Concorso per 7 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 77 del 28-09-2007
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a sette ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-10-2007
Data Scadenza bando 29-10-2007
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
CONCORSO
Concorso   pubblico,  per  esami,  a  sette  posti  di  collaboratore
amministrativo - area funzionale C - posizione economica C1
                        IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  il  decreto  legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto  legge  11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9  marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art.  3,  comma  3,  il  quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto-legge  n. 182 del 9 settembre 2005 convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare,  l'art.  2,  comma  2,  secondo  il  quale l'Ispettorato
centrale    repressione    frodi    e'   organizzato   in   struttura
dipartimentale,   articolata   nelle   seguenti  direzioni  generali:
Direzione  generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  19  dicembre  2005, con il quale si e' provveduto, in
attuazione  della  summenzionata legge 11 novembre 2005, n. 231, alla
revisione  complessiva  degli  uffici  e  dei  laboratori  di livello
dirigenziale   non  generale  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
    Vista  la  legge  27  dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma
1047,  stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi assume
la  denominazione  di  "Ispettorato  centrale  per il controllo della
qualita'   dei   prodotti  agroalimentari"  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'Accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro"  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, concernente le norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  "Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della   ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti  dall'art.  3 del sopra citato decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001, n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale ed, in particolare, l'art. 18,
comma  6,  e  l'art.  26,  come  integrato  dall'art.  11 del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Vista  la  legge  16  gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
ottobre  2006  di  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  45  del 23 febbraio 2007, con il quale l'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari e' stato
autorizzato  ad  avviare  procedure selettive pubbliche, tra l'altro,
per  sette  posti  di  collaboratore  amministrativo  della posizione
economica C1;
    Vista  la  nota  prot.  n.  4449  del 5 aprile 2007, con la quale
l'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  ha  comunicato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica - Ufficio P.P.A.,
l'intendimento  di  avviare  procedure  di reclutamento del personale
dall'esterno   per   sette   posti   nel   profilo  professionale  di
collaboratore  amministrativo  della  posizione economica C1, qualora
non  vi sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai
sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Vista  la  nota prot n. DFP-16441 del 24 aprile 2007 con la quale
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione   pubblica   -  Ufficio  P.P.A.  -  Servizio  mobilita',  ha
comunicato  di  non  avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art.  34-bis  del  d.lgs.  n.  165/2001,  per  il  fabbisogno di
professionalita' segnalato;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette unita', da
inquadrare,  in  prova,  nel  profilo  professionale di collaboratore
amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1;
Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
      E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi sette
posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, area
funzionale  C, posizione economica C1, nell'organico dell'Ispettorato
centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito
denominato  Ispettorato,  da  destinarsi  presso  le  sedi di seguito
elencate:
      Ufficio di Torino: un posto;
      Ufficio di Milano: un posto;
      Ufficio di Conegliano: due posti;
      Ufficio di Bologna: un posto;
      Laboratorio di Modena: due posti.
    L'Ispettorato si riserva la facolta' di procedere alla variazione
del  numero  dei  posti  messi a concorso, in ragione di sopravvenute
esigenze organizzative e di servizio.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse  ai sensi della normativa
vigente  e  potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.

        
      
                               Art. 2.
                          Riserve di posti
    Sono  previste  le  riserve  di  posti  indicate  dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  1999, n. 68, dal
decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  come  modificato ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
    Le  riserve  di  posti  non  possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
      Qualora  tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto  a  differenti  riserve  di  posti, si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
      Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste nel
presente  art. ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
      I  posti  riservati  non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 3.
                       Requisiti di ammissione
      Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati debbono essere in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni 18;
      2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      2) diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze politiche,
economia e commercio ed equipollenti;
      2) laurea  specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente ad
una   delle   seguenti   classi   di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  28
novembre 2000:
      2)   CLS-22/S,    classe   delle   lauree   specialistiche   in
giurisprudenza;
        2) CLS-64/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
dell'economia;
        2) CLS-67/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
della comunicazione sociale e istituzionale;
        2) CLS-83/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
economiche per l'ambiente e la cultura;
        2) CLS-84/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
economico aziendali;
        2) CLS-60/S,  classe delle lauree specialistiche in relazioni
internazionali;
        2) CLS-70/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
della politica ;
        2) CLS-  71/S,  classe delle lauree specialistiche in scienze
delle pubbliche amministrazioni;
        2) CLS-88/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze
per la cooperazione allo sviluppo;
        2) CLS-89/S,    classe   delle   lauree   specialistiche   in
sociologia;
        2) CLS-90/S, classe delle lauree specialistiche in statistica
demografica e sociale;
        2) CLS-91/S, classe delle lauree specialistiche in statistica
economica, finanziaria ed attuariale;
        2) CLS-99/S  classe  delle  lauree  specialistiche  in  studi
europei;
      2) laurea  (L) appartenente ad una delle seguenti classi di cui
al  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 4 agosto 2000:
        2) CL2 classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
        2) CL 14 classe delle lauree in scienze della comunicazione;
        2) CL15  classe  delle  lauree  in  scienze politiche e delle
relazioni internazionali;
        2) CL17  classe delle lauree in scienze dell'economia e della
gestione aziendale;
        2) CL19     .     classe     delle    lauree    in    scienze
dell'amministrazione;
        2) CL28 classe delle lauree in scienze economiche;
        2) CL31 classe delle lauree in scienze giuridiche;
        2) CL36 classe delle lauree in scienze sociologiche ;
        2) CL37 classe delle lauree in scienze statistiche.
    Si  prescinde  dal  possesso dei predetti titoli di studio per il
personale  appartenente  all'organico  dell'Ispettorato,  purche'  in
possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore,  con esperienza
professionale  di  nove  anni  nel  profilo  professionale di addetto
amministrativo  -  posizione economica B1 - di sette anni nel profilo
professionale  di operatore amministrativo - posizione economica B2 -
di  cinque anni nel profilo professionale di assistente informatico o
assistente  amministrativo  -  posizione  economica  B3  - ovvero nei
profili professionali confluiti nei medesimi.
    Per  la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea  si  terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) godimento dei diritti politici;
      5)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
      6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174  e  dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati   membri  dell'Unione  europea  devono  possedere,  inoltre,  i
seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in  possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  di
appartenenza  e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione,  per persistente insufficiente rendimento;
coloro  che  siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato;   coloro   che   abbiano   riportato  la  pena  accessoria
dell'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  ai  sensi
dell'art.  32-quinquies  del  codice  penale;  coloro che siano stati
licenziati,  ai  sensi  dell'art.  13  del  CCNL comparto "Ministeri"
sottoscritto  il  12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
altri comparti.
     L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di  successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto  accertamento  sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle  prove  di  concorso  nei  confronti  dei  candidati  utilmente
classificati   nelle  relative  graduatorie.  L'amministrazione  puo'
disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.

        
      
                               Art. 4.
          Presentazione delle domande - Termini e modalita'
      La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente su
apposito  modulo  (allegato  A) riproducibile dalla presente Gazzetta
Ufficiale,  nonche'  disponibile  nel  sito  internet  del Ministero,
 www.politicheagricole.it  contenente tutte le indicazioni che secondo
le  norme  vigenti  il  candidato  e' tenuto a fornire, e debitamente
sottoscritta  dal  medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata
postale  con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  -  Ufficio  III/A  - Via Q. Sella n. 42 - 00187 Roma,
entro   e   non   oltre  i  trenta  giorni  successivi  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Sulla  domanda  in  alto  a  sinistra e sulla busta contenente la
raccomandata  deve  essere  indicato  ben visibile il seguente codice
concorso: C1AMM.
    La  data  di  spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a
data    dell'ufficio    postale    accettante.   Non   e'   richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
    Non  si  terra'  conto delle domande spedite dopo la scadenza del
termine  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo. Qualora il
termine  per  la  presentazione delle domande cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
    Non  si  terra' conto, altresi', delle domande che non contengano
tutte  le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
    Non  si  terra'  conto,  infine,  delle  domande  non firmate dal
candidato.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
    Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare  sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
       1) cognome,   nome  e  numero  di  codice  fiscale  (le  donne
coniugate devono indicare il cognome da nubile);
       2) il luogo e la data di nascita;
       3) di  essere  in possesso della cittadinanza italiana ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
       4) il godimento dei diritti politici;
       5) il  comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
       6) le  eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
       7) il  possesso  del  titolo  di studio richiesto dal presente
bando,    con    l'esatta    indicazione   dell'anno   accademico   e
dell'Universita'  presso  la  quale  e' stato conseguito, nonche' gli
estremi  del  provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei   titoli  di  studio  richiesti,  qualora  il  titolo  sia  stato
conseguito all'estero;
       8) la   posizione   rivestita   nei  riguardi  degli  obblighi
militari;
       9) gli    eventuali    servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni;
      10) le  cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, per
persistente  insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
di  non  avere  riportato  la  pena  accessoria  dell'estinzione  del
rapporto  di  lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice  penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13
del CCNL comparto "Ministeri" sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti  disposizioni  dei  contratti  collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti;
      11) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
      12) la  lingua  straniera  prescelta  tra inglese e francese. I
candidati  degli  Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare,
altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      13) l'eventuale   possesso   di   titoli  di  riserva  previsti
dall'art.  2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito
tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto. Tali titoli,
qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno   presi   in  considerazione  in  sede  di  formazione  della
graduatoria finale;
      14) la   disponibilita'  a  raggiungere  la  sede  di  servizio
assegnata  dall'amministrazione  e a permanervi per un periodo minimo
di cinque anni dalla data di assunzione;
      15) l'indirizzo,  con l'esatta indicazione del numero di codice
di  avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il
quale  si  desidera  ricevere  le comunicazioni relative al concorso,
nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni;
      16) il  codice  corrispondente  al  concorso  per  il  quale si
presenta domanda.
    Il  candidato  disabile o portatore di qualsiasi tipo di handicap
dovra'  altresi'  presentare  esplicita  richiesta,  in  relazione al
proprio  handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  prove.
All'uopo,  la  domanda  di  partecipazione  al concorso dovra' essere
corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, n. 42304/99, del
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   da  una  certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che ne specifichi gli
elementi  essenziali,  al  fine  di consentire all'amministrazione di
predisporre  per  tempo  i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare  partecipazione  al  concorso,  ai  sensi dell'art. 20 della
legge  n.  104/1992,  e  dell'art.  16, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  le  dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda  di  ammissione  hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel  caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni   penali  previste  dall'art.  76  del  suddetto  d.P.R.  n.
445/2000.

        
      
                               Art. 5.
                             Commissione
    La   commissione   esaminatrice,   da  nominarsi  con  successivo
provvedimento  sara'  costituita  in  conformita'  delle disposizioni
contenute  nell'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487, e successive modificazioni, nonche' nell'art.
35,  comma  3,  lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

        
      
                               Art. 6.
                            Prove d'esame
    Le  prove  di esame si svolgeranno in Roma e consisteranno in due
prove scritte ed un colloquio.
    Qualora   il   numero   delle   domande   lo   renda  necessario,
l'amministrazione  fara'  ricorso  a forme di preselezione realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati del cui svolgimento verra'
data  comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami".
    L'eventuale  preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti  a  risposta  multipla da somministrare ai candidati vertenti
sulle materie oggetto delle prove scritte e orali.
    Saranno  ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a
10 volte il numero dei posti messi a concorso.
    Saranno,  altresi',  ammessi  alle  prove scritte i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal candidato
collocatosi al settantesimo posto della graduatoria.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
      ragioneria pubblica e contabilita' di Stato;
      diritto amministrativo
    Il  colloquio,  al  quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato  il  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte,  si  svolgera',  oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle sottoelencate materie:
      diritto comunitario;
      scienza delle finanze;
      ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
      organizzazione  e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.
    Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una
prova  pratica  di informatica su apparecchiatura telematica, nonche'
una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta.
    Nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami"
del  16 novembre 2007 sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
dell'ubicazione  dei locali in cui si effettueranno l'eventuale prova
preselettiva o le prove scritte. Nella medesima Gazzetta saranno rese
note  le  modalita'  di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
e/o delle prove scritte.
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    La  mancata  presentazione  dei  candidati nella sede d'esame nel
giorno  e  nell'ora  indicati  nell'avviso  di  cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
    Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami, i candidati ammessi a
sostenere  l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte dovranno
esibire uno dei documenti di riconoscimento sottoelencati:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente automobilistica;
      d) patente nautica
      e) porto d'armi;
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello  Stato  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
    I  documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del  termine  di  validita'  previsto  per  ciascuno di essi. Saranno
esclusi  dalle  prove  i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
    Durante  la prova preselettiva non e' possibile portare con se' e
consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra pubblicazione.
    I   candidati   che  avranno  superato  la  preselezione  saranno
convocati  per  l'espletamento  delle  prove  scritte almeno quindici
giorni  prima della data fissata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
    Durante   le  prove  scritte  e'  possibile  portare  con  se'  e
consultare  esclusivamente codici e testi di legge non annotati e non
commentati.
    Le  prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  di  esse  una  votazione  di  almeno ventuno
trentesimi.
    Ai  candidati  ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in
cui  dovranno  presentarsi  per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi.
    Al  termine  di  ogni  seduta  relativa  alla  prova orale, sara'
affisso  all'albo  dell'amministrazione  l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
    Il  punteggio  finale  e' determinato dalla somma della media dei
voti  riportati  nelle  due  prove  scritte  e  del voto ottenuto nel
colloquio.

        
      
                               Art. 7.
          Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere  i  titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di  preferenza  a  parita'  di  valutazione  di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso   di   ricevimento,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita'  dei  prodotti agroalimentari - Ufficio III/A - Via Q. Sella
n.  42  -  00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  i  documenti  che  attestino  il possesso di tali titoli,
purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
    E'  consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
    Entro  il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere  in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    In  questo  caso,  per  accelerare il procedimento, l'interessato
puo'  trasmettere,  entro  il  predetto  termine  di  quindici giorni
dall'effettuazione  del  colloquio,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
    La  presentazione  di  documenti  diversi  da  quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
    Non  saranno  presi  in  considerazione  i documenti che verranno
consegnati  o  perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.

        
      
                               Art. 8.
                             Graduatoria
    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
del  punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato
all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
riserva e/o a preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  del  direttore  generale delle procedure sanzionatorie,
degli  affari  generali,  del  personale  e  del  bilancio, che sara'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

        
      
                               Art. 9.
                 Presentazione dei documenti di rito
    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro,  ai  fini
dell'assunzione  stessa saranno invitati a presentare o far pervenire
a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
da parte dell'amministrazione:
      1) certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  o  da  un  medico  militare  in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente  idoneo  all'impiego  al  quale il concorso si riferisce;
qualora  il  candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi imperfezione
fisica,  il  certificato  medico  deve  farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio;
      2)  dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, da cui
risulti:
        a) il luogo e la data di nascita;
        b) la  cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
        c) il  godimento  dei  diritti  politici,  anche alla data di
scadenza  del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
        d) la   posizione  relativa  all'adempimento  degli  obblighi
militari;
        e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  indulto  o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
        f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
        g) che  il  candidato  non  ricopre altri impieghi pubblici o
privati  ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Qualora il candidato
sia   alle   dipendenze   di  altro  ente,  dovra'  essere  resa  una
dichiarazione  di  opzione  per il nuovo impiego. Detta dichiarazione
deve,  altresi',  contenere  le  indicazioni  concernenti le cause di
risoluzione  di  eventuali  precedenti rapporti di pubblico impiego e
deve essere rilasciata anche se negativa;
        h) codice fiscale.
    I  candidati  che  siano  dipendenti statali di ruolo sono tenuti
altresi'  a  presentare,  nel  termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
    Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra   ed  assimilati,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
mutilati  ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di  handicap  ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve  essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e
contenere,  oltre  ad una esatta descrizione della natura e del grado
di   invalidita',   nonche'   delle   condizioni  attuali  risultanti
dall'esame  obiettivo,  la  dichiarazione  che  il candidato non puo'
riuscire  di  pregiudizio  alla  salute e incolumita' dei compagni di
lavoro  e  alla  sicurezza  degli  impianti  e  che le sue condizioni
fisiche  lo  rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
    L'amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    L'amministrazione  procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, qualora dai
predetti  controlli  emerga  la  non  veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono  dai  benefici eventualmente
conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
    Scaduto  inutilmente  il  termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

        
      
                              Art. 10.
                      Assunzione dei vincitori
    I  candidati  dichiarati  vincitori,  accertato  il  possesso dei
requisiti  secondo  le modalita' di cui al precedente art. 9, saranno
invitati  a  stipulare  i contratti individuali di lavoro a norma dei
vigenti  CC.CC.  NN.  LL.,  quindi  assunti  in  prova nel profilo di
collaboratore  amministrativo, area funzionale C, posizione economica
C1.
    I  vincitori  dovranno permanere nella sede di servizio assegnata
per  un  periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come
previsto  dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
    La  mancata  presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato  per  la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

        
      
                              Art. 11.
                     Trattamento dati personali
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  -  Ufficio  III/A,  per  le finalita' di gestione del
concorso  e  saranno  trattati,  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere utilizzate unicamente
per   lo  svolgimento  del  concorso,  relativamente  alla  posizione
giuridica del candidato.
    Ogni  candidato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il direttore dell'Ufficio
III/A dell'Ispettorato.

        
      
                              Art. 12.
                        Norme di salvaguardia
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  nonche'  le  disposizioni  contenute  nel
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro  del  personale  non
dirigenziale  del  comparto  Ministeri  e  nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
      Roma, 21 settembre 2007
                                 Il direttore generale: Tomasello

        
      
                                                           Allegato A

           ---->  Vedere allegato alle pagg. 50-51  <----

        
      
                                                           Allegato B
              TITOLI DI PREFERENZA A PARITA' DI MERITO
                     (Art. 5 d.P.R. n. 487/1994
             e successive modificazioni ed integrazioni)
     1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
     2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
     3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
     4) i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
     5) gli orfani di guerra;
     6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
     7) gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
     8) i feriti in combattimento;
     9) gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) i   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16) coloro   che   abbiano   prestato   servizio   militare  come
combattenti;
    17) coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno,  nel Ministero delle politiche
agricole e forestali;
    18) i  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20) i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.