Concorso per 1 vigile del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 11-09-2007
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CONCORSO Procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, per ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-09-2007
Data Scadenza bando 11-10-2007
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO
Procedura   selettiva,  per  titoli  ed  accertamento  dell'idoneita'
motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1,
comma 519,  della  legge  n. 296/2006,  nella qualifica di vigile del
fuoco  nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  riservata  al
personale volontario del C.N.VV.F.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  del  citato  testo unico,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritti  di  accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in  tema  di  pari
opportunita' uomo-donna;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 aprile  1993,  n. 233,  concernente il requisito minimo di statura
richiesto  per  l'ammissione  alla  qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto  il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  riguardante  il  regolamento  sui
requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli tecnico
operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive  modificazioni,  riguardante  il  regolamento
relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Vista   la   legge   10 agosto   2000,   n. 246,  concernente  il
potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni     ed    integrazioni,    recante    norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217, recante
l'ordinamento  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato che,
all'art. 1  comma  519 consente la stabilizzazione, nel limite di una
quota  pari  al 20% del fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge
n. 311/2004,  del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2007,
pubblicato   sul  Bollettino  ufficiale  del  personale  n. 1/23  del
2 agosto 2007 con il quale, ai sensi della predetta norma, sono stati
stabiliti i criteri, il sistema di selezione per lo svolgimento della
procedura  selettiva  riservata  al  personale  volontario  del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' le modalita' abbreviate per
il corso di formazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

              Posti disponibili per la stabilizzazione

    E'  indetta  una  procedura selettiva, per titoli ed accertamento
dell'idoneita'  motoria,  per  la  copertura  di  posti,  nei  limiti
stabiliti  dall'art. 1,  comma 519  della  legge  n. 296/2006,  nella
qualifica  di  vigile  del  fuoco  nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data
del  1° gennaio  2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui
all'art. 6  del  decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno
tre  anni  e,  alla  medesima  data,  abbia  effettuato  non  meno di
centoventi giorni di servizio.

        
      
                               Art. 2.

                          R e q u i s i t i

    Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  sono  richiesti  i
seguenti requisiti:
      a) iscrizione  negli  elenchi  di  cui  all'art. 6  del decreto
legislativo  8 marzo  2006,  n. 139, da almeno tre anni alla data del
1° gennaio 2007;
      b) aver  prestato  servizio, alla data del 1° gennaio 2007, per
non  meno  di  120  (centoventi) giorni in qualita' di volontario del
C.N.VV.F.;
      c) eta'  non  superiore  ai  37  anni, alla data del 1° gennaio
2007;
      d) cittadinanza  italiana  ai sensi dell'art. 1, lettera d) del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174;  sono  equiparati  ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) statura  non  inferiore  a m. 1,65, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233;
      g) possesso  dei  requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al   decreto   ministeriale   3 maggio   1993,  n. 228  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
      h) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
      i) possesso  delle qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
      j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione,  ovvero  non  essere stati dichiarati
decaduti  dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Tutti  i  sopraelencati  requisiti,  ad  eccezione dell'idoneita'
psico-fisica  ed attitudinale per la quale si rimanda all'art. 11 del
presente  decreto,  e  di  quelli  di  cui  ai  punti a), b) e c) del
presente articolo, debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine   stabilito   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione.

        
      
                               Art. 3.

                Esclusione dalla procedura selettiva

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alla procedura selettiva.
    L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente decreto.

        
      
                               Art. 4.

                      Domanda di partecipazione

    Le  domande  di  ammissione  alla  procedura  selettiva,  redatte
secondo  lo  schema  allegato,  reperibile  anche  sul  sito internet
 www.vigilfuoco.it   dovranno  essere  presentate  o  essere inviate a
mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, esclusivamente
al  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco nei cui elenchi del
personale  volontario il candidato risulta iscritto, entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni  che  decorre  dal giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed
esami.  Qualora  il  candidato abbia prestato servizio presso diversi
Comandi, la domanda di partecipazione dovra' essere presentata presso
il Comando provinciale nei cui elenchi risulta attualmente iscritto.
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   entro   il  termine
sopraindicato;  a  tal  fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Il  candidato  avra'  cura  di conservare l'avviso di ricevimento
attestante  la  ricezione da parte dell'Amministrazione della domanda
di partecipazione.
    Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
      1) cognome e nome;
      2) data e luogo di nascita;
      3) codice fiscale;
      4) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico   e,   solo  nel  caso  in  cui  si  intenda  ricevere  le
comunicazioni  ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
      5) la data di iscrizione negli elenchi del personale volontario
del  C.N.VV.F.,  di  cui  all'art. 6  del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139;
      6) il  numero  dei  giorni  di servizio prestato, alla data del
1° gennaio 2007, in qualita' di volontario nel C.N.VV.F., comprensivi
dei  centoventi  giorni che costituiscono requisito per l'ammissione,
e/o   il   numero   delle  ore  di  intervento  effettuate  presso  i
distaccamenti volontari del C.N.VV.F.;
      7) la  denominazione  del  Comando  o dei Comandi presso cui e'
stato  svolto  il  servizio  in  una  delle  qualifiche del personale
volontario;
      8) l'eventuale  servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
      9) l'eventuale    possesso    di   titoli   preferenziali   per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
      10) di  non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
condono,  indulto  o  perdono  giudiziale, applicazione della pena su
richiesta  ai  sensi  dell'art. 444  c.p.p.), o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
      11) di accettare che, in caso di nomina, devono permanere nella
sede  di  prima  destinazione  per  un periodo non inferiore a cinque
anni;
      12) di  essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento   dei   dati   personali  secondo  quanto  stabilito  nel
successivo art. 15.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione  hanno  valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  decade  dal  beneficio  e si
applicano  le  sanzioni  previste  dal  codice  penale  e dalle leggi
speciali in materia.
    L'Amministrazione  procedera'  ai controlli previsti dall'art. 71
del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Il  candidato  ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al  Ministero  dell'interno  - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso  pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari  generali  -  area  I,  via  Cavour,  5  - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.

        
      
                               Art. 5.

                       Attestazione dei titoli

    I  Comandi  renderanno  noti i dati relativi ai titoli, di cui al
successivo  art. 8  del  presente  decreto - anzianita' di iscrizione
negli  elenchi  del personale volontario, giorni di servizio prestati
in qualita' di volontario ed eventuale servizio di leva nel C.N.VV.F.
- che determinano la formazione della graduatoria.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª Serie
speciale  Concorsi  ed  esami  del 13 novembre 2007, sara' pubblicato
l'avviso  dell'avvenuta affissione presso i Comandi provinciali degli
elenchi  contenenti  i  suddetti  dati.  Tale  avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
    Dalla  data  della  suddetta  pubblicazione decorre il termine di
trenta  giorni  entro  e  non  oltre  il  quale  i candidati potranno
comunicare   ai   Comandi  le  eventuali  discordanze  riscontrate  e
richiedere una verifica.
    Non   sara'   dato  alcun  seguito  alle  richieste  di  verifica
presentate dai candidati oltre il termine suddetto.

        
      
                               Art. 6.

              Trasmissione domanda e comunicazione dati

    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  delle  domande,  ne'  per la mancata restituzione
dell'avviso  di  ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non   assume,   inoltre,   alcuna   responsabilita'   nel   caso   di
irreperibilita'   del   destinatario   o   per   la   dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta indicazione del recapito o da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

        
      
                               Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
ministeriale  ai  sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro
dell'interno del 30 luglio 2007.

        
      
                               Art. 8.

             Valutazione dei titoli e relativi punteggi

    La   procedura   selettiva  prevede  la  valutazione  dei  titoli
posseduti dai candidati.
    I  titoli  che  danno  luogo  ad attribuzione di punteggio per la
formazione della graduatoria finale di merito sono:
      1) l'anzianita'   di  iscrizione  negli  appositi  elenchi  del
personale volontario, alla data del 1° gennaio 2007;
      2) i  giorni di servizio prestato in qualita' di volontario del
C.N.VV.F., alla data del 1° gennaio 2007;
      3) il  servizio  di  leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
    Punteggi:
      1) a  ciascun  anno  di  iscrizione negli elenchi del personale
volontario  vengono  attribuiti punti 2,00. Non concorrono al computo
degli  anni  di  anzianita'  i  3  richiesti  quale  requisito per la
partecipazione alla procedura. Gli anni di anzianita' decorrono dalla
data  indicata  nel decreto di iscrizione negli elenchi del personale
di  cui  all'art. 6  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A
ciascun  mese  di  iscrizione  negli  elenchi, in eccedenza agli anni
interi, viene attribuito il punteggio di 0,167;
      2) a   ciascun   giorno  di  servizio  prestato  in  una  delle
qualifiche  del personale volontario viene attribuito il punteggio di
0,01.  Detti  titoli devono essere posseduti alla data del 1° gennaio
2007.  Non  concorrono  al  computo  dei  giorni  di  servizio quelli
relativi  al  corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1
del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 76/2004,
nonche'   i  centoventi  giorni  richiesti  quale  requisito  per  la
partecipazione alla procedura;
      3) all'eventuale  servizio  di leva, senza demerito, svolto nel
C.N.VV.F. viene attribuito il punteggio di 3,60.

        
      
                               Art. 9.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al  termine  della  valutazione  dei titoli di cui all'art. 8 del
presente decreto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di
merito  in  base all'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati nella suddetta valutazione. Sulla base di tale graduatoria,
l'amministrazione  redige  la  graduatoria  finale,  tenendo conto, a
parita'  di  merito,  delle  norme  vigenti in materia di preferenza,
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 487/1994  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'
dall'art. 2,    comma 9   della   legge   n. 191/1998,   modificativo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997.
    I titoli di preferenza di cui al summenzionato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono i seguenti:
      gli insigniti di medaglia al valor militare;
      gli orfani di guerra;
      gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
      i feriti in combattimento;
      gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il  concorso  (al  servizio prestato in qualita' di vigile volontario
ausiliario  e  di  vigile o capo squadra volontario non si applica il
presente titolo di preferenza) ;
      i  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
      i   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      il  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno (indicare il numero dei figli) ;
      l'aver   prestato   lodevole   servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
      la minore eta'.
    Detti  titoli  devono  essere posseduti entro il termine previsto
per  la  presentazione  della  domanda  di partecipazione ed indicati
nella  domanda medesima. La documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza deve essere allegata alla domanda.
    Qualora  non espressamente dichiarati, i titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
    La  graduatoria  come sopra formata, e' approvata con decreto del
Capo  del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della   difesa   civile,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del
personale  del  Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

        
      
                              Art. 10.

        Accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria

    Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero
pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla
copertura  dei  suddetti posti, sono convocati per l'accertamento del
mantenimento   dell'idoneita'  motoria  da  parte  della  Commissione
esaminatrice  che  ne  stabilisce, preventivamente, la tipologia e le
modalita'.  A  tal  fine,  la  Commissione  e' integrata da almeno un
componente aggiunto.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  il  suddetto  accertamento, i
candidati  dovranno  essere  muniti  di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) patente automobilistica;
      c) passaporto;
      d) porto d'armi;
      e) tessera  di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello   Stato,   o   altro   documento   di  riconoscimento  previsto
dall'art. 35  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Le  sedute  della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento
dei suddetti accertamenti sono pubbliche.
    I    candidati    dovranno   presentarsi   all'accertamento   del
mantenimento  dell'idoneita' motoria muniti di certificato attestante
lo  stato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
delle attivita' sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di
idoneita'  rilasciata  da medici appartenenti alla Federazione medico
sportiva  italiana  o  a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  che  esercitano in qualita' di medici specializzati in
medicina  dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data
non    antecedente   i   quarantacinque   giorni   dall'effettuazione
dell'accertamento.   La   mancata   presentazione   del   certificato
determinera' la non ammissione del candidato al suddetto accertamento
e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva.
    Al  termine  di  ogni  seduta,  la Commissione esaminatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati, con l'indicazione dell'idoneita'
ovvero  della inidoneita' risultante dall'accertamento. Detto elenco,
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, sara' reso pubblico
mediante affissione.
    I   giudizi   di   non   idoneita'   espressi  dalla  Commissione
esaminatrice  comportano  l'esclusione dalla procedura selettiva, che
sara' disposta con decreto motivato.

        
      
                              Art. 11.

       Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

    Con   successiva  comunicazione,  i  candidati  risultati  idonei
all'accertamento  di  cui  al  precedente  articolo  sono  invitati a
sottoporsi    all'accertamento    dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, ai sensi della citata normativa.
    A  tal  fine  i  candidati  sono  sottoposti  ad un esame clinico
generale,  a  prove  strumentali  e  di  laboratorio  anche  di  tipo
tossicologico,  nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami
o   test   neuropsicodiagnostici.  E'  facolta'  dell'amministrazione
richiedere  che  i  candidati  esibiscano, al momento della visita di
accertamento,  l'esito  di  visite mediche preventive corredate dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
    I  giudizi  di  non  idoneita'  espressi dalla Commissione medica
comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che sara' disposta
con decreto motivato.

        
      
                              Art. 12.

                         Immissione in ruolo

    Per  l'assunzione  dei  vincitori si applica la normativa vigente
che  regola  l'accesso  alla  qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

        
      
                              Art. 13.

                         Corso di formazione

    Il  corso di formazione, della durata di sei mesi, si articolera'
in  due  fasi;  la  prima si svolgera' presso le strutture didattiche
dell'Amministrazione,  per la durata massima di tre mesi e la seconda
sara' espletata presso i Comandi provinciali VV.F. di destinazione.

        
      
                              Art. 14.

                      Disposizioni particolari

    Al personale assunto ai sensi del presente decreto, si applica la
disposizione   dell'art. 35,  comma 5-bis,  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 230, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        
      
                              Art. 15.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003  n. 196  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, i dati personali forniti
dai  candidati  saranno  raccolti  presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile - Direzione centrale per gli affari generali - Area I,
via  Cavour,  5  -  00184  Roma,  per  le finalita' di gestione della
procedura selettiva.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura selettiva.
    In  ogni  caso i suddetti dati saranno comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della  procedura  selettiva  o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del
soccorso  pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma.
    Il   responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente della suddetta Area I.

        
      
                              Art. 16.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto non previsto dal presente decreto trova applicazione,
in  quanto  compatibile,  la  normativa vigente in materia di accesso
nelle pubbliche amministrazioni.
    Il  presente  decreto,  inviato all'ufficio centrale del bilancio
per   l'apposizione   del  visto,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed
esami.
    Il  dirigente dell'Area I della direzione centrale per gli affari
generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
      Roma, 27 agosto 2007
                                   Il capo Dipartimento: Pecoraro

        
      
                                                             Allegato

                       MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  DEL  SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
                            DIFESA CIVILE