Concorso per 4 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 11-09-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro borse di studio per laureati in chimica, ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 24-09-2007 |
Data Scadenza bando | 11-10-2007 |
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO
CONCORSO
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro borse di studio per laureati in chimica, in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari.
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in particolare l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata in due direzioni generali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005, con il quale si e' provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 che prevede appositi stanziamenti per il CDR 4 " Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica e in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari; Dispone: Art. 1. Numero delle borse di studio e sede di svolgimento dell'attivita' ricerca E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari,da destinarsi presso il laboratorio centrale di Roma dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, per il completamento della loro formazione scientifica. Ciascun borsista verra' affidato ad un tutor e gli verra' assegnato uno specifico tema di ricerca su tematiche attinenti l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.
Art. 2. Durata trattamento economico e normativo La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un anno, con provvedimento del direttore generale competente, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. Resta salva la possibilita' di una ulteriore proroga, sempre della durata di un anno, subordinatamente alla disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro 18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, e' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'amministrazione l'imposta regionale per le attivita' produttive nonche' la polizza assicurativa per gli infortuni. Per il primo anno di erogazione delle borse la copertura finanziaria e' assicurata dai fondi iscritti al capitolo 2460 PG 18 " Spese per il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati da impiegare nei laboratori dell'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari".
Art. 3. Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 1) eta' non superiore ad anni 30; 2) diploma di laurea in chimica o in scienze e tecnologie alimentari ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari, conseguita con votazione non inferiore a 100/110; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge. Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente bando: 1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; non e' altresi' consentito a coloro che gia' usufruiscono di borse di studio conferite dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari optare per una delle borse conferite con il presente bando, qualora la precedente sia ancora in corso di fruizione; 2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
Art. 4. Domanda e termine di presentazione La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. E 'possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it ). Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
Art. 5. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico) ; b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione europea) ; d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito; e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti) ; f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile) ; g) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando; h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda; i) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'amministrazione da tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto; l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6. Documenti da allegare alla domanda Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita'; 2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato) ; 3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del presente bando recante la votazione conseguita; 4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o analisi; 5) eventuali pubblicazioni; 6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, redatto in carta libera,datato e firmato. I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi l'amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa di studio.
Art. 7. Modalita' di selezione La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi successive: 1) selezione preliminare, per titoli; 2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 24 classificati nella fase di selezione preliminare. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto del direttore generale competente. Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8. Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento del direttore generale competente. La commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12: ============================================= a) voto di laurea: da 105 a 110 | punti 2 ============================================= 110 e lode | punti 3 --------------------------------------------------------------------- b) diploma di specializzazione post lauream, master| dottorati di ricerca |max punti 3 --------------------------------------------------------------------- c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di | laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze| di uso agrario o forestale |max punti 2 --------------------------------------------------------------------- d) curriculum scientifico professionale, | riguardante attivita' svolte, escluse le pubblicazioni | gia' indicate al punto c) |max punti 3 --------------------------------------------------------------------- e) abilitazione alla professione di chimico o | tecnologo alimentare | punti 1
Art. 9. Esame colloquio I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera' sulle materie: - chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica; - chimica agraria, - tecnologie alimentari; - analisi chimica strumentale; - principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario; - lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese. Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario. Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.
Art. 10. Graduatoria finale La graduatoria finale verra' redatta dalla commissione di valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. La suddetta graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 11. Trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 8.
Art. 12. Adempimenti a carico dei vincitori A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione: 1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando; 2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso della borsa di studio; 4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati.
Art. 13. Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15 giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l'erogazione degli emolumenti ; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Art. 14. Decadenza dalla borsa di studio L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del direttore generale competente, su proposta motivata del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Art. 15. Documentazione L'amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati.
Art. 16. Trattamento dati personali I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Roma, 5 settembre 2007 Il direttore generale: Tomasello