Concorso per 1 personale laureato (lazio) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 76 del 25-09-2007
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e di altri Paesi app ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-10-2007
Data Scadenza bando 25-10-2007
Condividi Invia tramite Whatsapp

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli,  per l'assegnazione di una borsa di
studio  a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea   provvisti  di  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o
specialistica in giurisprudenza, per collaborare allo svolgimento dei
programmi  di  ricerca del dipartimento omologazione e certificazione
(ora dipartimento certificazione conformita' di prodotti ed impianti)
per l'anno 2006.
                 Dipartimento processi organizzativi

                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore  per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441,   concernente   l'organizzazione,   il   funzionamento  e  la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  contenente  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    contenente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303,  concernente  il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto presidenziale 22 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale e' stato
emanato  il  regolamento per il conferimento delle borse di studio da
fruirsi presso l'ISPESL;
    Visto  il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato  dal Consiglio di amministrazione dell'ISPESL, con delibera
n. 15/2004 emessa nella seduta del 27 dicembre 2004;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2006 del
16 giugno  2006  concernente  l'aggiornamento  annuale 2006 del piano
triennale di attivita' 2005/2007;
    Viste   le   indicazioni   fatte   pervenire  dal  direttore  del
Dipartimento  omologazione  e  certificazione in ordine alle borse di
studio  da  mettere  a  concorso,  previste  dai programmi di ricerca
presso  il  Dipartimento  medesimo  per  l'anno 2006, nell'ambito del
piano di attivita' triennale 2005 - 2007;
    Visto  il  decreto presidenziale 5 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, con il quale e' stato emanato
il regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e
personale,   in   base   al  quale  il  Dipartimento  omologazione  e
certificazione  ha  assunto  la  nuova  denominazione di Dipartimento
certificazione e conformita' di prodotti ed impianti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione
di  una  borsa  di  studio  a  cittadini  italiani  e  di altri Paesi
appartenenti  all'Unione  europea  provvisti  di  diploma  di  laurea
vecchio ordinamento o specialistica in Giurisprudenza per collaborare
allo  svolgimento  dei programmi di ricerca per l'anno 2006 presso il
Dipartimento  certificazione  e  conformita' di prodotti ed impianti,
come di seguito riportato:
      codice: DOM/P4/L2.1/06;
      titolo   di   studio   richiesto:  diploma  di  laurea  vecchio
ordinamento o specialistica in giurisprudenza;
      programma 4: qualita' e sicurezza;
      linea    di    ricerca    2.1:   efficienza   delle   strutture
giuridico-funzionali   nazionali   nel   settore   della  prevenzione
infortuni;
      una   borsa  di  studio  durata  un  anno  -  Euro 12.600,00  -
responsabile scientifico: dott. Pietro Orlandi;
      luogo  di  fruizione: Dipartimento certificazione e conformita'
di prodotti ed impianti, via Alessandria, 220/E - Roma.
    Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il solo codice di
ricerca  sopra indicato, che deve essere espressamente indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
    Sono  esclusi dal conferimento della borsa di studio i dipendenti
dell'ISPESL ed i dipendenti di altri enti pubblici.
    La  borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il  perfezionamento  dando  la  possibilita'  ai  giovani laureati di
svolgere,  presso  la struttura scientifica richiedente, attivita' di
supporto  scientifico  alla  ricerca,  al fine di acquisire capacita'
specifiche  nei  campi  che  interessano  l'attivita' dell'Istituto e
siano conformi ai suoi fini istituzionali.
    L'attribuzione  della  borsa  di  studio  non  si  configura come
rapporto   di   lavoro,  essendo  finalizzata  alla  sola  formazione
professionale del borsista.
    La   borsa   comunque  utilizzata  non  da  luogo  a  trattamenti
previdenziali,  ne'  a  valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    La  borsa  di  studio  non puo' essere cumulata con altre borse o
premi  conferiti  dallo  Stato  e  da  altri  enti,  sia pubblici che
privati,  ne'  con  corrispettivi  derivanti  da  lavoro  autonomo  o
retribuzioni  derivanti  da  rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  all'assegnatario,  oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

        
      
                               Art. 2.
    Per  la partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa
di  studio  a  candidati  provvisti  di  diploma  di  laurea  vecchio
ordinamento  o  specialistica  in  giurisprudenza  e'  necessario  il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   o   di  altro  Paese  appartenente
all'Unione europea;
      b) diploma  di  laurea  conseguito  presso  una  Universita'  o
Istituto  di  istruzione  universitaria  equiparato  della Repubblica
italiana  o  di  un  Paese  dell'Unione  europea, cosi' come indicato
nell'art. 1.   E'   esclusa,   per  la  partecipazione  al  concorso,
l'equipollenza  di  qualsiasi  altro  diploma  di laurea non indicato
nell'art. 1;
      c) non  aver superato il trentaduesimo anno di eta' (e' escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) ;
      d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
      e) non   aver   riportato   condanne   penali   che  comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
    Tutti  i  requisiti  sopra  indicati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

        
      
                               Art. 3.
    La  domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra'  essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra   forma   di   presentazione,  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  -  Dipartimento  processi
organizzativi  -  Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita'  di  stampa,  Formazione  ed informazione, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la  scadenza  di  esso  verra'  protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
    Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine  dell'accertamento  della  spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
    Gli   aspiranti   residenti   all'estero  potranno,  nel  termine
prescritto,  presentare  la  domanda  di  ammissione  alle  autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
    Non  sono  ammessi  al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda  ed  i  relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato,  quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
    Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema  esemplificativo  (vedi  allegato  1),  l'aspirante,  oltre  a
manifestare  la  volonta'  di  partecipare  al concorso per il codice
prescelto,  deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
      1) il proprio cognome e nome;
      2) la data e luogo di nascita;
      3) la residenza;
      4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
      5)  il  titolo  di  studio  di  cui  e'  in possesso, richiesto
all'art. 1,  con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato,
del voto e della data di conseguimento;
      6)  di  possedere  una  approfondita conoscenza del diritto del
lavoro e del diritto del lavoro comparato;
      7)   di   conoscere   la  lingua  inglese  (scritta  e  parlata
specificare il livello) ;
      8)  di  conoscere  il  pacchetto  Office  (Word,  Excel e Power
Point), Outlook e navigazione in Internet;
      9)  di  non  aver  superato il trentaduesimo anno di eta', alla
data  di  scadenza  del  bando  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio di
elevazione dei limiti di eta) ;
      10)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  che comportino
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  ovvero  le  eventuali condanne
penali riportate;
      11)  di  non  essere  dipendente  dell'ISPESL  o  di altri enti
pubblici;
      12)  di  non  aver  rinunciato  o  di  essere  stato dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
      13)  di  autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
      14) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al  quale  desidera  che  siano  trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
    La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione,  ai  sensi  dell'art. 39  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
    Il  candidato  dovra'  indicare,  nella  parte in alto a sinistra
della  busta  contenente  la  domanda,  il codice del concorso cui la
stessa fa riferimento.

        
      
                               Art. 4.
    Ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti  dai  candidati nelle domande di partecipazione al
concorso  saranno  raccolti  presso  l'ISPESL - Dipartimento processi
organizzativi  -  Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita'  di stampa, formazione ed informazione, per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
    Il   conferimento   di   tali   dati   e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
    L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 5.
    Alla  domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
      a) certificato    di   laurea   rilasciato   dalla   competente
universita'  con  l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea;
      b) eventuali  pubblicazioni  scientifiche;  (saranno  prese  in
considerazione   esclusivamente   quelle  ove  sia  individuabile  il
contributo  personale;  inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione) ;
      c) documenti   attestanti   attivita'   svolte,   attinenti  il
programma e la linea di ricerca oggetto della borsa;
      d) altri  titoli che si ritengano utili a comprovare la propria
qualificazione in relazione all'attivita' di formazione proposta;
      e) curriculum  vitae  et  studiorum contenente un'illustrazione
scritta della tesi di laurea, in tre copie;
      f) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
    Il  possesso  dei  titoli  di  cui  alle lettere a), c) e d) puo'
essere  comprovato  con  dichiarazioni  sostitutive di certificazioni
sottoscritte  dal  candidato,  rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
    I  titoli  di  cui  alla  lettera b), dovranno essere prodotti in
originale  o  in  copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  ovvero  in semplice
fotocopia,  corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente della
Repubblica   citato,  che  attesti  la  conformita'  di  detta  copia
all'originale.  La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra'  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  corredata  da  copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
    Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  sono  punite  ai  sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    L'ISPESL  procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
    I  titoli  di  cui  al  presente  articolo, prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se  ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in  considerazione  ai  fini  della  valutazione di cui al successivo
art. 7.
    I  titoli  eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

        
      
                               Art. 6.
    Saranno   esclusi   dal   concorso,  con  provvedimento  motivato
dell'amministrazione, i candidati:
      1) che  abbiano  spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato  nel  primo  comma  del  precedente  art. 3,  o  che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
      2) che  abbiano  superato  il  trentaduesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando;
      3) le  cui  domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
      4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
      5) che    abbiano   riportato   condanne   penali   comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
      6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici;
      7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 7.
    I   titoli   prodotti   dai  candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice nominata con decreto del direttore generale
dell'ISPESL.
    La  commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
    La  commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli  valutando  sia  la  sua attitudine a
svolgere,  in  genere,  compiti  di  ricerca  scientifica, sia la sua
preparazione nel campo degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei  lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
    E'   dichiarato   vincitore   il   candidato  che  risulti  primo
classificato nella graduatoria di merito.
    A   parita'   di   punteggio  complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

        
      
                               Art. 8.
    Il   candidato   utilmente  collocato  nella  graduatoria  dovra'
presentare  o  far  pervenire,  a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  Dipartimento  del  bilancio,  del personale e degli
affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale,
via  Urbana  167  - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni  decorrente  dal  giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
      1) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) la residenza;
      c) la cittadinanza;
      d) il godimento dei diritti politici;
      e) il  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  precisando  la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
    La  dichiarazione  sostitutiva  ha  la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
    L'Istituto   procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive prodotte dai candidati
con  le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 445/2000,   consultando   direttamente   gli  archivi
dell'amministrazione  certificante  ovvero  richiedendo alla medesima
conferma  scritta  della  corrispondenza  di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
    Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 5,  quarto  comma,  del
presente  bando,  in  caso  di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti.  Qualora  dal  controllo  effettuato  da questa amministrazione
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
      2) certificato  medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal  medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  locale o dall'ufficiale
sanitario,  dal  quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche'   l'idoneita'  a  svolgere  l'attivita'  di  borsista.  Detto
certificato  non  puo'  essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  deve  essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
    Il  concorrente  di  cui  sopra,  inoltre,  dovra' rilasciare una
dichiarazione  con  la  quale  si impegna, durante il godimento della
borsa  di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente  bando  ed  il  divieto,  ai  sensi  dell'art. 1  del  bando
medesimo,  di  cumulare  la  borsa  stessa  con  altre  borse o premi
conferiti  dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi  derivanti  da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

        
      
                               Art. 9.
    Con  decreto  del  direttore  generale  sara'  approvata  e  resa
immediatamente  esecutiva  la  graduatoria  di  merito, dichiarato il
vincitore ed assegnata la borsa di studio.
    Detto  decreto  verra'  successivamente pubblicato nel bollettino
"Fogli   di   informazione   ISPESL"   (disponibile  presso  le  sedi
dell'Istituto)  e  sul  sito  www.ispesl.it  Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di  tale  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    Trascorsi  centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno   essere  restituiti  i  titoli  allegati  alla  domanda  di
partecipazione al concorso.
    Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio  sara'  invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
il Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti,
a  pena  di  decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione
inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'ISPESL  non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione  di comunicazione dell'ente, dipendente da inesatta o non
chiara  trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per eventuali disguidi
postali.
    Il   termine  massimo  di  utilizzazione  della  graduatoria  del
concorso  non  potra'  essere  superiore  a  mesi  sei  dalla data di
approvazione della graduatoria stessa.

        
      
                              Art. 10.
    La  borsa  di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata al
candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del  direttore  del  Dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

        
      
                              Art. 11.
    Decade  dal  diritto  alla  borsa  colui che non dia inizio senza
giustificato   motivo,   entro   il  termine  stabilito  dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
    Puo'   essere  dichiarato  decaduto  con  provvedimento  motivato
dell'amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  scientifico,
l'assegnatario che:
      a) dopo  aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in   programma,   non   la   prosegua,   senza  giustificato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
      b) non  ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
      c) dia  prova  di  non  possedere  sufficiente  attitudine alla
ricerca.
    In  questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
    Il  godimento  della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui  il  titolare  debba  adempiere  agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
    Cessato   l'impedimento,  il  borsista  e'  tenuto  a  riprendere
immediatamente  la  sua  attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

        
      
                              Art. 12.
    Il borsista ha l'obbligo:
      1) di  iniziare  la  propria  attivita' presentandosi presso il
Dipartimento  certificazione  e  conformita'  di prodotti ed impianti
dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di cui al quinto
comma del precedente art. 9;
      2) di  frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo la ricerca per la quale e' stata
concessa  la  borsa, secondo le direttive del competente responsabile
scientifico;
      3) di osservare le norme interne dell'istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
      4) di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento processi organizzativi unita' funzionale II
-  Unita'  amministrativa  per  le attivita' di stampa, Formazione ed
informazione,    una   particolareggiata   relazione   sull'attivita'
scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca
per  la  quale e' stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata
al   Comitato   tecnico-scientifico   e   puo'   essere   pubblicata,
integralmente  o  in  riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL,
senza  che  nulla  al  riguardo  il  borsista  possa  pretendere  e/o
eccepire;
      5) di  dare  notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di  eventuali  invenzioni  o  scoperte  anche  incidentali,  avvenute
durante  il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34,  commi  secondo e successivi, del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
      
                              Art. 13.
    Quando  sussistono  giustificati  motivi,  l'inizio del godimento
della  borsa  puo'  essere  rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
    Nel  corso  del  godimento  della borsa di studio il responsabile
scientifico   puo'  consentire  una  sospensione  dell'attivita'  del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
    Qualora  la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese,  il  responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
    Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dal decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
n. 53/2000),  dovranno  sospendere  l'attivita'  di  borsista  previa
esibizione  di  apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati  i  periodi  di  astensione  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo.
    Nelle  ipotesi  di  cui  sopra  verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

        
      
                              Art. 14.
    Il  borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        
      
                              Art. 15.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che il direttore del
Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  di  Euro 12.600,00  gravera'  sull'impegno n. 4341 del
29 dicembre  2006  capitolo  1.1.2.205  esercizio  finanziario  2006,
d'importo complessivo di Euro 22.500,00.
    Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' funzionali I, II e III
per  gli  adempimenti di competenza, nonche' al Collegio dei revisori
dei  conti  per  i  riscontri  di  cui  all'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
      Roma, 3 settembre 2007
                                 Il direttore generale: Sacerdote