Concorso per 115 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 115
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 30-11-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  15 gennaio 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2008-2009. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-12-2007
Data Scadenza bando 15-01-2008
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  15 gennaio 2008)
Concorso,  per  esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla
1ª  classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia navale di Livorno per
l'anno accademico 2008-2009.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  Ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo 3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza,  come  modificata  dalla legge
2 agosto 2007, n. 130;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle  prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale,  emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   4   agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  e  integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale,   a   norma  dell'articolo 3,  comma  1,  della  legge
14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca 25 novembre 2005, inerente la definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della Sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale   30 agosto   2007,   riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente
il  regolamento  recante  le  norme  di organizzazione dell'Accademia
navale;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di  centoquindici  allievi  alla  1ª  classe  dei corsi
normali  dell'Accademia  navale  di  Livorno  per  l'anno  accademico
2008/2009;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del   testo  integrato  del  sopraccitato  decreto  interministeriale
30 marzo  1999,  nel  testo  sostituito  dall'articolo 2  del decreto
interministeriale  2 maggio 2002, nel concorso l'effettuazione di una
prima prova scritta cui sottoporre tutti i concorrenti;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alla  successiva  prova  scritta  di
concorrenti  in misura non superiore a tredici volte quello dei posti
a concorso per i Corpi vari e non superiore a sedici volte quello dei
posti  a  concorso  per  il  Corpo sanitario militare marittimo offra
adeguata garanzia di selezione,
                               DECRETA
                             Articolo 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia
navale   di   Livorno   per  l'anno  accademico  2008/2009.  I  posti
disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) centosei per i sottonotati Corpi:
        - cinquantatre' per il Corpo di stato maggiore;
        - quindici per il Corpo del genio navale;
        - nove per il Corpo delle armi navali;
        - nove per il Corpo di commissariato militare marittimo;
        - venti per il Corpo delle capitanerie di porto.
      b) nove per il Corpo sanitario militare marittimo.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di  sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia'  alle  armi.  Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.   I   concorrenti   potranno   chiedere   di  partecipare,  in
alternativa,  o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a),
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non  e'  consentito concorrere, neanche presentando distinte domande,
per  entrambe  le  categorie  di  posti di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1,  lettera  a)  nella domanda di partecipazione al concorso potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e'  indetto  il  concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali,
commissariato  militare  marittimo  e  capitanerie  di  porto), fermo
restando  che  l'indicazione  non  sara'  vincolante  ai  fini  della
assegnazione  ai  Corpi  che  avverra'  con  i  criteri  indicati nel
successivo articolo 15.
    Tuttavia,  qualora  i  posti di cui al citato comma 1, lettera a)
risultino  non  ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su
indicazione  dello  Stato  Maggiore  della  Marina  militare,  potra'
procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione
della  graduatoria  generale di merito ed il successivo provvedimento
di  assegnazione  definitiva  ai corpi dei vincitori del concorso, di
cui  all'articolo 15, commi 6,7,8 e 9, al ripianamento di detti posti
con  gli  idonei  non  vincitori  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo,  previo gradimento di questi ultimi. Non e' consentito, al
contrario,   il  ripianamento  di  eventuali  vacanze  che  dovessero
verificarsi  nel Corpo sanitario militare marittimo con i concorrenti
idonei non vincitori per i Corpi vari.
    Per  i  concorrenti  per  i  posti  di cui al precedente comma 1,
lettera  b),  le  prove  del  concorso di cui al presente decreto non
sostituiscono  la  prova  di  ammissione,  tra gli altri, ai corsi di
laurea  specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata
annualmente  dal  Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca (MUR).
Pertanto,  qualora  detta  prova di ammissione venga confermata - per
l'anno  accademico  2008/2009  - anche per gli allievi dell'Accademia
navale,   la   procedura   concorsuale  potra'  subire,  solo  per  i
concorrenti  di  cui al citato comma 1, lettera b), e a seconda delle
indicazioni fornite dal MUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per
i  medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione
della  predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalita'
indipendente   dal  peculiare  reclutamento  militare.  Di  eventuali
integrazioni  della  procedura  concorsuale per l'accesso ai corsi di
laurea  in  medicina  e  chirurgia,  nel senso sopra indicato, ovvero
dell'adozione  di  ulteriori,  specifiche esenzioni disposte a favore
degli  allievi  delle  accademie  militari,  verra'  fornita puntuale
comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  "Concorsi ed esami" - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
    4.  I  corsi  avranno  di massima inizio nella seconda decade del
mese  di settembre 2008. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento  dei  corsi,  integrati  da  campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
    5.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
      -  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  stato  maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento  della  laurea  specialistica  in  scienze  marittime e
navali;
      -   gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  del  genio  navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
      -  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  delle  armi  navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
      -  gli  ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare
marittimo  completeranno  un  ciclo  di  studi comprendente tutti gli
indispensabili  insegnamenti a carattere professionale e marinaresco,
con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento   della   laurea   specialistica   a   ciclo  unico  in
giurisprudenza;
      -  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo  completeranno  un  ciclo  di  studi comprendente tutti gli
insegnamenti  a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento  della laurea specialistica a ciclo unico in medicina e
chirurgia;
      -  gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
orientamento  tecnico  -  giuridico  - amministrativo, finalizzato al
conseguimento  della  laurea  specialistica  in Scienze del governo e
dell'amministrazione del mare.
    6. Per quanto indicato al precedente comma 5:
      -  i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in scienze
marittime  e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo
di stato maggiore;
      - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non  potranno  essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e
delle armi navali;
      - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia  non  potranno  partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
      -   i   concorrenti  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  non  potranno essere ammessi al corso per il Corpo di
commissariato militare marittimo;
      -  i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in Scienze
del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare  non potranno essere
ammessi al corso per il Corpo delle capitanerie di porto;
gli  allievi  non  potranno  far  valere  gli  esami universitari che
avessero   sostenuto   prima   dell'ammissione   ai   corsi   normali
dell'Accademia  navale  ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
    7. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale del rispettivo Corpo.
    8.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza della 1ª classe
dei  corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
ne'   prevedibili,   nonche'   in  applicazione  di  disposizioni  di
contenimento  della  spesa  pubblica  che  impedissero, in tutto o in
parte,   assunzioni  di  personale  per  l'anno  2008.  In  tal  caso
l'amministrazione  della difesa provvede a dare formale comunicazione
mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie
speciale.
                             Articolo 2.
                          Riserve di posti
    1.  Ai  concorrenti che al termine dell'anno scolastico 2007/2008
abbiano  conseguito  il  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado  presso  la  Scuola  navale  militare "Francesco Morosini" e la
sufficienza  in  idoneita'  attitudinale,  che risulteranno idonei al
termine del concorso, sono riservati:
      -  trentuno  posti per i Corpi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a) ;
      - tre posti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera b).
    2. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da
detti  concorrenti  saranno  devoluti  agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della relativa graduatoria medesima.
                             Articolo 3.
                     Requisiti di partecipazione
    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2008,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1986  al
31 dicembre  1991,  estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o  abbiano  prestato  servizio  militare  esclusivamente  nelle Forze
armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,   ovvero   un   titolo   di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) avere,  se  minorenni,  il consenso di entrambi i genitori o
del   genitore  esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
      f) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario   in  altra  Accademia,  Istituto  di  formazione  o  Ente
addestrativo  delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
      g) non  essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla
legge  n. 130  del  2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa
precedente  sull'obiezione  di  coscienza  di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230.
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte  dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere
mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad
Ufficiale in servizio permanente.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo 2  del  decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia  navale,  del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione   al   concorso   e   devono   essere  mantenuti  sino
all'ammissione  in  Accademia  navale e per tutta la durata dell'iter
formativo nell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 5.
                             Articolo 4.
                Domanda di partecipazione al concorso
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      a) redatta  in  carta  semplice;  i  concorrenti  che intendano
partecipare  per  i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
dovranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  utilizzando il
modello  riportato  nell'allegato A; quelli che intendano partecipare
per  i  posti  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovranno,
invece,  utilizzare  il  modello  riportato nell'allegato B. I citati
allegati  A  e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Copia  della  domanda  dovra'  essere  conservata  dal concorrente ed
essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta,
come previsto dal successivo articolo 6, comma 2;
      b) firmata  per  esteso  dal  concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede I 'autenticazione).
    La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  determinera'  il non
accoglimento della medesima;
      c) spedita  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, con
esclusione   di   qualsiasi  altro  mezzo  o  procedura,  al  Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100
Livorno,  a  pena  di  decadenza,  entro il termine perentorio del 15
gennaio.  A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    I  militari  in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con  le  modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando/Ente
di appartenenza.
    I  militari in servizio, impiegati presso Unita' dislocate "fuori
area",  entro  il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al
Comando  di  appartenenza  che provvedera' a vistarla apponendo sulla
stessa  data  di  presentazione  e  numero  di  protocollo. Lo stesso
Comando   provvedera'   a   comunicare  telegraficamente  al  Comando
dell'Accademia   navale   l'avvenuta   presentazione  della  domanda,
assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
sempre  entro  il  termine  sopraindicato  anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari.
    2.  Nella  predetta  domanda  il  concorrente,  consapevole delle
conseguenze    derivanti   da   dichiarazioni   mendaci,   ai   sensi
dell'articolo 76   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b) il  distretto  militare  ovvero  la  capitaneria di porto di
appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile) ;
      c) i  posti  per  i quali intenda concorrere (in alternativa, o
quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o quelli
di  cui  al  precedente  articolo 1, comma 1, lettera b), utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B.
    Qualora  concorra  per  i  posti di cui al precedente articolo 1,
comma  1,  lettera  a)  potra'  indicare  anche l'ordine di preferita
assegnazione  ai  cinque  Corpi  (stato  maggiore, genio navale, armi
navali,  commissariato  militare  marittimo  e capitanerie di porto),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  5  le  apposite  caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A;
      d) il  possesso  della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla  domanda,  la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto
agli obblighi militari;
      e) il proprio stato civile;
      f) la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo 444  del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
    In  caso  contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  ovvero  presso  la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito la qualifica di
imputato.
    Dovra'    impegnarsi,   altresi',   a   comunicare   al   Comando
dell'Accademia   navale  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria  che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
      h) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      i) di  non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente  arruolamento  volontario  in altra accademia, istituto di
formazione  o  ente  addestrativo delle Forze armate o delle Forze di
polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      i) il  servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio  dovra'  indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
    Le  comunicazioni relative al concorso saranno inviate tramite il
Comando  di  appartenenza  che  dovra'  notificarle  all'interessato.
Qualora  gia'  collocato  in congedo, le date di inizio e di fine del
servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento.
    Se concorrente di sesso maschile, anche:
      -   il   distretto  militare  o  la  capitaneria  di  porto  di
appartenenza;
      -  se  sia  stato  o  meno  dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio  1998,  n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del
2 agosto   2007   apportante   modifiche  alla  normativa  precedente
sull'obiezione  di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      k) il  titolo  di  studio  posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2007/2008.
    Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia  ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso
con   riserva   al   concorso   ed  avra'  l'obbligo  di  comunicarne
all'Accademia   navale   -  Ufficio  concorsi,  a  mezzo  telegramma,
l'avvenuto  conseguimento  con  il  relativo  punteggio.  Il  mancato
conseguimento  del  titolo  di  studio  determinera' l'esclusione dal
concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
      l) di  essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara'  cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in  congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con conseguente
perdita del grado rivestito;
      m) di  essere  a  conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai
corsi,   dovra'   sottoscrivere   la   ferma  di  cui  al  successivo
articolo 17;
      n) la   lingua  o  le  lingue  straniere  nelle  quali  intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
      o) il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale  e,  ove  possibile,  del numero telefonico e della eventuale
casella   di   posta  elettronica.  I  cittadini  italiani  residenti
all'estero   dovranno,  altresi',  indicare  nella  domanda  l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma,  all'Accademia navale - Ufficio concorsi, ogni variazione
del  recapito  indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      p) l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto;
      q) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      r) di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    3.  Alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso i concorrenti
dovranno  allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e
non  autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma,  apposta  in  calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o, in
mancanza di essi, dal tutore.
    5.   Il   Comando  dell'Accademia  navale  potra'  richiedere  la
regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero   risultare   formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili,
inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati A e
B al presente decreto.
    6.   La   domanda   di  partecipazione  dovra'  essere  compilata
utilizzando  esclusivamente  copia  dei modelli di cui ai gia' citati
allegati "A" e "B" al presente decreto.
                             Articolo 5.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prima prova scritta;
      b) seconda prova scritta (di italiano) ;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamenti attitudinali;
      e) prova orale;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
      g) prove di efficienza fisica.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'articolo 3,  comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile   che   si   siano   trovati   nelle   condizioni   di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  del  citato decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n. 114  -  all'atto  della  formazione  delle  graduatorie  di
ammissione  alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale
di    cui    al   successivo   articolo 15   del   presente   decreto
(presumibilmente  entro  la prima decade di settembre 2008), dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutte  le  prove  e negli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
                             Articolo 6.
                         Prima prova scritta
    1.  La  prima  prova  scritta avra' luogo presso il "Comprensorio
della  Marina  militare  di  Piano  S. Lazzaro, sito in Ancona in via
Della  Marina  n. 1,  presumibilmente  nel mese di febbraio 2008, nei
giorni  e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che
sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
5 febbraio 2008. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta
Ufficiale   -   4ª   serie   speciale  -  del  5 febbraio  2008  tale
pubblicazione  potra'  essere  rinviata ad una data successiva. Prima
dell'inizio   della   prova  la  commissione  di  cui  al  successivo
articolo 14,  comma  1,  lettera  a)  rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
    2.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione di
esclusione   dal   concorso,  senza  attendere  alcuna  convocazione,
dovranno  presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati   nel   suddetto  avviso,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  nonche'  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso.
    3.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della
prova a mezzo fax al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(n. 0586/238222),  sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a
sostenere  la  prova in sessione diversa da quella per essi prevista,
ricadente  comunque  tra quelle indicate nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  di  cui  al  precedente  comma  1.  Il  Comando
dell'Accademia  navale  - Ufficio concorsi potra' inoltre autorizzare
la  presentazione  in sessione diversa da quella indicata nell'avviso
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1 di
concorrenti in servizio presso enti/reparti/scuole militari, motivata
da esigenze organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
    4.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    5.   In   base  al  numero  delle  risposte  esatte  fornite  dai
concorrenti  nella  suddetta  prova, ai medesimi verra' attribuito un
punteggio  in  trentesimi.  La  commissione,  pertanto,  formera' due
distinte graduatorie provvisorie, l'una per i concorrenti per i posti
di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), l'altra per i
concorrenti  per  i  posti  di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b). Quanto precede allo scopo di individuare i concorrenti da
ammettere alle successive prove della procedura concorsuale.
    6.  Saranno  ammessi  alla seconda prova scritta (di italiano) di
cui  al  successivo  articolo 7,  secondo  l'ordine delle graduatorie
provvisorie di cui al precedente comma 5:
      a) 1.378  (milletrecentosettantotto) concorrenti, per i posti a
concorso  per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali,  del  commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto.
    Saranno  inoltre  ammessi  i concorrenti che occupino la medesima
posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso;
      b) 144   (centoquarantaquattro)  concorrenti,  per  i  posti  a
concorso  per  il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre
ammessi   i   concorrenti  che  occupino  la  medesima  posizione  di
graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso.
    7.  Ai  concorrenti  ammessi a sostenere la seconda prova scritta
sara'  assegnato  un  punteggio  incrementale,  in  relazione al voto
conseguito  espresso  in  trentesimi  nella prima prova scritta. Tale
punteggio   incrementale,   che  concorrera'  alla  formazione  delle
graduatorie   di   cui   al   successivo   articolo 15,  sara'  cosi'
determinato:

     a) fino a 20,99/30:                  |  0 punti;
     b) da 21/30 a 21,99/30:              |  0,05 punti;
     c) da 22/30 a 22,99/30:              |  0,10 punti;
     d) da 23/30 a 23,99/30:              |  0,15 punti;
     e) da 24/30 a 24,99/30:              |  0,20 punti;
     f) da 25/30 a 25,99/30:              |  0,25 punti;
     g) da 26/30 a 26,99/30:              |  0,30 punti;
     h) da 27/30 a 27,99/30:              |  0,35 punti;
     i) da 28/30 a 28,99/30:              |  0,40 punti;
     j) da 29/30 a 29,99/30:              |  0,45 punti;
     k) 30/30:                            |  0,50 punti.

    8.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  6 riceveranno
apposita  comunicazione  scritta dell'esito di detta prova a cura del
Comando   dell'Accademia   navale  a  mezzo  lettera  raccomandata  o
telegramma  ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare,
a mezzo messaggio telegrafico che sara' notificato agli interessati a
cura  del  Comando  di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi il
giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo articolo 7, comma
1.
    9.  I  concorrenti  che non saranno rientrati, invece, nei limiti
numerici  di  cui  al  precedente  comma  6,  non  riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
    10.   Tutti   i   concorrenti,   comunque,   potranno   acquisire
informazioni  sull'esito  della  prova,  a  partire dal quinto giorno
successivo  alla  data  di conclusione di tutte le sessioni di prova,
consultando     i     siti    web    www.persomil.difesa.it  e
www.marina.difesa.it
                             Articolo 7.
                 Seconda prova scritta (di italiano)
    1.  La seconda prova scritta avra' luogo il giorno 27 marzo 2008,
con  inizio  non prima delle ore 8,30, presso il Centro ente fiera di
Ancona  -  largo  Fiera della Pesca n. 11, con le modalita' riportate
nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di
detta  prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale - dell'11 marzo 2008, che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
dell'11 marzo  2008  tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
    3.  I  concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 8, sono
tenuti  a presentarsi presso la sede di cui al precedente comma 1, il
giorno della prova entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di
penna  a  sfera  .ad  inchiostro indelebile di colore blu o nero e di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.
    Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento dell'inizio della
prova  saranno  in ogni caso esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.
    Per  quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova  saranno  osservate  le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    4.  La  seconda  prova  scritta  si  intendera'  superata  se  il
concorrente avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale
punteggio  sara'  utile per la formazione della graduatoria di cui al
successivo articolo 15.
    5.  I  concorrenti  che avranno superato la seconda prova scritta
riceveranno    apposita    comunicazione   da   parte   del   Comando
dell'Accademia  navale  a  mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma
ovvero,  per  i  militari  in servizio nella Marina militare, a mezzo
messaggio  telegrafico  che  sara' notificato agli interessati a cura
del  comando  di  appartenenza,  contenente  indicazione del giorno e
dell'ora  nei quali dovranno presentarsi presso l'Accademia navale di
Livorno   -  viale  Italia  n. 72,  per  sostenere  gli  accertamenti
psico-fisici  e,  le  prove attitudinali, la prova orale, l'eventuale
prova  orale facoltativa di lingua straniera e le prove di efficienza
fisica di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.
    6.  I  concorrenti  che  non  avranno  superato  la seconda prova
scritta  non  riceveranno  alcuna  comunicazione  dell'esito di detta
prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa,
a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della  prova,  al  Comando  dell'Accademia  navale - Ufficio concorsi
(tel. 0586/238531).
                             Articolo 8.
                      Accertamenti psico-fisici
    1.  I concorrenti risultati idonei al termine della seconda prova
scritta  (d'italiano) dovranno presentarsi presso l'Accademia navale,
con   le  modalita'  indicate  nella  lettera  o  nel  telegramma  di
convocazione,  per  essere  sottoposti ad accertamenti psico-fisici a
cura  della  commissione  di  cui al successivo articolo 14, comma 1,
lettera b).
    L'idoneita'  psico-fisica  dei concorrenti sara' definita tenendo
conto  del  vigente  elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare approvato con
decreto  ministeriale  4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive della
Direzione  generale  della  Sanita' militare in data 5 dicembre 2005,
citate nelle premesse.
    Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio dei concorrenti,
quali allievi della classe dei corsi normali dell'Accademia navale.
    I  concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
      dati somatici:
        statura  non  inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95
se  di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt.
1,95 se di sesso femminile;
      apparato visivo:
        Corpo  di  stato  maggiore:  visus corretto 10/10i in ciascun
occhio,  dopo  aver  corretto  con  lenti  ben  tollerate il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie  per  l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per l'astigmatismo di
qualsiasi  segno  e  asse.  La  correzione totale non dovra' comunque
superare  1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e 2
diottrie  per  l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
        Corpi  del genio navale, delle armi navali, del commissariato
militare  marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare
marittimo:  visus  corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non  dovra'  superare  le  3  diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico  composto,  le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico  semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro  o  in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
      apparato uditivo:
        la   funzionalita'   uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico   tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere
tollerata  una  perdita  uditiva  monolaterale  di  35  dB  fino alla
frequenza  di  4000  Hz  ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle  predette  direttive  tecniche  della  Direzione generale della
Sanita' militare;
      dentatura:
        la   dentatura  dovra'  essere  in  buone  condizioni;  sara'
consentita  la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche'  non  associati  a paradontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso  lato  e  tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino;  nel  computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi  molari;  gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna  protesi  fissa  che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
    2.  La  commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
acquisira'  la documentazione di cui al successivo articolo 12, comma
1,  lettere a) e b), necessaria per la successiva effettuazione degli
accertamenti  psico-fisici e attitudinali; solo per i concorrenti per
il Corpo sanitario militare marittimo, in caso di positivita' al test
HIV-Ab  determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione, procedera'
all'esclusione   degli   interessati;  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile,  in  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza,  la
commissione  medesima  non procedera' agli accertamenti psicofisici e
si  asterra'  dalla  pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma  2,  del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento   dell'idoneita'  al  servizio  militare;  disporra'
quindi  per  tutti  gli  altri  concorrenti,  i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      - visita cardiologia con ECG;
      - visita oculistica;
      - visita otorinolaringoiatra;
      - visita odontoiatrica;
      - visita psichiatrica;
      - visita ortopedica;
      - ricerca  nelle  urine  di  eventuali  cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul   medesimo   campione  test  di  conferma  (gascromatografia  con
spettrometria di massa).
    3.  La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di
ciascun  concorrente,  secondo  i criteri stabiliti dalla normativa e
dalle  direttive  vigenti  ed  in  base alla documentazione sanitaria
prodotta   dagli   interessati   e   agli  accertamenti  psico-fisici
effettuati.
    4.  La  commissione,  seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      - "Idoneo all'ammissione all'Accademia navale", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
      - "Non   idoneo   all'ammissione   all'Accademia  navale",  con
indicazione del motivo.
    5.  Saranno  giudicati  "idonei"  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;  per  l'apparato visivo VS e
l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 1.
    6. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
      - imperfezioni  ed  infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
      - imperfezioni   ed   infermita'   per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione   del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3  nelle
caratteristiche  somato-funzionali  del  profilo  sanitario stabilito
dalle  vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto) ;
      - disturbi   della   parola   tali  da  rendere  l'eloquio  non
chiaramente e prontamente intellegibile;
      - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
      - tutte  le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali,  gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono o
bilaterale  dei  vizi  di  rifrazione,  gli strabismi manifesti anche
alternanti;   gli   esiti  di  cheratotomia  radiale;  gli  esiti  di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
      - abuso  di  alcolici,  positivita', accertata anche al test di
conferma  di cui al comma 2 del presente articolo, degli accertamenti
diagnostici  per  assunzione,  anche  saltuaria  od  occasionale,  di
sostanze  stupefacenti,  e  per  utilizzo saltuario od occasionale di
sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;
      - positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o
4ª  generazione  -  solo  per  i  concorrenti  per il Corpo sanitario
militare marittimo - di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) ;
      - accertata carenza anche parziale dell'enzima "G6PDH".
    7.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio,  ne'  definira'  il  profilo  sanitario.  Essa  fissera' il
termine   --  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento  della procedura di cui al precedente articolo 5, comma
1,  da  parte  di  tutti  i concorrenti -- entro il quale sottoporra'
detti  concorrenti  ai previsti accertamenti sanitari, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    9.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  potranno, tuttavia,
inviare  con  lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale -
Ufficio    concorsi,    viale   Italia   n. 72   -   57100   Livorno,
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti  psico-fisici  effettuati in Accademia navale, specifica
istanza,  corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio  di  non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
    10.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.    In    caso    di   accoglimento   dell'istanza,   i
concorrentiriceveranno     dal    Comando    dell'Accademia    navale
comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alle prove di cui
ai successivi articoli 9, 10 e 11.
    In  caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non  idoneita'  riportato  al termine degli accertamenti psico-fisici
rimane confermato.
    11.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al  precedente  comma  9  - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita'  alle  prove  di  cui  ai  successivi  articoli 9, 10 e 11,
sostenute  con  riserva  -  sara'  espresso  dalla commissione di cui
all'articolo 14,  comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione    sanitaria   allegata   all'istanza   di   ulteriori
accertamenti  ovvero,  solo qualora ritenuto necessario, a seguito di
ulteriori  accertamenti  sanitari. I concorrenti convocati per essere
sottoposti  ad ulteriori accertamenti sanitari, qualora per qualsiasi
motivo  non  si  presentino nel luogo, giorno e ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
    12.  Il  giudizio  espresso  da  detta commissione e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
                             Articolo 9.
                      Accertamenti attitudinali
    1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente   articolo 8,   i   candidati   giudicati  idonei  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera   d),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il   possesso   dei  requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo
inserimento in Forza armata. Tale valutazione che sara' svolta con le
modalita'  indicate  nelle  "Norme  tecniche  per il concorso allievi
della   1ª   classe  Corsi  Normali  dell'Accademia  Navale",  ed  in
riferimento   alla   Direttiva   Tecnica  "Profili  attitudinali  del
personale  della Marina Militare", si articolera' sulle seguenti aree
e sottoaree di indagine:
      1) Area del pensiero:
        a) Capacita' di critica e di giudizio;
        b) Elasticita' del pensiero;
        c) Apprendimento;
      2) Area affettiva/relazionale:
        a) Maturita' ed autonomia;
        b) Autocontrollo;
        c) Autostima;
        d) Socializzazione;
        e) Lavoro di gruppo;
        f) Rapporto con l'autorita';
      3) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
        a) Livelli di attivita';
        b) Costanza nel rendimento;
        c) Tolleranza alla frustrazione ed allo stress;
        d) Approccio gestionale al lavoro;
        e) Autoefficacia;
        f) Iniziativa;
        g) Ambizione;
      4) Area motivazionale:
        a) Bisogni    ed   aspettative   connesse   con   l'attivita'
professionale;
        b) Plasticita' adattativa.
    A  ciascuna  delle  sopradescritte  caratteristiche  attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
      -  Punteggio  0:  assenza  o forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso) ;
     - Punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
     - Punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
     - Punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
     - Punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
    E' consentita altresi' l'attribuzione di punteggi intermedi.
    La  commissione  assegnera'  il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati   in  sede  di  intervista  attitudinale  e  sara'  diretta
espressione   degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai  diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
    Al   termine  delle  procedure  e  della  valutazione  svolte  in
conformita'   alle  normative  richiamate,  la  commissione  per  gli
accertamenti  attitudinali  provvedera'  alla definizione del proprio
giudizio;  il  giudizio  di "non idoneita" verra' espresso qualora il
concorrente  dovesse  riportare  un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore a 21/72mi, oppure laddove si dovesse verificare una
delle seguenti condizioni:
          *  il  punteggio  dell'area  del  pensiero e' insufficiente
(ossia inferiore o uguale a 4/12mi) ;
            *    il    punteggio   delle   altre   tre   aree   (area
affettiva/relazionale,  area  della  produttivita' e delle competenze
gestionali,  area  motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o
uguale a 16/60mi).
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  verra' comunicato ai concorrenti
seduta stante.
    A  detto  accertamento  saranno  sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7, e quelli di cui
al   precedente   articolo 8,   comma  9,  in  caso  di  accoglimento
del-l'istanza.  Detti  concorrenti,  qualora  giudicati non idonei al
termine  degli  accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a
sostenere  gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti
di cui al gia' citato articolo 8.
                            Articolo 10.
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
    1.  I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed  attitudinali  saranno  ammessi alla prova orale. Inoltre, saranno
ammessi  con  riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al
precedente  articolo 8,  comma  7,  e  quelli  di  cui  al precedente
articolo 8,  comma  9,  in caso di accoglimento dell'istanza, qualora
giudicati  idonei  al  termine  degli  accertamenti  attitudinali. La
convocazione  a  detta  prova  e alle successive di cui al precedente
articolo 5,  sara'  data  a  mezzo  lettera raccomandata o telegramma
dall'Accademia navale.
    2.  La  prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
ai  programmi  riportati  nel  gia'  citato  allegato  D  al presente
decreto.
    Saranno  dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio  non  inferiore  a  21/30i,  utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo articolo 15.
    3.  I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova  orale  facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte
fra inglese, francese, spagnolo e tedesco).
    Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
contestualmente  alla  prova  orale,  sono  indicate  nel gia' citato
allegato D al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero piu' sostenere detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    4.  Ai  concorrenti  che  supereranno  la  prova  orale di lingua
straniera   sara'  assegnato  un  punteggio,  in  relazione  al  voto
conseguito  per  ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che
concorrera'  alla  formazione  delle graduatorie di cui al successivo
articolo 15, sara' cosi' determinato:
      a) fino a 20/30i: 0 punti;
      b) 21/30: 0,05 punti;
      c) 22/30: 0,10 punti;
      d) 23/30; 0,15 punti;
      e) 24/30: 0,20 punti;
      f) 25/30: 0,25 punti;
      g) 26/30: 0,30 punti;
      h) 27/30: 0,35 punti;
      i) 28/30: 0,40 punti;
      j) 29/30: 0,45 punti;
      k) 30/30: 0,50 punti.
                            Articolo 11.
                     Prove di efficienza fisica
    l  .  I  concorrenti  risultati  idonei  alla prova orale saranno
ammessi alle prove di efficienza fisica.
    2.   Le   prove   di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  presso
l'Accademia  navale,  contestualmente alla prova orale facoltativa di
lingua straniera.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    4.  Le  prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione
dei  seguenti  esercizi,  con  le  modalita'  a  fianco  di  ciascuno
indicate:
      - nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi) ;
      - salto in alto (110 centimetri, massimo tre tentativi) ;
      - piegamenti  sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite
2 minuti senza interruzioni) ;
      - corsa  piana  di  metri  1.000  (tempo  massimo 4 minuti e 30
secondi).
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e' riportato
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    5.   Il  medesimo  allegato  I  contiene  disposizioni  circa  le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere   i  concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione
fisica,  di  esiti  di  precedente  infortunio o di infortunio che si
verifichi durante l'effettuazione degli esercizi.
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      - verifichera'  la  validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
      - sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli
resi  edotti  delle  modalita'  di  esecuzione  degli stessi, secondo
quanto previsto nei commi precedenti;
      - autorizzera',  nei  casi e con le modalita' previste dal gia'
citato  allegato  I,  il  differimento della data di effettuazione di
tutti   o   parte   degli   esercizi,   comunicandolo  immediatamente
all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
      - redigera'  il  verbale  delle  prove  di  efficienza  fisica,
attribuendo  a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato
quale  somma  del  punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato
nel   gia'  citato  allegato  I.  Tale  punteggio  complessivo  sara'
comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti
e  concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
articolo 15.
    7.   Saranno   considerati   idonei  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo
superiore o uguale a 0,3.
    8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza
fisica  un  punteggio  complessivo  inferiore ad 0,3 - anche nei casi
previsti  e  disciplinati  dal piu' volte citato allegato I - saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    9.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  per  le  prove di
efficienza fisica e' definitivo.
                            Articolo 12.
                              Documenti
    1.  I  concorrenti  convocati per sostenere gli accertamenti e le
prove  di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 dovranno, all'atto
della presentazione in Accademia navale:
      a) consegnare i seguenti documenti:
        - certificato  di  idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera,  in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  sportiva  Italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al  1° novembre  2007  ovvero  dovra'  essere  valido  almeno fino al
31 ottobre  2008.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente  a  sostenere gli
accertamenti e le prove:
        - tessera sanitaria emessa dalla A.S.L. di appartenenza;
        - esame  radiografico  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo  referto  in  originale, effettuato in data non anteriore ai
sei  mesi  precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o  private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso  dovra'  essere  prodotta  anche attestazione in originale della
struttura  sanitaria  comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario  Nazionale.  Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa,
copia  autenticata  del  referto  relativo  all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso   presso   una  struttura  sanitaria  militare.  La  mancata
presentazione   di   tutto   quanto   indicato   al  presente  alinea
determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisici;
        - referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante
il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale:
          - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
          - emocromo completo;
          - VES;
          - glicemia;
          - azotemia;
          - creatininemia;
          - trigliceridi;
          - colesterolo;
          - bilirubinemia totale e frazionata;
          - gammaGT;
          - transaminasemia (GOT e GPT) ;
          - markers dell'epatite B e C;
          - G6PDH  (metodo  quantitativo),  la carenza anche parziale
dell'enzima determinera' l'esclusione dal concorso;
          - HIV-Ab  determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione
- solo per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo.
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto  indicato  al  presente  alinea determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici.
    Il personale di sesso femminile dovra' presentare, inoltre:
      - ecografia   pelvica   con   relativo  referto  in  originale,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso  dovra'  essere  prodotta  anche attestazione in originale della
struttura  sanitaria  comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
        - referto  originale  di test di gravidanza eseguito, in data
non  anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private convenzionate col
S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione
in    originale    della    struttura    sanitaria   comprovante   il
convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
      b) consegnare  l'atto  di  assenso  in carta semplice, conforme
all'allegato   C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che
esercita  legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore, qualora ancora minorenni all'atto della presentazione. La
mancata   presentazione   di  detto  documento  determinera'  la  non
ammissione  del  minorenne  a  sostenere  gli accertamenti e le prove
previste;
      c) rilasciare  apposita  dichiarazione  di  consenso  informato
all'effettuazione  del protocollo diagnostico previsto dal precedente
articolo 8,  comma  2,  secondo quanto riportato nell'allegato F, che
costituisce  parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione  di  consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi   della   normativa  vigente,  sara'  loro  praticato  all'atto
dell'ammissione  alla  frequenza della 1ª classe e periodicamente, ad
intervalli  programmati,  per  conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato F al presente decreto;
      d) sottoscrivere  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello in allegato H, che costituisce parte
integrante  del  presente decreto, concernente il possesso del titolo
di studio prescritto per la partecipazione al concorso.
    I concorrenti provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco
Morosini"  dovranno  in particolare dichiarare di aver frequentato il
corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso detta
Scuola al termine dell'anno scolastico 2007/2008.
    I  concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
    2.  I  soli  concorrenti risultati vincitori del concorso - entro
trenta  giorni  dalla  data di ammissione ai corsi normali - dovranno
produrre   il   certificato   anamnestico,  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
    3.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere
alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  dal  concorrente  risultato vincitore del
concorso medesimo.
    Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga
la  non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Il   certificato   generale   del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
    Per  i  concorrenti  che  abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente  articolo 3,  comma  1, lettera a), l'estratto matricolare
ovvero  la  dichiarazione  del reparto/ente di appartenenza dal quale
risulti  la  durata  del servizio militare prestato, nonche' il nulla
osta per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi,
per  gli  iscritti  nelle  liste della leva di terra e per coloro che
siano  in  servizio  presso  altra  Forza armata o Corpo armato dello
Stato verranno acquisiti d'ufficio.
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  sono  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a richiesta del
Comando dell'Accademia navale, dovranno:
      sottoscrivere  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  attestante  la non iscrizione per l'anno
accademico 2008/2009 presso alcuna Universita'.
    I   concorrenti   che  siano  ancora  minorenni,  all'atto  della
richiesta  da  parte  dell'Accademia  navale, dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
                            Articolo 13.
         Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle  prove  previste  per  lo  svolgimento  del  concorso di cui al
precedente   articolo 5  del  presente  decreto  sono  a  carico  dei
concorrenti.
    2.  I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente
per   il  loro  ritorno  in  famiglia,  rimanendo  escluso  qualsiasi
intervento  della  Marina  militare  per  i  giovani che risultassero
sprovvisti di mezzi per il viaggio.
    3.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere computati i' giorni di svolgimento delle
prove  e  degli  accertamenti  previsti dal precedente articolo 5 del
presente  decreto,  nonche'  quelli  necessari  per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci  giorni,  per  la seconda prova scritta. Qualora il concorrente
non  sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla
sua  volonta'  la  licenza  straordinaria  sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
                            Articolo 14.
                             Commissioni
    l . Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la commissione per la prima prova scritta;
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
      e) la  commissione esaminatrice per la seconda prova scritta di
italiano,  per  le  prove orali e per la formazione delle graduatorie
finali;
      f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
    2. La commissione per la prima prova scritta di cui al precedente
comma 1, lettera a), sara' composta da:
      - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio   permanente   o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni,
presidente;
      - due  ufficiali  superiori  della  Marina militare, di cui uno
perito  selettore  tecnico  abilitato  alla somministrazione del test
della prima prova scritta, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    3.  La  commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      - due   ufficiali   superiori   del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      - due   ufficiali   superiori   del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti  della  Marina  militare o di medici specialisti esterni.
Gli  ufficiali  medici  facenti  parte  di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli che avranno fatto parte della commissione
per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
    5. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
      -   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      - due ufficiali specialisti della Marina, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori.
    6.  La  commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Contrammiraglio in
servizio   permanente   o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni,
presidente;
      - due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
      - due  o piu' docenti o esperti per la seconda prova scritta di
italiano, membri aggiunti;
      - due   o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova  orale  di
matematica, membri aggiunti;
      - un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un   ufficiale   della   Marina  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente   di   Vascello,   ovvero  un  dipendente  civile  della
Amministrazione  della  difesa,  appartenente  all'area funzionale C,
segretario senza diritto al voto.
    I  membri  aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
    La   commissione   esaminatrice   potra'   essere   suddivisa  in
sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 6
del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.
    7.  La  commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da:
      - un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di Fregata, presidente;
      - due  ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore
a  Sottotenente  di  Vascello,  membri,  dei  quali  il  meno anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e
di un ufficiale medico.
                            Articolo 15.
  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5,  comma  1, saranno
iscritti,  a cura della commissione di cui al precedente articolo 14,
comma  1, lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito,
una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  media  dei  punti  riportati  nella  seconda prova
scritta  (di italiano) e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto
il  punteggio  incrementale ottenuto nella prima prova scritta di cui
al precedente articolo 6 comma 7, nelle prove di efficienza fisica di
cui  all'articolo 11  del  presente  decreto  e l'eventuale punteggio
incrementale  assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera,
calcolato  secondo  quanto previsto dal precedente articolo 10, comma
4.
    3.  Nel  formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto
della  riserva  di  posti  prevista  dall'articolo 2,  comma  1,  del
presente  decreto.  Qualora  i predetti posti riservati non dovessero
essere   ricoperti,  in  tutto  o  in  parte,  per  insufficienza  di
riservatari  idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma
2 del medesimo articolo 2.
    4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7,
dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    5.  Le  graduatorie  degli  idonei  saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
    Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara'  data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo,   nei   siti   web   "www.persomil.difesa.it"   e  "
www.marina.difesa.it".
    6.  La  commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al  precedente  comma  1 per i posti di cui al precedente articolo 1,
comma  1,  lettera  a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei  ai  Corpi  di  stato  maggiore,  del genio navale, delle armi
navali,  del  commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto  fino  alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei  requisiti  di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e
delle  preferenze  espresse  dai  concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
    7.  Saranno  ammessi  alla  frequenza  della  1ª classe dei corsi
normali  -  sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di  cui  all'articolo 1,  comma  8,  del  presente  decreto - i primi
centosei concorrenti idonei che saranno assegnati provvisoriamente ai
Corpi  secondo i criteri di cui al precedente comma 6 ed i primi nove
concorrenti  idonei che saranno assegnati al Corpo sanitario militare
marittimo  inclusi  nella  relativa  graduatoria  di merito di cui al
precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura
del Comando dell'Accademia navale.
    Per  i  vincitori  gia'  alle  armi, poiche' gia' soggetti ad una
ferma  liberamente  contratta,  l'ammissione  al corso e' subordinata
alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per
il Personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della  Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
    Coloro  che  non  dovessero presentarsi nella data indicata nella
comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi
al   corso.   Il  Comando  dell'Accademia  navale  potra',  tuttavia,
autorizzare  il  differimento  della data di presentazione fino ad un
massimo  di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta
a  causa  di  forza  maggiore.  A  tal  fine gli interessati dovranno
inviare,  entro  il  giorno  di  prevista  presentazione,  al Comando
dell'Accademia  navale  -  Ufficio  concorsi a mezzo telegramma o fax
(n. 0586/238222)  documentazione  probatoria del motivo della mancata
presentazione.
    8.  A  seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti che si
verificassero  entro  il  ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi,  il  Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento
delle vacanze.
    Successivamente,  qualora  i  posti di cui all'articolo 1), comma
1),   lettera   a)  risultino  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina
militare,  si procedera', entro il precitato termine, al ripianamento
di  detti  posti  con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario
militare  marittimo,  previo  gradimento  di questi ultimi, come gia'
indicato al precedente articolo 1 comma 3.
    Allo  spirare  del  termine  predetto  la  commissione  di cui al
precedente  articolo 14, comma 1, lettera e), formera' le graduatorie
definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente
articolo 1,    comma    1,    lettera    a),   provvedera'   altresi'
all'assegnazione  definitiva  ai  Corpi,  con  i  criteri indicati al
precedente   comma  6.  L'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  potra'
comportare   anche   modificazioni   della   precedente  assegnazione
provvisoria.
    9.  Le  graduatorie  definitive  degli ammessi ai corsi e la loro
parimenti  definitiva  assegnazione  ai  Corpi  saranno approvate con
decreto  interdirigenziale.  In particolare, i concorrenti idonei non
vincitori  per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo, qualora si
verifichi  la  condizione  di  cui  al  precedente  comma 8, verranno
inseriti "a pettine" nella graduatoria definitiva degli ammessi per i
posti  di  cui  all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a), del presente
decreto,  mantenendo,  quindi,  il  punteggio  conseguito nell'ambito
della graduatoria di provenienza.
    Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina.
    Il  medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo,
nei siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.marina.difesa.it".
                            Articolo 16.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  generale  per il personale militare, puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente   ritenuto  non  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere
il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
                            Articolo 17.
                         Vincoli di servizio
    1.  I  vincitori  del  concorso,  all'atto  dell'ammissione  alla
frequenza  della  1a  classe dei corsi normali dell'Accademia navale,
dovranno  contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi
alle  leggi  ed  ai  regolamenti  militari  come volontari di truppa.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  obbligo  di  ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione.
    2.  I  concorrenti  vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque  sia  la  loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti sull'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai  sensi  dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490,  dovranno  assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di
corso.
    Gli  allievi  ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di  contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal
precedente comma 1.
    3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e  quelli  richiamati  dal  congedo  saranno  cancellati dal ruolo di
appartenenza,  con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
      dell'articolo 70,   della  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  se
ufficiali;
      dell'articolo 60,  della  legge  3  l luglio  1954,  n. 599, se
sottufficiali;
      dell'articolo 30,   del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,
n. 196, se volontari in serviziopermanente;
      dell'articolo 39,   comma   15-bis,   del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
    La  cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in  qualita'  di  allievi  ufficiali  ai corsi normali dell'Accademia
navale.
    Allo  scopo, l'Accademia navale, al termine della terza settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per  il  personale  militare  gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
    Gli  allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina  in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
    Gli  allievi  provenienti  dai  volontari  in  ferma/rafferma  in
servizio,   qualora   non  conseguano  la  predetta  nomina,  saranno
reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai  reparti/enti  di appartenenza per il completamento degli obblighi
di  servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
    Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
      a) a  domanda  (con  il  consenso  dei genitori o del tutore se
minorenni) ;
      b) d'autorita'   per   motivi   disciplinari,  di  salute,  per
insufficiente  attitudine  militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.
                            Articolo 18.
                     Disposizioni amministrative
    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dai
sottufficiali  e  dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli allievi provenienti dai ruoli degli ufficiali ausiliari,
dei  marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova  posizione, compete un assegno personale pari
alla  relativa  differenza,  riassorbibile  con  i  futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui  al  precedente  comma  2  sono corrisposte le competenze mensili
nella   misura   e   secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni.
    4.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione le spese concernenti il
mantenimento  degli  allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi
ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
    5.   Sono   a   carico   degli  allievi  le  spese  di  carattere
straordinario  riferite all'acquisto di strumenti scientifici e degli
oggetti  occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi
medesimi  e  al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e
al  rinnovamento  di  capi  di  corredo divenuti inservibili per loro
incuria.
    6.  All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o  un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato G con la quale
si  obbligano  al pagamento delle spese straordinarie e, in generale,
di  tutte  quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso
l'Amministrazione militare.
    Incorre  nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due
mesi  dalla  scadenza  dei versamenti richiesti dall'Accademia navale
senza effettuarli.
    Quanto  sopra  non  limita  l'azione  che l'Accademia stessa puo'
promuovere per il recupero dei suoi crediti.
    7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
      soddisfare   gli   obblighi  assunti  verso  l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
      restituire  i  libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute
dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti
dal   Comando  dell'Istituto  (il  materiale  non  restituito  verra'
addebitato al prezzo delle tariffe in vigore) ;
      restituire  gli  strumenti  di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto  prelevato  a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia
stato gia' saldato.
                            Articolo 19.
         Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina
    1.  Al  termine  del  secondo  anno del corso normale gli allievi
idonei  conseguiranno  la  qualifica  di "Aspirante guardiamarina" e,
superato  il  terzo  anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente  con  decorrenza,  ai  soli  fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di "Aspirante guardiamarina".
                            Articolo 20.
                   Trattamento dei dati personali
    1.   Ai   sensi   dell'articolo 11,   primo  comma,  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia navale,
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 24 novembre 2007
                    Il Generale di Corpo d'Armata
                               Panunzi
                  L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
                             Pollastrini