Concorso per 50 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 50
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 16-11-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  5 gennaio 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-11-2007
Data Scadenza bando 05-01-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  5 gennaio 2008)
Concorso,  per  esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo
anno  del  190°  corso dell'Accademia per la formazione di base degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico 2008-2009.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto   l'articolo   54   della  legge  10 maggio  1983,  n. 212,
concernente  norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   carabinieri,  modificato  dal  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  come  modificata  dalla  legge
2 agosto 2007, n. 130;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  5,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
gli   ulteriori   requisiti   richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi
dell'Accademia  e  per  il  reclutamento  degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
svolgimento  delle  prove  concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie  di  merito,  nonche'  la  composizione delle commissioni
esaminatrici e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca 25 novembre 2005, inerente la definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 207 del
6 settembre 2007;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario   dei   soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare
integrata  con  il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale-  serie  generale  n. 224 del 26 settembre
2007;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire un concorso, per esami, per
l'ammissione   di   50   giovani   al   primo  anno  del  190°  Corso
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei  carabinieri,  con  riserva  di  rideterminarne  eventualmente il
numero  in funzione della consistenza della categoria degli ufficiali
del  ruolo  normale  dell'Arma  stessa,  per esigenze attualmente non
valutabili e non prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di  contenimento  della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2008;
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente   decreto   una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre  i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per    motivi   di   economicita'   e   di   speditezza   dell'azione
amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande venisse ritenuto
compatibile  con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
      Ritenuto   opportuno   prevedere  che  alle  prove  concorsuali
successive  a  quella  di  preselezione previste dal presente decreto
venga  ammesso  un  numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso,

                              Decreta:


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per esami, per l'ammissione di 50
(cinquanta)  allievi  al primo anno del 190° corso dell'Accademia per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    2.  Il  corso,  che  si  svolgera' presso l'Accademia militare di
Modena,  avra'  inizio  dal  giorno  in  cui  sara'  resa pubblica la
graduatoria  di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
al  termine  dei  quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente  del  ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
    3.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno   tenuti   a   seguire   corsi   universitari,  ad  indirizzo
giuridico-amministrativo,  presso  l'Accademia  militare  di Modena e
presso  la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento
della laurea magistrale in "Giurisprudenza";
    4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:
      - i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza
non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
      -  i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    5.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni  fino  alla  data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito,  al  fine  di soddisfare eventuali
sopravvenute   esigenze   dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla
consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa.
    6.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione dei
vincitori   alla   frequenza   del  corso,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in  tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal
caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale;

        
      
                             Articolo 2.


                          Riserve di posti

    1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso di cui al precedente
articolo 1  del  presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti
in  possesso,  all'atto  della  scadenza del termine di presentazione
delle  domande,  dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752,  e successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati
ai  frequentatori  delle  Scuole  militari,  sempreche' conseguano al
termine  dell'anno  scolastico  2007/2008  il  diploma  di  maturita'
classica   o   scientifica  e  riportino  giudizio  di  idoneita'  in
attitudine militare presso dette Scuole.
    2.  I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di   concorrenti  riservatari  idonei  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                             Articolo 3.


                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al  concorso  di  cui  all'articolo  1  possono partecipare i
concorrenti di sesso maschile e femminile che:
      a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno
di  eta'  e  non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data
del  31 ottobre  2008,  cioe'  essere nati nel periodo dal 31 ottobre
1986 al 31 dicembre 1991, estremi compresi.
    I  marescialli  ed  i  brigadieri  dell'Arma  dei carabinieri non
devono  aver  superato  il  ventottesimo  anno  di eta' alla data del
31 ottobre 2008.
    Ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  del  Decreto Legislativo
n. 490/1997,  il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo  servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o  abbiano  prestato  servizio  militare  nelle  Forze  armate. Detta
elevazione  non  si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma
dei carabinieri;
      b) siano cittadini italiani;
      c) godano dei diritti civili e politici;
      d) abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  dei  genitori  o del
genitore   esercente   la   potesta'   o   del   tutore  a  contrarre
l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri;
      e) non  siano  imputati  per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili
con  l'acquisizione  ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri;
      f) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  conseguito  a  seguito della frequenza di un corso di
studi    di    durata    quinquennale   che   consenta   l'iscrizione
all'Universita'  o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
      h) non  siano  stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998,  n. 230  (solo  se concorrenti di sesso maschile), salvo quanto
previsto  dalla  legge  n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche
alla  normativa  precedente  sull'obiezione  di coscienza di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230;
      i) non  siano  stati  dichiarati  non  idonei all'avanzamento o
avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale
militare in servizio permanente.
    2.  L'ammissione  al  corso  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita'  sotto  il  profilo  dell'efficienza  fisica,  sanitario ed
attitudinale,   da   accertarsi   con  le  modalita'  prescritte  dai
successivi articoli 7, 8 e 10.
    3.  L'ammissione  al  corso  dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento   d'ufficio,   anche  successivo  all'ammissione  in
Accademia,  del  possesso  delle qualita' morali e di condotta di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione
dai  comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
    4.  I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
dal  precedente  comma  1,  lettere a) ed f), devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande
indicato  nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di
quelli  di cui al precedente comma 1, lettere a), f) ed i), nonche' i
requisiti  di  cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti
fino all'ammissione in Accademia.

        
      
                             Articolo 4.


                Domanda di partecipazione al concorso

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      - redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato "A", che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto),  disponibile
presso  le  Stazioni  carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
      -   firmata   per   esteso  dal  concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
    Il  concorrente  che  alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma,  apposta  in  calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o, in
mancanza di essi, dal tutore;
      -  presentata,  entro  il  termine  di 50 (cinquanta) giorni, a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ad  un qualsiasi comando Stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al Ministero della difesa
presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  reclutamento e
concorsi  -  Viale  Tor  di  Quinto  n. 119  - 00191 Roma. Le domande
presentate  presso un qualsiasi comando Stazione carabinieri dovranno
essere trasmesse - con le modalita' che saranno rese note dal Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - al predetto Centro Nazionale di
Selezione  e Reclutamento. I militari in servizio potranno presentare
la  domanda  entro  il  termine  sopraindicato  al Comando/Reparto di
appartenenza.  I  Comandi/Reparti  che avranno ricevuto le domande di
partecipazione  al concorso provvederanno a trasmetterle, al predetto
Centro  Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il
visto  di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono autorizzati a non
accogliere  le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre
il termine perentorio sopra indicato.
    I  concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche  su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui   all'Allegato   "A",   ed   inoltrarla,   tramite  le  Autorita'
diplomatiche  e  consolari,  entro il medesimo termine. I militari in
servizio,  impiegati  all'estero,  in  localita'  ove non vi siano le
predette  autorita',  potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente  al  predetto  Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta  presentazione.  In  detti casi per la data di presentazione
fara'  fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
    2.  Nella  domanda  il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali  derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
      b) la  lingua  straniera nella quale intende sostenere la prova
facoltativa  (una  sola  a  scelta  fra  inglese, francese, tedesco e
spagnolo).  I  concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo,
che  intendano  sostenere  detta  prova  potranno  scegliere solo fra
inglese, francese e spagnolo;
      c) il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica.
    Il  concorrente  che  successivamente  alla  presentazione  della
domanda  venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
a  comunicare  subito,  a mezzo telegramma, al Ministero della difesa
presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
Nazionale   di  Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio  reclutamento  e
concorsi  -  viale  Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma,  al  predetto  indirizzo  ogni  variazione  del  recapito
indicato nella domanda.
    L'Amministrazione  della difesa non assume alcuna responsabilita'
per  l'eventuale  dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore;
      d) il  titolo  di  studio  posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2007/2008.
    Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma,  al  Ministero  della  difesa  presso il Comando Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento,  Ufficio  reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119, 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il
mancato  conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione
dal concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero  dovra'  documentare  l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
      e) il  servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio  dovra'  indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le  comunicazioni  relative  al  concorso saranno inviate al recapito
indicato  nella  domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  c), che
potrebbe  non  coincidere  con quello del Comando di appartenenza. In
tal  caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto
Comando.  Qualora  gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le  date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
    Se concorrente di sesso maschile, anche:
      -  la  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  di  leva, il
Distretto  militare  o  la  Capitaneria  di  porto  di  appartenenza,
precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo
sanitario  che  risulta  dal  documento allegato al foglio di congedo
illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
      -  di  non  essere  stato  dichiarato  "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio  1998,  n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del
2 agosto   2007   apportante   modifiche  alla  normativa  precedente
sull'obiezione  di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230;
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      f) il  possesso  della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
      g) il proprio stato civile;
      h) la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto  ovvero  i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle  liste  medesime.  Se  cittadino italiano residente all'estero,
anche  l'ultima  residenza  in  Italia  della  famiglia  e la data di
espatrio;
      i) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario  nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di  inattitudine  alla  vita  militare  o  per perdita permanente dei
requisiti  di  idoneita'  fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
      j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, di non
aver  in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti
per  l'applicazione  di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  ascrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
    In  caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'Autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  ovvero  presso  la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito la qualifica di
imputato.
    Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al Ministero della
difesa  presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale   di  Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio  reclutamento  e
concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto  n. 119,  00191  Roma,  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
    La  dichiarazione  resa  nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
      k) l'eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio di
precedente  concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
      l) l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  "B",  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      m) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cioe' che in esso e' stabilito;
      n) di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        
      
                             Articolo 5.


                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova di preselezione;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti sanitari;
      d) una prova scritta di cultura generale;
      e) accertamenti   sanitari   di   controllo   ed   accertamenti
attitudinali;
      f) una prova orale;
      g) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
      h) un tirocinio di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dello  svolgimento  della prova scritta di cultura generale
dovranno  essere  risultati  idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b), e c).
    4.   L'Amministrazione   militare   non   risponde  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.

        
      
                             Articolo 6.


                        Prova di preselezione

    1.  Qualora  la  prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad
eccezione  di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti
-  con  riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per  la  partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova
di  preselezione,  di  cui  all'Allegato  "C",  che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto.  Detta  prova, della durata di 60
(sessanta)  minuti,  consistera'  nella  somministrazione  di un test
comprendente  100  (cento)  domande  di  cultura  generale, di logica
deduttiva,   sull'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova
e'  intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana,
anche  sul  piano  ortogrammaticale  e  sintattico,  la conoscenza di
argomenti   di  attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di
geografia e della lingua straniera prescelta, nonche' la capacita' di
ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
    2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
      - i frequentatori delle Scuole militari, di cui all'articolo 2,
comma 1;
      -  i  concorrenti  giudicati idonei al termine del tirocinio in
precedenti  procedure  di  concorsi  per esami per l'accesso ai Corsi
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza
ai posti disponibili.
    3.  La  prova  di  preselezione, qualora la medesima abbia luogo,
verra'  svolta a partire dal 22 gennaio 2008. Il calendario e la sede
della  suddetta prova, - ovvero notizia della non effettuazione della
prova  medesima  - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale - del 15 gennaio 2008
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 gennaio
2008   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di
eventuali  variazioni  o  di ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova.
    4.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere alcuna
convocazione,  nel  giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di
inizio  della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui
hanno  spedito  la  domanda  e  della  carta  d'identita'  o di altro
documento  di riconoscimento, di cui all'articolo 5, comma 2, nonche'
di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
    5.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di forza maggiore.
Qualora  la  prova  venga  svolta  in  piu' di una sessione non sara'
consentita  la  presentazione  di eventuali richieste di modifica del
turno  di  presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate,
che  rivestano  il  carattere  di eccezionalita', saranno valutate in
relazione  alla  compatibilita'  con  le esigenze organizzative della
prova stessa.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno   osservate   le  disposizioni  contenute  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato  in  applicazione  dell'articolo  2, comma 1, lettera m), del
decreto  ministeriale  12 gennaio  2001, citato nelle premesse ed, in
quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4, 5, e 15,
comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
    7.   In   base  al  numero  delle  risposte  esatte  fornite  dai
concorrenti   nella   prova   di   preselezione  verra'  formata  una
graduatoria  al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
    8.  I  primi  2300  (duemilatrecento)  concorrenti compresi nella
graduatoria  di  cui  al  precedente  comma  7  e  quelli che abbiano
eventualmente   riportato   lo   stesso   punteggio  del  concorrente
collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 7.
    9.  L'esito  della  prova  ed  il  calendario di convocazione dei
concorrenti  ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti  sanitari  di  cui  ai successivi articoli 7 e 8 saranno
pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  del
1° febbraio  2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio. Solo detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  I  candidati, fermo restando
l'onere  di  consultare  la gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale   del   1° febbraio  2008,  potranno  chiedere  informazioni
sull'esito  della  prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo
svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica  e gli accertamenti
sanitari  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale per il
personale  militare  -  U.D.G.  - Sezione Relazioni con il Pubblico -
Centro  Direzionale  per il Personale militare - Viale dell'Esercito,
n. 186  -  00143  Roma  - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012,
ovvero  al  Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto -
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma -
tel. 06/8098.2935  oppure  consultare i siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it

        
      
                             Articolo 7.


                     Prove di efficienza fisica

    1.  Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
di cui al precedente art. 6, commi 2 e 8.
    2.  Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
    Alle  prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo articolo 12, comma 1.
    La   mancata   presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita'  sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera in corso di
validita'  determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
dette prove.
    3.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 05") - esercizio
obbligatorio;
      -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2'senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  salto  in  alto  (120  centimetri,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
      -  trazioni  alla  sbarra  (3,  tempo  limite  2')  - esercizio
facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'Allegato "D", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 40") - esercizio
obbligatorio;
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  salto  in  alto  (100  centimetri,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
      -  trazioni  alla  sbarra  (2,  tempo  limite  2')  - esercizio
facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato Allegato "D" al
presente decreto.
    5.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non  idoneita'  da  parte  della  Commissione  di  cui  al successivo
art. 14, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso.
    Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi obbligatori e di quelli
facoltativi   determinera'   giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di
efficienza  fisica,  con  attribuzione  di  un  punteggio  secondo le
modalita'  indicate nell'Allegato "D" al presente decreto, fino ad un
massimo di 2,0.
    Il  gia'  citato  Allegato  "D"  contiene  disposizioni  circa le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di  infortunio  verificatosi  prima e/o durante l'effettuazione degli
esercizi.
    6.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida   giustificazione   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal  fine  l'interessato  dovra'  far pervenire al
predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e  concorsi  richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la riconvocazione potra' essere
disposta purche' risulti compatibile con la data di svolgimento della
prova scritta di cultura generale di cui al successivo art. 9.

        
      
                             Articolo 8.


                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma dei carabinieri,
viale  Tor  di  Quinto  n. 119, Roma, a cura della Commissione di cui
all'articolo  14,  comma  1,  lettera  c), ad accertamenti volti alla
verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente
quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    2.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire al predetto Centro -
Ufficio  reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma  o  fax  -  n. 06/33566906)  entro  il  giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
precedente art. 7, comma 7, del presente decreto.
    3.  L'idoneita'  sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della  Sanita'  Militare  -  datate  5 dicembre  2005  -  emanate, in
applicazione  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle   premesse,  per  l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio   militare   e   con   quelle   definite  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato  in  applicazione  dell'articolo 2,  comma 1, lettera m), del
decreto   ministeriale   12 gennaio   2001,  citato  nelle  premesse.
L'accertamento   dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    4.  A  ciascun  concorrente  verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
      a) statura non inferiore a:
        - cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile;
        - cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile;
      b) apparato visivo:
        -  acutezza  visiva  uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non  inferiore  a  7/10  nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per  gli  altri  vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali,  senso cromatico normale alle matassine colorate (e' ammessa
tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
    5.  La  Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      - cardiologico con E.C.G.;
      - oculistico;
      - odontoiatrico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - ortopedico;
      -  analisi  completa  delle  urine,  compreso  il  rilievo  dei
cataboliti  urinari  dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato
all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta) ;
      - analisi del sangue concernente:
        -- emocromo completo;
        -- glicemia;
        -- creatininemia;
        -- transaminasemia (ALT-AST) ;
        -- bilirubinemia totale e frazionata;
        -- G6PDH (metodo quantitativo).
    I   concorrenti   di   sesso   femminile  saranno  sottoposti  ad
accertamento ginecologico.
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
    7.  La  Commissione,  seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  della  visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      -  "idoneo"  con  indicazione  del  profilo sanitario di cui al
successivo  comma  8  e  del  punteggio  calcolato  secondo i criteri
indicati nel successivo comma 9;
      - "non idoneo" con l'indicazione del motivo.
    8.  Saranno  giudicati  "idonei"  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente  profilo  sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO)
2;  apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati  vari  (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2;  apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI) 2; vista (VS) 2;
udito (AU) 2.
    9.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che
per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2
determinera'  giudizio  di  non  idoneita', ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna   delle   altre   caratteristiche   somato-funzionali  sara'
attribuito  un  punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
profilo  stesso,  invece,  ad eccezione del coefficiente psiche (PS),
sara'  attribuito  un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio
massimo  conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di
punti 0,8.
    10.  Saranno  giudicati  "non  idonei"  i  concorrenti  risultati
affetti da:
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      -  imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche somato-funzionali e del
coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS) ;
      -  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve (dislalia -
disartria) ;
      -  positivita'  ai cataboliti urinari, da confermarsi presso un
ospedale  militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario
od  occasionale  di  sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
      -  tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
      - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  non idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte   dall'uniforme,   quando  per  sede,  dimensioni  o  natura,
compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
    11.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo,  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    12.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza di cui al
successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia  del  giudizio,  a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle
avvertenze  riportate  nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005
per  l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.

        
      
                             Articolo 9.


                  Prova scritta di cultura generale

    1.  I  concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita'
agli  accertamenti  sanitari  di  cui  al precedente art. 8, dovranno
sostenere  una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in
un  elaborato  da  svolgere con le modalita' e sui programmi previsti
per  il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
    Contenuto  e  modalita'  di  detta  prova  sono indicati nel gia'
citato Allegato "C" al presente decreto.
    2. Detta prova avra' luogo il 18 marzo 2008, con inizio non prima
delle  ore  08.30.  La  sede ed eventuali modificazioni della data di
svolgimento  di  detta  prova  saranno rese note con avviso che sara'
pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del-l'11 marzo  2008,  ovvero  in quella alla quale la stessa dovesse
fare  rinvio,  consultabile anche sui siti web "www.carabinieri.it" e
"www.persomil.difesa.it",   nonche'   presso  i  comandi  stazione
carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
    3.  I concorrenti ammessi alla prova scritta di cultura generale,
per  aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari,
senza  attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella
sede  e  nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio
della  prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o
blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara'
consentita  solo  la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice.
    4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
    5.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno   osservate,   qualora  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
    6.  La  prova  scritta  si  intendera' superata se il concorrente
avra'  conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara'
utile  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  cui ai successivi
articoli 11, 15 e 16.
    7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
    8.  L'esito  della  prova  ed  il  calendario di convocazione dei
concorrenti   ammessi   a  sostenere  gli  accertamenti  sanitari  di
controllo  e quelli attitudinali di cui al successivo art. 10 saranno
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 2 maggio
2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo
detta  pubblicazione  avra'  valore di notifica a tutti gli effetti e
per  tutti  i  concorrenti.  I  candidati,  fermo restando l'onere di
consultare  la gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
2 maggio 2008, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova,
sul  giorno  e  la  sede  di  convocazione  per  lo svolgimento degli
accertamenti  sanitari  di  controllo  e  di  quelli  attitudinali al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per
il  Personale  militare  - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma -
Cecchignola   tel. 06/517051012,   06/50231012,   ovvero  al  Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935
oppure    consultare   i   siti   web   www.carabinieri.it   e   www.persomil.difesa.it

        
      
                            Articolo 10.


   Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

    1.  I  concorrenti  che  supereranno  la prova scritta di cultura
generale,  di  cui  al  precedente art. 9, saranno sottoposti, sempre
presso  il  Centro  Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  ad  accertamenti  sanitari di
controllo ed attitudinali.
    2.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per gli accertamenti sanitari di
controllo  ed  attitudinali  sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dal  concorso,  salvo  valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire  al  predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e concorsi
richiesta   di   riconvocazione   (a   mezzo   telegramma   o  fax  -
n. 06/33566906)  entro  il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la  data  di  formazione  della  graduatoria di ammissione alla prova
orale, di cui al successivo art. 11, commi 1 e 2.
    3.  Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  14,  comma  1, lettera c), per la
conferma  del possesso dell'idoneita' sanitaria gia' accertata con le
modalita'  di  cui  al  precedente art. 8. Detti accertamenti saranno
svolti  con  le  modalita'  previste  dalle  Direttive Tecniche della
Direzione  generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 -
emanate,  in  applicazione  del  decreto  ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114  e  con  quelle  definite  nel  provvedimento dirigenziale del
Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'articolo  2,  comma 1,  lettera  m),  del  decreto  ministeriale
12 gennaio  2001,  citati  nelle premesse. La conferma dell'idoneita'
sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
    4.  I  concorrenti  che  risulteranno non idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
    5.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  di  cui  al  comma  3  saranno sottoposti, a cura della
Commissione  di  cui  al  successivo art. 14, comma 1, lettera d), ad
accertamenti  attitudinali,  per  il  riconoscimento  delle  qualita'
indispensabili   all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 5,
comma  1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
Tali  accertamenti  saranno  svolti  con  le  modalita'  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
    6.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'   o  di  non  idoneita',  senza  attribuzione  di  punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante,  e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

        
      
                            Articolo 11.


      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1.  I  concorrenti  risultati idonei negli accertamenti di cui al
precedente  art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui
al  successivo  art. 14,  comma  1,  lettera  a),  in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza  fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta
di cultura generale.
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  nella graduatoria saranno
convocati  alla  prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno
18  (diciotto)  allievi  delle  scuole  militari ed almeno 1 (uno) in
possesso dell'attestato di bilinguismo.
    4.  Nella  graduatoria  di  cui  al  precedente  comma 1, i posti
eventualmente   non   ricoperti   da  concorrenti  appartenenti  alle
categorie  di  riservatari nella misura prevista dal precedente comma
3,  saranno  devoluti  agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria medesima.
    5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente comma 3, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487  e  l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre
1986, n. 958.
    6.  La  convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera  raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi.
    7.  La  prova  orale  vertera'  sulle materie di cui al programma
riportato  nell'Allegato  "C"  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.
    8.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che  abbiano rinunciato a sostenerla saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova, sara' valutato dalla Commissione ai
fini  della  eventuale  riconvocazione.  A  tal  fine gli interessati
dovranno   far   pervenire   al   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento   -   Ufficio  reclutamento  e  concorsi,  richiesta  di
riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  La  riconvocazione potra' essere tuttavia
disposta  solo  se  compatibile  con  la  data  di  formazione  della
graduatoria  di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15,
comma 1, del presente decreto.
    9.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
    10.  La  prova  orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  espressamente  chiesto di sostenerla nella
domanda  di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita'
indicate nel gia' citato Allegato "C" al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    11.  Ai  concorrenti  che supereranno detta prova sara' assegnata
una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
      - da 0/30i a 17,999/30i = 0;
      - da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
      - da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
      - da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
      - da 27/30i a 30/30i = 1,00.

        
      
                            Articolo 12.


                              Documenti

    1.   I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  Nazionale  di
Selezione   e  Reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri  per  essere
sottoposti  alle  prove  di  efficienza  fisica  e,  qualora  idonei,
all'accertamento    dell'idoneita'    sanitaria,    all'atto    della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
      - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera,  in  corso  di  validita'  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al  1° novembre  2007  ovvero  dovra'  essere  valido  almeno fino al
31 ottobre  2008.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera'  la  non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica;
      -  referto  attestante  l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica  o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento
in  piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per la
finalita' indicate nel precedente art. 8, comma 12;
      - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,    o   privata   convenzionata,   attestante   la   recente
effettuazione,  da  non  piu'  di  tre  mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorporali;
      -  esame  radiografico  del torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o
privata  convenzionata  entro  i  sei  mesi  precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
      -  referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria   pubblica   o  privata  convenzionata  entro  i  tre  mesi
precedenti  la  data  degli  accertamenti  sanitari (solo se di sesso
femminile) ;
      - atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato "E"
al  presente  decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o, in
mancanza  di  essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La
mancata  presentazione  di  detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente minorenne;
      -  dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  degli  esami
radiologici,   conforme   all'Allegato   "F"  che  costituisce  parte
integrante  del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza  di  essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione  presso  il  Centro per le prove di efficienza fisica e
non  forniti  del relativo referto di cui al precedente quarto alinea
del  presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera'  l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
agli esami radiologici.
    Le   certificazioni  sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
    2.  All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per  il  tirocinio  i  concorrenti  dovranno  consegnare  i  seguenti
documenti:
      -  fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
e  data  di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
      -  certificato,  in  carta  semplice,  di avvenuta vaccinazione
antitetanica  e  antitifica,  per  coloro  che vi siano eventualmente
stati  sottoposti  (scheda  o  libretto  sanitario  per i concorrenti
militari).
    Dovranno   inoltre   reiterare   con   dichiarazione  sostitutiva
sottoscritta  ai  sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445,  la  dichiarazione
concernente  la  propria  posizione  giudiziaria di cui al precedente
art. 4, comma 2, lettera j).
    3.  All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso presso
l'Accademia militare di Modena, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati  dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione generale per il personale militare ai sensi:
      - dell'articolo  70  e  71 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, se ufficiali;
      - dell'articolo  60  della  legge  31 luglio  1954,  n. 599, se
sottufficiali;
      - dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196, se volontari in servizio permanente;
      - dell'articolo  39,  comma  15-bis,  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, se carabinieri in ferma volontaria, volontari
in ferma/rafferma o graduati di truppa.
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'  di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare di
Modena.  Allo  scopo,  l'Accademia  militare fornira' alle competenti
Divisioni  della  Direzione  Generale  per  il personale militare gli
elenchi  dettagliati  dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e di quelli
richiamati  dal  congedo  ammessi  al  corso. Gli allievi provenienti
dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri,  dagli  ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali
dai  volontari  in  servizio  permanente  della  altre  Forze armate,
qualora   non   conseguano  la  nomina  a  sottotenente  in  servizio
permanente,  saranno  reintegrati  nel grado, reinseriti nel ruolo di
provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara' computato
nell'anzianita' di grado.
    Gli  allievi  provenienti  dai  volontari  in  ferma/rafferma  in
servizio,   qualora   non  conseguano  la  predetta  nomina,  saranno
reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai  reparti/enti  di appartenenza per il completamento degli obblighi
di  servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a  frequentare  gli  allievi,  a richiesta del Comando dell'Accademia
militare di Modena, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva,
rilasciata  ai  sensi  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione
presso alcuna Universita'.
    I   concorrenti  frequentatori  delle  Scuole  militari  dovranno
inoltre  dichiarare  di  aver  concluso  il  corso di studi e di aver
conseguito   il  titolo  prescritto  presso  la  Scuola  militare  di
provenienza al termine dell'anno scolastico 2007/2008.
    I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta
da  parte  dell'Accademia  militare di Modena dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.

        
      
                            Articolo 13.


          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo  5,  comma  1,  del  presente decreto sono a carico dei
concorrenti.
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere  computati i giorni di svolgimento delle
prove  e  degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
del  presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte.
    Qualora  il  concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari, nel periodo di
effettuazione  delle  prove  di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di  vita  interna  di  caserma.  I  concorrenti  in servizio dovranno
indossare  l'uniforme.  Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.

        
      
                            Articolo 14.


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice per la valutazione della prova
di  preselezione,  per  la  prova scritta di cultura generale, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie;
      b) la  Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la   Commissione   per  lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali  e per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo
art. 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;
      e) la  Commissione  per  la  valutazione  dei  frequentatori al
termine del tirocinio.
    2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      -   un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  grado  non
inferiore a generale di brigata, presidente;
      - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
      -  due  docenti  di  materie letterarie, membri aggiunti per la
prova scritta di cultura generale;
      -  quattro  docenti  o  esperti,  membri  aggiunti per la prova
orale,  rispettivamente,  di matematica, di storia, di geografia e di
educazione civica;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano,  ovvero  un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore
a "C/2", segretario senza diritto a voto.
    Qualora  il  numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere  la  prova  scritta  risulti superiore a 1.000 (mille), per
ogni  gruppo  di  almeno  500  (cinquecento)  candidati dovra' essere
nominata apposita Sottocommissione, cosi' composta:
      -  l'ufficiale  generale  di  cui  al precedente comma 2, primo
alinea;
      - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
      - due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano,  ovvero  un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore
a "C/2", segretario aggiunto senza diritto a voto.
    3.  La  Commissione,  di  cui  al precedente comma 1, lettera b),
sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -   due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore  a  capitano,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore   militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza  di
personale medico.
    4.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera c), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      -  due  ufficiali  medici  in  servizio, membri, di cui il meno
elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
    Detta  Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
    5.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
"perito selettore attitudinale", membro;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di personale del Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
    6.  La  Commissione,  di  cui  al precedente comma 1, lettera e),
sara' composta da:
      - Comandante dell'Accademia militare, presidente;
      - Comandante del reggimento allievi, membro;
      - Comandante di battaglione, membro;
      - Comandante di compagnia, membro;
      - Comandante di plotone, membro e segretario.

        
      
                            Articolo 15.


                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova  orale  di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nelle  prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella
prova  scritta  di  cultura generale, nella prova orale e nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487  e  l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre
1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in graduatoria ne saranno
convocati  al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle
Scuole  militari  ed  almeno  1  (uno)  in possesso dell'attestato di
bilinguismo.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal precedente comma 4 saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    6.  Successivamente,  secondo l'ordine della graduatoria, laddove
ritenuto  necessario,  potra' essere convocato al tirocinio un numero
di  concorrenti  pari  a  quello  degli assenti all'appello del primo
giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
-  e degli eventuali rinuncianti nei primi 14 (quattordici) giorni di
frequenza.
    7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della  verifica  dei  requisiti  previsti  per l'ammissione al corso,
dovranno  essere  sottoposti  al  test  di  gravidanza  nelle urine e
qualora  ammessi  alla frequenza del 190° corso dell'Accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno
essere nuovamente sottoposti a detto test.
    8.  All'atto  della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'   sanitaria   precedentemente   riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia   militare   di   Modena   inviare  detti  concorrenti
all'osservazione  ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di  accertare  che  non  siano  insorti  fatti  morbosi nuovi tali da
determinare   un  provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla
frequenza del tirocinio.
    9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
    -  in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
    -  con  il  grado  gia'  rivestito, se ufficiali di complemento o
sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
    -  con  il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti,  a  cura  degli  Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
    10.  Il  personale  in  servizio  permanente  e  quello  in ferma
volontaria  dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali
ed  i  volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
Forze  armate  durante  il  tirocinio continueranno a percepire dagli
Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    11.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
    12.  Il  tirocinio avra' una durata non superiore a 60 (sessanta)
giorni,  durante  i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
militari e scolastiche.
    13.  Durante  il  tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
cura  della  Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli
obiettivi,   al   senso   di  responsabilita',  all'emotivita',  alla
capacita'   di  concentrazione  e  ragionamento,  alla  capacita'  di
adattamento  alla  vita  militare in termini di motivazione, al senso
della  disciplina,  alla  capacita'  d'integrazione  ed all'effettivo
dispiegamento  "sul  campo" delle potenzialita' riscontrate nel corso
degli  accertamenti  attitudinali di cui all'articolo 10. Dette prove
si   svolgeranno   con   le   modalita'  definite  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
    14.  Saranno  esclusi  dal  concorso  e  rinviati dall'Istituto i
frequentatori che:
      - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
      -  maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le
quali  rientrano  i  ricoveri  presso  strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  e  private - che superino complessivamente la meta'
della durata del tirocinio medesimo;
      -  non  risultino  in  possesso,  all'atto della valutazione da
parte  della  Commissione  di  cui  al  precedente  art. 14, comma 1,
lettera   e),   della  prescritta  idoneita'  sanitaria  al  servizio
permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
      -  non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a  consentire  alla  preposta Commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 16.
    15.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i quali venisse
accertato   presso   una  struttura  sanitaria  militare  l'eventuale
positivita'  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico.
    16.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al  termine  dello  stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione
dell'Accademia  militare  di  cui  al  precedente  art. 14,  comma 1,
lettera  e),  la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
frequentatore,  tenendo  conto  del  rendimento globale fornito nelle
seguenti aree, oggetto di valutazione:
      - capacita' e resistenza fisica;
      - rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore,
alla  correttezza  formale,  alla  disinvoltura ed alla comunicazione
verbale;
      - rendimento nelle istruzioni pratiche;
      - idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
    Nell'Allegato  "G"  che costituisce parte integrante del presente
decreto  sono riportate le prove oggetto di valutazione ed i relativi
punteggi.
    17.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
    18.   Per   ciascuno   dei  concorrenti  giudicati  idonei  dalla
Commissione  dell'Accademia militare di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera  e),  la  Commissione  del  Centro  Nazionale  di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma
1,  lettera  d),  valutera'  i  risultati  conseguiti, attribuendo un
punteggio  da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile
ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di cui al successivo
art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
      -  delle  risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e
degli    accertamenti    per    la    valutazione   del   rilevamento
comportamentale,  riferito  ai  profili indicati nel precedente comma
13;
      -   dei   giudizi   analitici   formulati   dalla   Commissione
dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica,
il  rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla
correttezza   formale,   alla   disinvoltura  ed  alla  comunicazione
verbale),  il  rendimento  nelle istruzioni pratiche e l'idoneita' ad
affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al
precedente comma 16.

        
      
                            Articolo 16.


              Graduatoria finale di ammissione al corso

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti  dalla  Commissione  di  cui al precedente art. 14,
comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nelle  prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella
prova  scritta  di  cultura  generale, nella prova orale, nella prova
orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma
4,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  La  graduatoria  generale di merito formata dalla Commissione
esaminatrice,   trasmessa   dal   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri al Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale militare, sara' approvata con
decreto dirigenziale.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso ed ammessi alla
frequenza  del  corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti  idonei,  fino  a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto  conto  delle riserve di posti previste dal precedente art. 2.
Successivamente  potra'  essere  ammesso  al  Corso, secondo l'ordine
della  graduatoria  stessa,  un  numero  di concorrenti idonei pari a
quello  di  eventuali  rinunciatari,  per qualsiasi motivo, durante i
primi 7 (sette) giorni di frequenza del corso stesso.
    6.   Qualora   i   posti  riservati  non  fossero  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.

        
      
                            Articolo 17.


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare  tramite  il  Centro  Nazionale  di Selezione e reclutamento
dell'Arma    dei    carabinieri   provvedera'   a   richiedere   alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori  del  concorso  medesimo  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3. Verranno acquisiti d'ufficio:
      - il certificato generale del casellario giudiziale;
      -  il  nulla  osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per  gli  iscritti  nelle  liste  della leva di mare e per coloro che
siano  in  servizio  presso  altra  Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

        
      
                            Articolo 18.


                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,   escludere   in   ogni   momento  dal  concorso  qualsiasi
concorrente   che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base
degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche'  escludere il
medesimo  dalla  frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

        
      
                            Articolo 19.


              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.  Tutti  gli  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio dovranno
contrarre  all'atto  della  presentazione presso l'Accademia militare
una  ferma  volontaria  di 60 giorni quali allievi carabinieri, dalla
quale   saranno   prosciolti  qualora  rinuncino  successivamente  al
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare  per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente
la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno
ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza
del  tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano comunque ammessi
all'Accademia.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia  militare  per la frequenza del tirocinio siano gia' alle
armi  saranno  collocati,  per  la durata del tirocinio stesso e sino
all'eventuale  ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati
o  aggregati  presso  l'Accademia  e  saranno  rinviati  agli Enti di
provenienza  qualora  interrompano,  per  rinuncia,  la frequenza del
tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano, comunque, ammessi al
corso.
    4.  I  militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5.  Tutti  coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una
ferma  volontaria  di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed
ai  regolamenti  militari  come  allievi  carabinieri. Coloro che non
sottoscriveranno   tale   ferma   saranno   considerati  rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
    6.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  al  corso,
qualunque   sia  la  loro  provenienza,  dovranno  sottoscrivere  una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti dell'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
vigenti  disposizioni,  dovranno  assumere  all'atto  della  nomina a
Sottotenente  in  servizio permanente, come prescritto dal successivo
art. 21.

        
      
                            Articolo 20.


                 Trattamento economico degli Allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dal
personale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei carabinieri e dai
sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio permanente delle altre
Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti senza soluzione di continuita' dai
ruoli  del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri,
dal  ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonche' dai
ruoli  dei  marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa delle
altre  Forze  armate,  qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
e'  attribuito  un  assegno  personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o  a  disposizioni  normative a carattere
generale.
    3.  Agli  allievi  non provenienti dai ruoli di cui al precedente
comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

        
      
                            Articolo 21.


                        Nomina a Sottotenente

    1.  Gli  allievi  giudicati  idonei  al termine del corso saranno
nominati  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale
dell'Arma  dei  carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
anni,   che   assorbe  quella  precedentemente  contratta,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298.

        
      
                            Articolo 22.


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno   raccolti   presso   il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  dell'Arma  dei carabinieri per le finalita' di gestione
del  concorso  e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Direttore  del  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
      Il  presente  decreto,  sottoposto  al controllo previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 novembre 2007
                           Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi