Concorso per 7 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 7 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 77 del 28-09-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a sette ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-10-2007 |
Data Scadenza bando | 29-10-2007 |
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore amministrativo - area funzionale C - posizione economica C1
IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 dicembre 2005, con il quale si e' provveduto, in attuazione della summenzionata legge 11 novembre 2005, n. 231, alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 1047, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35, relativo al reclutamento di personale; Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel comparto Ministeri; Visto l'Accordo con le organizzazioni sindacali relativo all'ordinamento professionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001 e successive modifiche apportate con accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile 2005; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi della lauree universitarie; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18, comma 6, e l'art. 26, come integrato dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e' stato autorizzato ad avviare procedure selettive pubbliche, tra l'altro, per sette posti di collaboratore amministrativo della posizione economica C1; Vista la nota prot. n. 4449 del 5 aprile 2007, con la quale l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A., l'intendimento di avviare procedure di reclutamento del personale dall'esterno per sette posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo della posizione economica C1, qualora non vi sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Vista la nota prot n. DFP-16441 del 24 aprile 2007 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, per il fabbisogno di professionalita' segnalato; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi sette posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1, nell'organico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ispettorato, da destinarsi presso le sedi di seguito elencate: Ufficio di Torino: un posto; Ufficio di Milano: un posto; Ufficio di Conegliano: due posti; Ufficio di Bologna: un posto; Laboratorio di Modena: due posti. L'Ispettorato si riserva la facolta' di procedere alla variazione del numero dei posti messi a concorso, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse ai sensi della normativa vigente e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi.
Art. 2. Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente art. ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo, verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove d'esame secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore agli anni 18; 2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 2) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti; 2) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 2) CLS-22/S, classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; 2) CLS-64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia; 2) CLS-67/S, classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale; 2) CLS-83/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 2) CLS-84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali; 2) CLS-60/S, classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali; 2) CLS-70/S, classe delle lauree specialistiche in scienze della politica ; 2) CLS- 71/S, classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; 2) CLS-88/S, classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo; 2) CLS-89/S, classe delle lauree specialistiche in sociologia; 2) CLS-90/S, classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale; 2) CLS-91/S, classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; 2) CLS-99/S classe delle lauree specialistiche in studi europei; 2) laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000: 2) CL2 classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; 2) CL 14 classe delle lauree in scienze della comunicazione; 2) CL15 classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali; 2) CL17 classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; 2) CL19 . classe delle lauree in scienze dell'amministrazione; 2) CL28 classe delle lauree in scienze economiche; 2) CL31 classe delle lauree in scienze giuridiche; 2) CL36 classe delle lauree in scienze sociologiche ; 2) CL37 classe delle lauree in scienze statistiche. Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio per il personale appartenente all'organico dell'Ispettorato, purche' in possesso del diploma di scuola media superiore, con esperienza professionale di nove anni nel profilo professionale di addetto amministrativo - posizione economica B1 - di sette anni nel profilo professionale di operatore amministrativo - posizione economica B2 - di cinque anni nel profilo professionale di assistente informatico o assistente amministrativo - posizione economica B3 - ovvero nei profili professionali confluiti nei medesimi. Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del CCNL comparto "Ministeri" sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparti. L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente classificati nelle relative graduatorie. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4. Presentazione delle domande - Termini e modalita' La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente su apposito modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta Ufficiale, nonche' disponibile nel sito internet del Ministero, www.politicheagricole.it contenente tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e debitamente sottoscritta dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A - Via Q. Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Sulla domanda in alto a sinistra e sulla busta contenente la raccomandata deve essere indicato ben visibile il seguente codice concorso: C1AMM. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta l'autenticazione della firma apposta sulla domanda. Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Non si terra' conto, altresi', delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando. Non si terra' conto, infine, delle domande non firmate dal candidato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 1) cognome, nome e numero di codice fiscale (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile); 2) il luogo e la data di nascita; 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; 4) il godimento dei diritti politici; 5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; 7) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero; 8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; 10) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13 del CCNL comparto "Ministeri" sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparti; 11) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato all'impiego per il quale concorre; 12) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese. I candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 13) l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale; 14) la disponibilita' a raggiungere la sede di servizio assegnata dall'amministrazione e a permanervi per un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione; 15) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni; 16) il codice corrispondente al concorso per il quale si presenta domanda. Il candidato disabile o portatore di qualsiasi tipo di handicap dovra' altresi' presentare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. All'uopo, la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, n. 42304/99, del Dipartimento della funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000.
Art. 5. Commissione La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento sara' costituita in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' nell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6. Prove d'esame Le prove di esame si svolgeranno in Roma e consisteranno in due prove scritte ed un colloquio. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, l'amministrazione fara' ricorso a forme di preselezione realizzate tramite l'ausilio di sistemi automatizzati del cui svolgimento verra' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Saranno, altresi', ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal candidato collocatosi al settantesimo posto della graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: ragioneria pubblica e contabilita' di Stato; diritto amministrativo Il colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte, si svolgera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle sottoelencate materie: diritto comunitario; scienza delle finanze; ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari. Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica, nonche' una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 16 novembre 2007 sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno l'eventuale prova preselettiva o le prove scritte. Nella medesima Gazzetta saranno rese note le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera' l'esclusione dal concorso degli stessi. Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento sottoelencati: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente automobilistica; d) patente nautica e) porto d'armi; f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni. I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. Durante la prova preselettiva non e' possibile portare con se' e consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra pubblicazione. I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Durante le prove scritte e' possibile portare con se' e consultare esclusivamente codici e testi di legge non annotati e non commentati. Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in ciascuna di esse una votazione di almeno ventuno trentesimi. Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi. Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara' affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato. Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
Art. 7. Presentazione dei titoli di preferenza e riserva I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere i titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o di preferenza a parita' di valutazione di cui all'allegato B al presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A - Via Q. Sella n. 42 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione, resa nelle forme prescritte. Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione presso cui questa e' depositata. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine di quindici giorni.
Art. 8. Graduatoria Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base del punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto del direttore generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio, che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 9. Presentazione dei documenti di rito I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione stessa saranno invitati a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione: 1) certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio; 2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti: a) il luogo e la data di nascita; b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso; d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso; g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Qualora il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa; h) codice fiscale. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti altresi' a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia integrale dello stato matricolare. Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorre. L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Art. 10. Assunzione dei vincitori I candidati dichiarati vincitori, accertato il possesso dei requisiti secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, saranno invitati a stipulare i contratti individuali di lavoro a norma dei vigenti CC.CC. NN. LL., quindi assunti in prova nel profilo di collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1. I vincitori dovranno permanere nella sede di servizio assegnata per un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.
Art. 11. Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Ufficio III/A dell'Ispettorato.
Art. 12. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Roma, 21 settembre 2007 Il direttore generale: Tomasello
Allegato A ----> Vedere allegato alle pagg. 50-51 <----
Allegato B TITOLI DI PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (Art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni) 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Ministero delle politiche agricole e forestali; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.