Concorso per 1 vigile del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 11-09-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CONCORSO Procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, per ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 24-09-2007 |
Data Scadenza bando | 11-10-2007 |
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO
CONCORSO
Procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F.
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita' uomo-donna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, concernente il requisito minimo di statura richiesto per l'ammissione alla qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che, all'art. 1 comma 519 consente la stabilizzazione, nel limite di una quota pari al 20% del fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge n. 311/2004, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2007, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale n. 1/23 del 2 agosto 2007 con il quale, ai sensi della predetta norma, sono stati stabiliti i criteri, il sistema di selezione per lo svolgimento della procedura selettiva riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' le modalita' abbreviate per il corso di formazione; Decreta: Art. 1. Posti disponibili per la stabilizzazione E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Art. 2. R e q u i s i t i Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2007; b) aver prestato servizio, alla data del 1° gennaio 2007, per non meno di 120 (centoventi) giorni in qualita' di volontario del C.N.VV.F.; c) eta' non superiore ai 37 anni, alla data del 1° gennaio 2007; d) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; e) godimento dei diritti politici; f) statura non inferiore a m. 1,65, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233; g) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; h) titolo di studio della scuola dell'obbligo; i) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale per la quale si rimanda all'art. 11 del presente decreto, e di quelli di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 3. Esclusione dalla procedura selettiva Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alla procedura selettiva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente decreto.
Art. 4. Domanda di partecipazione Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte secondo lo schema allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilfuoco.it dovranno essere presentate o essere inviate a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comando provinciale dei vigili del fuoco nei cui elenchi del personale volontario il candidato risulta iscritto, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami. Qualora il candidato abbia prestato servizio presso diversi Comandi, la domanda di partecipazione dovra' essere presentata presso il Comando provinciale nei cui elenchi risulta attualmente iscritto. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il candidato avra' cura di conservare l'avviso di ricevimento attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione della domanda di partecipazione. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati relativi al recapito alternativo; 5) la data di iscrizione negli elenchi del personale volontario del C.N.VV.F., di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 6) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1° gennaio 2007, in qualita' di volontario nel C.N.VV.F., comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono requisito per l'ammissione, e/o il numero delle ore di intervento effettuate presso i distaccamenti volontari del C.N.VV.F.; 7) la denominazione del Comando o dei Comandi presso cui e' stato svolto il servizio in una delle qualifiche del personale volontario; 8) l'eventuale servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 9) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi; 10) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 11) di accettare che, in caso di nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni; 12) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nel successivo art. 15. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di recapito.
Art. 5. Attestazione dei titoli I Comandi renderanno noti i dati relativi ai titoli, di cui al successivo art. 8 del presente decreto - anzianita' di iscrizione negli elenchi del personale volontario, giorni di servizio prestati in qualita' di volontario ed eventuale servizio di leva nel C.N.VV.F. - che determinano la formazione della graduatoria. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami del 13 novembre 2007, sara' pubblicato l'avviso dell'avvenuta affissione presso i Comandi provinciali degli elenchi contenenti i suddetti dati. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Dalla data della suddetta pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro e non oltre il quale i candidati potranno comunicare ai Comandi le eventuali discordanze riscontrate e richiedere una verifica. Non sara' dato alcun seguito alle richieste di verifica presentate dai candidati oltre il termine suddetto.
Art. 6. Trasmissione domanda e comunicazione dati L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali. Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2007.
Art. 8. Valutazione dei titoli e relativi punteggi La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli posseduti dai candidati. I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio per la formazione della graduatoria finale di merito sono: 1) l'anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario, alla data del 1° gennaio 2007; 2) i giorni di servizio prestato in qualita' di volontario del C.N.VV.F., alla data del 1° gennaio 2007; 3) il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Punteggi: 1) a ciascun anno di iscrizione negli elenchi del personale volontario vengono attribuiti punti 2,00. Non concorrono al computo degli anni di anzianita' i 3 richiesti quale requisito per la partecipazione alla procedura. Gli anni di anzianita' decorrono dalla data indicata nel decreto di iscrizione negli elenchi del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A ciascun mese di iscrizione negli elenchi, in eccedenza agli anni interi, viene attribuito il punteggio di 0,167; 2) a ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario viene attribuito il punteggio di 0,01. Detti titoli devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2007. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2004, nonche' i centoventi giorni richiesti quale requisito per la partecipazione alla procedura; 3) all'eventuale servizio di leva, senza demerito, svolto nel C.N.VV.F. viene attribuito il punteggio di 3,60.
Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 del presente decreto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base all'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati nella suddetta valutazione. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale, tenendo conto, a parita' di merito, delle norme vigenti in materia di preferenza, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997. I titoli di preferenza di cui al summenzionato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono i seguenti: gli insigniti di medaglia al valor militare; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso (al servizio prestato in qualita' di vigile volontario ausiliario e di vigile o capo squadra volontario non si applica il presente titolo di preferenza) ; i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (indicare il numero dei figli) ; l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; la minore eta'. Detti titoli devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella domanda medesima. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza deve essere allegata alla domanda. Qualora non espressamente dichiarati, i titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria. La graduatoria come sopra formata, e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10. Accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla copertura dei suddetti posti, sono convocati per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria da parte della Commissione esaminatrice che ne stabilisce, preventivamente, la tipologia e le modalita'. A tal fine, la Commissione e' integrata da almeno un componente aggiunto. Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) porto d'armi; e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento dei suddetti accertamenti sono pubbliche. I candidati dovranno presentarsi all'accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria muniti di certificato attestante lo stato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica delle attivita' sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di idoneita' rilasciata da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dell'idoneita' ovvero della inidoneita' risultante dall'accertamento. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' reso pubblico mediante affissione. I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione esaminatrice comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che sara' disposta con decreto motivato.
Art. 11. Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali Con successiva comunicazione, i candidati risultati idonei all'accertamento di cui al precedente articolo sono invitati a sottoporsi all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, ai sensi della citata normativa. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione medica comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che sara' disposta con decreto motivato.
Art. 12. Immissione in ruolo Per l'assunzione dei vincitori si applica la normativa vigente che regola l'accesso alla qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 13. Corso di formazione Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articolera' in due fasi; la prima si svolgera' presso le strutture didattiche dell'Amministrazione, per la durata massima di tre mesi e la seconda sara' espletata presso i Comandi provinciali VV.F. di destinazione.
Art. 14. Disposizioni particolari Al personale assunto ai sensi del presente decreto, si applica la disposizione dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 15. Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione della procedura selettiva. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. In ogni caso i suddetti dati saranno comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente della suddetta Area I.
Art. 16. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente decreto trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di accesso nelle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto, inviato all'ufficio centrale del bilancio per l'apposizione del visto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami. Il dirigente dell'Area I della direzione centrale per gli affari generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Roma, 27 agosto 2007 Il capo Dipartimento: Pecoraro
Allegato MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE