Concorso per 26 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 26
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 30-10-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO   (scad.  29 novembre 2007) Bando di concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca internazionale - XXIII ciclo IL RETTO ...
Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA
Regione: SICILIA
Provincia: CATANIA
Comune: CATANIA
Data di inserimento: 31-10-2007
Data Scadenza bando 29-11-2007
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UNIVERSITA' DI CATANIA
CONCORSO   (scad.  29 novembre 2007)
Bando  di concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca internazionale - XXIII ciclo
                             IL RETTORE
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   25 novembre  2004  n. 277  ed  in  particolare
l'art. 22  con  il quale si istituisce la Scuola Superiore di Catania
nell'ambito dell'Universita' di Catania;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 7620 del 7 settembre 2005 con il
quale   la  Scuola  Superiore  di  Catania  viene  individuata  quale
struttura didattica speciale dell'Ateneo;
    Visto  l'Accordo  di  Programma tra il MIUR e l'Universita' degli
Studi  di  Catania  per  il  potenziamento  della Scuola Superiore di
Catania  stipulato in data 12 settembre 2005, contenente i due Target
di  interventi:  a) Servizi residenziali e di comunita', b) Attivita'
di   alta   formazione  e  ricerca  ed  in  particolare  l'iniziativa
denominata Dottorati di ricerca internazionale";
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art. 4;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione  della  sopra  citata legge 210/98, regolamenta la materia
del  dottorato  di  ricerca  ed in particolare l'art. 5 commi 4 e 5 e
l'art 6;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7;
    Visto  il  proprio  decreto  n. 4564  del 31 luglio 2003 relativo
all'innalzamento  ad  Euro  12.000,00  del  limite  di reddito per il
beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca;
    Visto    il    Regolamento    del    Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca, emanato con decreto ministeriale
del 22 ottobre 2004 istitutivo della Scuola Superiore di Catania;
    Visto il Regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato  di  ricerca,  emanato  con  decreto  rettorale n. 4548 del
27 ottobre  1999 e successive modifiche emanate con decreto rettorale
n. 4648 del 4 agosto 2003;
    Considerato  che  ai sensi dell'art. 5, comma 5, del sopra citato
decreto  ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 nel caso di dottorato
istituti  a  seguito  di  accordi  di  cooperazione internazionale la
commissione   giudicatrice  del  concorso  nonche'  le  modalita'  di
ammissione  ai  corsi  sono  definite  secondo  quanto previsto negli
appositi accordi;
    Viste   le   convenzioni   di   cooperazione   internazionale  ed
interuniversitaria stipulate tra l'Universita' degli Studi di Catania
e le Universita' di Aalborg, Mason, Messina, Montpellier, e Tours per
il funzionamento e la gestione dei corsi dei dottorati di cui infra;
    Visto lo Statuto ed il Regolamento della Scuola;
    Visto il proprio decreto n. 9462 del 16 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Attivazione
    1.  Nell'ambito  del  XXIII  Ciclo  sono istituiti i dottorati di
ricerca  internazionali  con  sede  amministrativa  presso  la scuola
superiore dell'Universita' degli studi di Catania.
    2. Sono indetti i concorsi, per titoli, per l'ammissione ai corsi
di  dottorato  di  ricerca  internazionale  di  seguito riportati con
indicazione della durata, dei posti complessivi messi a concorso, del
numero  di  borse  di  studio,  degli  Enti finanziatori e delle sedi
consociate:

               ---->  Vedere tabella a pag. 5   <----

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione al concorso,
senza  limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano in
possesso,  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della
domanda di ammissione di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di
laurea  specialistica/magistrale  (nuovo  ordinamento)  o  di  titolo
accademico   conseguito   all'estero  gia'  dichiarato  equipollente.
Qualora   il   titolo   accademico  non  sia  gia'  stato  dichiarato
equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno unicamente ai
fini  dell'ammissione  al  dottorato  al quale intendono concorrere -
chiederne  l'idoneita' al collegio dei docenti, allegando i documenti
utili  al  riconoscimento  del  titolo  (tipo, denominazione e durata
corso di studi, piano di studio con la specificazione di ogni singola
attivita'  formativa  svolta  incluso  l'elenco dei corsi sostenuti e
relative votazioni). Il provvedimento di idoneita' sara' adottato con
riserva  ai soli fini dell'iscrizione al corso. Lo scioglimento della
riserva e' subordinato alla presentazione della documentazione di cui
all'art. 8, comma 3.
    2.  Gli  interessati  devono redigere le domande di ammissione in
lingua italiana o inglese, separate per ciascun concorso per il quale
si  intende partecipare, secondo il fac-simile allegato facente parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in esso
richiesti.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
    1.  La  domanda di ammissione, con firma autografa del candidato,
con  indicato  il  domicilio  eletto  agli  effetti  del concorso, e'
redatta  in  carta  libera,  secondo  lo  schema allegato al presente
bando.  Essa  deve  essere  indirizzata al Rettore dell'Universita' e
presentata   direttamente  o  spedita  tramite  servizio  postale  al
seguente  indirizzo:  Al  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di
Catania,  ufficio  dottorato di Ricerca Piazza Universita', 2 - 95131
Catania".
    2.  La  domanda  di  ammissione  deve  essere prodotta, a pena di
esclusione,  entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta
che  decorre  dal giorno della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ammesse le
domande   presentate  oltre  il  predetto  termine.  Per  le  istanze
pervenute  tramite  servizio  postale  fara'  fede la data del timbro
dell'Ufficio postale accettante la missiva.
    3.  Nella  domanda,  da redigere in lingua italiana o inglese, il
candidato  dichiarera'  con  chiarezza  e precisione sotto la propria
responsabilita':
      a) il  proprio  nome e cognome, il codice fiscale, la data e il
luogo  di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso  (specificando  il  codice  di avviamento postale, il numero
telefonico  e  l'indirizzo  e-mail). Puo' essere omessa l'indicazione
del  codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso,
evidenziando tale circostanza;
      b) l'esatta   denominazione   del   concorso   a   cui  intende
partecipare;
      c) la propria cittadinanza;
      d) la    laurea    (vecchio    ordinamento)    o    la   laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, con la data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita  ovvero  il  titolo
accademico   conseguito  presso  una  Universita'  straniera  e  gia'
riconosciuto   equipollente   con   indicazione   degli  estremi  del
provvedimento  di  equipollenza ovvero il titolo di studio conseguito
presso  una  Universita'  straniera  e del quale si richiede, ai soli
fini  dell'ammissione  al  corso,  il  riconoscimento di idoneita' al
collegio dei docenti;
      e) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4;
      f) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
Docenti;
      h) di  possedere  un'adeguata  conoscenza  della lingua inglese
requisito  imprescindibile  per l'ammissione la cui conoscenza dovra'
essere   documentata  attraverso  autocertificazione  o  tramite  una
certificazione di cui alla successiva lettera b del comma 5;
      i) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    4. Alla domanda devono essere allegati:
      a) il  curriculum  vitae et studiorum del candidato debitamente
datato e sottoscritto;
      b) certificazioni  di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl  conseguiti  dal candidato, fatta salva la facolta' di allegare
attestazioni equivalenti;
      c) progetto di ricerca;
      d) lista  di  eventuali  pubblicazioni  corredate  da  relativi
abstract;
      e) fotocopia   di   un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.
    Inoltre,   i  candidati  in  possesso  di  un  titolo  accademico
straniero  per  il  quale  si  richiede  al  collegio  dei docenti il
riconoscimento di idoneita' dovranno allegare i documenti relativi al
tipo,  denominazione  e durata corso di studi, piano di studio con la
specificazione  di  ogni  singola  attivita' formativa svolta incluso
l'elenco dei corsi sostenuti e relative votazioni.
    Tutti  i  documenti  allegati  dovranno  essere redatti in lingua
italiana o inglese.
    5.  Le  dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono  dichiarazioni  sostitutive di certificazione. Nei casi
in  cui  NON sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive  (decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
ss.mm.ii).   Il   candidato   si   assume  la  responsabilita'  delle
dichiarazioni   rilasciate  nel  curriculum  vitae  et  studiorum.  I
candidati    che    renderanno   dichiarazioni   mendaci   decadranno
automaticamente  dall'iscrizione  e  dall'eventuale  godimento  della
borsa  di  studio  con  effetto  retroattivo,  fatta  comunque  salva
l'applicazione  delle  ulteriori  sanzioni  amministrative e/o penali
previste   dalle  norme  vigenti.  L'Amministrazione  si  riserva  di
effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni
in  vigore.  L'Universita' si riserva in ogni caso di adottare, anche
successivamente   all'espletamento  del  concorso,  provvedimenti  di
esclusione  dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni
di bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.
    6.  Se  nella  stessa  domanda venissero indicati piu' dottorati,
sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
    7.    L'Amministrazione    universitaria    non   assume   alcuna
responsabilita'   per   il   caso  di  smarrimento  di  comunicazioni
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 4.
              Finanziamento Borse di studio Enti/Ditte
    I  posti  di  dottorato sopra elencati prevedono il finanziamento
delle borse di studio da parte dei seguenti Enti/Ditte:
    Energetica:
      una  borsa  Ditta  Maltauro il cui contributo e' motivato dallo
specifico interesse allo svolgimento ed allo sviluppo delle attivita'
di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il
corso di dottorato;
      una  borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato
allo   specifico   interesse   sulla  tematica  relativa  ai  Sistemi
fotovoltaici ad alta efficienza";
      una borsa ITAE CNR il cui contributo e' motivato allo specifico
interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca
nei  settori  disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di
dottorato;
      una  borsa ERG POWER & GAS S.p.A. il cui contributo e' motivato
allo  specifico  interesse  allo  svolgimento  e  allo sviluppo delle
attivita'  di  ricerca  nei settori disciplinari per i quali e' stato
istituito il corso di dottorato;
    Nanoscienze:
      due  borse DPM-CNR il cui contributo e' motivato allo specifico
interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca
nei  settori  disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di
dottorato;
      una  borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato
allo  specifico  interesse  sulla tematica relativa ai Microsistemi e
biotecnologie per la salute";
      una  borsa INSTM il cui contributo e' motivato allo svolgimento
del  seguente programma di ricerca Sintesi di nanostrutture a base di
ossidi";
    Cellule Staminali:
      tre  borse Ist. Sup. Sanita' il cui contributo e' motivato allo
specifico  interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita'
di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il
corso di dottorato.

        
      
                               Art. 5.
        Modalita' di svolgimento della procedura di selezione
    1.  Le procedure di selezione per l'ammissione a ciascun corso di
dottorato consiste nella valutazione dei titoli di seguito riportati:
      a) laurea conseguita;
      b) curriculum vitae et studiorum;
      c)  certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl, fatta salva la facolta' di allegare attestazioni equivalenti;
      d) eventuali pubblicazioni;
      e) progetto di ricerca.
    2.  La selezione si intende superata solo se il candidato ottiene
un punteggio non inferiore a 60/120.

        
      
                               Art. 6.
          Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice
    1.   Ciascuna   commissione   giudicatrice   dei   concorsi   per
l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca saranno formate e
nominate  in  conformita'  a  quanto  disposto nei singoli accordi di
cooperazione internazionale ed interuniversitaria.
    2.   Preliminarmente   alla   valutazione  dei  titoli,  ciascuna
commissione  giudicatrice  dei  corsi di dottorato di ricerca fissa i
criteri generali per la valutazione degli stessi.
    3.  Ogni  commissione,  per  la valutazione dei titoli di ciascun
candidato, dispone di centoventi punti.
    4. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 60/120.
    5.  Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  che  viene  sottoscritta  dal  Presidente e dal
Segretario della commissione ed affissa nel medesimo giorno nell'albo
della  Sede presso cui si e' svolta la selezione e sara' consultabile
sul    sito    internet    della   Scuola   Superiore   all'indirizzo
 https://www.scuolasuperiorecatania.it/  
    6.  Nel  caso  in  cui  due o piu' candidati vengano graduati con
uguale  punteggio,  la  commissione procedera' ad un colloquio per le
posizioni   ex-aequo,   al   fine   di   formulare   una  graduatoria
differenziata

        
      
                               Art. 7.
                    Approvazione atti concorsuali
    7.  Con  decreto  del Rettore sono approvati gli atti concorsuali
nonche'  le  graduatorie,  unitamente  alla  nomina  dei vincitori di
ciascuna selezione.

        
      
                               Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
    1.  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    2.  Ai  primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa
di  studio,  fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I
rimanenti  idonei  possono  partecipare  al  corso di dottorato senza
borsa, fino al numero di posti previsti.

        
      
                               Art. 9.
                        Domanda di iscrizione
    1.  I  candidati  vincitori  dovranno  presentare o far pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      1. domanda di iscrizione al 1° anno di corso, in resa legale;
      2. fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
      3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza;
        c)  la  laurea  posseduta  con  l'indicazione  della relativa
votazione,  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso la
quale  e'  stata conseguita oppure titolo di studio conseguito presso
l'Universita'   straniera   dichiarato   equipollente  a  una  laurea
italiana.
        d)  di  non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato
di ricerca;
        e)  di  impegnarsi,  per  tutta  la  frequenza  del  corso di
dottorato,  ad  ottemperare  alla  non contemporanea iscrizione ad un
corso  di  laurea  o  di  diploma  universitario,  ad  una  scuola di
specializzazione   ovvero   di  perfezionamento,  di  perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca;
        f) di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
        g)  di  impegnarsi  a  frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
        h)  di  essere  a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente  bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
        i)  di  non  fruire di un reddito annuo personale complessivo
lordo  superiore  a Euro 12.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di
studio  per  il  superamento  del  suddetto  limite  di reddito (alla
determinazione   del   reddito   in  oggetto  concorrono  redditi  ed
emolumenti di qualsiasi natura).
    2.  I  cittadini  stranieri  devono anche dichiarare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    3.   I  cittadini  italiani,  comunitari  ed  extracomunitari  in
possesso  di  un  titolo universitario straniero, riconosciuto idoneo
con  riserva  ai  sensi  dell'art. 2  comma  1,  dovranno  presentare
all'atto di iscrizione i seguenti documenti:
      a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione  e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(Ambasciata  o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso
      b)  dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
    1.   Ai   vincitori  primi  graduati,  aventi  reddito  personale
complessivo   annuo  lordo  non  superiore  a  Euro12.000,00,  verra'
conferita,  ai  sensi  e  con  le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, la borsa di studio.
    2. A tal fine, dovranno produrre:
      autocertificazione  sul  reddito  personale  complessivo  annuo
lordo;
      fotocopia  modello  I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva;
      dichiarazione  di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui  al  presente  bando  sono  esenti dall'imposta sul reddito delle
persone   fisiche  e  che  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche;
    3.  Le  eventuali  economie di borse di studio o frazione di esse
saranno  impegnate  per  essere  utilizzate  nei  successivi cicli di
dottorato.
    4.  Le  borse,  della  durata  massima pari a quella prevista per
l'intero   corso  di  dottorato,  sono  confermate  con  l'ammissione
all'anno  di  corso  successivo  del  borsista e vengono assegnate ai
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria,  previa valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
stessa.  L'importo  della borsa di studio e' di euro 10.561,54 annui,
al  lordo  delle  ritenute  a carico del borsista. Tale importo sara'
adeguato agli aumenti previsti dalla norma.
    5.  Al  termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano
una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e  sulle  ricerche
svolte   al   Collegio  dei  docenti  il  quale,  previa  valutazione
dell'assiduita'  e  dell'operosita'  degli  interessati, ne determina
l'ammissione  all'anno  di  corso  successivo ovverosia ne propone al
Rettore  l'esclusione  dal  proseguimento  del corso. L'importo della
borsa  di  studio  e'  elevato del 50% per cento in proporzione ed in
relazione  ai  consentiti  periodi  di  permanenza  all'estero presso
Universita' o Istituti di ricerca.
    6.  L'erogazione  della  borsa  di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    7. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    8. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    9.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
    10.  Nei  limiti  della  disponibilita' logistica della residenza
della  scuola  superiore di Catania, i cittadini stranieri, vincitori
del  concorso,  potranno  essere  ospitati  dalla  Scuola  secondo le
tariffe previste dal vigente Regolamento.
    11.  La  Scuola  Superiore  di  Catania in linea con l'Accordo di
programma  sottoscritto  con  il  MIUR  in data 12 settembre 2005, si
impegna,  secondo  i  propri regolamenti, a sostenere i vincitori del
concorso  non  beneficiari  delle  borse,  riconosciuta la condizione
economica e di merito, attraverso sostegni finanziari e di servizi.

        
      
                              Art. 11.
                          Incompatibilita'
    1.  Gli  ammessi  ai  corsi  di  dottorato di ricerca non possono
essere  contemporaneamente  iscritti  ad  altro  corso  universitario
(laurea,  DU/I,  II  livello,  Scuole  di  Specializzazione, corsi di
perfezionamento,  perfezionamento  all'estero  o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).

        
      
                              Art. 12.
                         Dipendente pubblico
    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  corso  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegni  per  il  periodo  di  durata del corso e puo'
usufruire  dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

        
      
                              Art. 13.
                       Obblighi dei dottorandi
    2.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito  delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti.

        
      
                              Art. 14.
                      Conseguimento del Titolo
    1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
    2.  La  nomina  della  commissione giudicatrice dell'esame finale
nonche'  il rilascio del titolo vengono disciplinati dagli accordi di
cooperazione internazionale e interuniversitari.

        
      
                              Art. 15.
                     Trattamento dati personali
    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675   e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del  relativo
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  gestiti  presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e  alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative

        
      
                              Art. 16.
                               Rinvio
    1.  I Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando,
si  fa  riferimento  alle  norme  contenute  nella  legge 210/98, nel
decreto   ministeriale   224  del  30 aprile  1999,  nel  Regolamento
dell'Universita'  di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e
successive   modificazioni,   e   negli   accordi   di   cooperazione
internazionali ed interuniversitari, nonche' nelle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
                                             Catania, 17 ottobre 2007
                                                Il rettore: Recca