Concorso per 1 consulente materia marchi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 09-11-2007
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO   (scad.  10 dicembre 2007) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-11-2007
Data Scadenza bando 10-12-2007
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO   (scad.  10 dicembre 2007)
Sessione  di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente  in  proprieta'  industriale,  in  materia di brevetti per
invenzioni,  modelli  di  utilita', disegni e modelli, nuove varieta'
vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2007.
                            IL DIRETTORE
               dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

    Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30 recante:
"Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273", ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Ritenuto  di  dover  indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio   della   professione   di   consulente  in  proprieta'
industriale,  in  materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetta  una  sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti  in  proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai  sensi  dell'art. 207  del  decreto  legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30.

        
      
                               Art. 2.
    L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
      1)  una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale;
      2) una prova orale sulle seguenti materie:
        a) nozioni  di  diritto  pubblico e privato, di diritto della
concorrenza,   di   procedura   civile,  di  chimica  o  meccanica  o
elettricita';
        b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
        c) diritto   comunitario  ed  internazionale  in  materia  di
proprieta' industriale;
        d) elementi  di  diritto  comparato  in materia di proprieta'
industriale;
        e) almeno  una  lingua  straniera scelta a cura del candidato
fra l'inglese, il tedesco o il francese.

        
      
                               Art. 3.
    La  prova  pratica si terra' a Milano il 1° aprile 2008 presso la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in
Proprieta'  Industriale  a  ciascun  candidato,  con raccomandata con
avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno quindici giorni.

        
      
                               Art. 4.
    Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto,  redatte  in  carta  semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio  dell'Ordine  dei Consulenti in Proprieta' Industriale, via
G.  Donizetti  1/A  - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
    Le  domande  possono  essere  presentate  anche direttamente alla
Segreteria  dell'Ordine,  che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
    La  firma  in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non  verranno,  tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.

        
      
                               Art. 5.
    Le  domande,  a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla   documentazione   comprovante  che  il  candidato  possiede  i
requisiti  di  ammissibilita'  all'esame  previsti  dall'art. 207 del
decreto  legislativo 30/95 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto,
i seguenti documenti in carta semplice:
      1.  diploma  di  laurea  o titolo universitario equipollente in
qualsiasi  Paese  estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione  europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata
minima  di  tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita'  o  in  istituto  d'istruzione  superiore  o  in un altro
istituto  dello  stesso  livello  di formazione, a condizione in tale
ultimo    caso,    che    il   ciclo   di   studi   abbia   indirizzo
tecnico-professionale   attinente   all'attivita'  di  consulente  in
proprieta'  industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
      2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso   societa',  uffici  o  servizi  specializzati  in  proprieta'
industriale  almeno  due  anni di tirocinio professionale effettivo a
tempo  pieno;  se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere
riconducibile  ai  due  anni prescritti, fatta salva la limitazione a
diciotto  mesi  se  il  candidato  dimostri  di  aver frequentato con
profitto  un  corso  qualificato  di  formazione  per  consulente  in
brevetti.  E'  documentazione idonea una circostanziata dichiarazione
di  tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. Puo' essere
anche  idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in
materia  la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata.
Nella  dichiarazione  devono  essere indicati il periodo in cui si e'
effettuato  il  tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito
favorevole del tirocinio stesso;
      3.  ricevuta  in  originale  attestante  il  versamento di euro
120,00  per  contributo  esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato  al  Consiglio  dell'Ordine  dei  Consulenti  in Proprieta'
industriale.
    Per  i  documenti  di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al
titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana
con  l'indicazione  della  data  e dell'istituto universitario che ha
provveduto  al  rilascio  del  certificato  di  equipollenza  ed alla
frequentazione con profitto di corsi di specializzazione.
    I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione  atta  a  comprovare  che  il candidato abbia superato
l'esame  di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi momento, anche
antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In quest'ultimo
caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in
possesso   dei   titoli   dichiarati,   lo   stesso   viene   escluso
automaticamente  dalle  prove d'esame, con comunicazione inoltrata da
parte  dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente
a  garantire  il  ricevimento  della comunicazione, ferme restando le
ulteriori  responsabilita'  penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
    Ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/2003,  i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti
in  Proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche   successivamente  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione
dell'eventuale  iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in proprieta'
industriale.

        
      
                               Art. 6.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si  intende  superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.

        
      
                               Art. 7.
    La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato,  almeno  trenta  giorni  prima  a  cura  della  segreteria
dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.

        
      
                               Art. 8.
    Coloro   che   avranno  superato  l'esame  di  abilitazione,  per
l'iscrizione  nella sezione brevetti dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine  dei  Consulenti  in Proprieta' industriale un'istanza in
bollo   accompagnata   dai  documenti  comprovanti  il  possesso  dei
requisiti   previsti  dal  comma  2  dell'articolo  203  del  decreto
legislativo   30/2005,   nonche'  gli  altri  documenti  che  saranno
richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

        
      
                               Art. 9.
    Con   successivo   decreto,   si  procedera'  alla  nomina  della
Commissione  e  alla  determinazione  delle relative spese per il suo
funzionamento.

        
      
                              Art. 10.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 20 settembre 2007
                                               Il direttore: Agro