Concorso per 26 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 26 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 30-10-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 29 novembre 2007) Bando di concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca internazionale - XXIII ciclo IL RETTO ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI CATANIA |
Regione: | SICILIA |
Provincia: | CATANIA |
Comune: | CATANIA |
Data di inserimento: | 31-10-2007 |
Data Scadenza bando | 29-11-2007 |
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UNIVERSITA' DI CATANIA
CONCORSO (scad. 29 novembre 2007)
CONCORSO (scad. 29 novembre 2007)
Bando di concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca internazionale - XXIII ciclo
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di Catania; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2004 n. 277 ed in particolare l'art. 22 con il quale si istituisce la Scuola Superiore di Catania nell'ambito dell'Universita' di Catania; Visto il decreto rettorale n. 7620 del 7 settembre 2005 con il quale la Scuola Superiore di Catania viene individuata quale struttura didattica speciale dell'Ateneo; Visto l'Accordo di Programma tra il MIUR e l'Universita' degli Studi di Catania per il potenziamento della Scuola Superiore di Catania stipulato in data 12 settembre 2005, contenente i due Target di interventi: a) Servizi residenziali e di comunita', b) Attivita' di alta formazione e ricerca ed in particolare l'iniziativa denominata Dottorati di ricerca internazionale"; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in attuazione della sopra citata legge 210/98, regolamenta la materia del dottorato di ricerca ed in particolare l'art. 5 commi 4 e 5 e l'art 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7; Visto il proprio decreto n. 4564 del 31 luglio 2003 relativo all'innalzamento ad Euro 12.000,00 del limite di reddito per il beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca; Visto il Regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, emanato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004 istitutivo della Scuola Superiore di Catania; Visto il Regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 4548 del 27 ottobre 1999 e successive modifiche emanate con decreto rettorale n. 4648 del 4 agosto 2003; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del sopra citato decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 nel caso di dottorato istituti a seguito di accordi di cooperazione internazionale la commissione giudicatrice del concorso nonche' le modalita' di ammissione ai corsi sono definite secondo quanto previsto negli appositi accordi; Viste le convenzioni di cooperazione internazionale ed interuniversitaria stipulate tra l'Universita' degli Studi di Catania e le Universita' di Aalborg, Mason, Messina, Montpellier, e Tours per il funzionamento e la gestione dei corsi dei dottorati di cui infra; Visto lo Statuto ed il Regolamento della Scuola; Visto il proprio decreto n. 9462 del 16 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Attivazione 1. Nell'ambito del XXIII Ciclo sono istituiti i dottorati di ricerca internazionali con sede amministrativa presso la scuola superiore dell'Universita' degli studi di Catania. 2. Sono indetti i concorsi, per titoli, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca internazionale di seguito riportati con indicazione della durata, dei posti complessivi messi a concorso, del numero di borse di studio, degli Enti finanziatori e delle sedi consociate: ----> Vedere tabella a pag. 5 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di titolo accademico conseguito all'estero gia' dichiarato equipollente. Qualora il titolo accademico non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - chiederne l'idoneita' al collegio dei docenti, allegando i documenti utili al riconoscimento del titolo (tipo, denominazione e durata corso di studi, piano di studio con la specificazione di ogni singola attivita' formativa svolta incluso l'elenco dei corsi sostenuti e relative votazioni). Il provvedimento di idoneita' sara' adottato con riserva ai soli fini dell'iscrizione al corso. Lo scioglimento della riserva e' subordinato alla presentazione della documentazione di cui all'art. 8, comma 3. 2. Gli interessati devono redigere le domande di ammissione in lingua italiana o inglese, separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare, secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 3. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione, con firma autografa del candidato, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, e' redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando. Essa deve essere indirizzata al Rettore dell'Universita' e presentata direttamente o spedita tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al Rettore dell'Universita' degli studi di Catania, ufficio dottorato di Ricerca Piazza Universita', 2 - 95131 Catania". 2. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ammesse le domande presentate oltre il predetto termine. Per le istanze pervenute tramite servizio postale fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la missiva. 3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o inglese, il candidato dichiarera' con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': a) il proprio nome e cognome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Puo' essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare; c) la propria cittadinanza; d) la laurea (vecchio ordinamento) o la laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, con la data e l'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il titolo accademico conseguito presso una Universita' straniera e gia' riconosciuto equipollente con indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza ovvero il titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera e del quale si richiede, ai soli fini dell'ammissione al corso, il riconoscimento di idoneita' al collegio dei docenti; e) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi del successivo comma 4; f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti; h) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese requisito imprescindibile per l'ammissione la cui conoscenza dovra' essere documentata attraverso autocertificazione o tramite una certificazione di cui alla successiva lettera b del comma 5; i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) il curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente datato e sottoscritto; b) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e Toefl conseguiti dal candidato, fatta salva la facolta' di allegare attestazioni equivalenti; c) progetto di ricerca; d) lista di eventuali pubblicazioni corredate da relativi abstract; e) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Inoltre, i candidati in possesso di un titolo accademico straniero per il quale si richiede al collegio dei docenti il riconoscimento di idoneita' dovranno allegare i documenti relativi al tipo, denominazione e durata corso di studi, piano di studio con la specificazione di ogni singola attivita' formativa svolta incluso l'elenco dei corsi sostenuti e relative votazioni. Tutti i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese. 5. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione. Nei casi in cui NON sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii). Il candidato si assume la responsabilita' delle dichiarazioni rilasciate nel curriculum vitae et studiorum. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. L'Universita' si riserva in ogni caso di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti. 6. Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. 7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
Art. 4. Finanziamento Borse di studio Enti/Ditte I posti di dottorato sopra elencati prevedono il finanziamento delle borse di studio da parte dei seguenti Enti/Ditte: Energetica: una borsa Ditta Maltauro il cui contributo e' motivato dallo specifico interesse allo svolgimento ed allo sviluppo delle attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di dottorato; una borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato allo specifico interesse sulla tematica relativa ai Sistemi fotovoltaici ad alta efficienza"; una borsa ITAE CNR il cui contributo e' motivato allo specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di dottorato; una borsa ERG POWER & GAS S.p.A. il cui contributo e' motivato allo specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di dottorato; Nanoscienze: due borse DPM-CNR il cui contributo e' motivato allo specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di dottorato; una borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato allo specifico interesse sulla tematica relativa ai Microsistemi e biotecnologie per la salute"; una borsa INSTM il cui contributo e' motivato allo svolgimento del seguente programma di ricerca Sintesi di nanostrutture a base di ossidi"; Cellule Staminali: tre borse Ist. Sup. Sanita' il cui contributo e' motivato allo specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di dottorato.
Art. 5. Modalita' di svolgimento della procedura di selezione 1. Le procedure di selezione per l'ammissione a ciascun corso di dottorato consiste nella valutazione dei titoli di seguito riportati: a) laurea conseguita; b) curriculum vitae et studiorum; c) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e Toefl, fatta salva la facolta' di allegare attestazioni equivalenti; d) eventuali pubblicazioni; e) progetto di ricerca. 2. La selezione si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 60/120.
Art. 6. Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice 1. Ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' a quanto disposto nei singoli accordi di cooperazione internazionale ed interuniversitaria. 2. Preliminarmente alla valutazione dei titoli, ciascuna commissione giudicatrice dei corsi di dottorato di ricerca fissa i criteri generali per la valutazione degli stessi. 3. Ogni commissione, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, dispone di centoventi punti. 4. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 60/120. 5. Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria generale di merito che viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della commissione ed affissa nel medesimo giorno nell'albo della Sede presso cui si e' svolta la selezione e sara' consultabile sul sito internet della Scuola Superiore all'indirizzo https://www.scuolasuperiorecatania.it/ 6. Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale punteggio, la commissione procedera' ad un colloquio per le posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria differenziata
Art. 7. Approvazione atti concorsuali 7. Con decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali nonche' le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di ciascuna selezione.
Art. 8. Ammissione ai corsi 1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 2. Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti.
Art. 9. Domanda di iscrizione 1. I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: 1. domanda di iscrizione al 1° anno di corso, in resa legale; 2. fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale; 3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza; c) la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stata conseguita oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita' straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana. d) di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; e) di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; f) di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso di dottorato di ricerca; g) di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; h) di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti; i) di non fruire di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a Euro 12.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di studio per il superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi ed emolumenti di qualsiasi natura). 2. I cittadini stranieri devono anche dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo universitario straniero, riconosciuto idoneo con riserva ai sensi dell'art. 2 comma 1, dovranno presentare all'atto di iscrizione i seguenti documenti: a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo stesso b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere alla stessa Rappresentanza.
Art. 10. Borse di studio 1. Ai vincitori primi graduati, aventi reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro12.000,00, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, la borsa di studio. 2. A tal fine, dovranno produrre: autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; fotocopia modello I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione della posizione contributiva; dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche; 3. Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di dottorato. 4. Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. L'importo della borsa di studio e' di euro 10.561,54 annui, al lordo delle ritenute a carico del borsista. Tale importo sara' adeguato agli aumenti previsti dalla norma. 5. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50% per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca. 6. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. 7. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 8. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 10. Nei limiti della disponibilita' logistica della residenza della scuola superiore di Catania, i cittadini stranieri, vincitori del concorso, potranno essere ospitati dalla Scuola secondo le tariffe previste dal vigente Regolamento. 11. La Scuola Superiore di Catania in linea con l'Accordo di programma sottoscritto con il MIUR in data 12 settembre 2005, si impegna, secondo i propri regolamenti, a sostenere i vincitori del concorso non beneficiari delle borse, riconosciuta la condizione economica e di merito, attraverso sostegni finanziari e di servizi.
Art. 11. Incompatibilita' 1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, DU/I, II livello, Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca, ecc.).
Art. 12. Dipendente pubblico 1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 13. Obblighi dei dottorandi 2. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti.
Art. 14. Conseguimento del Titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del corso, con il superamento dell'esame finale. 2. La nomina della commissione giudicatrice dell'esame finale nonche' il rilascio del titolo vengono disciplinati dagli accordi di cooperazione internazionale e interuniversitari.
Art. 15. Trattamento dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in conformita' alle previsioni normative
Art. 16. Rinvio 1. I Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 210/98, nel decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni, e negli accordi di cooperazione internazionali ed interuniversitari, nonche' nelle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente. Catania, 17 ottobre 2007 Il rettore: Recca