA |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 15-10-2007 |
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UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso per l'ammissione al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, a.a. 2007/2008
IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Viste le delibere del Senato accademico in data 5 luglio 2007, relativa al riparto delle borse di dottorato tra le aree scientifico disciplinari ed all'attribuzione delle borse di studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 18 luglio 2007 concernenti la copertura finanziaria di n. 102 borse di studio di dottorato, l'attribuzione delle borse di studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani e l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso; Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo; Visti i verbali delle commissioni delle aree scientifico-disciplinari; Visti i decreti ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui sono state assegnate a questa Universita' le borse di studio sul fondo di sostegno dei giovani; Visto il decreto rettorale n. 1624 del 26 luglio 2007, con cui sono state stabilite le fasce di contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi a decorrere dall'a.a. 2007/2008; Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e' stato approvato lo schema tipo di lettera di impegno per l'attivazione, la regolamentazione ed il finanziamento, da parte di enti finanziatori, di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si autorizza l'Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca - a bandire corsi di dottorato di ricerca con borse finanziate da parte di enti pubblici, previa specifica lettera di impegno del legale rappresentante, dalla quale risultino gli estremi delle delibere adottate dai rispettivi organi deliberanti e da parte di enti e soggetti privati, previa sottoscrizione dell'accordo e versamento dell'intero importo finanziato o rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa; Visti gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e universita' per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca; Decreta: Art. 1. Indizione E' istitutito il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, a.a. 2007/2008, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia. ----> Vedere immagini da pag. 98 a pag. 114 <---- Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all'Albo dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'.
Art. 2. Domanda di ammissione al concorso - Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica, conseguita presso universita' italiane, ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso. Per l'ammissione ad alcuni corsi sono indicate lauree specifiche, come previsto all'art. 1 del presente bando di concorso. I candidati con titolo di studio conseguito presso Universita' straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in parola e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo. Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea, ovvero l'analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere come sopra disposto, entro il 30 novembre 2007. Qualora le prove di esame si svolgessero prima del 30 novembre 2007, il candidato dovra' comunque essere in possesso del titolo richiesto nel presente bando a quella data.
Art. 3. Termini e contenuto della domanda La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore dell'Universita' di Perugia, dovra' pervenire tramite il servizio postale oppure potra' essere presentata all'Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca, Universita' degli studi di Perugia, via Tuderte n. 59 - 06125 Perugia, entro e non oltre il 15 ottobre 2007. Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio alta formazione dottorato di ricerca e non la data di spedizione della domanda. Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': 1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; 2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione. Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi corsi di dottorato dovra' presentare distinte domande per ognuno di essi; 3. la propria cittadinanza; 4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari o extracomunitari); 5. la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra' conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera; 6. le lingue straniere conosciute; 7. la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se diversa da quella italiana); 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso; 9. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 10. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di Borsa di studio M.A.E.; 11. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'; autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia); eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. B; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure presentati presso questa Amministrazione, o spediti con una nota di accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di partecipazione comporta l'esclusione dal concorso. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.
Art. 4. Prove d'esame Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca" e all'Albo ufficiale di questa Universita' almeno quindici giorni prima dell'espletamento delle prove stesse. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato; e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente nell'Universita' di Perugia. Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
Art. 6. Punteggio delle prove La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. I verbali del concorso devono essere trasmessi all'Amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione le graduatorie vengono pubblicate sul sito Web e sull'Albo dell'Universita'. Gli atti dei concorsi sono pubblici. Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'Amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
Art. 7. Candidati ammessi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997 - art. 51; b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi di altri Paesi oppure da enti/universita' estere; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista o specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo o specifiche convenzioni con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e' denominato "Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede.
Art. 8. Documenti per l'immatricolazione I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al corso contenente: autocertificazione di cittadinanza; autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato. I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. b) una fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
Art. 9. Borse di studio Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue: ----> Vedere immagine a pag. 118 <---- I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso l'Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca e in rete al sito www.unipg.it/studenti alla voce dottorati di ricerca.
Art. 11. Attivita' dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del Collegio dei docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con le universita' stesse. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo' usufruirne una seconda volta.
Art. 12. Conferimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la relativa certificazione. L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 13. Recupero titoli presentati per l'ammissione I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato l'Amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.
Art. 14. Privacy Ai sensi dell'art. 10, 1° comma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 15. Norma di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott. Giovanni Salemmi, Area alta formazione, tel. 075/585.6651-6652-6653, e-mail: dottorato@unipg.it Perugia, 7 agosto 2007 Il rettore: Bistoni
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