Concorso per 115 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 115 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 30-11-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 15 gennaio 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2008-2009. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-12-2007 |
Data Scadenza bando | 15-01-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 15 gennaio 2008)
CONCORSO (scad. 15 gennaio 2008)
Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2008-2009.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005, inerente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2008/2009; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11 del testo integrato del sopraccitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 maggio 2002, nel concorso l'effettuazione di una prima prova scritta cui sottoporre tutti i concorrenti; Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di concorrenti in misura non superiore a tredici volte quello dei posti a concorso per i Corpi vari e non superiore a sedici volte quello dei posti a concorso per il Corpo sanitario militare marittimo offra adeguata garanzia di selezione, DECRETA Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centoquindici allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2008/2009. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: a) centosei per i sottonotati Corpi: - cinquantatre' per il Corpo di stato maggiore; - quindici per il Corpo del genio navale; - nove per il Corpo delle armi navali; - nove per il Corpo di commissariato militare marittimo; - venti per il Corpo delle capitanerie di porto. b) nove per il Corpo sanitario militare marittimo. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se gia' alle armi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di partecipazione al concorso potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo articolo 15. Tuttavia, qualora i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultino non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina militare, potra' procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito ed il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'articolo 15, commi 6,7,8 e 9, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non e' consentito, al contrario, il ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione, tra gli altri, ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca (MUR). Pertanto, qualora detta prova di ammissione venga confermata - per l'anno accademico 2008/2009 - anche per gli allievi dell'Accademia navale, la procedura concorsuale potra' subire, solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b), e a seconda delle indicazioni fornite dal MUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle accademie militari, verra' fornita puntuale comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. 4. I corsi avranno di massima inizio nella seconda decade del mese di settembre 2008. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': - gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in scienze marittime e navali; - gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria navale; - gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni; - gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico in giurisprudenza; - gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia; - gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in Scienze del governo e dell'amministrazione del mare. 6. Per quanto indicato al precedente comma 5: - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore; - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e delle armi navali; - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario militare marittimo; - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di commissariato militare marittimo; - i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Scienze del governo e dell'amministrazione del mare non potranno essere ammessi al corso per il Corpo delle capitanerie di porto; gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 7. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo. 8. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Articolo 2. Riserve di posti 1. Ai concorrenti che al termine dell'anno scolastico 2007/2008 abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini" e la sufficienza in idoneita' attitudinale, che risulteranno idonei al termine del concorso, sono riservati: - trentuno posti per i Corpi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) ; - tre posti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b). 2. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da detti concorrenti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria medesima. Articolo 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2008, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1986 al 31 dicembre 1991, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare esclusivamente nelle Forze armate; b) essere cittadini italiani; c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) godere dei diritti civili e politici; e) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad Ufficiale in servizio permanente. 3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia navale, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino all'ammissione in Accademia navale e per tutta la durata dell'iter formativo nell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 5. Articolo 4. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta in carta semplice; i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato A; quelli che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovranno, invece, utilizzare il modello riportato nell'allegato B. I citati allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto. Copia della domanda dovra' essere conservata dal concorrente ed essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come previsto dal successivo articolo 6, comma 2; b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede I 'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima; c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 gennaio. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando/Ente di appartenenza. I militari in servizio, impiegati presso Unita' dislocate "fuori area", entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al Comando di appartenenza che provvedera' a vistarla apponendo sulla stessa data di presentazione e numero di protocollo. Lo stesso Comando provvedera' a comunicare telegraficamente al Comando dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, sempre entro il termine sopraindicato anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari. 2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile) ; c) i posti per i quali intenda concorrere (in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B. Qualora concorra per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) potra' indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), contrassegnando con numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A; d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari; e) il proprio stato civile; f) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra; h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; i) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di formazione o ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovra' notificarle all'interessato. Qualora gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche: - il distretto militare o la capitaneria di porto di appartenenza; - se sia stato o meno dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; k) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne all'Accademia navale - Ufficio concorsi, a mezzo telegramma, l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; l) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; m) di essere a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai corsi, dovra' sottoscrivere la ferma di cui al successivo articolo 17; n) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; o) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e della eventuale casella di posta elettronica. I cittadini italiani residenti all'estero dovranno, altresi', indicare nella domanda l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, all'Accademia navale - Ufficio concorsi, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto; q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; r) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita. 4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. Il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati A e B al presente decreto. 6. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata utilizzando esclusivamente copia dei modelli di cui ai gia' citati allegati "A" e "B" al presente decreto. Articolo 5. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prima prova scritta; b) seconda prova scritta (di italiano) ; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prova orale; f) prova orale facoltativa di lingua straniera; g) prove di efficienza fisica. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al successivo articolo 15 del presente decreto (presumibilmente entro la prima decade di settembre 2008), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e negli accertamenti previsti nel precedente comma 1. Articolo 6. Prima prova scritta 1. La prima prova scritta avra' luogo presso il "Comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via Della Marina n. 1, presumibilmente nel mese di febbraio 2008, nei giorni e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 febbraio 2008. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 febbraio 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima. 2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi (n. 0586/238222), sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere la prova in sessione diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque tra quelle indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1. Il Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi potra' inoltre autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1 di concorrenti in servizio presso enti/reparti/scuole militari, motivata da esigenze organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella suddetta prova, ai medesimi verra' attribuito un punteggio in trentesimi. La commissione, pertanto, formera' due distinte graduatorie provvisorie, l'una per i concorrenti per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), l'altra per i concorrenti per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b). Quanto precede allo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove della procedura concorsuale. 6. Saranno ammessi alla seconda prova scritta (di italiano) di cui al successivo articolo 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 5: a) 1.378 (milletrecentosettantotto) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso; b) 144 (centoquarantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso. 7. Ai concorrenti ammessi a sostenere la seconda prova scritta sara' assegnato un punteggio incrementale, in relazione al voto conseguito espresso in trentesimi nella prima prova scritta. Tale punteggio incrementale, che concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15, sara' cosi' determinato: a) fino a 20,99/30: | 0 punti; b) da 21/30 a 21,99/30: | 0,05 punti; c) da 22/30 a 22,99/30: | 0,10 punti; d) da 23/30 a 23,99/30: | 0,15 punti; e) da 24/30 a 24,99/30: | 0,20 punti; f) da 25/30 a 25,99/30: | 0,25 punti; g) da 26/30 a 26,99/30: | 0,30 punti; h) da 27/30 a 27,99/30: | 0,35 punti; i) da 28/30 a 28,99/30: | 0,40 punti; j) da 29/30 a 29,99/30: | 0,45 punti; k) 30/30: | 0,50 punti. 8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita comunicazione scritta dell'esito di detta prova a cura del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare, a mezzo messaggio telegrafico che sara' notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi il giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo articolo 7, comma 1. 9. I concorrenti che non saranno rientrati, invece, nei limiti numerici di cui al precedente comma 6, non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. 10. Tutti i concorrenti, comunque, potranno acquisire informazioni sull'esito della prova, a partire dal quinto giorno successivo alla data di conclusione di tutte le sessioni di prova, consultando i siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it Articolo 7. Seconda prova scritta (di italiano) 1. La seconda prova scritta avra' luogo il giorno 27 marzo 2008, con inizio non prima delle ore 8,30, presso il Centro ente fiera di Ancona - largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalita' riportate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'11 marzo 2008, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'11 marzo 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 8, sono tenuti a presentarsi presso la sede di cui al precedente comma 1, il giorno della prova entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera .ad inchiostro indelebile di colore blu o nero e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno in ogni caso esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La seconda prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15. 5. I concorrenti che avranno superato la seconda prova scritta riceveranno apposita comunicazione da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare, a mezzo messaggio telegrafico che sara' notificato agli interessati a cura del comando di appartenenza, contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, per sostenere gli accertamenti psico-fisici e, le prove attitudinali, la prova orale, l'eventuale prova orale facoltativa di lingua straniera e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11. 6. I concorrenti che non avranno superato la seconda prova scritta non riceveranno alcuna comunicazione dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento della prova, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). Articolo 8. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine della seconda prova scritta (d'italiano) dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione, per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici a cura della commissione di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera b). L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, citate nelle premesse. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali allievi della classe dei corsi normali dell'Accademia navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt. 1,95 se di sesso femminile; apparato visivo: Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10i in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara; Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare marittimo: visus corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della Sanita' militare; dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 2. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisira' la documentazione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettere a) e b), necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; solo per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo, in caso di positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione, procedera' all'esclusione degli interessati; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione medesima non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; disporra' quindi per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - visita cardiologia con ECG; - visita oculistica; - visita otorinolaringoiatra; - visita odontoiatrica; - visita psichiatrica; - visita ortopedica; - ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). 3. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati e agli accertamenti psico-fisici effettuati. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - "Idoneo all'ammissione all'Accademia navale", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; - "Non idoneo all'ammissione all'Accademia navale", con indicazione del motivo. 5. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 1. 6. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; - imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto) ; - disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; - tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; - abuso di alcolici, positivita', accertata anche al test di conferma di cui al comma 2 del presente articolo, degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico; - positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione - solo per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo - di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) ; - accertata carenza anche parziale dell'enzima "G6PDH". 7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -- che non potra' superare la data prevista per il completamento della procedura di cui al precedente articolo 5, comma 1, da parte di tutti i concorrenti -- entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psico-fisici effettuati in Accademia navale, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222). 10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrentiriceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane confermato. 11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneita' alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sostenute con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, qualora per qualsiasi motivo non si presentino nel luogo, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 12. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. Articolo 9. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione che sara' svolta con le modalita' indicate nelle "Norme tecniche per il concorso allievi della 1ª classe Corsi Normali dell'Accademia Navale", ed in riferimento alla Direttiva Tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina Militare", si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine: 1) Area del pensiero: a) Capacita' di critica e di giudizio; b) Elasticita' del pensiero; c) Apprendimento; 2) Area affettiva/relazionale: a) Maturita' ed autonomia; b) Autocontrollo; c) Autostima; d) Socializzazione; e) Lavoro di gruppo; f) Rapporto con l'autorita'; 3) Area della produttivita' e delle competenze gestionali: a) Livelli di attivita'; b) Costanza nel rendimento; c) Tolleranza alla frustrazione ed allo stress; d) Approccio gestionale al lavoro; e) Autoefficacia; f) Iniziativa; g) Ambizione; 4) Area motivazionale: a) Bisogni ed aspettative connesse con l'attivita' professionale; b) Plasticita' adattativa. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: - Punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso) ; - Punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame; - Punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame; - Punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame; - Punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame. E' consentita altresi' l'attribuzione di punteggi intermedi. La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine delle procedure e della valutazione svolte in conformita' alle normative richiamate, la commissione per gli accertamenti attitudinali provvedera' alla definizione del proprio giudizio; il giudizio di "non idoneita" verra' espresso qualora il concorrente dovesse riportare un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 21/72mi, oppure laddove si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: * il punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/12mi) ; * il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/60mi). Il giudizio e' definitivo e verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7, e quelli di cui al precedente articolo 8, comma 9, in caso di accoglimento del-l'istanza. Detti concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia' citato articolo 8. Articolo 10. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7, e quelli di cui al precedente articolo 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali. La convocazione a detta prova e alle successive di cui al precedente articolo 5, sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma dall'Accademia navale. 2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel gia' citato allegato D al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30i, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15. 3. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte fra inglese, francese, spagnolo e tedesco). Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo contestualmente alla prova orale, sono indicate nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intendessero piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 4. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15, sara' cosi' determinato: a) fino a 20/30i: 0 punti; b) 21/30: 0,05 punti; c) 22/30: 0,10 punti; d) 23/30; 0,15 punti; e) 24/30: 0,20 punti; f) 25/30: 0,25 punti; g) 26/30: 0,30 punti; h) 27/30: 0,35 punti; i) 28/30: 0,40 punti; j) 29/30: 0,45 punti; k) 30/30: 0,50 punti. Articolo 11. Prove di efficienza fisica l . I concorrenti risultati idonei alla prova orale saranno ammessi alle prove di efficienza fisica. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno presso l'Accademia navale, contestualmente alla prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 4. Le prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi) ; - salto in alto (110 centimetri, massimo tre tentativi) ; - piegamenti sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) ; - corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 4 minuti e 30 secondi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi. 6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: - verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale; - sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti; - autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia' citato allegato I, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia navale - Ufficio concorsi; - redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato quale somma del punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato nel gia' citato allegato I. Tale punteggio complessivo sara' comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15. 7. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo superiore o uguale a 0,3. 8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo inferiore ad 0,3 - anche nei casi previsti e disciplinati dal piu' volte citato allegato I - saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 9. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica e' definitivo. Articolo 12. Documenti 1. I concorrenti convocati per sostenere gli accertamenti e le prove di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 dovranno, all'atto della presentazione in Accademia navale: a) consegnare i seguenti documenti: - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2007 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2008. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli accertamenti e le prove: - tessera sanitaria emessa dalla A.S.L. di appartenenza; - esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto indicato al presente alinea determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisici; - referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale: - analisi completa delle urine con esame del sedimento; - emocromo completo; - VES; - glicemia; - azotemia; - creatininemia; - trigliceridi; - colesterolo; - bilirubinemia totale e frazionata; - gammaGT; - transaminasemia (GOT e GPT) ; - markers dell'epatite B e C; - G6PDH (metodo quantitativo), la carenza anche parziale dell'enzima determinera' l'esclusione dal concorso; - HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione - solo per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto indicato al presente alinea determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisici. Il personale di sesso femminile dovra' presentare, inoltre: - ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; - referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale; b) consegnare l'atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, qualora ancora minorenni all'atto della presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinera' la non ammissione del minorenne a sostenere gli accertamenti e le prove previste; c) rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente articolo 8, comma 2, secondo quanto riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della 1ª classe e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato F al presente decreto; d) sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" dovranno in particolare dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso detta Scuola al termine dell'anno scolastico 2007/2008. I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 2. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali - dovranno produrre il certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate. 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive dal concorrente risultato vincitore del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, per gli iscritti nelle liste della leva di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del Comando dell'Accademia navale, dovranno: sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la non iscrizione per l'anno accademico 2008/2009 presso alcuna Universita'. I concorrenti che siano ancora minorenni, all'atto della richiesta da parte dell'Accademia navale, dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore. Articolo 13. Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle prove previste per lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento della Marina militare per i giovani che risultassero sprovvisti di mezzi per il viaggio. 3. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i' giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la seconda prova scritta. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Articolo 14. Commissioni l . Con successivi decreti saranno nominate: a) la commissione per la prima prova scritta; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali; e) la commissione esaminatrice per la seconda prova scritta di italiano, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; f) la commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione per la prima prova scritta di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; - due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno perito selettore tecnico abilitato alla somministrazione del test della prima prova scritta, membri; - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto a voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto a voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto a voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; - due ufficiali specialisti della Marina, membri; - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto a voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; - due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; - due o piu' docenti o esperti per la seconda prova scritta di italiano, membri aggiunti; - due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto al voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse. 7. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da: - un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; - due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano assolvera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e di un ufficiale medico. Articolo 15. Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed accertamenti di cui al precedente articolo 5, comma 1, saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media dei punti riportati nella seconda prova scritta (di italiano) e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto il punteggio incrementale ottenuto nella prima prova scritta di cui al precedente articolo 6 comma 7, nelle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 11 del presente decreto e l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 4. 3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Qualora i predetti posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 2. 4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web "www.persomil.difesa.it" e " www.marina.difesa.it". 6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 7. Saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto - i primi centosei concorrenti idonei che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6 ed i primi nove concorrenti idonei che saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo inclusi nella relativa graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' gia' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il Personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale. Coloro che non dovessero presentarsi nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. Il Comando dell'Accademia navale potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi a mezzo telegramma o fax (n. 0586/238222) documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione. 8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificassero entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, il Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'articolo 1), comma 1), lettera a) risultino non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina militare, si procedera', entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato al precedente articolo 1 comma 3. Allo spirare del termine predetto la commissione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera e), formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, qualora si verifichi la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti "a pettine" nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, mantenendo, quindi, il punteggio conseguito nell'ambito della graduatoria di provenienza. Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.marina.difesa.it". Articolo 16. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare, puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente ritenuto non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso. Articolo 17. Vincoli di servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione alla frequenza della 1a classe dei corsi normali dell'Accademia navale, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come volontari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal precedente comma 1. 3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi: dell'articolo 70, della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali; dell'articolo 60, della legge 3 l luglio 1954, n. 599, se sottufficiali; dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in serviziopermanente; dell'articolo 39, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali ai corsi normali dell'Accademia navale. Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi: a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni) ; b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine militare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Articolo 18. Disposizioni amministrative 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti dai ruoli degli ufficiali ausiliari, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 4. Sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 5. Sono a carico degli allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici e degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi medesimi e al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 6. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato G con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione militare. Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo' promuovere per il recupero dei suoi crediti. 7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno: soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore) ; restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia stato gia' saldato. Articolo 19. Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina 1. Al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di "Aspirante guardiamarina" e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di "Aspirante guardiamarina". Articolo 20. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante dell'Accademia navale, Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2007 Il Generale di Corpo d'Armata Panunzi L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pollastrini