Concorso per 50 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 50 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 16-11-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 5 gennaio 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-11-2007 |
Data Scadenza bando | 05-01-2007 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 5 gennaio 2008)
CONCORSO (scad. 5 gennaio 2008)
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico 2008-2009.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'articolo 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 25 novembre 2005, inerente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 207 del 6 settembre 2007; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale n. 224 del 26 settembre 2007; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 giovani al primo anno del 190° Corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza della categoria degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008; Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso, Decreta: Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in "Giurisprudenza"; 4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: - i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; - i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 5. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa. 6. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale;
Articolo 2. Riserve di posti 1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati ai frequentatori delle Scuole militari, sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole. 2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Articolo 3. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che: a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2008, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1986 al 31 dicembre 1991, estremi compresi. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2008. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 490/1997, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri; b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri; e) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; f) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita' o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230; i) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente. 2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 10. 3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, lettere a) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a), f) ed i), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino all'ammissione in Accademia.
Articolo 4. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile presso le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma dei carabinieri, presso i rispettivi comandi; - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; - presentata, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad un qualsiasi comando Stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. Le domande presentate presso un qualsiasi comando Stazione carabinieri dovranno essere trasmesse - con le modalita' che saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. I militari in servizio potranno presentare la domanda entro il termine sopraindicato al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle, al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'Allegato "A", ed inoltrarla, tramite le Autorita' diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese, francese e spagnolo; c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, il Reparto/Ente presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito indicato nella domanda. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche: - la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza, precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima; - di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230; Tale dichiarazione va resa anche se negativa; f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; g) il proprio stato civile; h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; k) l'eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio di precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto; m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cioe' che in esso e' stabilito; n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 5. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova di preselezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari; d) una prova scritta di cultura generale; e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali; f) una prova orale; g) una prova orale facoltativa di lingua straniera; h) un tirocinio di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dello svolgimento della prova scritta di cultura generale dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b), e c). 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.
Articolo 6. Prova di preselezione 1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di preselezione, di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un test comprendente 100 (cento) domande di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta, nonche' la capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. 2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione: - i frequentatori delle Scuole militari, di cui all'articolo 2, comma 1; - i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai Corsi dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili. 3. La prova di preselezione, qualora la medesima abbia luogo, verra' svolta a partire dal 22 gennaio 2008. Il calendario e la sede della suddetta prova, - ovvero notizia della non effettuazione della prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 gennaio 2008 con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 gennaio 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non sara' consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate, che rivestano il carattere di eccezionalita', saranno valutate in relazione alla compatibilita' con le esigenze organizzative della prova stessa. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. 8. I primi 2300 (duemilatrecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 7 e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 7. 9. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari di cui ai successivi articoli 7 e 8 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 1° febbraio 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati, fermo restando l'onere di consultare la gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 1° febbraio 2008, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it
Articolo 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti di cui al precedente art. 6, commi 2 e 8. 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo articolo 12, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 3. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 05") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2'senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 40") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto. 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'Allegato "D" al presente decreto, fino ad un massimo di 2,0. Il gia' citato Allegato "D" contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli esercizi. 6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di svolgimento della prova scritta di cultura generale di cui al successivo art. 9.
Articolo 8. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119, Roma, a cura della Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente art. 7, comma 7, del presente decreto. 3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile; - cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: - acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - cardiologico con E.C.G.; - oculistico; - odontoiatrico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - ortopedico; - analisi completa delle urine, compreso il rilievo dei cataboliti urinari dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta) ; - analisi del sangue concernente: -- emocromo completo; -- glicemia; -- creatininemia; -- transaminasemia (ALT-AST) ; -- bilirubinemia totale e frazionata; -- G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 3. 7. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 8 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 9; - "non idoneo" con l'indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS) 2; udito (AU) 2. 9. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2 determinera' giudizio di non idoneita', ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, invece, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 0,8. 10. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; - imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS) ; - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria) ; - positivita' ai cataboliti urinari, da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; - tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 12. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Articolo 9. Prova scritta di cultura generale 1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 8, dovranno sostenere una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in un elaborato da svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia' citato Allegato "C" al presente decreto. 2. Detta prova avra' luogo il 18 marzo 2008, con inizio non prima delle ore 08.30. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del-l'11 marzo 2008, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonche' presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di cultura generale, per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16. 7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 8. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e quelli attitudinali di cui al successivo art. 10 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 2 maggio 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati, fermo restando l'onere di consultare la gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 2 maggio 2008, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari di controllo e di quelli attitudinali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it
Articolo 10. Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cultura generale, di cui al precedente art. 9, saranno sottoposti, sempre presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale, di cui al successivo art. 11, commi 1 e 2. 3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), per la conferma del possesso dell'idoneita' sanitaria gia' accertata con le modalita' di cui al precedente art. 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citati nelle premesse. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso. 5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 6. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Articolo 11. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta di cultura generale. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. 4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. 7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma riportato nell'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15, comma 1, del presente decreto. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano espressamente chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato Allegato "C" al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16: - da 0/30i a 17,999/30i = 0; - da 18/30i a 20,999/30i = 0,25; - da 21/30i a 23,999/30i = 0,50; - da 24/30i a 26,999/30i = 0,75; - da 27/30i a 30/30i = 1,00.
Articolo 12. Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all'accertamento dell'idoneita' sanitaria, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti: - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2007 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2008. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nel precedente art. 8, comma 12; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non piu' di tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorporali; - esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile) ; - atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato "E" al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne; - dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme all'Allegato "F" che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e non forniti del relativo referto di cui al precedente quarto alinea del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti: - fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari). Dovranno inoltre reiterare con dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente art. 4, comma 2, lettera j). 3. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare di Modena, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi: - dell'articolo 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, se ufficiali; - dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali; - dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente; - dell'articolo 39, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare di Modena. Allo scopo, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali dai volontari in servizio permanente della altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare di Modena, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione presso alcuna Universita'. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2007/2008. I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare di Modena dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
Articolo 13. Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.
Articolo 14. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la Commissione per gli accertamenti sanitari; d) la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio; e) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; - due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di cultura generale; - quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto a voto. Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovra' essere nominata apposita Sottocommissione, cosi' composta: - l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, primo alinea; - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; - due docenti di materie letterarie, membri aggiunti; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario aggiunto senza diritto a voto. 3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 6. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - Comandante dell'Accademia militare, presidente; - Comandante del reggimento allievi, membro; - Comandante di battaglione, membro; - Comandante di compagnia, membro; - Comandante di plotone, membro e segretario.
Articolo 15. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi 14 (quattordici) giorni di frequenza. 7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e qualora ammessi alla frequenza del 190° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: - in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; - con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; - con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. 12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a 60 (sessanta) giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento "sul campo" delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 10. Dette prove si svolgeranno con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio; - maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo; - non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), della prescritta idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri; - non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta Commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 16. 15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione dell'Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione: - capacita' e resistenza fisica; - rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale; - rendimento nelle istruzioni pratiche; - idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. Nell'Allegato "G" che costituisce parte integrante del presente decreto sono riportate le prove oggetto di valutazione ed i relativi punteggi. 17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla Commissione dell'Accademia militare di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), la Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta: - delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 13; - dei giudizi analitici formulati dalla Commissione dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica, il rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale), il rendimento nelle istruzioni pratiche e l'idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al precedente comma 16.
Articolo 16. Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. La graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice, trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sara' approvata con decreto dirigenziale. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2. Successivamente potra' essere ammesso al Corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i primi 7 (sette) giorni di frequenza del corso stesso. 6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.
Articolo 17. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: - il certificato generale del casellario giudiziale; - il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Articolo 18. Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
Articolo 19. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di 60 giorni quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso. 4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente, come prescritto dal successivo art. 21.
Articolo 20. Trattamento economico degli Allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonche' dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa delle altre Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Articolo 21. Nomina a Sottotenente 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
Articolo 22. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2007 Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi