Concorso per 1 tecnologo (lazio) INVALSI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 13-11-2007
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONCORSO   (scad.  13 dicembre 2007) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - terzo livello professionale ...
Ente: INVALSI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: FRASCATI
Data di inserimento: 21-11-2007
Data Scadenza bando 13-12-2007
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONCORSO   (scad.  13 dicembre 2007)
Concorso  pubblico  nazionale,  per  titoli  ed esami, ad un posto di
tecnologo - terzo livello professionale
                        IL DIRETTORE GENERALE
    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo
del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo di
istruzione   e   di  formazione,  nonche'  di  riordino  dell'omonimo
istituto,  a  norma  degli  articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, ed in particolare l'art. 10;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) - ed in particolare l'art. 1, commi 612-615;
    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 - Disposizioni in materia di
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le universita' - ed in particolare l'art. 1, comma 8;
    Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007 - Disposizioni urgenti
per  assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia  di  concorsi  per  ricercatori universitari - convertito, in
legge,   con   modificazioni,  il  25 ottobre  2007,  n. 176,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 5;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  - Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche  -  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare gli articoli 35 e 70;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  -  Testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato  e  le  relative  norme di esecuzione
approvate  con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Visto  il Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale
del   comparto   delle   istituzioni   e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione  in  vigore,  nonche' l'art. 13, comma 3, lettera a),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 febbraio 1991,
n. 171,  riguardante  le  modalita'  d'accesso, con concorso pubblico
nazionale,  ai profili di ricercatore e tecnologo di primo, secondo e
terzo livello professionale ed i requisiti prescritti dall'allegato 1
al decreto del Presidente della Repubblica citato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi - e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  -  Legge  quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
portatrici di handicap - e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei   casi   di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi  in  attuazione  dell'art. 24,  comma  2,  della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  -  Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione   e   di   controllo   -   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   -  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari   in  materia  di  documentazione  amministrativa  -  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  del Ministro per la funzione pubblica
5 maggio  2004,  recante  equiparazioni  dei  diplomi  di laurea (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche   (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006;
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311,  e  la  conseguente
circolare  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  UPPA in data
11 aprile 2005;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione   e  funzionamento
dell'INVALSI  approvato  con  deliberazione n. 2 del 12 maggio 2005 e
approvato  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  del  17 febbraio  2006,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006;
    Vista  la  nota  prot.  n. 2/ris/05 in data 28 aprile 2005 con la
quale  l'INVALSI  ha  adeguato la propria dotazione organica a quanto
disposto  dalla  citata  circolare  del  Dipartimento  della funzione
pubblica - UPPA - dell'11 aprile 2005;
    Vista   la  deliberazione  dei  commissari  straordinari,  n. 21,
dell'INVALSI  in  data 20 settembre 2007 con la quale vengono indetti
pubblici  concorsi  tra  cui  quello  per  personale  con  profilo di
tecnologo;
    Vista  la  nota  n. 5/ris  del  20 febbraio  2006  con  la  quale
l'INVALSI  ha  comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento   della   funzione   pubblica   -   ufficio  U.P.P.A.  -
l'intenzione  di  avviare  le  procedure concorsuali conseguentemente
all'attivazione  delle  procedure  di mobilita' dall'esterno ai sensi
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Considerato  che l'INVALSI non ha proprio personale in organico e
deve   quindi   completare  la  propria  pianta  organica  attraverso
l'indizione di concorsi pubblici;
    Ritenuto  opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un
concorso  pubblico  per titoli ed esami, per una unita' di tecnologo,
terzo livello professionale, con contratto a tempo indeterminato;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso  saranno  subordinate a successiva autorizzazione sottoposta
all'esame  del  Consiglio  dei  Ministri  ai fini dell'adozione della
delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   e  che  tali
autorizzazioni   potrebbero   essere   condizionate   da  criteri  di
scaglionamento degli ingressi;
                              Determina
di   emanare   un  bando  di  concorso,  secondo  il  testo  appresso
specificato,  per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di
tecnologo  di terzo livello professionale per il dipartimento tecnico
e  di  ricerca  presso  l'Istituto  nazionale  per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con sede in
Frascati.
                               Art. 1.
                  Numero dei posti messi a concorso
    E' indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi  un posto per tecnologo, terzo livello professionale, per
il  dipartimento  tecnico e di ricerca dell'Istituto nazionale per la
valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e di formazione
(INVALSI)  con  il  seguente  profilo:  esperto  in software gestione
biblioteche, catalogazione informatica, biblioteconomia, bibliografia
con   conoscenza   del   sistema   bibliotecario   nazionale,   della
legislazione  bibliotecaria  e  su  diritto  d'autore  e  del sistema
nazionale d'istruzione e formazione.
    La  sede  di  assegnazione  sara'  presso  gli uffici di Frascati
(Roma).

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    I candidati devono possedere:
      a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito  secondo  il  precedente  ordinamento,  rilasciato  da una
universita' dello Stato o da un istituto superiore equiparato;
      b) titolo  di dottore di ricerca in materie pertinenti al posto
messo a concorso, o esperienza professionale maturata nel posto messo
a  concorso  per  almeno  un  triennio  postlaurea. L'esperienza deve
essere  stata maturata presso l'Istituto nazionale per la valutazione
del  sistema  educativo  di istruzione e di formazione, e/o l'INValsi
(precedente  istituto  di  cui  all'art. 2  del  decreto  legislativo
n. 286/2004)  e/o  il CEDE (precedente istituto di cui all'art. 1 del
decreto  legislativo  n. 258/1999)  o  presso universita' ed enti e/o
organismi di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali;
      c) godimento dei diritti civili e politici;
      d) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
      e) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
      f) conoscenza    dell'uso   delle   apparecchiature   e   delle
applicazioni  informatiche di automazione bibliotecaria e di gestione
di documenti e dati;
      g) diploma   di  specializzazione  o  master  universitario  in
discipline inerenti il posto messo a concorso.
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
      3)   avere   adeguata   conoscenza   della   lingua   italiana.
L'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione esaminatrice.
    Tutti  i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande di
partecipazione al concorso.
    Non  possono  prendere  parte  al concorso coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  ovvero  che  siano  stati dichiarati decaduti da un
impiego  pubblico  per  aver  conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    Con provvedimento motivato del direttore generale saranno esclusi
dal  concorso  i  candidati  che  non  sono in possesso dei requisiti
prescritti.

        
      
                               Art. 3.
          Presentazione delle domande - Termini e modalita'
a) Compilazione   e  trasmissione  della  domanda  di  ammissione  al
                              concorso.
    La  domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo
lo  schema  riportato  nello  specifico  modello  allegato  al  bando
(allegato   1).  Essa,  unitamente  alla  documentazione  di  cui  al
successivo  punto  b),  deve essere collocata in apposita busta sulla
quale   deve  essere  scritto  "Commissione  di  esame  concorso  per
tecnologo  di terzo livello" ed inserita in un plico. Il plico dovra'
essere  inviato all'INVALSI - Concorso per tecnologo di terzo livello
-  via  Borromini  n. 5  Villa Falconieri - 00044 Frascati (Roma). Il
plico  deve,  a pena di esclusione, essere inviato esclusivamente per
posta,  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni  che  decorrono  da  quello
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine, fa fede il timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante.
    Il  personale  di  cui  al  comma  4 dell'art. 16 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 286/2004  alla data di scadenza del
bando  puo'  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al concorso
direttamente  all'ufficio  protocollo dell'Istituto, dalle ore 9 alle
ore 13  dei  giorni lavorativi, il quale rilascera' regolare ricevuta
dell'avvenuta ricezione.
    Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:
      1) il cognome e il nome;
      2) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
      3) la cittadinanza posseduta;
      4) se  cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano  iscritti  o  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
      5) di  non  avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  ed  i  procedimenti penali eventualmente
pendenti;
      6) il   titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'universita' dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che
lo   ha  rilasciato,  dell'anno  accademico  in  cui  esso  e'  stato
conseguito e della votazione riportata;
      7) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione
dell'universita' dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che
lo  ha  rilasciato  e  dell'anno  accademico  in  cui  esso  e' stato
conseguito,  ovvero  lo  svolgimento  di attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), del presente bando con l'indicazione dei periodi
di svolgimento e delle istituzioni presso le quali e' stata svolta;
      8) il  diploma di specializzazione o il master universitario in
discipline inerenti il posto messo a concorso;
      9) la  conoscenza  della  lingua inglese parlata e scritta e in
aggiunta,  per  i  soli  candidati  di cittadinanza diversa da quella
italiana, la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
      10) la   conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni  informatiche di automazione bibliotecaria e di gestione
di documenti e dati;
      11) l'idoneita' fisica all'impiego;
      12) la   posizione   giuridica,   il  profilo  e  la  qualifica
dell'eventuale rapporto di lavoro in essere alla data di scadenza del
bando;
      13) di  non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non essere stati
dichiarati  decaduti  da  un  impiego  pubblico  per  aver conseguito
l'impiego  stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile;
      14) l'eventuale  possesso di titoli di riserva, di precedenza e
preferenza  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  del  9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modifiche e
integrazioni;
      15) l'indirizzo,  comprensivo del codice di avviamento postale,
al  quale  chiedono  che siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso ed il recapito telefonico, eventuali recapiti fax e di posta
elettronica;
      16) la disponibilita' a prestare la propria attivita' presso la
sede dell'Istituto.
    I candidati possessori di cittadinanza diversa da quella italiana
dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi.
    Verranno  esclusi  dal  concorso gli aspiranti le cui domande non
contengano  tutte le indicazioni di cui al modello allegato (allegato
1).
    La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta con
la  firma  autografa  del candidato. La firma dell'aspirante in calce
alla  domanda non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  I  candidati  la cui
domanda  di  partecipazione  al concorso risulti priva della prevista
sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
    I candidati diversamente abili, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio  1992,  n. 104, avranno cura di indicarlo nella domanda di
partecipazione   al   concorso   e   dovranno  specificare  l'ausilio
necessario in relazione alla propria diversita'.
    L'istituto  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il caso di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'istituto stesso.
    L'istituto  si riserva, altresi', di effettuare l'accertamento in
ordine  al  possesso  dei  requisiti  di accesso e sull'osservanza di
altre   prescrizioni   obbligatorie  del  bando  fino  alla  data  di
approvazione della graduatoria di merito.
b) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
    La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata da:
      1)  un  dettagliato curriculum vitae et studiorum, sottoscritto
dal   candidato,  da  redigere  secondo  lo  schema  riportato  nello
specifico allegato (allegato 2) ;
      2)  i  titoli,  le  pubblicazioni,  i  lavori (rapporti, note e
relazioni  tecniche)  e qualsiasi altro titolo valutabili ai fini del
concorso  e dettagliato elenco dei prime cinque tra pubblicazioni e/o
lavori per i quali si richiede specifica valutazione concorsuale;
      3) l'elenco di tutti i titoli e dei documenti presentati.
    Il   personale  di  cui  al  comma  4  dell'art. 16  del  decreto
legislativo  n. 286/2004  non  dovra'  presentare  i titoli di cui al
precedente  punto  2  se  gli  stessi  siano  acquisiti  al fascicolo
personale;  dovra' indicare, invece, le pubblicazioni e i lavori, nel
numero massimo di cinque, da sottoporre al giudizio della commissione
esaminatrice.
c) Modalita'  di presentazione dei titoli, del curriculum, dei lavori
                       e delle pubblicazioni.
    I  titoli  devono  essere  presentati  in  originale  o  anche in
fotocopia,   purche',   in   quest'ultimo   caso,   accompagnati   da
dichiarazione di conformita' all'originale (allegato 3).
    Nel  caso  di presentazione del solo curriculum, lo stesso dovra'
essere  compilato  in  modo  tale  che  la  commissione  esaminatrice
disponga  di  tutti gli elementi utili per consentire una efficace ed
esaustiva  valutazione.  In  tale caso, le dichiarazioni rese avranno
valore  sostitutivo  di  certificazione  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il curriculum
dovra' essere sottoscritto e riportare, prima della firma, l'espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali
il  candidato incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del  citato decreto con allegata fotocopia del documento d'identita',
fronte  retro,  sottoscritta.  L'omissione  della  firma  comporta la
mancata  valutazione  di  quanto dichiarato nel curriculum. Eventuali
lavori  e pubblicazioni, pertinenti alla materia del concorso, devono
essere  prodotti  in originale; se prodotti in fotocopia, essi devono
essere  accompagnati  da una nota con la quale il candidato dichiara,
sotto  la  propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(allegato 3).
    La  sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e
della  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare
alle   fotocopie  delle  pubblicazioni  e  dei  lavori,  deve  essere
accompagnata  da  copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita'    del   sottoscrittore,   rilasciato   da   una   pubblica
amministrazione;  in  caso  contrario  la  documentazione  non potra'
essere   valutata.  Per  le  pubblicazioni  e  i  lavori  redatti  in
collaborazione,  ove  non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli
autori,  il  candidato  dovra'  autodichiarare  quali  parti siano da
riferire esclusivamente a lui.
    Le  autocertificazioni  previste  per  i  cittadini  italiani  si
applicano  ai  cittadini  dell'Unione  europea,  cosi'  come previsto
dall'art. 3,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
    I   cittadini   di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea
regolarmente   soggiornanti   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive  limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare   il   possesso   di  titoli  tra  quelli  sopra  elencati
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
ovvero  nei  casi  in  cui  la  produzione delle dichiarazioni stesse
avvenga  in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e
il  Paese  di provenienza del dichiarante. I certificati attestanti i
titoli  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello Stato di cui lo
straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle disposizioni
vigenti  nello  Stato  stesso  e  debbono altresi' essere legalizzati
dalle  competenti  autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti
in  lingua  straniera  deve  essere allegata una traduzione in lingua
italiana,  certificata  conforme  al testo straniero dalla competente
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    Eventuali   informazioni   possono   essere  chieste  all'ufficio
personale dell'Istituto - Via Borromini, 5 - Villa Falconieri - 00044
Frascati, dalle ore 10 alle ore 12.

        
      
                               Art. 4.
                   Trattamento dei dati sensibili
    Ai  sensi  dell'art. 13,  primo  comma,  del  decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  il  trattamento  dei  dati contenuti nelle
domande  di  concorso  e'  finalizzato unicamente alla gestione della
procedura  concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento  dei  dati  comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'Ente.
    Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per
gli adempimenti di legge.
    Il  candidato,  inoltre,  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del
suddetto decreto legislativo, tra i quali figura il diritto d'accesso
ai  dati  che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare,
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  esaminatrice,  nel  rispetto dei principi di cui
all'art. 35,  comma  3,  lettera  e) del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165 e di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione
e  di  funzionamento  dell'INVALSI citato in premessa, sara' nominata
dai  commissari straordinari, garantendo il rispetto delle situazioni
di  incompatibilita'  previste dalla normativa vigente, e sara' cosi'
composta:  da  un  presidente e da quattro membri, esperti di provata
competenza  nelle  materie  oggetto  del concorso scelti tra docenti,
funzionari  o  dirigenti  della  pubblica  amministrazione, o esperti
estranei  alla  medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
personale  amministrativo  appartenente  al  livello  equipollente  o
superiore a quello messo a concorso.
    Alla    commissione    possono   essere   aggiunti   membri   per
l'accertamento  del  grado di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche.

        
      
                               Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    La  valutazione  dei  titoli  precedera'  la  prova orale. Per la
valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di
un  punteggio  pari  a  100, di cui 24 riservati ai titoli. Ai titoli
valutabili,  che  devono  essere attinenti al profilo per il quale il
candidato concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
      a)  pubblicazioni:  monografie  a  stampa,  articoli apparsi su
riviste   nazionali   ed   internazionali   anche   on  line  purche'
regolarmente  registrate,  relazioni  ed  interventi pubblicati negli
atti  di  convegni  e  congressi;  lavori: rapporti, note e relazioni
tecniche, anche poligrafati o pubblicati sul web purche' accompagnati
dalla  dichiarazione di cui al precedente art. 3, comma c). Punteggio
massimo  6; ^       b) formazione culturale: punteggio del diploma di
laurea  richiesto,  altre  lauree  oltre quella richiesta, dottorato,
abilitazione  professionale,  master,  corsi  di  specializzazione  e
perfezionamento, corsi di formazione dopo la laurea, borse di studio,
ecc. Punteggio massimo 6;
      c) esperienza professionale in attivita' di ricerca scientifica
e/o tecnologica, punteggio massimo 8 cosi' distribuito:
        - esperienza  acquisita presso l'INVALSI e/o INValSI e/o CEDE
fino a 5 punti;
        - esperienza  acquisita presso universita', istituti e/o enti
di ricerca nazionali/internazionali fino a 2 punti;
        - esperienza   acquisita  presso  altri  enti  e/o  organismi
pubblici o privati fino a 1 punto;
      d)  giudizio  globale sul profilo culturale e professionale del
candidato  cosi'  come  emerge  dal  curriculum  vitae  et studiorum:
punteggio massimo 4.

        
      
                               Art. 7.
                        Prova di preselezione
    In relazione al numero dei candidati concorrenti, l'istituto puo'
riservarsi  la  facolta'  di  dar luogo ad una prova preselettiva e/o
attitudinale,  anche  mediante  test  o  quesiti  a risposta multipla
aventi  per  oggetto  il programma delle prove concorsuali, di cui al
successivo art. 8.
    Saranno   ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di preselezione entro i primi
15 posti nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto
utile  per  l'ammissione.  Il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito.

        
      
                               Art. 8.
                            Prove d'esame
    Le  prove  d'esame  consisteranno  in due prove scritte ed in una
prova  orale.  Le  prove  scritte  verteranno sui seguenti argomenti:
biblioteconomia;     bibliografia;     catalogazione     informatica;
legislazione  bibliotecaria  e su diritto d'autore; software gestione
biblioteche;  sistema  bibliotecario  nazionale, sistema nazionale di
istruzione  e  formazione; compiti e ricerche dell'Istituto nazionale
per   la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione;  ricerca  comparativa  internazionale in campo educativo:
OCSE  PISA  e  le  ricerche  IEA;  normativa  sulla  privacy  e sulla
sicurezza dei dati.
    La  prima  prova  scritta,  a  contenuto  teorico, consiste nello
svolgimento di un tema oppure di un elaborato articolato in quesiti a
risposte  sintetiche  sulle  tematiche  sopraindicate  attinenti alla
professionalita' richiesta.
    La  seconda  prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consiste
nella risoluzione di un caso inerente le funzioni da svolgere.
    La  prova  orale  consistera'  in  un colloquio interdisciplinare
sugli  argomenti  delle  prove scritte, sulla conoscenza della lingua
inglese   parlata   e   scritta,  sulla  conoscenza  di  software  di
automazione  bibliotecaria  e dei principali strumenti informatici di
gestione documenti e dati. La commissione esaminatrice valutera', nel
corso  del  colloquio,  anche  le attitudini e l'eventuale esperienza
posseduta dal candidato in relazione alla posizione da ricoprire.
    Per  lo  svolgimento  degli  esami saranno osservate le norme che
disciplinano la materia.
    Per   la   valutazione  di  ogni  prova  scritta  la  commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo pari a 18.
    Le  date  e  il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami" - di uno dei martedi' o venerdi' dei mesi successivi alla data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
ammissione al presente concorso. Tale comunicazione, che avra' valore
di  notifica  a  tutti  gli effetti, sara' effettuata almeno quindici
giorni prima della data fissata per la prima prova scritta.
    Pertanto,  i  candidati  ai  quali l'INVALSI non avra' comunicato
l'esclusione  dal  concorso,  disposta con provvedimento motivato del
direttore  generale, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove
scritte  nei  giorni,  nell'ora  e  nella  sede  resi noti secondo le
modalita' descritte al precedente comma.
    L'assenza   dagli   esami  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso.
    Nel   caso  in  cui  si  dovesse  riscontrare  la  necessita'  di
effettuare   una  preselezione,  nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale
saranno  comunicati  il  giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa si
svolgera'.  Nel medesimo avviso sara' indicata la data della Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami"  - nella quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
a  sostenere  le  prove  scritte;  tale  pubblicazione  ha  valore di
notifica a tutti gli effetti.
    Eventuali  rinvii  del  calendario  degli esami, che si dovessero
rendere  necessari per motivi organizzativi, saranno comunicati nella
medesima Gazzetta Ufficiale.

        
      
                               Art. 9.
                              Colloquio
    Per  la  valutazione  del  colloquio  la commissione esaminatrice
disporra' di un punteggio massimo pari a 40.
    Saranno  ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 12,6/18.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati
in  ciascuna  delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il  colloquio  non  si  intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 28/40.
    La  prova  informatica  e  quella della lingua inglese formeranno
oggetto  di  specifica  valutazione  nell'ambito del colloquio a cura
della  commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza
di quanto dichiarato dal candidato.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.

        
      
                              Art. 10.
                     Documenti di riconoscimento
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame,  compresa
l'eventuale prova selettiva, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento personale.

        
      
                              Art. 11.
             Titoli di riserva, precedenza o preferenza
    Il  candidati,  che  abbiano  superato  il  colloquio, devono far
pervenire  all'INVALSI, via Borromini n. 5 - Villa Falconieri - 00044
Frascati  (Roma),  entro  il  termine perentorio di quindici giorni a
decorrere  dal  giorno successivo a quello nel quale gli stessi hanno
sostenuto  il  colloquio,  i  documenti  gia' indicati nella domanda,
redatti  nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a
norma   dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni e integrazioni,
diano diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.

        
      
                              Art. 12.
      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti
ottenuti  nelle  prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio
ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva  non  ha valore ai fini
della votazione complessiva.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato  e  tenendo  conto  delle  precedenze  e  delle  preferenze
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il direttore generale, con propria deliberazione, riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera'  il  vincitore  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di  approvazione  della
graduatoria di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione
di  legge,  il  Direttore  generale  puo' procedere all'assunzione di
candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti
successivamente   a   detta   approvazione,   secondo   l'ordine   di
graduatoria.
    La graduatoria di merito sara' affissa all'albo dell'Istituto. Di
tale  affissione  verra'  data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale di detto
avviso  decorrera'  il  termine  di  quindici  giorni  per presentare
reclamo scritto all'INVALSI per eventuali errori od omissioni e dalla
medesima  data  decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per
le eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 13.
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso, per il quale
verra'  disposta  l'assunzione  in  servizio, prima di procedere alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovra' far pervenire all'INVALSI, Ufficio del
personale  via  Borromini  n. 5  -  Villa Falconieri - 00044 Frascati
(Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
data  di  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  un  certificato
medico,  rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio  o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
Qualora  il  candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi imperfezione
fisica,  il  certificato  medico  deve  farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati invalidi il certificato medico
deve  contenere,  oltre  a  una  esatta  descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido  non  ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  e  il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute  e alla incolumita' dei colleghi di
lavoro  e  alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile  con  le  mansioni  dell'impiego cui aspira. La capacita'
lavorativa  del  candidato disabile e' accertata dalla commissione di
cui  all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Istituto ha la
facolta'  di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso in base alla normativa vigente.
    Il candidato dichiarato vincitore, nello stesso termine di trenta
giorni  di  cui  al  presente articolo, dovra' altresi' far pervenire
all'INVALSI,  Ufficio  del  personale  via  Borromini  n. 5  -  Villa
Falconieri - 00044 Frascati (Roma):
      una    dichiarazione,    sottoscritta    sotto    la    propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
stati,  fatti  e  qualita'  personali, suscettibili di modifica, auto
certificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito
variazioni.
    A  norma  dell'art. 71  del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, l'Istituto effettuera' idonei
controlli,   anche  a  campione,  sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni  con  le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
    Il  vincitore,  se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea,  dovra'  presentare,  entro  il  termine di cui al comma 1),
oltre al certificato medico, i seguenti documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificato attestante la cittadinanza;
      3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      4)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati  dovranno  produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza  di  condanne  penali  passate  in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che   comportino   la  restrizione  della  liberta'  personale  o  di
provvedimenti  di  rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati,    l'applicazione    della   sanzione   disciplinare   del
licenziamento.

        
      
                              Art. 14.
                       Assunzione in servizio
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso, per il quale
verra'  disposta l'assunzione in servizio, che risultera' in possesso
dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui ai
precedenti  articoli, dovra' stipulare apposito contratto individuale
di   lavoro,   secondo   le   modalita'   previste   dalla  normativa
contrattuale,  al  venire  meno del divieto, previsto dalla normativa
vigente,  di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o all'atto
dell'autorizzazione all'assunzione.
    Il   vincitore   del  concorso,  per  il  quale  verra'  disposta
l'assunzione  in relazione a quanto previsto dal presente bando e dal
contratto  collettivo nazionale del lavoro del comparto degli enti di
ricerca  in  vigore, sara' assunto a tempo indeterminato e inquadrato
nel profilo professionale di tecnologo di terzo livello professionale
nel ruolo del personale dell'INVALSI.
    All'atto  dell'assunzione  il  vincitore  dovra'  presentare  una
dichiarazione    circa    l'insussistenza    delle    situazioni   di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
    Il   vincitore   del   concorso,  assunto  in  servizio  a  tempo
indeterminato,  sara'  soggetto a un periodo di prova della durata di
tre   mesi.  Durante  tale  periodo  gli  competera'  il  trattamento
economico  previsto  per  il  profilo  di  tecnologo di terzo livello
professionale.  Il  periodo di prova sara' computato come servizio di
ruolo  a  tutti  gli  effetti.  L'inizio  del  rapporto di lavoro del
vincitore   decorrera',   ad  ogni  effetto,  dal  giorno  di  inizio
dell'effettivo  servizio  come  da  contratto.  In ogni caso non puo'
essere  attivato  alcun  comando  o  distacco  o trasferimento per un
periodo  minimo di tre anni, salvo che l'istituto non lo disponga per
esigenze di servizio.
    Nel  caso in cui il vincitore assunto in prova non si presenti in
servizio   senza   giustificato  motivo,  l'INVALSI  comunichera'  al
medesimo  che  non  procedera' alla stipulazione del contratto ovvero
provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.

        
      
                              Art. 15.
                   Accesso agli atti del concorso
    L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale curato dalla
commissione  esaminatrice,  salvo  la  sola  documentazione  inerente
l'eventuale esclusione dal concorso.

        
      
                              Art. 16.
                        Norme di salvaguardia
    Per   quanto   non   previsto  dal  presente  bando,  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento   di   personale   nella  pubblica  amministrazione  con
particolare  riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro
del comparto degli enti di ricerca in vigore.
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi   giorni   dalla   data   di   pubblicazione   o   ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data.
      Frascati, 8 novembre 2007
                           Il direttore generale: Antonio Pileggi