Concorso per 202 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 202 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 07-09-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (IX ciclo - Nuova serie) IL RETTORE Visti g ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | SALERNO |
Comune: | SALERNO |
Data di inserimento: | 20-09-2007 |
Data Scadenza bando | 08-10-2007 |
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO
CONCORSO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (IX ciclo - Nuova serie)
IL RETTORE Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile 2003, n. 78; Visto l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 171; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 10; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172; Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 10 maggio 2007, ha determinato l'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di studio universitari; Considerate le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali; Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 2 maggio 2007, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; Visto il decreto rettorale 4 gennaio 2007, rep. n. 41, prot. n. 383, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio; Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA; Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 10 luglio 2007, ha approvato l'istituzione del IX Ciclo - Nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2007, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso, Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito il IX ciclo - Nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno. Sono indetti pubblici concorsi, per esami ovvero per titoli (per il solo accesso riservato di cui all'art. 6), per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso, il coordinatore, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate). I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. ----> Vedere Elenco da pag. 78 a pag. 80 <----
Art. 2. Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476". Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali". Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti". Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, "i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita".
Art. 3. Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle Autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8 di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.
Art. 4. Termine di presentazione delle domande di ammissione La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e' articolata nelle fasi di seguito indicate: Prima fase - Registrazione Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile nel sito Internet alla voce: www.unisa.it In particolare dovra': 1. collegarsi al sito Internet di Ateneo: www.unisa.it selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo che verra' proposto; 3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una coppia di codici ("nome utente" e "password"), da stampare e/o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di codici consentira', in seguito, di accedere all'area personale. Si precisa che la procedura di registrazione al sistema informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano conseguito presso l'Universita' degli studi di Salerno un titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' ad utilizzare per la pre-iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di codici in possesso o da richiedere all'ufficio formazione post laurea. Seconda fase - Pre-iscrizione al concorso Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il candidato dovra' pre-iscriversi al concorso, collegandosi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare dovra': 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "iscrizione ai test" e compilare l'istanza di pre-iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione presentata on line nonche' il modulo di pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, per un importo di Euro 20,00, da effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata; 5. pagare il predetto contributo ed allegare la ricevuta di pagamento, unitamente alla ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione, alla domanda di ammissione al concorso reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/modulistica.php
entro il termine perentorio di seguito indicato. Terza fase - Domanda di ammissione al concorso Le domande di ammissione ai concorsi, reperibili nel sito Internet dell'Ateneo cosi' come indicato nella precedente seconda fase, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III "Didattica e ricerca", via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere consegnate personalmente ovvero trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami". Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di esclusione dal concorso: 1. la ricevuta della domanda di pre-iscrizione presentata on line; 2. ricevuta attestante il pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca. Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli Uffici competenti della predetta area. La consegna dovra' essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12. In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Si precisa che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza di pre-iscrizione, ne' al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, ma sono tenuti alla presentazione della sola domanda di ammissione con le modalita' ed entro i termini di cui al presente articolo (terza fase).
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare nella domanda Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiedono: a) il possesso della cittadinanza; b) l'elettorato attivo; c) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 3, comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei predetti requisiti. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende partecipare; d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito; e) la propria cittadinanza; f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; i) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha conferito, del titolo del progetto, del responsabile del progetto e della durata dello stesso; j) le lingue straniere conosciute; k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte le dichiarazioni suindicate. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso, con provvedimento motivato del rettore.
Art. 6. Accesso riservato destinato a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero In alternativa alle modalita' di ammissione di cui al precedente art. 3, i soli cittadini stranieri o italiani residenti all'estero possono presentare domanda di ammissione ad una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, finalizzata al conseguimento di una idoneita' per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1. Per la partecipazione a tale procedura, i predetti candidati non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza di pre-iscrizione, ne' al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca. Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente articolo i soli cittadini stranieri o italiani residenti all'estero in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto equivalente a laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento. A tal fine, l'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta da accordi internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale valutazione, e' determinata dalle commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 8. I candidati che abbiano conseguito tale idoneita' saranno ammessi a frequentare il corso di dottorato di ricerca per il quale hanno presentato domanda in sovrannumero rispetto ai posti ordinari. Le domande di ammissione relative alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente articolo, redatte in carta semplice avvalendosi della modulistica predisposta dall'amministrazione universitaria e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/modulistica.php
dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III "Didattica e ricerca", via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4. A tal fine, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si richiedono: a) il possesso della cittadinanza; b) l'elettorato attivo; c) il possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva di accertamento dei predetti requisiti. La domanda dovra' essere corredata, a pena di esclusione dalla seguente documentazione: 1. indicazione del corso di dottorato di ricerca per il quale si intende concorrere; 2. curriculum vitae; 3. progetto di ricerca; 4. almeno due lettere di presentazione; 5. certificato attestante il livello di conoscenza della lingua italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal collegio dei docenti; 6. eventuali altri titoli e pubblicazioni; 7. eventuale richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse. Il conseguimento della idoneita' di cui al presente articolo avviene previa valutazione dei titoli presentati da parte delle commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 8. Per ciascun candidato la commissione giudicatrice ha a disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi: progetto di ricerca: sino a punti 30; titoli accademici e scientifici: sino a punti 20; altro: sino a punti 10. La commissione giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo e propone una graduatoria di idonei distinta e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun corso di dottorato di ricerca.
Art. 7. Prove di esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il seguente calendario: ----> Vedere da pag. 84 a pag. 85 <---- La comunicazione della data e della sede della prova scritta ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinunzia scritta ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della commissione giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano, a tutti i candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'.
Art. 8. Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Art. 9. Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione. I cittadini stranieri che abbiano prescelto la modalita' di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 3 e che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso. I cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano prescelto la modalita' di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 6 e che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 10. Iscrizione ai corsi di dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare, dovranno: 1. collegarsi al sito Internet di Ateneo: www.unisa.it selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e, se dovuto, del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in precedenza. Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del predetto articolo. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documantazione: 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie. Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap. I predetti sono tenuti al solo pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad Euro 62,00, il cui bollettino sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62. Il pagamento dovra' effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documantazione: 1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2. due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3. la ricevuta di versamento della predetta tassa universitaria. Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente. I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 11. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso. Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti. L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso. La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal coordinatore del corso, ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate. Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando. Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti. In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive. Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.
Art. 12. Borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero Sono istituite per il IX ciclo - nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo dieci borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero, che abbiano conseguito l'idoneita' di cui al precedente art. 6. Tali borse di studio sono ripartite tra le seguenti aree scientifiche, nelle quali vengono aggregati i corsi di dottorato di ricerca che prevedano graduatorie di idoneita': Area umanistico - giuridico - economica; Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria. Per ciascuna della aree scientifiche di cui al comma precedente e' nominata con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, una commissione che, secondo criteri predeterminati dal senato accademico, procedera' ad una valutazione comparativa di coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita', abbiano presentato richiesta della borsa di studio, e stilera' una graduatoria di merito sino a ricoprire il numero di borse disponibili. Nel caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore al numero di borse assegnate, le borse residue saranno utilizzate nell'altra area. Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni generali di cui al precedente art. 11.
Art. 13. Tasse universitarie La tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore della Regione Campania, versata da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2007/2008, ad Euro 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze: ----> Vedere a pag. 87 <---- Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta ad Euro 1.564,62 annue ed e' cosi' suddiviso: I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di Euro 50,00. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.
Art. 14. Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente art. 11, comma 5. Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 15. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato di ricerca, in conformita' al disposto degli articoli 12 e ss. del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 16. Incompatibilita' con altri corsi di studio Ai sensi degli articoli 142 del R.D 31 agosto 1933, n. 1592, e art. 25 u.c. del regolamento didattico di Ateneo, l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con l'iscrizione contemporanea a corsi di studio dello stesso livello attivati presso questa o altra Universita' nonche' presso Scuole manageriali.
Art. 17. Sospensione temporanea di altri corsi di studio Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo, coloro che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una scuola di specializzazione o a un corso di dottorato di ricerca, e che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
Art. 18. Copertura assicurativa L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato di ricerca. La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente autorizzate dal coordinatore del corso.
Art. 19. Pubblicita' Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur ea/dottorati di ricerca/
Art. 20. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il dott. Giovanni Salzano - Ufficio formazione post-laurea dell'Universita' degli studi di Salerno via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno) tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it
Art. 21. Norme finali Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. Fisciano, 30 luglio 2007 Il rettore: Pasquino